Impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)Indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie.
L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Opposizioni - Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_605, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_610 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023 (Rv. 669461 - 01)Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio restitutorio (o improprio) - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023 (Rv. 669461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione ex art. 617 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28319 del 10/10/2023 (Rv. 669317 - 01)Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Svolgimento fase sommaria - Instaurazione della fase di merito con iscrizione a ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione sull'erroneo presupposto del mancato svolgimento della fase sommaria - Natura - Conseguenze.
Il provvedimento con cui il giudice del merito di un’opposizione ex art. 617 c.p.c. disponga erroneamente la rimessione degli gli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, già regolarmente svoltasi, costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile opposizione; ne consegue che la parte o il giudice dell'esecuzione possono richiedere al presidente del tribunale di stabilire la definitiva assegnazione dell'affare, la quale, una volta disposta, onera il giudice incaricato di trattare la controversia nelle corrette forme, definendo il procedimento secondo la sua effettiva natura e l’oggetto, previa esatta qualificazione e idoneo inquadramento della domanda proposta (eventualmente, anche in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell’ufficio ai fini dell'assegnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28319 del 10/10/2023 (Rv. 669317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22010 del 24/07/2023 (Rv. 668406 - 01)Procedimento esecutivo - Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il "quomodo" dell'esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili.
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22010 del 24/07/2023 (Rv. 668406 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Introduzione con ricorso anziché con citazione – Cass. n. 6237/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena; pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023 (Rv. 667141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 4748/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4748 del 15/02/2023 (Rv. 666931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 12977/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità - Omissione - Rimedi.
In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_624
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Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio – Cass. n. 38323/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere - Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell'opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell'atto di riassunzione - Conseguenze.
L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_618 bis, Cod_Proc_Civ_art_619
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Tardiva iscrizione della causa a ruolo – Cass. n. 21512/2021Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Fase di merito - Termine per la costituzione in giudizio - Riduzione - Esclusione - Tardiva iscrizione della causa a ruolo - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito di tutte le cosiddette ”opposizioni esecutive”, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 (Rv. 662024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_616
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 12378/2020Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Cass. n. 10806/2020 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice in misura superiore a quella prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Fondamento.
In tema di opposizione all'esecuzione, ove il giudice, all'esito della fase sommaria, erroneamente assegni alle parti, con l'ordinanza ex art. 616 c.p.c., un termine maggiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all'ufficio giudiziario competente, non incorre in decadenza la parte che instauri tale giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine in concreto assegnatogli, poiché la legge rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo, ma non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307 , Cod_Proc_Civ_art_616
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 8044/2020Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione -Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Termine per promuovere il giudizio di merito - Fissazione - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia promossa un'opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039_3, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 06)Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto - Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito - Rimedi - Impugnazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità.
Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 07)Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Sospensione dell'esecuzione disposta per motivi già dedotti con opposizione a precetto - Termine per promuovere il giudizio di merito - Inosservanza - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione preesecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 07)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Competenza civile - litispendenza - Cass. n. 26285/2019Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause- Configurabilità - Condizioni.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione.
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_363
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - decisione - sentenza di revocazione - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015Domanda di revocazione di sentenza del giudice di pace su opposizione ex art. 615 c.p.c. - Rigetto - Impugnazione - Esperimento del medesimo mezzo cui è soggetta la sentenza impugnata per revocazione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione avverso la decisione del giudice di pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. è soggetta agli stessi rimedi impugnatori, secondo quanto previsto dall'art. 403 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di rigetto della revocazione di sentenza, pronunciata dal giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione, depositata dopo il 4 luglio 2009, data di ripristino della appellabilità delle sentenze oppositive all'esecuzione, di cui alla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015
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esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l'appello, per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi, mentre si è pronunciata nel merito della opposizione, nella parte in cui si contestava il diritto a procedere all'esecuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014
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Appello - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Sentenza di primo grado pubblicata tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 - Appellabilità - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015
La sentenza che definisce, in primo grado, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ., nei rispettivi testi, utilizzabili "ratione temporis", anteriori alla novella di cui all'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è appellabile anche se pubblicata tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, in quanto sottratta al regime di non impugnabilità, previsto dall'art. 616 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, esclusivamente per le opposizioni all'esecuzione (e, in virtù del rinvio espresso contenuto nell'art. 619 cod. proc. civ., per quelle di terzi).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012Adozione di rito erroneo da parte del giudice - Deduzione - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Specificazione - Necessità - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione.
La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondato il motivo di ricorso che denunciava la nullità della sentenza emessa dal giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, all'esito della fase sommaria, senza aver deciso sull'istanza di sospensione, né fissato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena, a norma dell'art. 616 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012Adozione di rito erroneo da parte del giudice - Deduzione - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Specificazione - Necessità - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione.
La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondato il motivo di ricorso che denunciava la nullità della sentenza emessa dal giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, all'esito della fase sommaria, senza aver deciso sull'istanza di sospensione, né fissato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena, a norma dell'art. 616 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 27/01/2012
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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 860 del 14/01/2011Art. 512 cod. proc. civ. - Attuale formulazione - Applicabilità - Opposizioni distributive pendenti anteriormente al primo marzo 2006 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il nuovo regime giuridico della risoluzione delle controversie in sede distributiva, introdotto dal novellato art. 512 cod. proc. civ., che prevede, in caso di contestazione, la diretta cognizione del giudice dell'esecuzione e, in seconda battuta, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di tale giudice, non si applica ai procedimenti di opposizione distributiva pendenti alla data del 1° marzo 2006, in cui è entrata in vigore la norma, ma solo a quelli introdotti a partire da tale data, in quanto la disposizione transitoria che ha stabilito l'applicabilità delle nuove norme in materia di esecuzione forzata anche ai procedimenti "esecutivi" pendenti al 1° marzo 2006 non può estendersi alle controversie ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. pendenti secondo il vecchio rito. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto appellabile, ai sensi dell'art. 339, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza resa ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 860 del 14/01/2011
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Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie.
Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010
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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010Sentenza di primo grado - Regime impugnatorio - Criteri - Individuazione - Fattispecie.
Il regime dell'impugnazione della sentenza in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla. (Nella specie la S.C., in base alla circostanza che il giudice di merito aveva esaminato l'opposizione nel merito, ne ha dedotto che essa era stata valutata, ai fini decisori, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché, se fosse stata ritenuta tale, il giudice avrebbe dovuta dichiararla inammissibile per l'evidente violazione del relativo termine di proponibilità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 13032/2009Foro convenzionale esclusivo - Enunciazione dell'accordo - Sufficienza - Esclusione - Espressa indicazione del radicamento del giudizio sulla base dell'accordo - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di cumulo soggettivo con convenuti terzi estranei all'accordo.
In applicazione del principio di buona fede processuale, la mera enunciazione dell'avvenuta stipulazione con la parte convenuta di una clausola convenzionale che prevede l'attribuzione della competenza per territorio ad un foro esclusivo non è sufficiente ad invocarne l'operatività ai fini della radicazione della competenza, essendo necessario altresì che la parte esplicitamente dichiari di volersi avvalere di tale clausola, e cioè di voler introdurre il giudizio presso il foro adito proprio sulla base di essa; detta regola trova applicazione in modo ancor più pregnante in caso di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., potendo in tal caso radicarsi la competenza territoriale dinanzi al giudice adito anche in base a criteri validi solo per alcuni dei convenuti, con la conseguenza che, se la parte attrice ha omesso di allegare espressamente la propria volontà di avvalersi della clausola derogatoria, spetta ai convenuti l'onere di contestare la competenza non solo con riguardo al foro adito, ma anche in relazione criteri di cui agli artt.18,19 e 20 cod. proc. civ., che ben potrebbero trovare applicazione. In difetto di tale contestazione, l'eccezione di incompetenza va reputata incompleta e, quindi, non proposta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13032 del 05/06/2009
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
13032
2009
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Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9784 del 24/04/2009Opposizione a precetto - Competenza per valore - Determinazione - Con riferimento alla somma precettata nella sua interezza - Necessità - Fattispecie.
Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a precetto fondato su titoli - un decreto ex art. 342-ter cod. civ. e un'ordinanza ex art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - emessi in un giudizio, non ancora definito, di separazione tra coniugi, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace e cassato la sentenza con cui il primo giudice aveva erroneamente negato la sua competenza applicando il criterio di determinazione del valore previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento all'importo dell'assegno mensile considerato per due anni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9784 del 24/04/2009
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995Processo esecutivo - Controversia qualificata dal giudice "a quo" come di opposizione agli atti esecutivi - Sentenza relativa - Ricorso per Cassazione - Potere della Corte di verificare l'esattezza di tale qualificazione - Sussistenza - Conseguenze.
Al fine dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza che ha deciso sulle contestazioni insorte nel processo esecutivo, è decisiva la qualificazione offerta dal "giudice a quo", con la conseguenza che, qualora tale giudice abbia definito l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi proponibile il ricorso per cassazione a norma dell'art.111 Cost. e non l'appello; ciò non preclude, tuttavia, al giudice "ad quem" e, in particolare, alla corte di Cassazione di verificare l'esattezza dell'anzidetta qualificazione. Pertanto, qualora la corte di Cassazione rilevi che l'opposizione dell'esecutato sia diretta a censurare la completezza del procedimento di formazione del titolo esecutivo (assumendosi, nella specie, la nullità del decreto d'esecutorietà di un lodo arbitrale emesso sulla base del semplice deposito del lodo e senza espressa domanda di "exequatur"), deve annullare la sentenza del Pretore che abbia qualificato detta impugnazione come opposizione agli atti esecutivi e deve affermare, rispetto alla ritenuta opposizione alla esecuzione, la cognizione del giudice competente per materia o per valore, determinandosi quest'ultimo elemento a norma dell'art. 17 cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995
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