Espropriazione immobiliare – Cass. n. 40633/2021Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - in genere - Aumento del sesto - Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione.
In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_571, Cod_Proc_Civ_art_573, Cod_Proc_Civ_art_579, Cod_Proc_Civ_art_584, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1387
Corte
Cassazione
40633
2021 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 02)Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile - Poteri di sospensione ex art. 107, comma 4, l. fall. ed ex art. 108 l. fall. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 584 c.p.c. - Conseguenze.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_584, Dlgs_14_2019_art_216, Dlgs_14_2019_art_217 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 01)Opzione del curatore ex art. 107, comma 2, l. fall. per le forme codicistiche - Prelazione dell'affittuario di azienda di impresa fallita ex art. 104-bis, comma 5, l. fall. - Esercizio - Conseguenze - Incidenza delle offerte presentate secondo le modalità di cui all’art. 584 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento
L'affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 104-bis, quinto comma, c.c., non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l'incidenza delle offerte presentate secondo le modalità previste dall'art. 584 c.p.c. poiché, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, egli subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l'aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l'eventualità che un terzo presenti un'offerta in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_212, Dlgs_14_2019_art_216, Dlgs_14_2019_art_217, Cod_Proc_Civ_art_584 …...
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - inadempienza dell'aggiudicatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 790 del 15/01/2013Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione provvisoria - Aumento di sesto - Inadempimento dell'aggiudicatario definitivo - Consolidamento dell'aggiudicazione provvisoria - Esclusione.
In materia di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, qualora all'aggiudicazione provvisoria segua un'offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. (nella specie di un sesto, attesa la formulazione di detta norma, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80) - peraltro da sola inidonea a determinare la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria, tale effetto, invece, ricollegandosi alla apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione - con successiva assegnazione definitiva ad altro soggetto, l'inadempimento di quest'ultimo comporta, ex art. 587 del medesimo codice, la decadenza dell'aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 790 del 15/01/2013
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Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 335 del 09/01/2013Vendita con incanto - Offerta dopo l'incanto - Modalità - Prestazione della cauzione - Commisurazione percentuale al prezzo di aggiudicazione provvisoria del primo incanto - Esclusione - Commisurazione percentuale al prezzo aumentato - Necessità.
In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la cauzione che, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), deve accompagnare la ivi descritta eventuale offerta in aumento dopo l'incanto, va percentualmente commisurata al prezzo contestualmente proposto dall'offerente, e non a quello di aggiudicazione provvisoria scaturito dal primo incanto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 335 del 09/01/2013
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Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 05/03/2012Offerta in aumento del quinto - Inadempimento dell'aggiudicatario - Condanna al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato dalla successiva vendita e quello da lui proposto in aumento - Configurabilità - Fondamento.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all'incameramento della cauzione, così come stabilito nell'art. 587 cod. proc. civ., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall'unica ordinanza di vendita che si conclude con l'aggiudicazione all'ultimo offerente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 05/03/2012
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Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - aumento del sesto - offerte dopo l'incanto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8328 del 12/04/2011Modalità - Deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita coevamente alla presentazione tempestiva dell'offerta in aumento - Necessità - Condizione di efficacia dell'offerta in aumento - Configurabilità - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall'art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo - il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva - si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell'offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l'indizione della gara sull'offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l'audizione delle parti e la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8328 del 12/04/2011
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Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - aumento del sesto - offerte dopo l'incanto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 07/02/2011Art. 584 cod. proc. civ. - Testo anteriore a quello introdotto col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005 - Offerta di aumento di sesto - Nuova gara - Procura per partecipare all'asta pubblica - Validità anche per la fase del rincaro - Sussistenza - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare - nel regime dell'art. 584 cod. proc. civ. nel testo antecedente le modifiche di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis" - in caso di presentazione di un'offerta in aumento di sesto, con conseguente indizione di una nuova gara, si determina la prosecuzione del medesimo procedimento di espropriazione, sicché, ove l'incarico di partecipare all'asta pubblica sia stato oggetto di una procura, essa mantiene la propria validità anche per la fase del rincaro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 07/02/2011
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Divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - All' incanto, ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ. – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000Istanza per l'acquisto da parte dei condividenti, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Provvedimento di dichiarazione di inammissibilità - Ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. dai condividenti di esso, dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000
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