D'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione.
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art._307 …...
Eccezione - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01)Eccezione di pagamento - Proposizione con l'atto di opposizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1176 …...
Volontari - oneri consortili - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024 (Rv. 670274-01)Deliberazione consortile di approvazione del rendiconto - Titolo legittimante la pretesa di pagamento - Mancata impugnazione – Conseguenze - Fattispecie.
In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024 (Rv. 670274-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633 …...
D'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1965 …...
Domanda giudiziale - riconvenzionale - eccezione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024 (Rv. 670548-01)Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo - Esame della domanda riconvenzionale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024 (Rv. 670548-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Procedimenti sommari - avvocato e procuratore Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25543 del 31/08/2023 (Rv. 668929 - 01)Onorari - prestazioni professionali - stragiudiziali - Compensi professionali per prestazioni stragiudiziali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità - Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Espressa manifestazione di volontà - Necessità.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l’opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25543 del 31/08/2023 (Rv. 668929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01)Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023 (Rv. 668674 - 01)Decreto – opposizione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Condizioni - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023 (Rv. 668674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Prova civile - documentale (prova) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023 (Rv. 668982 - 01)Scrittura privata - verificazione - disconoscimento - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di disconoscimento della scrittura privata - Prima difesa utile - Atto introduttivo dell'opposizione - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice - Riassunzione - Rilevanza - Esclusione.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27039 del 21/09/2023 (Rv. 668982 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Abusivo frazionamento del credito - Richiesta di plurimi decreti ingiuntivi - Mancata declaratoria di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità.
In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l’opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023 (Rv. 668313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)Decreto - opposizione - competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza per valore ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Spese della fase monitoria - Spettanza all'opponente.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_092 …...
Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale – Cass. n. 10864/2023Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Difese attinenti all'"an debeatur" - Conseguenze sul rito applicabile - Domanda riconvenzionale, di compensazione o accertamento pregiudiziale - Trattazione - Rito sommario "speciale" o rito ordinario - Limiti - Rilevanza della competenza del giudice adito.
La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10864 del 24/04/2023 (Rv. 667688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_035, Cod_Proc_Civ_art_036
Corte
Cassazione
10864
2023 …...
Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali – Cass. n. 4330/2023Procedimenti sommari - avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - in genere - Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità.
Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023 (Rv. 666938 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_702_2
Corte
Cassazione
4330
2023 …...
Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale – Cass. n. 34501/2022Procedimenti sommari - avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo - Facoltà dell'opponente di scelta tra il rito ordinario o il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. - Criteri per la verifica del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022 (Rv. 666316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633
Corte
Cassazione
34501
2022 …...
Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale – Cass. n. 34501/2022Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ricorso indicante sia l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 sia l'art. 702-bis c.p.c. - Esatta qualificazione dell'azione e conseguente corretta applicazione del rito di legge anche ai fini della tempestività - Onere del giudice adito.
Quando l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l'indicazione sia dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia dell'art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, alla stregua del quale deve altresì verificare la tempestività dell'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022 (Rv. 666316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
Corte
Cassazione
34501
2022 …...
Mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo – Cass. n. 27944/2022Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Prescrizione civile - Interruzione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Deposito in cancelleria - Insufficienza - Notifica al debitore ingiunto - Necessità - Ragioni.
Il mer del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 (Rv. 665729 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_643
Corte
Cassazione
27944
2022 …...
Rimborso a favore del creditore ingiungente – Cass. n. 24482/2022Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali – ingiunzione - Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653
Corte
Cassazione
24482
2022 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n.20633/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022 (Rv. 665080 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653
Corte
Cassazione
20633
2022 …...
Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica – Cass. n. 16984/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Richiesta nei confronti del soggetto fornitore dell'energia - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento - Ricorso alla procedura monitoria - Rilevanza - Esclusione.
