Sovraindebitamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 27/02/2025 (Rv. 673926-01)Piano del consumatore - Impugnazione del decreto di omologazione - Legittimazione - Contraddittorio.
In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 27/02/2025 (Rv. 673926-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34158 del 23/12/2024 (Rv. 673389-01)(impugnabilita') - decreti - fallimento ed altre procedure concorsuali - Sovraindebitamento - Reclamo avverso decreto di omologazione non notificato - Termine lungo - Applicabilità - Possibile analogia con l'art. 26 l.fall. - Esclusione.
Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34158 del 23/12/2024 (Rv. 673389-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7414 del 20/03/2024 (Rv. 670648-01)Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Amministrazione di sostegno - Provvedimento di sostituzione dell'amministratore - Decisorietà - Ricorribilità in Cassazione - Casi.
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7414 del 20/03/2024 (Rv. 670648-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Civ_art_0413, Cod_Proc_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)
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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)Affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - Regime processuale ex art. 38, disp. att., c.p.c., come sostituito dall'art. 3, l. n. 219 del 2012 - Rito camerale - Termine di impugnazione - Applicazione del termine ordinario ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 08/01/2024 (Rv. 669875-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni - inventario Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23548 del 02/08/2023 (Rv. 668715 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Procedimento di formazione dell'inventario - Volontaria giurisdizione - Decreto emesso in sede di reclamo - Contenuto - Anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23548 del 02/08/2023 (Rv. 668715 - 01)
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Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico – Cass. n. 6231/2023Procedimenti speciali - apertura delle successioni - inventario - giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Inventario - Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico - Impugnabilità con reclamo - Giudice competente - Corte d'appello - Proposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Conseguente operatività del meccanismo della "translatio iudicii".
In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6231 del 02/03/2023 (Rv. 667064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_769, Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_742
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Cassazione
6231
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Reclamo con richiesta di revoca o di modifica dei poteri conferiti all'amministratore – Cass. n. 32321/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Reclamo alla corte d'appello con richiesta di revoca o di modifica dei poteri conferiti all'amministratore - Rigetto - Natura decisoria - Fondamento - Ricorribilità per cassazione.
In materia di amministrazione di sostegno, il decreto della corte d'appello di rigetto del reclamo, con il quale era stata chiesta la revoca dell'amministrazione di sostegno e la modifica dei poteri conferiti all'amministratore, benché relativo a decisioni modificabili in ogni tempo dal giudice tutelare, ha un contenuto generale e pertanto decisorio, non concernendo l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di talché esso è ricorribile per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32321 del 02/11/2022 (Rv. 666125 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Proc_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739
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32321
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Amministrazione di sostegno – Cass. n. 32321/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità ex art. 720 bis c.p.c. - Natura decisoria - ordinatoria del provvedimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32321 del 02/11/2022 (Rv. 666125 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Proc_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739
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Nomina del curatore speciale – Cass. n. 28333/2022Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - decadenza - procedimento - Procedimenti "de potestate" - Nomina del curatore speciale - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché è privo sia del requisito della definitività (essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c.) sia di quello della decisorietà (in quanto pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28333 del 29/09/2022 (Rv. 665897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
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28333
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Procedimento di reclamo avverso sull'apertura dell'amministrazione di sostegno – Cass. n. 17931/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Apertura dell'amministrazione di sostegno - Reclamo - Disciplina - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull'apertura dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dall'art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme; ciò comporta l'esclusione della piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario, dovendo, in particolare, ritenersi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le procedure soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 (Rv. 665217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_720, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Civ_art_0404
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Cassazione
17931
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Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare – Cass. n. 8583/2022Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - in genere - Interdizione - Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato - Cessazione degli organi e dell'applicabilità del procedimento camerale - Conseguenze.
In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8583 del 16/03/2022 (Rv. 664366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0375, Cod_Proc_Civ_art_732, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
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8583
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Separazione personale tra i coniugi – Cass. n. 7266/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all'affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d'Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione -Fondamento - Fattispecie.
In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocessuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909., Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739., Cod_Proc_Civ_art_741, Cod_Proc_Civ_art_742
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7266
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Riesame della liquidazione già corrisposta in relazione al primo periodo di attività – Cass. n. 5474/2022Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - provvedimenti - Incapaci - Interdetto - Tutore - Compenso - Equa indennità ex art. 379 c.c. - Richiesta per un successivo periodo di attività - Riesame della liquidazione già corrisposta in relazione al primo periodo di attività - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Mancato reclamo necessario per operare la contestazione.
In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5474 del 18/02/2022 (Rv. 664084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0379, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_741, Cod_Proc_Civ_art_742
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5474
2022 …...
Provvedimenti dei giudici ordinari – Cass. n. 2816/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere.
In tema di misure convenienti nell'interesse dei minori, il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).
Core di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2816 del 31/01/2022 (Rv. 663800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Proc_Civ_art_742, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336
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2816
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Procedimento di volontaria giurisdizione – Cass. n. 1799/2022Giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - Amministratore di condominio - Nomina giudiziale - Procedimento di volontaria giurisdizione - Pronuncia sulle spese - Esclusione - Provvedimento su reclamo contenente regolamento delle spese - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sul capo delle spese - Ammissibilità - Fondamento.
Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all'ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022 (Rv. 663813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_737 , Cod_Proc_Civ_art_093
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1799
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Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli – Cass. n. 33609/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33609 del 11/11/2021 (Rv. 663267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337 bis, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
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33609
2021 …...
Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio – Cass. n. 33612/2021Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - in genere - Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio - procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33612 del 11/11/2021 (Rv. 663106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709 ter, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0337 quinquies, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
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33612
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Provvedimenti limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa – Cass. n. 24638/2021Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimento ex art. 337 bis c.c. - Provvedimenti limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24638 del 13/09/2021 (Rv. 662541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742, Cod_Civ_art_337 bis
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24638
2021 …...
Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione – Cass. n. 23313/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Rito camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - Irrilevanza - Limiti.
Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738, Cod_Proc_Civ_art_739
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23313
2021 …...
Reclamabilità esclusiva dinanzi alla corte d’appello – Cass. n. 21895/2021Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - In genere - Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità esclusiva dinanzi alla corte d'appello - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21985 del 30/07/2021 (Rv. 662034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_404, Cod_Civ_art_405, Cod_Civ_art_407, Cod_Civ_art_408, Cod_Proc_Civ_art_720 bis, Cod_Proc_Civ_art_739
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Contrasto genitoriale – Cass. n. 21553/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere - Famiglia - potestà dei genitori famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709 ter, Cod_Proc_Civ_art_739
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Attività processuale del destinatario della notifica – Cass. n. 18607/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_739
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Amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti – Cass. n. 14120/2021Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti – giudiziaria- Revoca giudiziaria dell'amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie
Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adìta in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Compatibilità con diritto di difesa e principio del contraddittorio – Cass. n. 4500/2021Elezioni - impugnazioni e ricorsi – gravami - Rito camerale - Compatibilità con diritto di difesa e principio del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento.
In materia di elezioni amministrative, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, risulta compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4500 del 19/02/2021 (Rv. 660499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u. - Opposizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine di decorrenza dalla notificazione - Termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5990 del 04/03/2020 (Rv. 657576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)Amministrazione di sostegno - Provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità innanzi alla corte d'appello - Sussiste - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare, non occorre indagarne la natura ordinatoria o decisoria, perché l'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c., prevede espressamente che il reclamo debba essere proposto sempre innanzi alla corte d'appello e non al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni – appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24797 del 03/10/2019 (Rv. 655767 - 01)Reclamo ex art. 183 l.fall. - Mancata comparizione delle parti in udienza - Assenza di prova della notificazione del ricorso e del decreto ai reclamati - Rinnovazione degli adempimenti notificatori - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all'art. 183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art. 18 l.fall. - applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente disposto rinvio ex art. 348, comma 2, c.p.c. affermando che, in difetto di espressa previsione di improcedibilità, occorreva fare riferimento alle norme generali sull'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24797 del 03/10/2019 (Rv. 655767 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_154, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_739, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere giurisdizione volontariaGiurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - procedure camerali - reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - contenuto - specifiche critiche al provvedimento impugnato – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32525 del 14/12/2018
Il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32525 del 14/12/2018
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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decretiImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - amministrazione di sostegno - designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - natura ordinatoria ed amministrativa - conseguenze - competenza del tribunale sul reclamo - sussistenza - contestualità della designazione del soggetto rispetto all’apertura dell’amministrazione di sostegno - irrilevanza - regolamento di competenza d’ufficio – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018
I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018 …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentariSuccessioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina – esonero - provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - ricorso straordinario ex art. 111 cost. - inammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24218 del 04/10/2018
>>> In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24218 del 04/10/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)Fallimento - Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739, Dlgs_14_2019_art_167 …...
capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - decadenza - Cass. n. 4099/2018Provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale - Genitore dichiarato decaduto - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’esercizio della predetta responsabilità. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4099 del 20/02/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017 Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017
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Elezioni - amministrative – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19020 del 31/07/2017Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Giudizio di rinvio - Forma introduttiva - Ricorso - Fondamento.
In tema di elezioni amministrative, nel procedimento previsto dall'art. 143, comma 11, TUEL sull'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, il giudizio di rinvio deve essere riassunto ex art. 739 c.p.c. con ricorso, quale atto introduttivo dei procedimenti camerali nella fase di impugnazione, con applicazione in sede di rinvio, ex art. 394, comma 1, c.p.c., delle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19020 del 31/07/2017
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti - giudiziaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017Natura - Provvedimento di volontaria giurisdizione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di reclamo innanzi alla corte di appello, in virtù delle concrete modalità di notifica dell'atto introduttivo di detta fase processuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15548 del 22/06/2017
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COMPROPRIETA' INDIVISA …...
Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Cass. n. 14158/2017Amministrazione di sostegno - Provvedimento del giudice tutelare sulla richiesta di autorizzazione dell’amministratore di sostegno di consentire o rifiutare terapie mediche – Reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento.
Nei procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, avverso il decreto con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda proposta dall’amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, è sempre ammesso il reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di provvedimento definitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 360, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14158 del 07/06/2017
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17948 del 13/09/2016Progetto di riparto - Reclamo al tribunale - Termine.
L'art. 110, comma 3, l.fall., prevedendo che, nei confronti del progetto di riparto dell'attivo fallimentare, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall., rinvia integralmente alla disciplina processuale ivi contenuta, compreso il termine di otto giorni per ricorrere al tribunale nei confronti del decreto pronunciato dal giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17948 del 13/09/2016
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015Figli nati fuori dal matrimonio - Equiparazione - Affidamento ex art. 317 bis c.c. - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18194 del 16/09/2015
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - affidamento dei figli – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16227 del 31/07/2015Provvedimento del tribunale per i minorenni - Affidamento del minore ai servizi sociali - Decreto assunto dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16227 del 31/07/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - In genere. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16227 del 31/07/2015
Il decreto emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell'art. 333 c.c., allo scopo di regolare l'esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l'esclusiva tutela dell'interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16227 del 31/07/2015
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015Certificato di titolo esecutivo europeo - Natura non decisoria - Conseguenze - Reclamo avverso il diniego di revoca dello stesso - Esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
In materia di esecuzione forzata, il certificato di titolo esecutivo europeo - sebbene si ponga come un provvedimento ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo nazionale - ha una funzione meramente integrativa del primo (che è quella di renderlo idoneo alla circolazione intereuropea), senza avere natura decisoria. Ne consegue che le contestazioni del debitore, relative alla regolare formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di impugnazione esperibili avverso di esso, dovendosi escludere che il provvedimento adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto avverso il diniego di revoca del certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, sia impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014Rito camerale - Termine ordinatorio per la notifica del ricorso - Inosservanza - Costituzione del convenuto - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Improcedibilità del reclamo - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014
Il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - Funzione - Instaurazione del contraddittorio - Inosservanza - Mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Fissazione di un nuovo termine - Necessità - Costituzione dell'appellato - Efficacia sanante "ex tunc" - Fattispecie in materia di appello avverso sentenza dichiarativa di paternità naturale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014
In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc". (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza dichiarativa di paternità naturale sull'erroneo presupposto che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determinava la decadenza dell'attività processuale cui era correlato, ove non fosse intervenuta proroga prima della scadenza, in assenza di valide ragioni per la rimessione in termini).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 14/10/2014Procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio - Reclamo - Inosservanza del termine per la notifica del ricorso - Improcedibilità - Esclusione.
Nel procedimento camerale di modifica delle condizioni di divorzio, il reclamo proposto alla corte di appello, avverso il provvedimento reso dal tribunale, non è improcedibile se sia stata omessa, nel termine assegnato dal giudice e non prorogato anteriormente alla sua scadenza, la notificazione del ricorso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza, poiché alla parte può essere concesso un nuovo termine, ex art. 291 cod. proc. civ., per la rinotifica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 14/10/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 11/09/2014Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.
Nei giudizi camerali che anche in grado di appello si introducono con ricorso (nella specie, un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità), l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione, poiché, in assenza di una espressa previsione in tal senso, vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando - con effetto "ex tunc" - il vizio della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 11/09/2014
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013Decreto di omologazione della separazione consensuale fra i coniugi - Provvedimento della corte d'appello sul reclamo avverso il predetto decreto - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per la revoca dell'omologazione proposto da un terzo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013
Avverso il provvedimento emesso dalla corte d'appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poiché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, potendo la parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell'accordo di separazione agire con l'azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti. (Nell'enunciare il superiore principio di diritto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da un terzo, creditore di uno dei coniugi, il quale, non intendendo denunciare il contenuto asseritamente illegittimo degli accordi intervenuti, si doleva dei vizi procedurali del decreto di omologa della separazione personale in sé considerato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013
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adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di minori stranieri - condizioni - dichiarazione di idoneità all'adozione dei coniugi aspiranti adottanti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18978 del 08/08/2013Provvedimento negativo della Corte d'appello con riguardo all'indicata idoneità - Carattere decisorio e definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18978 del 08/08/2013
In tema di adozione internazionale, il provvedimento camerale con cui la Corte di appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità all'adozione di minori stranieri, a norma dell'art. 30 della legge 5 aprile 1984, n. 183, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, il quale, anche nel caso in cui abbia rigettato l'istanza (peraltro sempre riproponibile), non incide su diritti né su "status" dei richiedenti, e neppure risolve un conflitto tra contrapposti interessi, limitandosi a concludere un procedimento di volontaria giurisdizione, volto alla tutela dell'unico interesse preso in considerazione dalla legge, che è quello del minore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18978 del 08/08/2013
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competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 11463/2013Provvedimenti camerali non decisori e non definitivi - Regolamento di competenza ad istanza di parte - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11463 del 14/05/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11463
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capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012Amministrazione di sostegno - Nomina o diniego - Reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare - Proposizione - Innanzi alla corte d'appello e non al tribunale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012
L'art. 720 bis, secondo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d'appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dagli artt. 739 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012
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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - domanda di attribuzione di una quota di t.f.r. dell'ex coniuge - decreto della corte d'appello reso su reclamo - revocabilità o modificabilità ex art. 742 codimpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - domanda di attribuzione di una quota di t.f.r. dell'ex coniuge - decreto della corte d'appello reso su reclamo - revocabilità o modificabilità ex art. 742 cod. proc. civ. - esclusione - successivo ricorso per cassazione su decreto comunque emesso - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30200 del 30/12/2011
Il decreto della corte d'appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l'attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ. - norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà - essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l'azione di revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d'appello su ricorso ex art. 742 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30200 del 30/12/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo avverso decreto del tribunale in tema di iscrizione di deliberazione societaria nel registroGIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo avverso decreto del tribunale in tema di iscrizione di deliberazione societaria nel registro delle imprese - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26363 del 07/12/2011
IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo avverso decreto del tribunale in tema di iscrizione di deliberazione societaria nel registro delle imprese - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26363 del 07/12/2011
Il decreto della corte d'appello, che abbia pronunciato sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell'atto costitutivo, non ha carattere decisorio, perché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e si risolve in un atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26363 del 07/12/2011
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Società di persone - Liquidatori - Decreto di nomina del presidente del tribunale - Decreto che neghi la reclamabilità - Ricorso psocietà - di persone fisiche - società semplice - scioglimento - liquidazione - liquidatori - nomina - certlex - Società di persone - Liquidatori - Decreto di nomina del presidente del tribunale - Decreto che neghi la reclamabilità - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15070 del 07/07/2011
Il decreto emesso dalla corte d'appello, che abbia negato la reclamabilità del decreto del tribunale, avente ad oggetto la nomina del liquidatore di società personale, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta <<incidenter tantum>>, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. Né tale principio viene meno allorchè il giudice (nella specie la Corte d'appello) si sia pronunciato su di un profilo processuale, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15070 del 07/07/2011
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notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - Reclamo - Mancata comparizione del reclamante - Improcedibilità - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06procedimenti speciali - in genere - Procedimento disciplinare a carico di notai - Reclamo - Mancata comparizione del reclamante - Improcedibilità - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06/2011
Nel processo disciplinare a carico del notaio, la mancata comparizione del reclamante nel giudizio d'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dalla commissione disciplinare non è causa di improcedibilità del reclamo, non essendo tale conseguenza prevista da alcuna norma espressa, con la conseguenza che il giudice, verificata la ritualità degli atti finalizzata a consentire detta comparizione, deve decidere nel merito il reclamo e non dichiarare improcedibile lo stesso (o, come nella specie, "il non luogo a procedere").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06/2011
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011Decreto emesso ex art. 317 bis cod. civ. - Impugnazione - Termini di cui agli artt. 324 e 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011
Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6319 del 21/03/2011
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art. 317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte di appello - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost. impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - certalex - Provvedimento provvisorio ed urgente di affidamento del figlio naturale ex art.317bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della corte d'appello accoglimento - Ricorribilità in cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - certalex - Provvedimento di affidamento del figlio naturale ex art.317 bis cod.civ. - Reclamo - Decreto della Corte d'appello di accoglimento del reclamo - Ricorribilità in cassazione ex art.111 Cost - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
La pronuncia della Corte d'Appello, sezione minorenni, riguardante un provvedimento provvisorio ed urgente, emerso, in corso di procedimento, in tema di affidamento del figlio naturale ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. attesa la natura strumentale e il carattere revocabile di tale provvedimento che non vengono meno neanche quando l'oggetto delle censure del ricorrente riguardi la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo della problematica processuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 20/11/2010
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010T.U.immigrazione - Diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.30, comma 5, del d.lgs. n.286 del 1998 - Reclamabilità - Affermazione - Ricorribilità diretta per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010
È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per Cassazione (nella specie il giudice di merito ha ritenuto non ricorressero le condizioni di cui all'art.19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto non sussisteva la necessaria convivenza con il coniuge).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 19/08/2010
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Provvedimento di allontanamento di cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza - Impugnazione davanti al Tribunale - Provvedimenti del giudice monocraticoimpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - T.U. immigrazione - Provvedimento di allontanamento emesso ex art. 20, comma 2, del d.lg. n. 30 del 2007 - Decreto del tribunale adito dall'interessato - Reclamabilità - Giudice competente - Corte d'Appello - Proposizione diretta di ricorso per Cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18427 del 06/08/2010
Avverso il provvedimento del Tribunale in composizione monocratica che abbia provveduto sull'impugnazione contro il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 20, secondo comma del d.lgs. n. 30 del 2007, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2008 non è ammissibile il ricorso diretto per Cassazione, essendo prevista la reclamabilità in Corte d'Appello ai sensi degli artt. 737 e 739 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18427 del 06/08/2010
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli art. 31 bis, 330,332, 333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n. 18giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330,332,333 cod. civ. o dell'art.4, secondo comma, legge n.184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010
capacità della persona fisica - potestà dei genitori - decadenza - in genere - Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 317 bis, 330, 332, 333 cod. civ. o dell'art. 4, secondo comma, legge n. 184 del 1983 - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 14/05/2010
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
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fallimento - liquidazione dell'attivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010Ordinanza di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del provvedimento - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010
Il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde ad una specifica e diversa finalità, che è quella di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell'art. 26 legge fall., come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009Legge n. 54 del 2006 - Figli nati fuori del matrimonio - Affidamento ex art. 317 bis - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Mezzi d'impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23032 del 30/10/2009
