Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione titolo III: dell'esecuzione per consegna o rilascio - 611. (spese dell'esecuzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 611. (Spese dell'esecuzione)
1. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
2. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo.
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