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641. (Accoglimento della domanda)

Art. 641. (accoglimento della domanda)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

D'ingiunzione - decreto - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381 - 01)
Decreto ingiuntivo - Opposizione - Decorrenza del termine per proporre opposizione - Dalla rinnovazione della notifica - Ragioni - Fattispecie. In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641 …...
Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Cass. n. 9479/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Dovere del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..   Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Civ_art_1421   Corte Cassazione 9479 2023 …...
Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto – Cass. n. 9479/2023
Esecuzione forzata - opposizioni - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualificazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..   Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la ”translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_649, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Civ_art_1421   Corte Cassazione 9479 2023 …...
Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea – Cass. n. 9479/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..   Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana …...
Opposizione spiegata con citazione anziché con ricorso – Cass. n. 8045/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Liquidazione spettanze avvocato - Opposizione a decreto ingiuntivo - Soggezione al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione spiegata con citazione anziché con ricorso - Atto rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione - Notificazione atto di citazione - Fondamento.   In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8045 del 21/03/2023 (Rv. 667501 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 8045 2023 …...
Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali – Cass. n. 4330/2023
Procedimenti sommari - avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - in genere - Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità.   Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023 (Rv. 666938 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_702_2   Corte Cassazione 4330 2023 …...
Copia notificata del decreto ingiuntivo – Cass. n. 3071/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - termine - Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. - Osservanza - Prova - Documenti prodotti dalla controparte - Idoneità.   Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023 (Rv. 666897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_347 Corte Cassazione 3071 2023 …...
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone – Cass. n. 36942/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone - Opposizione proposta da uno solo di essi - Giudicato sostanziale nei confronti degli altri - Sussistenza - Estensione ex art. 1306, comma 2, c.c., degli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Ragioni.   Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022 (Rv. 666202 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_647   Corte Cassazione 36942 2022 …...
Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione – Cass. n. 32527/2022
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.   Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022 (Rv. 666391 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_641   Corte Cassazione 32527 2022 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n.20633/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.   In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022 (Rv. 665080 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653   Corte Cassazione 20633 2022 …...
Proposizione dell'opposizione con citazione in luogo di ricorso – Cass. n. 927/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma - Controversie in materia di locazione - Proposizione dell'opposizione con citazione in luogo di ricorso - Disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Principio di conversione dell'atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni.   Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_447 bis, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_426   Corte Cassazione 927 2022 …...
Notifica a difensore esercente "extra districtum" – Cass. n. 4663/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente "extra districtum" - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni. Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere. La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adìto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall'art.641 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021 (Rv. 660706 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_641 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento. Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655 corte cassazione 23474 2020 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4448 del 20/02/2020 (Rv. 657112 - 01)
Impossibilità di conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio nel termine "ex" art_ 641, comma 1, c.p.c. - Caso fortuito - Ricorrenza - Condizioni. Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art_ 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art_ 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art_ 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4448 del 20/02/2020 (Rv. 657112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_153 PROCEDIMENTI SOMMARI DECRETO D'INGIUNZIONE OPPOSIZIONE TARDIVA   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)
Fideiussione a garanzia di una locazione - Controversie relative - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione - Irrilevanza - Ragioni. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - In genere. La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Procedimento d'ingiunzione – opposizione a decreto - Cas. 13549/2019
Inosservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Certezza della tardività dell'opposizione - Riferimento sia al "dies a quo" sia al "dies ad quem". Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell’opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13594 del 21/05/2019 (Rv. 654201 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 641 – Accoglimento della domanda …...
Decreto - opposizione – forma - Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – forma - Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Irrilevanza - Condizioni - Deposito nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Fondamento. L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_165 …...
opposizione a decreto ingiuntivo
opposizione a decreto ingiuntivo - giurisdizione civile - principi costituzionali - tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi - opposizione a decreto ingiuntivo - regolamento preventivo di giurisdizione - ammissibilità - sussiste - fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018  >>Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c. CORTE DI CASSAZIONE, sez. u, ordinanza n. 22433 DEL 21/09/2018    …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018 >>> In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.   …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018
Esistenza e tempestività - Determinazione - Criteri - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Fattispecie. Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l'ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - impugnazioni per revocazione e opposizione di terzo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22308 del 03/11/2016
Decreto ingiuntivo - Contrarietà a precedente giudicato - Conoscenza di tale motivo il termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. - Mancata opposizione - Revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. - Inammissibilità. È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22308 del 03/11/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016
Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione. La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza - Rimedi - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014 Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza - Rimedi - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014   …...
fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013
Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato sostanziale - Dichiarazione ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013 Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (art. 96, secondo comma, n. 3, Iegge fall., già art. 95, terzo comma, nel testo anteriore al d.lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5) - per cui non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013     …...
arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011
Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011 L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'impropobibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25621 del 23/10/2008
Atto di opposizione non seguito da costituzione in giudizio o seguito da costituzione tardiva - Riproponibilità dell'opposizione nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di opposizione non seguita da rituale e tempestiva costituzione - Declaratoria di esecutività del decreto opposto ovvero decisione nel merito dell'opposizione - Esclusione - Declaratoria di improcedibilità dell'opposizione - Configurabilità - Condizioni e limiti - Poteri del giudice investito del gravame sul provvedimento di improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto - Decisione nel merito dell'opposizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25621 del 23/10/2008 L'opponente a decreto ingiuntivo che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641, primo e secondo comma, cod. proc. civ., accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio. Ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione nel quale l'opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, nel caso in cui sia intervenuta una seconda tempestiva opposizione seguita da rituale costituzione in giudizio, e sempre che di tale seconda tempestiva e rituale opposizione sia messo a conoscenza, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ma, ove non possa o non ritenga di procedere alla riunione dei due giudizi, dovrà limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell'opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva; né, sul presupposto che la proposizione della seconda opposizione, seguita da rituale e tempestiva costituzione da parte dell'opponente, abbia sanato la prima opposizione, può decidere nel merito l'opposizione improcedibile. Siffatta possibilità è preclusa, altresì, al giudice dell'appello investito del gravame avverso il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e abbia dichiarato esecutivo il decreto opposto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25621 del 23/10/2008   …...
fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - In genere. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente - Decreto ingiuntivo divenuto definitivo ex art. 647 cod. proc. civ. prima della dichiarazione del fallimento - Titolo opponibile alla procedura - Ammissione allo stato passivo - .dichiarazione di fallimento in corso di opposizione o di pendenza del termine - Inefficacia del titolo - Ammissione allo stato passivo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007 Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007   …...

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