Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_437_2, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32804 del 27/11/2023 (Rv. 669508 - 01)Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica al debitore - Inesistenza - Conseguenze - Vizio del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria - Esclusione.
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32804 del 27/11/2023 (Rv. 669508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_492, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_549 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)Accertamento dell'obbligo del terzo - opposizioni - agli atti esecutivi - Ordinanza di assegnazione del credito resa all'udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento.
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_176 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28625 del 13/10/2023 (Rv. 668952 - 01)Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l'impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28625 del 13/10/2023 (Rv. 668952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2914, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - opposizioni agli atti esecutivi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16980 del 14/06/2023 (Rv. 668268 - 01)Espropriazione presso terzi - Declaratoria di "inammissibilità della procedura" - Ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato - Irrilevanza - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti.
Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16980 del 14/06/2023 (Rv. 668268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15981 del 07/06/2023 (Rv. 668267 - 01)Controversie (opposizione alle distribuzioni) - Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - Domanda di sostituzione - Sostituzione del creditore esecutante da parte di un suo creditore personale - Effetti - Pignoramento del credito presso terzi - Configurabilità - Esclusione - Inapplicabilità dell'art. 2914 n. 2 c.c. - Conseguenze - Cessione del credito anteriore alla domanda di sostituzione - Subingresso del "creditor creditoris" - Esclusione - Cessione di credito - Perfezionamento - Nei rapporti fra cedente e cessionario - Semplice scambio di consensi - Sufficienza - Notificazione della cessione o accettazione da parte del debitore ceduto ex art. 1265 c.c. - Finalità - Risoluzione del conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15981 del 07/06/2023 (Rv. 668267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_1265, Cod_Civ_art_2914, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_511, Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Diritto di credito all'indennizzo assicurativo – Cass. n. 14419/2023Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Assicurazione della responsabilità civile - Giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante - Pendenza - Diritto di credito all'indennizzo assicurativo - Pignorabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 (Rv. 667976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_1917, Cod_Proc_Civ_art_106
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14419
2023 …...
Struttura complessa del pignoramento – Cass. n. 12195/2023Esecuzione forzata - precetto - efficacia - Inizio dell'espropriazione presso terzi - Struttura complessa del pignoramento - Iscrizione a ruolo dell'atto - Rilevanza ai fini del termine ex art. 481 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze dell'omessa iscrizione - Mancato perfezionamento del pignoramento - Ragioni.
Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_543
Corte
Cassazione
12195
2023 …...
Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea – Cass. n. 9479/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Esecuzione o intervento del creditore fondati su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione del decreto sul carattere non abusivo delle clausole - Dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere tale controllo - Condizioni e modalità - Avviso al debitore sulla facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni - Conseguenze sul processo esecutivo - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana …...
Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti – Cass. n. 9433/2023Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa integrazione della dichiarazione - Conseguenze.
Nel procedimento di espropriazione dei crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato che dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato - precisando, però, che il relativo credito risulta già vincolato da precedenti pignoramenti - ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di questi ultimi (precisando, quindi, l’identità dei creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di eventualmente disporre, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà sollecitarne al terzo l'integrazione, fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine, il cui vano decorso impedisce di intendere la dichiarazione come regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi alla relativa assegnazione in favore del creditore procedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9433 del 05/04/2023 (Rv. 667252 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_550, Cod_Proc_Civ_art_524
Corte
Cassazione
9433
2023 …...
Indennizzo per irragionevole durata del processo – Cass. n. 35677/2022Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - Indennizzo per irragionevole durata del processo - Pignoramenti eseguiti successivamente all'introduzione dell'art. 5- quinquies della l. n. 89 del 2001 - Espropriazione presso terzi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, per i pignoramenti successivi all'introduzione dell'art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001 (inserito dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 2013, conv. nella l. n. 64 del 2013, con decorrenza dal 9 aprile 2013), l'esecuzione forzata dev'essere proposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore e non presso terzi, essendo irrilevante, al riguardo, il disposto del successivo art. 5-sexies, comma 11 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della l. n. 208 del 2015), atteso che tale norma presuppone che l'assegnazione delle somme avvenga a seguito di un pignoramento eseguito esclusivamente con le forme dirette.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 35677 del 05/12/2022 (Rv. 666281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543
Corte
Cassazione
35677
2022 …...
