Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi sezione I: del pignoramento e dell'intervento sezione II: dell'assegnazione e della vendita - 552. (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 552. (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
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