1.La Mediazione: un nuovo strumento

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.  Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2018) (GU n.53 del 05-03-2010)

 D.m. 180/2010 - Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori: regolamento

 D.m. 145/2011 - Modifica al D.m. 180/2010

 Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda

 Nota illustrativa per la compilazione dei modelli

 Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

 Circolare 13 giugno 2011 - Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Disciplina del silenzio assenso

 Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive D.m. 145/2011

 

La mediazione è strumento del tutto diverso dal processo:

  • fa emergere i reali bisogni delle parti e si conclude non con una decisione, ma con un accordo frutto dell'autodeterminazione dei partecipanti;
  • tutte le parti della mediazione potranno risultare vincitrici (c.d. principio win to win);
  • le parti e i loro difensori non sono vincolati da formalismi processuali (non vi sono memorie, né comparse da redigere);
  • le parti potranno comunque raggiungere - anche con un solo incontro - un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi.

E' l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (definizione D.M. 180/2010)

Tipologie di Mediazione

La Mediazione è prevista in quattro diverse tipologie:

A - Mediazione obbligatoria;

B - Mediazione delegata/demandata/consigliata;

C - Mediazione volontaria facoltativa;

D - Mediazione su clausola contrattuale. 

Mediazione obbligatoria 

Il procedimento di mediazione è obbligatorio per le seguenti materie:

diritti reali,

divisione,

successioni ereditarie,

patti di famiglia,

locazione, comodato,

affitto di aziende,

da responsabilità medica

e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia ] dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Per i procedimenti sub a e b, l'esclusione è giustificata dal fatto che sono forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. La mediazione trova spazio all'esito della fase sommaria.

Per i procedimenti sub c, la formula è ampia per farvi ricomprendere anche provvedimenti "volti a fronteggiare stati di bisogno la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza ed in dottrina (come ad es. L’ordinanza provvisionale ex art. 147 del codice delle assicurazioni private, o l'accertamento tecnico preventivo). La mediazione deve essere attivata nella successiva fase di merito.

Si collocano tra i procedimenti sub d), l'Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, le controversie in sede di distribuzione e l'accertamento dell'obbligo di terzo.

Condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda. Nella ipotesi di mancato avvio del procedimento, il Giudice (d'ufficio o su richiesta delle parti) alla prima udienza può verificare che le parti abbiano preventivamente tentato la mediazione e in difetto provvedere a rinviare la causa, assegnando loro un termine (15 giorni) per provvedervi. La parte interessata attiverà il procedimento davanti ad un Organismo (vedi par. 1.5). La mancata attivazione determinerà l'improcedibilità della domanda.

Se il procedimento è stato attivato e non si è ancora concluso, il giudice potrebbe anche disporre un altro rinvio.

 

B-Mediazione delegata/demandata/consigliata (art. 5 comma 2 - D.Lgs 28/2010)

Durante un procedimento vertente su materie disponibili, il Giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.

Anche in sede di appello, il giudice può consigliare alle parti di tentare la mediazione, valutata la natura, lo stato della causa oltre che il loro comportamento fino alla precisazione delle conclusioni.

Le parti possono aderire all'invio ed attivare il procedimento di mediazione davanti ad un Organismo (vedi par. 1.5).

Il giudice di merito di primo o di secondo grado, valuta se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L'adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un'iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia stragiudiziale. (Relazione illustrativa al D.Lgs 28/2010)

Mediazione volontaria facoltativa (art. 2 - D.Lgs 28/2010)

Sono le parti che decidono di usare lo strumento della mediazione per risolvere le liti concernenti questioni disponibili, anche se non è obbligatoria.

Mediazione su clausola contrattuale (art. 5, comma 5 - D.Lgs 28/2010)

La mediazione può essere infine obbligatoria, al di fuori della previsione normativa, in quanto contemplata in un contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'Ente parte in causa.

Il c. 5 dell'art 5 precisa: "Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso Organismo iscritto''.

La clausola contrattuale, in favore dell'Organismo di mediazione Foroeuropeo, da inserire: "Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite all'Organismo di mediazione Foroeuropeo accreditato in data xxxx al n. xxxx del registro tenuto dal Ministero della Giustizia e risolte secondo il Regolamento da questo adottato."