Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo I: dei procedimenti sommari capo I: del procedimento di ingiunzione - 637. (1) (giudice competente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 637. (1) (Giudice competente)
1. Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
2. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
3. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
la giurisprudenza
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