Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19661 del 16/07/2025 (Rv. 675235 - 01)Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19661 del 16/07/2025 (Rv. 675235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_348 …...
Pienezza della cognizione - Artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., applicabili ratione temporis - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)Carattere inquisitorio del rito - Esclusione - Poteri del giudice di procedere, senza formalità, agli atti istruttori rilevanti - Deroga al principio di disponibilità delle prove - Esclusione - Possibilità del giudice d’appello - Esclusione.
Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Procedimenti sommari - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 (Rv. 669540 - 01)Controversie in materia di discriminazione - Domanda proposta ex artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, e 702 bis c.p.c. - Decisione di accoglimento - Appello - Forma - Conseguenze.
In tema di controversie in materia di discriminazione, l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda - formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell'accesso al lavoro - deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 (Rv. 669540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Elezioni - impugnazioni e ricorsi - gravami Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27520 del 28/09/2023 (Rv. 669139 - 01)Decadenza dalla carica di consigliere comunale - Opposizione - Procedimento applicabile - Appello - Atto introduttivo - Citazione - Fondamento - Conseguenze.
Il procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato - in ragione del combinato disposto dell'art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - dal rito semplificato di cognizione; ne consegue che l'atto di appello avverso l'ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l’ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27520 del 28/09/2023 (Rv. 669139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Procedimento civile - azione Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)Principio del contraddittorio - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione.
In tema di fallimento, la tardività dell’opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27478 del 27/09/2023 (Rv. 669138 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Cass. n. 10864/2023Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.
La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036
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Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado – Cass. n. 10864/2023Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Appello svolto nelle forme del rito con cui si è concluso il primo grado - Valutazione dell'ammissibilità secondo le forme del rito fino ad allora seguito - Necessità - Conseguenze.
Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 della l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_354
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Prestazioni professionali - giudiziali penali – Cass. n. 6817/2021Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze in relazione al rito - Fattispecie. Procedimenti Sommari
La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021 (Rv. 660853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Rito sommario di cognizione – Cass. n. 1709/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309 …...
Controversia relativa al diniego di riconoscimento – Cass. n. 1709/2021Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309
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Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Cass. n. 17624/2020 Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri -Protezione internazionale - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Decorrenza del termine breve - Notifica del provvedimento - Nullità - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, l'applicabilità del termine breve per l'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c. presuppone la regolare notifica dell'ordinanza che decide la controversia in primo grado, sicchè qualora, a fronte della contumacia in primo grado del Ministero dell'interno, la notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in violazione dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - applicabile nelle sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia provveduto alla costituzione "in proprio" nel giudizio -, essa è nulla ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020 (Rv. 658721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_327
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2020 …...
Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Cass. n. 14821/2020)Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Fondamento - Conseguenze.
Nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate "ratione temporis" secondo il rito sommario introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall'art. 327, comma 1, c.p.c., non essendovi disposizioni particolari che riguardino l'impugnazione delle pronunce di gravame all'esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell'appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14821 del 10/07/2020 (Rv. 658259 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_4
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Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine - Cass. n. 14411/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Ricorso in appello - Tardività per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. - Errore scusabile - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile per inosservanza del termine ex art. 702 quater c.p.c. l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di sanzione che risponde alle finalità di assicurare la certezza ai diritti e la buona amministrazione della giustizia, ove venga invocato l'errore scusabile in ordine ad accadimenti obiettivamente estranei al processo. (Nella specie la S.C., a fronte della affermazione del nuovo difensore della parte appellante secondo cui il primo difensore non avrebbe dato corso al mandato difensivo di proporre tempestivamente l'appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado, non ha ritenuto applicabile la rimessione in termini).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14411 del 08/07/2020 (Rv. 658257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4
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Impugnazioni civili - appello – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_702_2 Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)Liquidazione del compenso ai periti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo ex art_ 327 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso.
