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604. (Disposizioni particolari)

Art. 604. (disposizioni particolari)

0 Codice di procedura civile

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Esecuzione forzata - giudice dell'esecuzione - notificazioni e comunicazioni – Cass. n. 10808/2020
 Pubblicita' avvisi - audizione degli interessati  Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze. In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_603, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2910, corte cassazione 10808 2020 …...
Terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità -
Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità. In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis". Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383 …...

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