Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo II: dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo I: della separazione personale dei coniugi capo II: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (1) (1) parole così modificate dalla L. 9 gennaio 2004, n.6. - 712. (Forma della domanda)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 712. (Forma della domanda)
1. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
2. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
la giurisprudenza
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