La controversia avente ad oggetto la richiesta di decreto ingiuntivo proposta dall'ente territoriale (nella specie, la Provincia di Messina), per ottenere dalla società fornitrice dell'energia elettrica l'adempimento dell'obbligo di versare l'addizionale provinciale all'accisa, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in considerazione della natura tributaria della prestazione, come desumibile dell'espressa disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dallo specifico quadro normativo di riferimento relativo all'accisa sull'energia elettrica di cui al d.lgs. n. 54 del 1995, né, in senso contrario, assume rilievo che la pretesa sia fatta valere con il procedimento monitorio, atteso che la scelta del mezzo processuale è del tutto neutra ai fini della giurisdizione, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 16984 del 25/05/2022 (Rv. 665031 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633
Corte
Cassazione
16984
2022 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 9633/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9633 del 24/03/2022 (Rv. 664369 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_167
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Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione – Cass. n. 1121/2022Procedimento civile – riassunzione - Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza territoriale ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Riassunzione della causa - Chiamata del terzo non richiesta in precedenza - Ammissibilità - Fondamento.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
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Opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 927/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Natura di giudizio d'impugnazione - Esclusione - Fase ulteriore del procedimento - Configurabilità.
L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
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Fatti costitutivi del diritto azionato – Cass. n. 40110/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza.
In tema di procedimento civile, l’opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645
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Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili – Cass. n. 35847/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Consorzi – volontari - Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021 (Rv. 663280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633
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Richiesta del compenso da parte dell’appaltatore – Cass. n. 33575/2021Appalto (contratto di) - corrispettivo - determinazione - Appalto privato - Richiesta del compenso - Criteri di quantificazione - Prova della congruità - Ripartizione del relativo onere - Soggetto gravato - Individuazione - Idoneità della fattura a fornire tale prova - Esclusione - Fondamento.
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021 (Rv. 662843 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_633
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Procedimento di ingiunzione nei confronti del cliente – Cass. n. 33439/2021Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Procedimento di ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile - Conseguenze - Accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto.
Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33439 del 11/11/2021 (Rv. 662840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_639, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2094
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Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in opposizione – Cass. n. 25939/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - In genere - Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Clausola compromissoria - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_819 ter, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_038
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Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali di attore e convenuto – Cass. n. 25499/2021Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali di attore e convenuto - Conseguenze - Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo da parte dell'opposto nella prima udienza - Correttezza.
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_650
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Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 20839/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Competenza civile - regolamento di competenza - Declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la domanda monitoria rivolta a giudice incompetente - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza, ex art.42 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del diverso mezzo dell’appello - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione - Condizioni.
La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 (Rv. 661982 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_382
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20839
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Emissione del provvedimento monitorio – Cass. n. 29642/2020Procedimenti sommari - opposizione - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Emissione del provvedimento monitorio - Pagamento della sorte in data anteriore - Conseguenze - Spese processuali della fase monitoria - A carico dell'ingiungente - Fondamento.
La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_091
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Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Cass. n. 18129/2020 Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Annullamento della delibera sottesa all'originario decreto - Conseguenze - Accertamento sul merito della pretesa - Ammissibilità - Fondamento.
INGIUNZIONE
CONTRIBUTI CONDOMINIALI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020 (Rv. 658949 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
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Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Cass. n. 17854/2020 Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Imputazione delle spese giudiziali sulla base della soccombenza - Valutazione globale dell'esito del giudizio, inclusivo della fase monitoria e di quella dell'opposizione - Necessità – Conseguenze- procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione .
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020 (Rv. 658965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653
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Spese giudiziali
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Condanna alle spese - Fase monitoria del giudizio di equa riparazione - Cass. n. 16512/2020Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Fase monitoria del giudizio di equa riparazione - Liquidazione delle spese giudiziali - Riferimento alla tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014 - Necessità – Fondamento- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
CONDANNA
LIQUIDAZIONE
In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16512 del 31/07/2020 (Rv. 658292 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Civ_art_2233
corte
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Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cass. n. 16340/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali - Cassazione con rinvio della sentenza di appello - Documenti già prodotti dal condominio in primo grado, inclusa la fase monitoria - Onere di produzione nel giudizio di rinvio a carico della parte - Sussistenza.
CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO
PROCEDIMENTO
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti condominiali, in caso di cassazione con rinvio al giudice di appello, è onere del condominio appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali si basa il gravame, o comunque attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, senza che gli stessi (nella specie, quelli relativi alla fase monitoria) possano, per altro, qualificarsi come nuovi agli effetti dell'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16340 del 30/07/2020 (Rv. 658791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1
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cassazione
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2020 …...
Pagamento di contributi condominiali - Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. - Cass. n. 15696/2020Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Pagamento di contributi condominiali - Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. - Opposizione - Contestazione della sussistenza del debito e della documentazione - Onere probatorio dell'amministratore del condominio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. Conf a Cass. n.7569 del 1994, Rv 48778501.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15696 del 23/07/2020 (Rv. 658784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Proc_Civ_art_633
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2020 …...
Opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Cass. n. 15224/2020Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie.
L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020 (Rv. 658261 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645
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15224
2020 …...
Titolo esecutivo giudiziale non definitivo -Cass. n. 14601/2020Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Esecuzione fondata su tale titolo - Caducazione successiva alla conclusione dell'esecuzione - Rimedi in favore del debitore.
Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020 (Rv. 658322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_633
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14601
2020 …...
Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o 442 c.p.c. - Cass. n. 14139/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o 442 c.p.c. - Erronea decisione al di fuori del rito del lavoro - Termini per l'impugnazione - Regole ordinarie - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione avverso il decreto emesso dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, sul rilievo della non applicabilità della sospensione feriale dei termini, benché, nel caso, il rito di riferimento fosse correttamente quello ordinario).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14139 del 08/07/2020 (Rv. 658234 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_646
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 (Rv. 657127 - 02)Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Limiti.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020 (Rv. 657127 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_036 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31311 deCompenso - Parcella predisposta dal professionista - Conseguenze - Effetto preclusivo all'applicazione della tariffa professionale - Condizioni - Fondamento - Violazione dei minimi tariffari - Irrilevanza.
In tema di compenso per prestazione professionale, la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l'inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c., l'applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31311 del 29/11/2019 (Rv. 655845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_633_1, Cod_Proc_Civ_art_636 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)Omessa convocazione del socio - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2379, Cod_Civ_art_2379_2, Cod_Civ_art_2479_2, Cod_Civ_art_2479_3, Cod_Proc_Civ_art_633 …...
Contenuto del conto - Estratto di saldaconto – Cass. 14357/2019Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019 (Rv. 654199 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1832 – Approvazione del conto
Cod. Proc. Civ. art. 116 – Valutazione delle prove
Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
corte
cassazione
14357
2019 …...
Opposizione a decreto d'ingiunzione - Cass. 13530/2019Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13530 del 20/05/2019 (Rv. 653960 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie …...
Decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Sussistenza - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Fattispecie.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_638 …...
Decreto d'ingiunzione - opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5415 del 25/02/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità - Domande dell'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5415 del 25/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645
reconventio reconventionis …...
opposizione a decreto ingiuntivoopposizione a decreto ingiuntivo - giurisdizione civile - principi costituzionali - tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi - opposizione a decreto ingiuntivo - regolamento preventivo di giurisdizione - ammissibilità - sussiste - fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018
>>Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. u, ordinanza n. 22433 DEL 21/09/2018
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Domanda di arricchimento senza causaObbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - in genere - domanda di arricchimento senza causa - proposta, per la prima volta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ricorso monitorio fondato su domanda di adempimento contrattuale - conseguenze - inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – opposizione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018
>>> La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - onorariAvvocato - onorari - procedimento di liquidazione – ingiunzione – opposizione - opposizione a decreto ingiuntivo - applicazione, da parte del giudice, del rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.- erronea dichiarazione di inammissibilità - mezzo di impugnazione - appello - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018
>>> Il provvedimento con cui è decisa l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato che sia stata introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all'art. 14d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere impugnato con l'appello, secondo il regime previsto dall'art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza. (Nella specie, il giudice di primo grado, utilizzando il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non introdotta con le forme del rito ordinario; la S.C., pur ritenendo erronea la ricostruzione normativa del giudice "a quo", ha dichiarato inammissibile il ricorso contro tale ordinanza poiché, alla luce del principio di apparenza, avrebbe dovuto essere proposto appello come stabilito dall'art.702 quater c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018 …...
Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivoProcedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente - decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - conseguenze - formazione del giudicato - ambito oggettivo - estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - sussistenza - ulteriore azione su medesimo titolo - preclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018
>>> Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenzaProcedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018
>>> In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.
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effetti del contratto - esecuzione di buona fedeContratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Pluralità di crediti facenti parte di un unico rapporto di durata - Azionabilità in distinti processi - Limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018
Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi solo ove l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'oggettivo interesse al frazionamento in relazione all'instaurazione di cinquantotto procedimenti per ingiunzione per ottenere il pagamento di una pluralità di crediti relativi alle spese di custodia di veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20714 del 13/08/2018
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Avvocato - onorari - parere del consiglio dell'ordine - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcella- Rilevanza - Limiti.