Pignorabilità del credito del promittente venditore – Cass. n. 31844/2022Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Oggetto - Crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali - Inclusione - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità del credito del promittente venditore - Fondamento - Fattispecie.
L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la pignorabilità del credito vantato dal promittente venditore, erroneamente ritenendo necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., e poi, rilevata la formazione del giudicato durante il secondo grado, aveva ritenuto preclusa la pronuncia di accertamento del credito perché ciò avrebbe comportato la riforma in appello di una decisione priva di errori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31844 del 27/10/2022 (Rv. 666055 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Civ_art_2932
Corte
Cassazione
31844
2022 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 30491/2022Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Instaurazione della fase di merito nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Fase sommaria - Notifica del ricorso introduttivo ad uno solo dei litisconsorti - Sufficienza.
In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022 (Rv. 666266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_618
Corte
Cassazione
30491
2022 …...
Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede – Cass. n. 18331/2022Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti - Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede - Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022 (Rv. 665020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0757
Corte
Cassazione
18331
2022 …...
Espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo – Cass. n. 16236/2022Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - disposizioni applicabili - espropriazione mobiliare - pignoramento - presso terzi - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato - Sussistenza.
In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 (Rv. 665106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543
Corte
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16236
2022 …...
Ordinanza di assegnazione del credito non contestato – Cass. n. 16234/2022Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Omessa dichiarazione del terzo - Ordinanza di assegnazione del credito non contestato - Opposizione ex art. 617 c.p.c. per vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie.
Nei pignoramenti presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022 (Rv. 665105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549
Corte
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16234
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Intervento creditori non privilegiati – Cass. n. 1170/2022Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione mobiliare presso terzi - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Conseguenze - Intervento successivo del creditore procedente in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Modificazione dell'oggetto di tale giudizio - Condizioni.
Nell'espropriazione presso terzi, il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore; pertanto, nell'ipotesi di intervento del creditore procedente nel processo esecutivo, in base a nuovi titoli ed in pendenza del processo di accertamento dell'obbligo del terzo, l'oggetto di tale giudizio, circoscritto dalla misura del pignoramento, può essere modificato solo a condizione che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore e al terzo, e che, nella sua qualità di attore nel predetto giudizio, abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1170 del 17/01/2022 (Rv. 663700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_546, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_551, Cod_Proc_Civ_art_153
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1170
2022 …...
Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi – Cass. n. 27073/2021Procedimenti cautelari - sequestro - esecuzione - Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità.
L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all’esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_678, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_545, Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_624
Corte
Cassazione
27073
2021 …...
Legittimazione del te26459rzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito – Cass. n. 26549/2021Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione coattiva - Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento - Legittimazione del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento.
La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_545, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_615
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Cassazione
26549
2021 …...
Esistenza al momento della notificazione del pignoramento – Cass. n. 24686/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Esistenza del credito - Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - Fondamento.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento.
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547
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24686
2021 …...
Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi – Cass. n. 13533/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Nullità della notificazione dell'atto di pignoramento – Cass. n. 9903/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Nullità della notificazione dell'atto di pignoramento - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Individuazione - Opposizione agli atti esecutivi soltanto per lamentare detta nullità - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione - Esclusione.
La nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9903 del 15/04/2021 (Rv. 661250 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Titolo di credito emesso da un terzo – Cass. n. 1098/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie.
Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_1997, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Titolo di credito emesso da un terzo – Cass. n. 1098/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie. Esecuzione forzata - agli atti esecutivi - esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - In genere. Procedimento civile - interesse ad agire - procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire In genere.
Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_1997, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore – Cass. n. 20338/2020Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi -Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Contestazione sollevata nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
L'irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l'opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale testo dell'art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del "doppio pagamento"; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell'espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell'obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall'art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20338 del 28/09/2020 (Rv. 659253 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1997, Cod_Proc_Civ_art_513, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_617
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CASSAZIONE
20338
2020 …...
Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore - Cass. n. 16708/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore - Pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore del subappaltatore - Rilevanza della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO
AZIONE REVOCATORIA
APPALTATORE
Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste , abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16708 del 05/08/2020 (Rv. 658803 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 67 = Dlgs_14_2019_art_056), Cod_Proc_Civ_art_543
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Accertamento dell'obbligo del terzo - Cass. n. 14599/2020Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo -Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento - Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio - Esclusione - Fondamento - Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza .
La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14599 del 09/07/2020 (Rv. 658332 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_1199
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del 05/06/2020 (Rv. 657920 - 01) Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie.
Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).
- Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del 05/06/2020 (Rv. 657920 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Esecuzione forzata – pignoramento - forma – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 01)Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione - Oggetto - Individuazione - Fondamento.
Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione non ha ad oggetto il documento in sé e per sé considerato, trattandosi di un documento di legittimazione e non di un titolo di credito, bensì il credito del debitore esecutato a ricevere tali somme da parte dell'amministrazione emittente e depositaria che, avendo acquisito la proprietà di detti importi in virtù del deposito, è titolare di quelli e del relativo debito restitutorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8877 del 13/05/2020 (Rv. 657838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 01)Pignoramento presso terzi di crediti - Effetto interruttivo della prescrizione - Oggetto - Diritto di credito del creditore procedente nei confronti dell'esecutato - Estensione al credito pignorato - Esclusione.
L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_543 …...
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 02)Prescrizione del credito pignorato - Atti aventi efficacia interruttiva istantanea - Atti esecutivi portati a conoscenza del terzo pignorato o da questo compiuti - Sussistenza - Ordinanza di assegnazione del credito - Esclusione.
In tema di prescrizione del credito oggetto di pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a determinare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al "debitor debitoris" dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconoscimento del debito, o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo, ma non dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549 …...
Prescrizione civile - sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 03)Credito pignorato - Periodi intercorrenti tra il pignoramento e la dichiarazione positiva del terzo e tra questa e l'ordinanza di assegnazione - Sospensione della prescrizione ex art. 2935 c.c. - Sussistenza - Ragioni.
Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_544 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Il terzo pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art_ 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617
ESECUZIONE FORZATA
MOBILIARE PRESSO TERZI
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Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)Opposizione tardiva di terzo ex art_ 620 c.p.c. - Compatibilità con l'espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni.
In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art_ 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_620
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI DI TERZO
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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. 12715/2019Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino – Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini - Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione.
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019 (Rv. 653784 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1117.1 – Parti comuni dell’edificio
Cod. Civ. art. 2740 – Responsabilità patrimoniale
Cod. Civ. art. 2910 – Oggetto dell’espropriazione
Cod. Proc. Civ. art. 543 – Forma del pignoramento
Cod. Civ. art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
12715
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Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Ordinanza di assegnazione di un credito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Condizioni e limiti.
L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5489 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017Ordinanza di assegnazione - Pagamento da parte del terzo mediante assegno bancario o circolare – Successivo pignoramento, a carico del creditore assegnatario, del credito oggetto della ordinanza – Conseguenze – Inoperatività dell’art. 2917 c.c. - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017
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Esecuzione forzata - competenza - per materia - opposizioni in materia di lavoro e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016Legge n. 52 del 2006 - Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fase di merito - Esclusione - Norme sulle controversie di lavoro e sulla competenza territoriale - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" - Legittimazione passiva - Beneficiario dell'atto solutorio - Fondamento.
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14779 del 19/07/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.
Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.
Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016
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esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014
In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014
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esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014Atto di pignoramento presso terzi - Necessità di indicazione specifica dei beni da pignorare - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014
In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., "l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute", si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014Atto di pignoramento presso terzi - Necessità di indicazione specifica dei beni da pignorare - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., "l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute", si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014
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Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28155 del 17/12/2013Azione revocatoria ordinaria di contratto di compravendita - Azione di accertamento dell'obbligo del terzo - Per il pagamento del prezzo del bene in revocazione - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione.
Tra l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ. (nella specie, avente ad oggetto un controllo di compravendita), ed il giudizio proposto ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. per l'accertamento dell'obbligo del terzo di pagare il prezzo d'acquisto del bene oggetto dell'atto revocando, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, che imponga la sospensione di quest'ultimo processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28155 del 17/12/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - esecuzione forzata – Cass. n. 3615/2013Espropriazione forzata dei crediti - Competenza del tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato - Espropriazione nei confronti di ente territoriale - Competenza del tribunale del luogo di residenza del tesoriere.
