Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11613 del 03/05/2025 (Rv. 674851 - 01)Esecuzione forzata - opposizioni - Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d’indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza.
In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11613 del 03/05/2025 (Rv. 674851 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Cosa giudicata penale - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 14/04/2025 (Rv. 674710-01)Esecuzione forzata - opposizioni - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fattispecie.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 14/04/2025 (Rv. 674710-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Obblighi di fare e di non fare - Fatto sopravvenuto impediente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025 (Rv. 674607-01)Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento.
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025 (Rv. 674607-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_437_2, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Opposizioni - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01)Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2785 del 04/02/2025 (Rv. 673776-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909 …...
Opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2781 del 04/02/2025 (Rv. 673755-01)Legittimazione attiva - Creditore procedente - Esclusione - Fondamento.
Il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2781 del 04/02/2025 (Rv. 673755-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Opposizioni - comunione dei diritti reali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali - Opposizione - Rigetto - Precetto - Opposizione - Motivi - Approvazione del consuntivo - Deliberazione assembleare - Vizi - Ammissibilità - Esclusione.
I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 02/02/2025 (Rv. 673898-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Obblighi di fare e di non fare - spese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931-01)Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Questioni relative all'effettiva portata del titolo esecutivo o al quomodo dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire - riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 (Rv. 672260-01)Esecuzione forzata - opposizioni - Azione di accertamento negativo - Condizione di ammissibilità - Interesse ad agire - Manifestazione del diritto da parte del convenuto - Necessità - Fattispecie.
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 (Rv. 672260-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Nave ed aeromobile (esecuzione su) - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024 (Rv. 672463-01)Opposizione all'esecuzione - Sentenza passata in giudicato - Deduzione di fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale anteriori al giudicato - Inammissibilità - Aliunde perceptum - Rilevanza solo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza - Fattispecie.
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024 (Rv. 672463-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorità giudiziaria ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Esecuzione forzata della sentenza di condanna per responsabilità contabile - Opposizione del debitore esecutato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18635 del 08/07/2024 (Rv. 671745-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell’ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni.
Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276. Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
"Ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.
Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_075 …...
Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024 (Rv. 671147-01)Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - circolazione stradale - sanzioni - Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito fondata sull’omessa notifica della cartella - Opposizione all’esecuzione - Sussistenza - Mancata o tardiva opposizione avverso gli atti della riscossione successivi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024 (Rv. 671147-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)Indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie.
L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Cause di prelazione - ipoteca - giudiziale - titolo per l'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-02)Sentenza di condanna - esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Presupposti - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Sufficienza - Buona fede dell'acquirente - Rilevanza - Esclusione.
L'art. 2859 c.c. subordina la possibilità, per il terzo acquirente di bene ipotecato, di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare soltanto all'anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto rispetto alla domanda diretta a ottenere la condanna del debitore, senza che rilevi la buona fede dell'acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2859, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_1375 …...
Cause di prelazione - ipoteca - giudiziale - titolo per l'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-01)Sentenza di condanna - esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Preclusione di giudicato della pronuncia di condanna - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opposizione all’esecuzione - Fattispecie.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024 (Rv. 670768-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2859, Cod_Civ_art_2909 …...
Esecuzione forzata - Iscrizione del fermo e dell'ipoteca - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 (Rv. 670342-01)Impugnazione - Natura - Conseguenze - Decisione - Rimedio esperibile.
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 (Rv. 670342-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Opposizioni - Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_605, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_610 …...
D'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1965 …...
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)Modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Contestuale proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-02)Opposizioni - Sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Fattispecie.
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_618 …...
Cosa giudicata penale - interpretazione - esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024 (Rv. 669858-01)Opposizioni - Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutive e azioni di accertamento negativo - Esclusione.
In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024 (Rv. 669858-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
ausiliari del giudice Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)Liquidazione del compenso - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell’esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)Precetto - Equiparabilità alla domanda - Opposizione - Accoglimento in primo grado - Appello - Esplicita riproposizione della pretesa creditoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio - Diritto del creditore di ottenerne il pagamento - Validità della delibera condominiale di approvazione della spesa - Rilevanza - Esclusione - Azione esecutiva contro i singoli condòmini - Validità della delibera condominiale di approvazione del riparto interno - Presupposto necessario - Esclusione.
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 02)Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condòmino - Contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione - Onere probatorio - Criteri di determinazione - Azioni di rivalsa interne - Salvezza.
La quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all'art. 63 disp. att. c.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all'esecuzione - e fermo restando che spetta al condòmino intimato l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore - va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all'esito di una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano, tuttavia, salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)Interpretazione - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all’esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - interpretazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenale (rapporto) - cosa giudicata penale - interpretazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 02)Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Contestazioni relative al quantum - Ammissibilità - Autoliquidazione effettuata in via amministrativa - Oneri di allegazione e prova.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023 (Rv. 669475 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023 (Rv. 669336 - 01)Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Contestuale proposizione - Pronuncia relativa alla sola seconda - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Necessità.
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all’esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023 (Rv. 669336 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)Fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del coniuge esecutato - Coniuge non debitore - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità, ex art. 170 c.c., dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch'essi pignorati, vertendo la controversia sull’inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui il pignoramento aveva avuto ad oggetto la quota indivisa di un immobile, non soggetto a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023 (Rv. 669465 - 01)Esecuzione esattoriale - Illegittimità dei singoli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023 (Rv. 669465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)Opposizione all'esecuzione - Fase sommaria regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale - Nuova ordinanza resa a definizione della fase sommaria con la quale viene decisa l'opposizione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell’opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 08/11/2023 (Rv. 669460 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31130 del 08/11/2023 (Rv. 669462 - 01)Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - in genere - Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche - Eccezione di compensazione propria e impropria - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31130 del 08/11/2023 (Rv. 669462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
domanda giudiziale - interesse ad agire Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Sanzioni amministrative - applicazione - circolazione stradale - sanzioni Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29738 del 26/10/2023 (Rv. 669212 - 01)Verbale di accertamento infrazione codice della strada - Ricorso al Prefetto - Acquisizione da parte del verbale della qualità di titolo esecutivo - In seguito al provvedimento espresso del prefetto che dichiari la tardività del ricorso amministrativo - Esclusione - In seguito alla mancata opposizione dinanzi al Prefetto nel termine perentorio previsto dalla legge - Sopravvenienza del provvedimento prefettizio che erroneamente dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso amministrativo - Rimedi - Opposizioni esecutive.
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29738 del 26/10/2023 (Rv. 669212 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 (Rv. 669021 - 01)Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Applicabilità - Contestazioni relative al quomodo - Sussistenza - Contestazioni relative alla debenza del credito o al diritto di procedere in executivis - Esclusione - Fattispecie.
Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'opposizione proposta contro l'estratto del ruolo con la quale era stata dedotta unicamente l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, senza svolgere contestazioni relative all'insussistenza del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 (Rv. 669021 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)Responsabilita' aggravata - procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' - Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un’opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)Ricorso - forma e contenuto - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Esecuzione forzata Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023 (Rv. 668756 - 01)Opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023 (Rv. 668756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Rigetto - Idoneità al giudicato - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023 (Rv. 668749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1241 …...
Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)Tributi diretti - (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione coattiva - espropriazione forzata in genere - opposizione - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Effetti - Complementarità (non concorrenza) della tutela - Conseguenze - Fatto estintivo non dedotto innanzi al giudice tributario - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 – 01)Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22715 del 26/07/2023 (Rv. 668608 - 01)Concordato preventivo - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Estensione al socio - Procedure esecutive pendenti - Riparto di competenze fra g.d. e g.e.
I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22715 del 26/07/2023 (Rv. 668608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Contratti agrari - controversie Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 25/07/2023 (Rv. 668607 - 01)Disposizioni processuali - tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Opposizione all'esecuzione - Fase di merito - Limitazione.
In tema di controversie agrarie, l'opposizione al precetto intimato per il rilascio di fondo rustico dev'essere preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione, il cui onere, in caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., è limitato, peraltro, alla sola fase di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22330 del 25/07/2023 (Rv. 668607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_605, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Arbitrato - arbitri - ricusazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)Ordinanza del presidente del tribunale che decide sulle spese processuali - Impugnabilità per cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22199 del 24/07/2023 (Rv. 668635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_815, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Natura - Fattispecie.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'esecuzione condotta, nei confronti di un condòmino, in forza di un titolo esecutivo formatosi, contro il condominio, all'esito di un giudizio cui il primo non aveva partecipato, aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da quest'ultimo, sul presupposto che i relativi motivi si sarebbero dovuti far valere mediante l'impugnazione del titolo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)Litisconsorte necessario pretermesso - Opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione - Opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale formatosi "inter alios" - Esclusione - Eccezioni - Opposizione dell'esecutato volta a far valere la pretermissione del litisconsorte necessario - Ammissibilità - Esclusione.
