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612. (Provvedimento)

Art. 612. (provvedimento)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Obblighi di fare e di non fare - Fatto sopravvenuto impediente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)
Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Obblighi di fare e di non fare - spese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931-01)
Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Questioni relative all'effettiva portata del titolo esecutivo o al quomodo dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione. In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024 (Rv. 672931-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - opposizioni - agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 13/05/2024 (Rv. 671144-01)
Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Applicabilità del termine decadenziale - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 13/05/2024 (Rv. 671144-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_036 …...
Obblighi di fare e di non fare - Titolo esecutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)
Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico¬urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 438 del 08/01/2024 (Rv. 669921-01)
Aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Abusiva - Eliminazione - Modalità - Demolizione delle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione - Necessità - Esclusione. L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 438 del 08/01/2024 (Rv. 669921-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0906, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
ausiliari del giudice Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01)
Liquidazione del compenso - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell'ausiliare - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento. In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell’esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35101 del 14/12/2023 (Rv. 669578 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645 …...
Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32898 del 27/11/2023 (Rv. 669627 - 01)
Domanda volta alla condanna all'eliminazione della causa del pregiudizio e delle sue conseguenze - Risarcimento in forma specifica - Distinzione dall'azione di adempimento e dall'esecuzione forzata. La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32898 del 27/11/2023 (Rv. 669627 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2931, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22010 del 24/07/2023 (Rv. 668406 - 01)
Procedimento esecutivo - Processo di esecuzione per obblighi di fare o non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. esorbitante rispetto alla funzione di determinare il "quomodo" dell'esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Rimedi esperibili. In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22010 del 24/07/2023 (Rv. 668406 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
"Quomodo" dell'esecuzione – Cass. n. 12466/2023
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione -procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Debenza delle somme - "Quomodo" dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.  In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell’esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario - non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_645, …...
Sentenza di reintegra nel possesso – Cass. n. 9112/2023
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Sentenza di reintegra nel possesso - Esecuzione forzata - Rimozione di impedimenti diversi da quelli di cui alla sentenza purché anteriori alla reintegra - Ammissibilità - Fattispecie.   L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9112 del 31/03/2023 (Rv. 667245 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_612   Corte Cassazione 9112 2023 …...
Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo – Cass. n. 4449/2023
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.   Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2931, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_2909   Corte Cassazione 4449 2023 …...
Verbale di conciliazione avanti al giudice – Cass. n. 28871/2022
Procedimento civile - verbale di conciliazione delle parti - valore del titolo esecutivo del verbale - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - Verbale di conciliazione avanti al giudice - Titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare - Configurabilità - Fondamento.   Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28871 del 05/10/2022 (Rv. 665767 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_474   Corte Cassazione 28871 2022 …...
Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Cass. n. 11212/2022
Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.   Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_274   Corte Cassazione 11212 2022 …...
Demolizione delle parti dell'opera che superano i limiti di legge – Cass. n. 25495/2021
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - poteri del giudice - riduzione in pristino (demolizione) - limiti - Mancato rispetto delle distanze o dei confini - Demolizione delle parti dell'opera che superano i limiti di legge - Necessità - Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la veduta - Esclusione - Fondamento.   Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l'apertura di vedute - che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo - è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti. Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_872, Cod_Civ_art_873, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Civ_art_0905   Corte Cassazione 25495 2021 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Cass. n. 14604/2020
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità – Fondamento - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione . In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614_1, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 14604 2020 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01)
Sentenza di mero accertamento della servitù o della sua inesistenza - Mancata determinazione delle misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie - Titolo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Determinabilità delle misure da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione. Proprieta' - azioni a difesa della proprieta' - negatoria (nozioni, distinzioni. La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_0949, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01)
Sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile - Possibilità di porla a base di esecuzione forzata in forma specifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, coinvolgendo una pluralità di condotte - quali l'inserimento del nominativo negli appositi elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi - aventi ciascuna carattere infungibile). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - interpretazione - giudice dell'esecuzione - spettanza - modalità - condizioni - limiti - impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - ammissibilità - fondamento - ricorribilità per cassazione della sentenza che decide sull'appello - ammissibilità – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - ricorso al pretore per la determinazione delle modalità di esecuzione
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - ricorso al pretore per la determinazione delle modalità di esecuzione - mancato rispetto delle distanze o dei confini - necessità di demolizione delle sole parti dell'opera che superano i limiti di legge - omessa specificazione della misura della violazione - soggetto competente al relativo accertamento - giudice dell'esecuzione - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - poteri del giudice - riduzione in pristino (demolizione) - limiti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 28/11/2018 Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali limiti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione illegittima, senza specificare l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, il relativo accertamento può essere effettuato esclusivamente dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 28/11/2018   …...
Condanna al pagamento
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - titolo esecutivo giudiziale - condanna al pagamento di una somma di denaro - con specifiche modalità di adempimento - esecuzione- procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare - esclusione - procedimento di espropriazione - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018 >>> La condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento, non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto, l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata - che implica necessariamente l'aggressione coatta al patrimonio del debitore e la sua liquidazione - e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018 …...
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - provvedimenti immediati - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014
Provvedimento conclusivo - Esecuzione degli obblighi di fare ivi previsti - Disciplina di cui all'art. 612 cod. proc. civ. - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014 In tema di reintegrazione e manutenzione del possesso, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ. si applica la disciplina di cui agli artt. 612 e ss. cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014   …...
famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - affidamento dei figli. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013
Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli - Modalità di esecuzione - Potere decisorio del giudice dell'opposizione a precetto - Limiti - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013 Il potere decisorio del giudice dell'opposizione al precetto, in sede di attuazione coattiva di statuizioni di contenuto non economico involgenti la prole minorenne, contenute nella sentenza definitiva di divorzio,, è limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante di procedere all'esecuzione forzata in riferimento al momento in cui essa è iniziata, senza poteri di incisione o modifica sull'azionato titolo e senza che possano essere valutate circostanze di fatto sopravvenute a detto momento, che, peraltro, se impedienti il risultato prescritto dal titolo esecutivo giudiziale, quand'anche nel superiore interesse del minore, andranno verificate non in sede di opposizione al precetto ma dal giudice dell'esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità attuative del titolo in questione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19344 del 21/08/2013   …...
procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - contravvenzione al decreto del giudice – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013
Contravvenzione al divieto del giudice ex art. 691 cod. proc. civ. - Applicabilità in tema di procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013 L'art. 691 cod. proc. civ., in tema di inosservanza del provvedimento del giudice, riguarda la sola disciplina dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, e non è pertanto applicabile in ipotesi di mancata esecuzione di un'ordinanza di reintegrazione nel possesso, richiamandosi, per i procedimenti possessori, le norme di cui agli artt. 669-bis e segg. cod. proc. civ. nei limiti della compatibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 950 del 16/01/2013   …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 09/03/2012
Ordinanza emessa ex art. 612 cod. proc. civ. - Differenti contenuti - Provvedimento meramente determinativo delle modalità di detti obblighi - Provvedimento altresì dichiarativo della portata sostanziale del titolo e dell'ammissibilità dell'azione esecutiva - Diversità di natura giuridica dei due provvedimenti - Conseguenze sul regime di impugnabilità - Ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi o dell'appello - Fattispecie. In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determina le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, si caratterizza come un provvedimento con il quale vengono fissate le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo e, quindi, non attiene al diritto della parte di procedere all'esecuzione, bensì ai modi con cui questa deve essere condotta, con la conseguenza che essa è soggetta soltanto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per eventuali vizi formali; mentre il provvedimento con cui il giudice, ancorché in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cod. proc. civ.), nel determinare le modalità dell'esecuzione, dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è, pertanto, impugnabile con l'appello. (Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una prima ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione, in una procedura relativa alla determinazione degli obblighi di fare previsti da una sentenza di divisione di un compendio immobiliare, si era limitato a disporre la comparizione delle parti e del c.t.u., dichiarando nello stesso tempo inammissibile l'appello avverso una seconda ordinanza, con cui il medesimo giudice aveva dato ordine al c.t.u. di procedere a tutte le attività e le opere …...
Esecuzione forzata - competenza - per territorio - obblighi di fare e di non fare – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28515 del 22/12/2011
Ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito - Domanda volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione - Qualificazione - Azione per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza - Applicabilità dell'art. 26 cod. proc. civ. - Competenza territoriale - Criteri di determinazione - Individuazione. In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l'art. 26, ultimo comma, cod. proc. civ., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla "sede materiale" dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell'azione, volta a determinare l'ambito di precettività del "dictum" del giudice e la sua concreta esigibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28515 del 22/12/2011   …...
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - domanda possessoria nel giudizio petitorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008
Provvedimento possessorio emesso nel giudizio petitorio - Conseguenze - Inidoneità al giudicato - Non assoggettabilità ad esecuzione forzata - Applicazione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008 Ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., il provvedimento possessorio emesso nel corso del giudizio petitorio ha natura esclusivamente interinale ed è destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che conclude il procedimento a cognizione piena nel quale è stato emesso. Se ne deve, pertanto, escludere, l'idoneità al giudicato e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata, trovando esclusiva applicazione il procedimento di attuazione regolato dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. proponibile davanti al giudice che ha emesso l'interdetto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008   …...
competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 443/2005
Ordinanza di accoglimento di domanda cautelare - Attuazione - Ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. al giudice dell'esecuzione anzichè ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. - Fissazione delle modalità di esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione - Relativa ordinanza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 443 del 12/01/2005 È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., abbia fissato le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare, sostenendosi che il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere emesso dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., atteso che la censura prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 443 del 12/01/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 443  2005   …...

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