Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) - 807. (1) (compromesso)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 807. (1) (Compromesso)
1. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
2. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 807. (Forma del compromesso)
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione."
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.






















fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello