Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo II: dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo I: della separazione personale dei coniugi capo II: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (1) - 720. (revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 720. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)
1. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
2. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
la giurisprudenza
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