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638. (Forma della domanda e deposito)

Art. 638. (forma della domanda e deposito)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Cessione dei crediti- efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 654 del 10/01/2025 (Rv. 673481-01)
Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità. La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 654 del 10/01/2025 (Rv. 673481-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
"Ius superveniens" - processo di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)
Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell’istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell’esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione. L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_638 …...
Onere di tempestiva attivazione – Cass. n. 9541/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 c.p.c. - Onere di tempestiva attivazione - Concessione di un secondo termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.   In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_638   Corte Cassazione 9541 2023 …...
Fatti costitutivi del diritto azionato – Cass. n. 40110/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza.   In tema di procedimento civile, l’opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 40110 2021 …...
Ricorso per procedimento d'ingiunzione – Cass. n. 32792/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - mandato alle liti - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del decreto ingiuntivo e della domanda di merito - Sussistenza.   L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645   Corte Cassazione 32792 2021 …...
Opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Cass. n. 15224/2020
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie. L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020 (Rv. 658261 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 15224 2020 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)
Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Prova civile - produzione di documenti In genere. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati). Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_6, Cod_Proc_Civ_art_638_3, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2719 …...
Decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Sussistenza - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Fattispecie. L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_638 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9920 del 19/04/2017
Condominio negli edifici - Decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali - Opposizione - Limitazione della domanda alle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, in ragione della titolarità, in capo all’ingiunto, del solo diritto reale di abitazione – Ammissibilità – Fondamento. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) In genere. Procedimenti sommari - d'ingiunzione In genere. Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita, la richiesta, formulata dal condominio opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, di condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto e corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, anziché del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso monitorio, del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9920 del 19/04/2017  CONDOMINIO AZIONI GIUDIZIARIE …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 04/04/2017
Opposizione - In genere. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati "nuovi", sicché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della l. n. 353 del 1990). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 04/04/2017   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016
Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione. La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016  CONDOMINIO ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
Proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo volto all'adempimento del contratto - Identificazione del momento di perfezionamento del contratto - Coincidenza con la presentazione del ricorso - Esclusione - Accertamento di un precedente atto di accettazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014 In tema di conclusione del contratto, viola l'art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l'accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell'individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014   …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
Notificazione della cessione al debitore ceduto - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità. La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - domanda - forma e deposito – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7786 del 27/03/2013
Ricorso per ingiunzione - Esposizione della "causa petendi" - Limiti - Credito complessivo derivante da più rapporti omogenei - Narrazione specifica di ciascun rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi fra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato nullo, per vizio inerente all' "editio actionis", il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per prestazioni professionali rese in distinte cause in adempimento di una pluralità di incarichi, sulla base di ricorso accompagnato da un'unica parcella, che non specificava le singole voci ed attività riferibili ai rispettivi procedimenti). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7786 del 27/03/2013   …...
arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011
Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011 L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'impropobibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012
Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012
Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012 Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012   …...
spese giudiziali civili - compensazione - in genere – Cass. n. 19120/2009
Fase monitoria e fase di opposizione - Unitarietà - Conseguenze - Regolamento delle spese processuali - Riferimento all'esito della lite - Necessità - Accoglimento parziale della domanda - Compensazione delle spese - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del 03/09/2009 Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del 03/09/2009 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 19120 2009 …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
Documenti a fondamento del ricorso per ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Loro ingresso nel fascicolo di parte - Mancata costituzione dell'opposto - Conseguenze - Loro utilizzabilità nel fascicolo d'ufficio - Esclusione - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006 La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006   …...

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