In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art_ 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art_ 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art_ 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art_ 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020 (Rv. 657263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_702_4
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI
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Impugnazioni civili - appello – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione - Incompatibilità con l'art_ 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte - dell'art_ 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_4
IMPUGNAZIONI CIVILI
APPELLO
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)Controversie in tema di protezione internazionale - disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Amministrazione rimasta contumace in primo grado - Termine breve per la proposizione dell'appello - Decorrenza - Notificazione su istanza di parte - Necessità - Fondamento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - In genere.
In tema di protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il termine breve per la proposizione dell'appello decorre, quando l'Amministrazione sia rimasta contumace in primo grado, solo nel caso in cui l'altra parte abbia notificato la decisione, applicandosi in mancanza il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., perché il disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l'ordinanza del giudice deve essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione, opera solo nei confronti della parte costituita.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019 (Rv. 656499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30850 del 26/11/2019 (Rv. 656192 - 01)Provvedimento conclusivo del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. - Erronea denominazione quale "sentenza" - Incidenza sul temine per proporre appello - Esclusione - Limiti.
Procedimenti sommari - in genere
L'errato "nomen juris” di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30850 del 26/11/2019 (Rv. 656192 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Procedimento civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Onorari - procedimento di liquidazione – sommario - Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocatoAvvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione – sommario - Controversie per la liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019
Trattazione con il procedimento sommario ordinario e non con il procedimento sommario speciale - Ricorso per cassazione “per saltum” senza accordo delle parti - Inammissibilità- Fondamento - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione
In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art.14 del d. lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 210 del 08/01/2019
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Domanda di riconoscimento della protezione internazionaleImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento della protezione internazionale - decisione in primo grado - appello ex art. 702-quater c.p.c. - regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 - forma - ricorso - necessità - fondamento - “overruling” processuale - configurabilità - peculiarità temporale di operatività. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018
>>> Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018 …...
Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - immigrazione - procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - appello - produzione di nuove prove e documenti – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n.150 del 2011, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018 …...
Domanda di riconoscimento della protezione internazionaleImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento della protezione internazionale - decisione in primo grado - appello ex art. 702-quater c.p.c. - regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 – forma - ricorso - necessità – fondamento – “overruling” processuale – configurabilità - peculiarità temporale di operatività - incidenza del nuovo orientamento nei giudizi di rinvio - ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri in genere. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018
>>> Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - onorariAvvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018
>>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 …...
Impugnazioni civili - appello - in genere - Procedimento sommario di cognizione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017Comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo - Decorrenza del termine cd. "breve" di impugnazione - Idoneità - Mancanza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza - Fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 79 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 221 del 2012.
La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l’entrata in vigore dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012 (introdotto dall’art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17420 del 13/07/2017Diniego di riconoscimento della protezione internazionale - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Forma - Citazione - Verifica della tempestività del gravame quando è proposto con ricorso - Modalità.
L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17420 del 13/07/2017
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Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19720 del 03/10/2016Provvedimenti emessi all'esito della fase interdittale - Mancata instaurazione del giudizio di merito - Idoneità al giudicato - Esclusione - Fondamento.
I provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19720 del 03/10/2016
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13815 del 06/07/2016Impugnazione avverso ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari - Erronea proposizione con ricorso anziché con atto di citazione - Tempestività del gravame ex art. 702 quater c.p.c. - Riferimento al deposito e alla notificazione del ricorso alla controparte - Conversione del rito in appello - Esclusione.
L'impugnazione avverso l'ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 286 del 1998, va proposta con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell'atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione conversione del rito in appello, riguardando l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 solo il primo grado.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13815 del 06/07/2016
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Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza di rigetto - Appellabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015
Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Tempestività - Applicazione del termine ordinario - Termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015
In tema di tempestività del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. e non già il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011. Invero, il comma 10 di tale disposizione deve essere interpretato nel suo reale significato di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale, non anche nel senso di rendere applicabili al giudizio di legittimità disposizioni abrogate o riguardanti i giudizi di merito, con interpretazione, peraltro, palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all'effettività del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015
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