"Ius superveniens" - processo di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell’istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell’esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_638 …...
Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali – Cass. n. 8406/2022Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, c. p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)
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Prestazioni giudiziali rese davanti a più uffici giudiziari – Cass. n. 3120/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - Compensi avvocato - Prestazioni giudiziali rese davanti a più uffici giudiziari - Combinato disposto dell'art. 28 l. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Proponibilità di distinte domande davanti a detti uffici ex art 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 ovvero domande in cumulo con rito monitorio ex art. 637 c.p.c. - Conseguenze - Possibilità di azionare con rito monitorio solo davanti al giudice presso cui le prestazioni sono state espletate - Esclusione.
In tema di compensi di avvocato, nel caso in cui le pretese siano relative a prestazioni giudiziali rese dall'avvocato stesso innanzi a più uffici giudiziari, il creditore, a norma del combinato disposto dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, può proporre distinte domande davanti a detti uffici ai sensi dell'art. 14, comma 2, cit., ovvero può proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637, c.p.c., ed in particolare: 1) davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria, ai sensi del comma 1 della citata disposizione, oppure 2) separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni, ai sensi del comma 2 della stessa, o infine 3) cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dall'art. 637, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3120 del 02/02/2022 (Rv. 663933 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_637
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Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali – Cass. n. 567/2022Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - ingiunzione – opposizione - Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti.
In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 567 del 11/01/2022 (Rv. 663818 - 01)
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Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente – Cass. n. 41230/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice emittente - Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - "Translatio iudicii" ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto.
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_044, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Sentenza d'incompetenza territoriale - giudice di pace – Cass. n. 21975/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità.
In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020 (Rv. 659398 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043
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Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Cass. n. 13426/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha deciso sulla sola competenza - Mancata pronuncia del giudice sul decreto ingiuntivo - Interesse alla proposizione del regolamento di competenza - Esclusione – Fondamento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza .
E' inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza. (Conf. n. 22297 del 2016, Rv. 641679-01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020 (Rv. 658502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017Ricorso monitorio nei confronti di più coobbligati - Omessa rilevazione "ex officio" della incompetenza ex artt. 28 e 29 c.p.c. - Mancata opposizione al decreto da parte di uno dei debitori ingiunti - Conseguenze - Radicamento della competenza territoriale presso il foro scelto dall’ingiungente - Esclusione - Possibilità per gli altri debitori ingiunti di far valere la competenza territoriale convenzionale esclusiva - Sussistenza.
Nelle ipotesi di omessa rilevazione “ex officio” della incompetenza territoriale ex artt. 28 e 29 c.p.c., o di mancata opposizione al decreto monitorio da parte di uno dei debitori ingiunti, va escluso che la competenza ex art. 637 c.p.c. si possa radicare presso il foro generale del debitore non-opponente sulla base di una scelta “arbitraria” compiuta dal creditore e possa precludere agli altri condebitori la facoltà di far valere quella convenzionale esclusiva riferibile anche al debitore-non opponente nei cui confronti l'efficacia esecutiva del decreto sia divenuta incontestabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016Opposizione a decreto ingiuntivo - Declaratoria di incompetenza - Regolamento ex art. 42 c.p.c. avente ad oggetto l'omessa revoca del decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Ragioni
.È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 cod. proc. civ., non integrando una questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22297 del 03/11/2016
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015Regolamento preventivo di giurisdizione - Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo - Caducazione del provvedimento monitorio - "Translatio judicii" - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015
Il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, dichiarato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, determina la caducazione del provvedimento monitorio anche in caso di "translatio" della causa dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17062 del 21/08/2015
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avvocato – domanda di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015foro competente - criterio ex art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. - abrogazione per effetto del sopravvenuto art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - esclusionE Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015
La competenza in ordine alla domanda d'ingiunzione per il pagamento del compenso proposta dall'avvocato contro il proprio cliente spetta al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., norma sulla quale non ha inciso l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, riguardante le sole controversie ora regolate dal rito sommario di cognizione.Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5810 del 23/03/2015 (da sito web della Corte di Cassazione - http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sesta_sezione.page …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 5703/2014Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, cod. proc. civ. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 15532/2011Opposizione a decreto ingiuntivo - Pregressa pendenza di altra domanda con "causa petendi" identica a quella dell'azione monitoria e con "petitum" contenuto in quest'ultima - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice.
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15532 del 14/07/2011
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 13287/2011Decreto ingiuntivo - Opposizione - Pregressa pendenza di altra causa continente - Conseguenze - Dichiarazione d'incompetenza del giudice dell'opposizione - Nullità del decreto ingiuntivo - Ordine di riassunzione davanti al primo giudice.
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13287 del 16/06/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 22941/2007Procedimento sommario - D'ingiunzione - Giudice competente per territorio ad emettere il d. i. - Vendita - Pagamento del prezzo presso o tramite istituto bancario - Spostamento del luogo di adempimento - Esclusione - Condizioni.
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma terzo, cod. civ., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22941 del 30/10/2007
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 20759/2007Opposizione a decreto ingiuntivo - Pregressa pendenza di altra domanda con "causa petendi" identica a quella dell'azione monitoria e con "petitum" contenuto in quest'ultima - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha immesso il decreto ingiuntivo, con derivante nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20759 del 03/10/2007
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 6106/2006Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese - Esclusione - Revoca dell'ingiunzione - Necessità.
L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 26076/2005Sussistenza di rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito - Idoneità a spostare la competenza come sopra determinata - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del decreto per incompetenza del giudice emittente e rimessione delle parti dinanzi all'altro giudice.
Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, onde consentire la "translatio judicii" dal giudice incompetente a quello competente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26076 del 30/11/2005
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