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023 (Rv. 668446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023 (Rv. 667838 - 01)Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023 (Rv. 667838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023 (Rv. 668073 - 01)Opposizione all'esecuzione e opposizione distributiva - Oggetto - Differenze - Alternatività dei rimedi - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.
L'opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all’esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15439 del 31/05/2023 (Rv. 668073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_512 …...
Conseguenze in ordine al rimedio proponibile – Cass. n. 14692/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Inesistenza - nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto - tra l'altro - che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023 (Rv. 667981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_650
Corte
Cassazione
14692
2023 …...
Opposizione anteriore all'esecuzione – Cass. n. 14328/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in materia di lavoro e previdenza - procedimento - Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.
In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
14328
2023 …...
Opposizione cd. recuperatola e cd. preventiva – Cass. n. 14328/2023Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – competenza - Codice della strada - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatola e cd. preventiva - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
14328
2023 …...
Interpretazione extratestuale – Cass. n. 14234/2023Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo - rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 - potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14234 del 23/05/2023 (Rv. 667879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_824_2, Cod_Proc_Civ_art_825
Corte
Cassazione
14234
2023 …...
Riscossione mediante ruolo – Cass. n. 14082/2023Esecuzione forzata - opposizioni - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Onere di contestazione dell'opponente - Contenuto - Fattispecie.
In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all’esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023 (Rv. 667834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
14082
2023 …...
Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Cass. n. 13365/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - opposizioni - Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Cassazione
13365
2023 …...
"Quomodo" dell'esecuzione – Cass. n. 12466/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione -procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Debenza delle somme - "Quomodo" dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell’esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario - non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645, …...
Esecuzione di obblighi di fare o non fare – Cass. n. 12466/2023Procedimento civile - sospensione del processo - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell’opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337
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Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito - Cass. n. 10896/2023Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Esecuzione forzata tributaria ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria - Illegittima compensazione di un credito dell'esecutato con un debito ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Deducibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario - Esclusione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10896 del 24/04/2023 (Rv. 667790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
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Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione – Cass. n. 10898/2023Esecuzione forzata - opposizioni - All'esecuzione o agli atti esecutivi - Proposizione, nel corso del procedimento esecutivo, mediante atto iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili - Provvedimento di trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Ragioni.
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 (Rv. 667592 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_486, Cod_Proc_Civ_art_083_3, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_168
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Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società – Cass. n. 10715/2023Esecuzione forzata - opposizioni - societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione - responsabilita' dei soci - escussione preventiva del patrimonio sociale - Opposizione a precetto - Socio di società di persone - Titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento.
L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10715 del 20/04/2023 (Rv. 667393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2313, Cod_Civ_art_2324
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Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto – Cass. n. 9479/2023Esecuzione forzata - opposizioni - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualificazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la ”translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_649, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Civ_art_1421
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Contestazione sull'ammontare della somma dovuta – Cass. n. 8394/2023Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - in genere - Contestazione sull'ammontare della somma dovuta - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità.
In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l’opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8394 del 23/03/2023 (Rv. 667122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
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Titolo esecutivo non giudiziale impugnato giudizialmente – Cass. n. 8220/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Titolo esecutivo non giudiziale impugnato giudizialmente - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8220 del 22/03/2023 (Rv. 667362 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_615
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8220
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Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell'avviso – Cass. n. 8198/2023Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Avviso di addebito - Opposizione all'esecuzione - Presupposti - Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell'avviso - Necessità - Deduzione di vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito - Esclusione.
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all’esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell’opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv. 667144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
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Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione – Cass. n. 6456/2023Procedimento civile - termini processuali - sospensione - impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere - Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6456 del 03/03/2023 (Rv. 667104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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6456
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Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 5043/2023Esecuzione forzata - opposizioni - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Intimazione di precetto - Condomino in regola con il pagamento della quota di spettanza del credito di cui al precetto - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Beneficio della preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c. - Sussistenza.
