Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo I: dei procedimenti sommari capo I: del procedimento di ingiunzione capo II: del procedimento per convalida di sfratto capo III: dei procedimenti cautelari capo III bis: del procedimento sommario di cognizione - 702-quater. (1) (appello)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 702-quater. (1) (Appello)
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (2) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) La parola: "rilevanti" è stata sostituita dalla parola: "indispensabili" dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello