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788. (Vendita di immobili)

Art. 788. (vendita di immobili)

0 Codice di procedura civile

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Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.   Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113   Corte Cassazione 6228 2023 …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020
Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità. Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113 corte cassazione 10067 2020 …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - giudizio di scioglimento di comunione - operazioni di vendita di immobili non divisibili - atti del giudice istruttore - rimedi esperibili - opposizione agli atti esecutivi - configur
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili - corte di cassazione sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013 In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011
Divisione immobiliare - Provvedimento del giudice istruttore che dispone la vendita di beni oggetto di pignoramento - Collegamento funzionale col processo esecutivo - Limiti - Fase anteriore alla vendita - Impugnazione esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011 In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 cod. proc. civ., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione; ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatorio, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011   …...
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
Vendita a mezzo notaio - Procedura di vendita e provvedimento di trasferimento - Riconducibilità ad azione esecutiva - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Autonoma azione di nullità - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010 Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010   …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009
Delega ad un notaio per la vendita di un immobile ritenuto indivisibile - Obbligo di avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, con cinque giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ. - Tardività - Impossibilità di partecipare alla vendita all'incanto - Conseguenze - Nullità delle operazioni relative alla vendita - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009 Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009   …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009
Assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio - Successiva divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà dei coniugi - Incidenza del provvedimento di assegnazione sul valore di mercato - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009 L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell'immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell'esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009   …...
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - All' incanto, ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ. – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000
Istanza per l'acquisto da parte dei condividenti, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Provvedimento di dichiarazione di inammissibilità - Ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. dai condividenti di esso, dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000   …...

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