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009Compatibilità genetica - Accertamento tecnico preventivo - Mancata notificazione al convenuto - Conseguenze - Nullità - Mancata proposizione dell'eccezione nel procedimento ex art. 274 cod. civ. - Effetti - Sanatoria - Sussistenza - Utilizzabilità della relazione del c.t.u. nel giudizio ordinario - Sussistenza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, qualora la compatibilità genetica tra l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilità dell'azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operatività dell'effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 21/01/2009
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - effetti - cognome del figlio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009Procedimento camerale ex art. 262 cod. civ. - Reclamo - Mancata comparizione della parte reclamante in udienza - Decisione nel merito dell'istanza - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009
In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009
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giurisdizione volontaria - provvedimenti - impugnazioni e reclami - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4719 del 25/02/2008Procedure camerali - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Contenuto - Specifiche critiche al provvedimento impugnato - Necessità - Fattispecie relativa a procedimento attinente alla responsabilità civile dei magistrati. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4719 del 25/02/2008
Il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., benché caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma. (Fattispecie relativa a reclamo proposto alla Corte di Appello avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato, ai sensi della legge n. 117 del 1988, in relazione all'attività giurisdizionale di magistrati).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4719 del 25/02/2008 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2756 del 05/02/2008Decreto della corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido di un figlio minore ai servizi sociali - Provvedimento non decisorio né definitivo - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Contestuale impugnazione del provvedimento per violazione delle norme sulla competenza - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2756 del 05/02/2008
Il decreto emesso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l'interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull'osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2756 del 05/02/2008
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procedimenti speciali - apertura delle successioni - cauzioni ed esecutori testamentari - In genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero - Provvedimento di esonero dall'ufficio di esecutore testamentario emesso dal Presidente del tribunale - Reclamo davanti al Presidente della corte d'appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Limiti - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25619 del 07/12/2007
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, può essere impugnato avanti alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge, in essa ricomprendendosi la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione, e non già per chiedere un sindacato sulla motivazione pur formalmente deducendo la violazione dell'art. 156 del cod. civ., conseguendo, in tal caso, l'inammissibilità del ricorso. (Principio enunciato con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25619 del 07/12/2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007Provvedimento inerente il regime delle visite al figlio naturale - Reclamo - Decreto della corte d'appello - Legge 154/2006 - Regime delle impugnazioni - Modificazione - Esclusione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007
Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111Cost..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 11/09/2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007Provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione ai sensi degli artt.317bis, 330, 333 cod.civ. - Incidenza sul diritto processuale al riesame della decisione del primo giudice - Ricorribilità in Cassazione ex art.111Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt.317 bis , 330,332,333 cod.civ.), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art.111 settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività, che manca radicalmente in quella finale per la quale il ricorso straordinario non viene accordato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 01/08/2007
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famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - ammissibilità dell'azione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/03/2007Procedimento di ammissibilità - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ.(sent. della Corte costituzionale n. 50 del 2006) - Ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice del merito - Inammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/03/2007
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla corte di appello sul reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi della predetta norma, atteso che l'esclusione dall'ordinamento, con efficacia "ex tunc" (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità da essa previsto, comporta che l'azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l'oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte (in sede di mera delibazione ai fini dell'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito) e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato. Tale conseguenza, peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame dei motivi del ricorso per cassazione) nelle ipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale - i cui effetti trovano un limite con riguardo ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità - in cui si sia già verificato l'effetto preclusivo del decreto di inammissibilità del ricorso presentato ex art. 274 cod. civ., divenuto definitivo per non essere stato impugnato ai sensi dell' art. 739, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del …...
ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007Ricongiungimento familiare - Procedimento - Reclamo - Produzione documenti nuovi - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007
Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006Decreto del Tribunale di rigetto del reclamo avverso provvedimento del giudice del registro delle imprese dichiarante non luogo a provvedere in ordine a segnalazione diretta alla cancellazione di atto da detto registro - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione diretta ad ottenere, ex art. 2191 cod.civ., la cancellazione di un atto da detto registro.Trattasi infatti di provvedimento privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - separazione personale dei coniugi - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto confamiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli e sul rapporto con essi - reclamo alla corte d'appello - relativo decreto - ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. per violazione di legge - censurabilità della motivazione - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18627 del 28/08/2006
Costituzione art. 111,
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competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 16799/2006Provvedimento in tema di approvazione di rendiconto del tutore - Regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16799 del 21/07/2006
È inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere - quanto al merito - del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitività del provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in ogni caso mira.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16799 del 21/07/2006
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
16799
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giurisdizione volontaria - procedimento - spese giudiziali – Cass. n. 1856/2006Procedimento su reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Condanna alle spese - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 30/01/2006
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in Camera di Consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91cit. (Fattispecie relativa alla fissazione di un termine, su richiesta di un creditore dell'eredità, agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare le attività inventariate, formare lo stato di graduazione e pagare il dovuto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 30/01/2006
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
1856
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006Ordinanza di correzione - Statuizione di condanna alle spese del procedimento di correzione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi dichiarato ammissibile - ed altresì accolto - il ricorso avverso la statuizione, contenuta nell'ordinanza ex art. 288 cod. proc. civ., di condanna alle spese del procedimento di correzione di decreto pronunciato dal tribunale ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ. - dunque in sé reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. - su richiesta di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 10/03/2006Decreto del tribunale di cessazione della curatela - Reclamo ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ. - Necessità - Reclamo al tribunale - Declaratoria di incompetenza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 10/03/2006
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matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006Assegni di divorzio e di mantenimento dei figli - Procedimento di revisione - Sopravvenienza di giustificati motivi - Necessità - Mutamenti intervenuti sino alla definizione del reclamo avverso il decreto del Tribunale - Rilevanza - Conseguenze - Nuovi elementi di fatto - Valutabilità nel corso dell'intero procedimento di merito - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006
La revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolate dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, sicché deriva dallo stesso sistema la necessità di verificare, sino al momento della decisione del giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi siano o meno sopravvenuti, estendendo l'ambito di valutazione ai nuovi elementi di fatto, attinenti alla domanda introduttiva del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006
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giurisdizione volontaria - procedimento - spese giudiziali – Cass. n. 7644/2005Procedimento su reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Statuizione sulle spese - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7644 del 13/04/2005
È legittima la statuizione sulle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento emesso assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 cit.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7644 del 13/04/2005
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
7644
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - t.u. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005immigrazione - Revoca del permesso di soggiorno da parte del questore - Decreto del Tribunale declinatorio della giurisdizione - Reclamabilità - Giudice competente - Corte d'Appello - Proposizione diretta di ricorso per Cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005
In tema d'immigrazione, il decreto con il quale il Tribunale - adito dall'interessato avverso il provvedimento del questore di revoca del permesso di soggiorno e di diniego della conversione del permesso per motivi di famiglia a permesso per motivi di lavoro - respinga il ricorso, all'esito di un procedimento svoltosi con rito camerale, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., mentre ne è preclusa la diretta ricorribilità per Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5335 del 11/03/2005
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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005Decreto del tribunale sul ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005
Il decreto pronunciato dal tribunale sul ricorso dello straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari è impugnabile con il reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. (richiamato, con l'intera disciplina del rito camerale, dall'art. 30, Comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 19989, n. 286) e non con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1521 del 26/01/2005Fissazione del termine all'erede accettante con beneficio di inventario "ex" art. 500 cod. civ. - Proroga del termine - Provvedimento di revoca della proroga adottato in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo "ex" art. 749 cod. proc. civ., disponga la revoca della proroga del termine assegnato "ex" art. 500 cod. civ. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività errie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1521 del 26/01/2005
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 27/03/1998Creditore errio - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex artt. 496 e 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 27/03/1998
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 27/03/1998Creditore errio - Richiesta al pretore di fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione delle attività ex artt. 496 e 500 cod. civ. - Rigetto dell'istanza - Reclamo al tribunale - Rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 cod. civ.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 27/03/1998
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