Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo I: dei procedimenti sommari capo I: del procedimento di ingiunzione - 650. (opposizione tardiva)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 650. (Opposizione tardiva)
1. L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (1)
2. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
3. L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio 1976, n. 120 ha dichiarato l'illegàtimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
la giurisprudenza
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