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023 (Rv. 667152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
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5043
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Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 4748/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4748 del 15/02/2023 (Rv. 666931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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4748
2023 …...
Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo – Cass. n. 4449/2023Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2931, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_2909
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Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti – Cass. n. 37751/2022Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti.
In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37751 del 23/12/2022 (Rv. 666683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619
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Spese di giustizia penali – Cass. n. 37138/2022Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale – interpretazione - esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Ammissibilità - Condizioni - Questione di competenza tra giudice civile e giudice penale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del Ministero della Giustizia proposti contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste a carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.)
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022 (Rv. 666339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
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2022 …...
Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati – Cass. n. 35005/2022Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione forzata - Opposizione all'esecuzione - Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati - Inammissibilità dell'opposizione - Ragioni.
L'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35005 del 29/11/2022 (Rv. 666278 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_100
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35005
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Pagamento della somma intimata – Cass. n. 33749/2022Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Pagamento della somma intimata - Rispetto del termine ex art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere della prova - In capo al debitore opponente - Sussistenza - Allegazione e prova della data della notificazione della cartella - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di esecuzione esattoriale, incombe sul debitore, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'onere di allegare e provare la tempestività del versamento della somma intimata rispetto alla data di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di fatto che, agendo sul piano sostanziale, estingue il diritto di credito azionato dall'agente della riscossione, impedendogli di dare avvio al procedimento espropriativo. (Fattispecie in cui la copia notificata della cartella di pagamento era carente dell'indicazione della data di consegna dell'atto al debitore.)
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33749 del 16/11/2022 (Rv. 666151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_615
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Cassazione
33749
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Inapplicabilità alle società di noleggio di veicoli senza conducente – Cass. n. 32920/2022Sanzioni amministrative - Violazioni al codice della strada - Art. 196 c.d.s. - Inapplicabilità alle società di noleggio di veicoli senza conducente - Difetto di legittimazione - Impugnazione ex artt. 203 e 204 bis c.d.s. - Necessità - Fondamento - Possibilità di proporre opposizione all'esecuzione - Esclusione - Ragioni.
In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32920 del 09/11/2022 (Rv. 666115 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
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"Pactum de non exequendo ad tempus" – Cass. n. 29932/2022Esecuzione forzata - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29932 del 13/10/2022 (Rv. 666304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_808
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Procedimento possessorio – Cass. n. 27392/2022Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - provvedimenti immediati - Esecuzione forzata ex artt. 612 e ss. c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze - Contestazioni sull'attuazione - Procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27392 del 19/09/2022 (Rv. 665951 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_703
Corte
Cassazione
27392
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Opposizione a precetto fondato su assegno – Cass. n. 27381/2022Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.
In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27381 del 19/09/2022 (Rv. 665929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Civ_art_2697
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Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi – Cass. n. 26541/2022Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - competenza civile - litispendenza - Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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26541
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Riparto degli oneri probatori – Cass. n. 15376/2022Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Titolo esecutivo giudiziale - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze in caso di sentenza di condanna a titolo di rivalsa.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15376 del 13/05/2022 (Rv. 664831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
15376
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Vicende del credito successive alla notificazione del precetto – Cass. n. 14705/2022Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto - Vicende del credito successive alla notificazione del precetto - Rilevanza - Verifica giudiziale circa esistenza ed ammontare del credito - Necessità - Momento determinante - Decisione sull'opposizione - Facoltà dell'opposto di specificare e documentare in corso di causa tali elementi - Sussistenza - Fattispecie.
Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso; il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione per carenza della titolarità del credito, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, pur essendo stato originariamente ceduto in favore di un terzo, aveva successivamente formato oggetto di retrocessione in favore del creditore precettante).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022 (Rv. 664790 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
14705
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Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Cass. n. 14304/2022Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Decisione secondo diritto - Fondamento.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_113
Corte
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14304
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Applicabilità della sospensione feriale dei termini – Cass. n. 13797/2022Procedimento civile - termini processuali - sospensione - esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione - Contestazione del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione - Fattispecie.
Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l'inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini al giudizio sorto, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno del debitore, tra il creditore procedente e la creditrice intervenuta in ordine al diritto di quest'ultima di partecipare alla predetta distribuzione, evidenziando come le domande di accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità del credito per cui la creditrice era intervenuta nel processo esecutivo - in virtù della contestata simulazione o dell'inefficacia degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale - fossero state formulate allo scopo di ottenere l'esclusione della creditrice dalla distribuzione della somma ricavata e, dunque, costituissero un presupposto per la decisione dell'opposizione esecutiva).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022 (Rv. 664648 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_615
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Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 12977/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità - Omissione - Rimedi.
In tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12977 del 26/04/2022 (Rv. 664631 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_624
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Chiusura del processo di esecuzione – Cass. n. 12690/2022Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito - Effetti - Chiusura del processo di esecuzione - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti all'ordinanza - Deduzione con azione ordinaria di cognizione - Necessità - Fattispecie.
Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022 (Rv. 664812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_615
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12690
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Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata – Cass. n. 12673/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - distribuzione della somma ricavata - esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - giudiziale - progetto di distribuzione (esecuzione immobiliare) - Fallimento - Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata - Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione da parte del giudice dell'esecuzione edotto del fallimento - Ipotesi patologica - Inerzia del curatore - Conduzione dell'esecuzione forzata sino al suo esito distributivo - Conseguenze.
In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12673 del 20/04/2022 (Rv. 664682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
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Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Cass. n. 11212/2022Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.
Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_274
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Cassazione
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Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo – Cass. n. 11241/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_632, Cod_Proc_Civ_art_087, Cod_Proc_Civ_art_095
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11241
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Provvedimenti sull'estinzione – Cass. n. 10238/2022Esecuzione forzata - estinzione del processo - in genere - Giudice dell'esecuzione - Provvedimenti sull'estinzione - Rimedio esperibile - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Esclusività.
Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022 (Rv. 664566 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630
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Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 9899/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Fattispecie.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore - che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto - fosse comunque "ab origine" infondato).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1595
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Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo – Cass. n. 9226/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.
Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 (Rv. 664260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345
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Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica – Cass. n. 8590/2022Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario - Sentenza dichiarativa dell'usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato - Rimedio - Opposizione a precetto - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. - Necessità.
Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_407, Cod_Proc_Civ_art_615
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Opposizione all'esecuzione contro ruoli e cartelle esattoriali – Cass. n. 7716/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Spese di lite - Opposizione all'esecuzione contro ruoli e cartelle esattoriali - Ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione - Criteri.
Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615
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Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario – Cass. n. 5811/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva - Esecuzione forzata - opposizioni - Condominio - Decreto ingiuntivo non opposto in favore del condominio - Conseguente intimazione di pagamento nei confronti del condomino destinatario - Rimedi in favore di quest'ultimo - Opposizione a precetto e opposizione tardiva a decreto - Distinzioni tra i due.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022 (Rv. 664185 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650
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Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo – Cass. n. 5633/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Violazione del giudicato - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 5633/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Opposizioni esecutive - Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. - Individuazione.
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Importo indicato nell'atto di intimazione – Cass. n. 2882/2022Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ex art. 17 c.p.c. - Importo indicato nell'atto di intimazione - Titolo esecutivo formato contro il condominio e precetto nei confronti dei singoli condomini "pro quota" - Irrilevanza.
Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (nella specie, rivolto "pro quota" millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un'unica obbligazione e che l'opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2882 del 31/01/2022 (Rv. 663867 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_017, Cod_Proc_Civ_art_615
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In pendenza del processo di esecuzione – Cass. n. 1216/2022Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione – preventivo - In pendenza del processo di esecuzione - Inammissibilità - Ragioni - Nelle opposizioni ad esecuzione iniziata - Inammissibilità - Fondamento - Origine del titolo o P.A. quale debitore - Irrilevanza.
In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1216 del 17/01/2022 (Rv. 663715 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Individuazione delle spese a carico del creditore istante – Cass. n. 121/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - revoca del fallimento - spese - Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l’entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 121 del 04/01/2022 (Rv. 663768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Fideiussore dell'esecutato – Cass. n. 41800/2021Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Legittimazione attiva - Fideiussore dell'esecutato - Esclusione - Ragioni.
In tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione attiva spetta esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né il fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove non anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 41800 del 28/12/2021 (Rv. 663696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1936
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