Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione titolo V: delle opposizioni capo I: delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione sezione I: delle opposizioni all'esecuzione - 616. (1) (provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 616. (1) (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione)
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
(...)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Il comma che recitava: "La causa è decisa con sentenza non impugnabile." è stato soppresso dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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