In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018 …...
Arbitrato - arbitrato estero - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21550 del 18/09/2017Clausola in arbitrato estero - Esclusione pattizia dei procedimenti sommari - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Sussistenza della deroga alla giurisdizione.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21550 del 18/09/2017
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17808 del 19/07/2017Decreti ingiuntivi esecutivi - Sottoposizione ad imposta proporzionale fissa - Rapporto sottostante - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, comma 1, lett. b), parte prima, della Tariffa allegata al medesimo d.P.R., i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3% (salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato), indipendentemente dal rapporto giuridico ad essi sottostante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui l'imposta di registro liquidata in relazione ad un decreto ingiuntivo esecutivo andava distinta da quella dovuta per la ricognizione di debito in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17808 del 19/07/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017Delibera approvativa di lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni - Successiva vendita di unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale - Soggetto tenuto alla contribuzione per la suddetta causale - Individuazione - Criterio - Emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'alienante - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano - secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Né rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell’approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto integralmente ai propri oneri verso il condominio, trattandosi di circostanze ostative unicamente all'emissione, nei confronti dell'alienante - che non è più condomino - di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei sui confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria. (Fattispecie anteriore alla novella apportata dalla l. n. 220 del 2012).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017
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Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22574 del 07/11/2016Credito nascente da un unico rapporto obbligatorio - Proposizione di due diversi giudizi, uno monitorio ed uno ordinario, per riscuotere l'unico credito - Frazionamento giudiziale contrario alla buona fede - Esclusione - Fondamento.
L'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio (nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22574 del 07/11/2016 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21658 del 26/10/2016Procedimento "ex lege" n. 89 del 2001, come delineato dalla l. n. 134 del 2012 - Applicabilità, in via analogica, della disciplina in tema decreto ingiuntivo - Notifica nulla del decreto - Opposizione tardiva - Ammissibilità - Art. 650 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - In genere.
La struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla l. n. 134 del 2012, giustifica l'applicazione ad esso, in via analogica, della disciplina sul decreto ingiuntivo, sicchè, ove sia nulla l'avvenuta notifica, ex art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, del ricorso e del decreto, l'unico rimedio esperibile contro quest'ultimo è l'opposizione ai sensi del successivo art. 5-ter, la quale impone all'opponente di svolgere le proprie difese anche nel merito, e, se proposta tardivamente, lo onera di provare, giusta l'art. 650 c.p.c., che, a causa di detta invalidità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, nè sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21658 del 26/10/2016
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Cass. n. 21422/2016Decreto ingiuntivo - Opposizione - Incompetenza del giudice che lo ha emesso - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
E' ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21422
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016Opposizione a decreto ingiuntivo - Legittimazione - Amministratore di condominio - Autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Condizioni.
L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 05/05/2016Rapporti di conto corrente bancario - Estratto di salda conto - Efficacia probatoria nei confronti del fideiussore del correntista - Ammissibilità.
Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 05/05/2016
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 18564/2015Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39, comma 3, c.p.c. - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015
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competenza civile - litispendenza - Cass. n. 18707/2014 (02)Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale dall'opponente - Litispendenza con riguardo ad altra domanda di risoluzione introdotta dopo il deposito del ricorso monitorio - Criterio della prevenzione - Modalità - Conseguenze.
Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
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esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 (doppia)Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Contestazione dei caratteri propri di titolo esecutivo - Natura dell'opposizione - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Possibilità di conseguire, nel giudizio cognitivo, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - Irrilevanza - Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014
Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora "sub iudice" nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione - inerendo l'esistenza del diritto ad agire "in executivis" - può assumere legittimamente la forma dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell'esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio - invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - dell'ingiunzione di "pagare senza dilazione" e dell'avvertimento del diritto del debitore "di proporre opposizione", in mancanza della quale il decreto "diverrà esecutivo", avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 18707/2014Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale dall'opponente - Litispendenza con riguardo ad altra domanda di risoluzione introdotta dopo il deposito del ricorso monitorio - Criterio della prevenzione - Modalità - Conseguenze.
Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - condizioni di ammissibilità - in genere (liquidità del credito) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014Decreto ingiuntivo - Opposizione - Carenza dei requisiti per la legittima emissione del provvedimento monitorio - Rilevanza solo sul regolamento delle spese processuali - Conseguenze in tema di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. - Deducibilità - Mezzi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata - Rapporti con il giudizio d'impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza - Pregiudizialità necessaria - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento.
Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento.
Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limiti - "Reconventio reconventionis" - Condizioni - Introduzione nella comparsa di risposta - Necessità.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013Revoca integrale del decreto ingiuntivo - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013
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demanio - demanio statale - stradale - controversie relative a contributi dovuti in favore di consorzio stradale obbligatorio per la manutenzione di strade vicinali Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10403 del 06/05/2013Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Ricorso al procedimento d'ingiunzione ex artt. 633 e segg. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10403 del 06/05/2013
Le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori, costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi dell'art. 7 del d.l. lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, attesa l'indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ne consegue che è inammissibile il ricorso al procedimento d'ingiunzione, di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., per la riscossione di detti contributi, contrastando esso con le prescrizioni di cui al citato art. 7 del d. l. lgt. n. 1446 del 1918 e comportando l'attribuzione della controversia al giudice ordinario, sfornito di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10403 del 06/05/2013 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013Richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo non eseguibile - Uso di espressioni offensive nei confronti del legale di controparte - Violazione dell'art. 5 codice deontologico forense - Sussistenza - Fattispecie.
Integra violazione dell'obbligo - previsto dall'art. 5 del codice deontologico forense - di decoro, probità, dignità, fedeltà nei confronti non solo del difeso, ma anche della controparte, il comportamento di un avvocato, il quale, oltre a richiedere la esecutorietà di un decreto ingiuntivo che sapeva non eseguibile (non essendo l'ingiunzione assistita da efficacia esecutiva ex art. 647 cod. proc. civ. ed essendo stata, inoltre, proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., circostanza di cui egli era a conoscenza, in quanto destinatario della notificazione di tale atto nella qualità di difensore dell'opposto), abbia anche rivolto all'indirizzo del legale di controparte espressioni offensive (nella specie, definendo la sua attività professionale "grossolana, grottesca, frutto di ignoranza giuridica e di cura superficiale delle questioni trattate" e tacciando, altresì, il collega di "arroganza e malafede").
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - domanda - forma e deposito – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7786 del 27/03/2013Ricorso per ingiunzione - Esposizione della "causa petendi" - Limiti - Credito complessivo derivante da più rapporti omogenei - Narrazione specifica di ciascun rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 cod. proc. civ., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi fra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato nullo, per vizio inerente all' "editio actionis", il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per prestazioni professionali rese in distinte cause in adempimento di una pluralità di incarichi, sulla base di ricorso accompagnato da un'unica parcella, che non specificava le singole voci ed attività riferibili ai rispettivi procedimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7786 del 27/03/2013
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Prova civile - confessione - stragiudiziale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 05/02/2013Dichiarazioni contenute nell'atto di citazione - Valore confessorio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo - Confessione stragiudiziale - Configurabilità.
Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con "animus confitendi" e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 05/02/2013 …...
Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 6511/2012Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39 cod. proc. civ., ultimo comma, come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità.
Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ..
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - opposizione riguardante crediti di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011Compatibilità con il rito del lavoro - .Conseguenze - Fase monitoria - Ammissibilità - Condizioni - Prova scritta del credito - Giudizio di opposizione - Rito del lavoro - Applicabilità - Memoria di costituzione dell'opposto - Contenuto - Conteggi operati per la determinazione della somma richiesta depositati nella fase sommaria - Mancata notifica alla controparte - Irrilevanza - Fondamento.
La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - provvedimenti provvisori - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011Provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse della prole - Successiva richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 633 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate, per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo, sia a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4543 del 24/02/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 30 della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento conclusivo (sentenza od ordinanza) - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice (anche in modo implicito o desumibile dal concreto svolgersi del procedimento) - Applicazione - Fattispecie.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.390 del 11/01/2011
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Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - ingiunzione - opposizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6225 del 15/03/2010Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Svolgimento secondo gli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Obbligatorietà - Provvedimento conclusivo - Natura di ordinanza - Adozione della forma della sentenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Contestazione dei presupposti stessi del diritto al compenso - Impugnazione
In tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo (ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l'appello). Peraltro, nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo al fatto che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della citata legge n. 794 del 1942, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell'ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il …...
Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 2729/2009Azione di accertamento negativo del credito - Successiva notifica di decreto ingiuntivo - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Declaratoria di continenza da parte del giudice dell'opposizione - Impugnazione esclusivamente esperibile - Regolamento necessario di competenza - Fondamento.
Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza di tale giudizio rispetto all'altro - pronunciando, nel contempo, la propria incompetenza e la nullità del decreto opposto - è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza e non anche con l'appello, poiché la declaratoria di nullità del decreto integra una decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto "incidenter tantum" sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 04/02/2009
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008Eccezione di pagamento - Rapporto pluriennale di fornitura - Richiesta dell'opposto di pagamento della differenza tra quanto complessivamente dovuto e percepito - Domanda nuova - Esclusione - Conseguenze sull'onere della prova a carico del creditore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente eccepisca e dimostri di aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l'obbligazione posta a base del provvedimento monitorio, non costituisce domanda nuova, all'interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura incontestatamente intercorso tra le parti, la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, non risultando diverso né il "petitum" (per la stessa entità della somma residua) né la "causa petendi" (trattandosi di esposizioni debitorie relative al medesimo rapporto). Spetta però al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare che il pagamento effettuato debba imputarsi all'estinzione parziale del debito complessivo, estendendo l'indagine all'intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell'efficacia dell'imputazione di pagamento eseguita dal debitore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26945 del 11/11/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008Giudizio di opposizione - Natura - Pagamento della somma portata dal decreto successivamente alla notifica del medesimo - Conseguente cessazione della materia del contendere - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007Decreto ingiuntivo non opposto - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo azionato - Ulteriore esame - Preclusione - Fattispecie in tema di falsità della sottoscrizione del titolo azionato nel procedimento monitorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo, fondata sull'asserita falsità della sottoscrizione apposta sul titolo azionato nel procedimento monitorio, senza che il debitore avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007Costituzione della parte opposta con la proposizione di nuove domande - Inammissibilità di queste ultime - Condizioni - Fondamento - Riserva indicata in sede monitoria con riferimento alla formulazione di domande relative ad altre somme dovute dall'ingiunto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di controversia locatizia.
Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rilevata l'inammissibilità della domanda - da qualificarsi come "nuova" siccome fondata su una diversa "causa petendi" - proposta dall'opposto che, dopo aver agito in sede monitoria per il pagamento di canoni di locazione arretrati, aveva chiesto, nella conseguente fase oppositiva, anche la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni conseguenti alle modifiche non autorizzate apportate all'immobile locato dall'ente conduttore, senza che potesse aver alcun rilievo, ai fini dell'ammissibilità di detta domanda, la riserva, effettuata in sede monitoria, di agire per le ulteriori somme dovute in separato giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007Fondamento anche parziale dell'opposizione alla data di emissione del decreto - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Estinzione del debito successiva o coeva alla suddetta data - Revoca - Sussistenza - Spese del procedimento - A carico dell'ingiunto - Opponibilità del pagamento in sede esecutiva - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (in base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva posto le spese del giudizio a carico dell'ingiunto, il quale aveva proceduto al pagamento dell'importo dovuto nella stessa data in cui era stata emessa l'ingiunzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
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spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione – Cass. n. 2217/2007Fase monitoria e fase di cognizione - Unicità del processo - Spese - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Conseguenze - Spese relative alla fase monitoria in caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione - Inclusione tra le spese poste a carico della parte ingiunta - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007
Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007Eccezione di pagamento formulata dall'opponente - Accertamento della fondatezza anche parziale al momento della decisione da parte del giudice dell'opposizione - Revoca del decreto - Necessità - Pagamento dei residui importi del credito - Sostituzione della sentenza di condanna all'originario decreto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato rilevanza ai pagamenti in acconto effettuati dall'opponente successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, affermando che degli stessi avrebbe potuto tenersi conto in sede di esecuzione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 23410/2006Decreto ingiuntivo emesso sulla base di assegno bancario privo del luogo di emissione - Conseguenze - Nullità dell'assegno - Configurabilità - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Competenza territoriale - Luogo di domicilio del creditore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del "forum destinatae solutionis" va determinato a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23410 del 31/10/2006
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006Domande riconvenzionali dell'opponente - Ammissibilità - Domanda dell'opposto diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 6106/2006Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese - Esclusione - Revoca dell'ingiunzione - Necessità.
L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006
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