La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione dei crediti è di natura inderogabile ed appartiene, con riguardo all'espropriazione forzata dei crediti, al tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato e quindi, nel caso di espropriazione nei confronti di ente territoriale ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne sia tesoriere, non rilevando - ai fini dell'individuazione di diverso giudice - il contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ. da soggetto diverso dal tesoriere indicato erroneamente come terzo pignorato e come tale destinatario della notificazione dell'atto di pignoramento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3615 del 13/02/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
3615
2013
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012Ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Utilizzo di essa quale titolo esecutivo verso il terzo - Opposizione all'esecuzione per i medesimi vizi - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012
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Civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012Sospensione feriale dei termini - Giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione feriale dei termini - analogamente a quanto previsto in materia di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - non si applica ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012
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Civile - termini processuali - sospensione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012Sospensione feriale dei termini - Giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione feriale dei termini - analogamente a quanto previsto in materia di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - non si applica ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012
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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011Espropriazione presso terzi - Opposizione proposta da un comune - Contenuto - Vincolo di impignorabilità per destinazione delle somme a pubbliche finalità - Qualificazione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Deduzione dell'insussitenza delle condizioni di legge per la pignorabilità delle somme - Mancata dichiarazione della nullità del pignoramento - Qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione - Fondamento.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, è inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi l'opposizione proposta da un comune avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduca l'esistenza di un vincolo d'impignorabilità per la destinazione delle somme a pubbliche finalità. Qualora, invece, nel processo esecutivo si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge perchè le somme di competenza del comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice dell'esecuzione non abbia, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento, nè si sia ancora addivenuti alla chiusura del processo con l'ordinanza di assegnazione, il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 cod. proc. civ. - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Individuazione del luogo della sede legale e del rapporto tra il terzo ed il debitore - Esclusione - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza - Fondamento.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio - da determinarsi in base alla residenza del "debitor debitoris" - nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 cod. proc. civ., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, cod. civ., 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 278, primo comma, lett. d), 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l'accertamento dell'obbligo del terzo di effettuare, come delegato "ex lege", il pagamento di un debito della stessa P.A., nella medesima sede, la Sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 23/03/2011Vizio della citazione a comparire - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità da parte del debitore - Decorrenza del termine - Dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento - Fondamento - Fattispecie.
In tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtù della dichiarazione positiva di quantità ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza. (La S.C., in applicazione di tale principio con riguardo alla citazione a comparire, notificata ex art. 543 cod. proc. civ., in cui era mancata l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale era tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché proposta oltre il termine decorrente dalla predetta notifica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6666 del 23/03/2011
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Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 14/03/2011Anteriorità al fallimento dell'ordinanza di assegnazione - Pagamento del terzo "assegnato" dopo la dichiarazione di Fallimento - Al curatore fallimentare - Spettanza - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario; ne consegue che se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 14/03/2011
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011Pignoramento presso terzi - Perfezionamento - Notificazione dell'intimazione ex art. 543 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Dichiarazione del terzo o accertamento giudiziale del credito - Necessità - Determinazione del credito in epoca successiva alla notificazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011
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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Condizioni e limiti.
L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5529 del 09/03/2011
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ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20596 del 04/10/2010Espropriazione di crediti - Pignoramenti successivi in base al medesimo titolo esecutivo - Rilascio di una seconda copia in forma esecutiva - Necessità - Esclusione.
Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il creditore non ha l'obbligo di consegnare materialmente all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo, essendo sufficiente la mera esibizione di esso. Ne consegue che il creditore, dopo avere proceduto ad un primo pignoramento presso terzi, può successivamente pignorare un ulteriore credito del proprio debitore esibendo all'ufficiale giudiziario il medesimo titolo esecutivo, e senza necessità di munirsi di una seconda copia in forma esecutiva di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20596 del 04/10/2010
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Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009Pignorabilità della quota come bene autonomo - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a fallimento della società.
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 legge hall.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009 …...
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento nei limiti in cui possono comportare o meno la liberazione dal relativo vincolo e, perciò, è parte necessaria nei processi di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità di tale primo atto di esecuzione, proprio in quanto può comportare la suddetta liberazione, con la conseguenza che egli deve essere necessariamente chiamato in causa dall'opponente e, in mancanza, il giudice è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11180 del 07/05/2008Poste italiane s.p.a. - Pignoramento dei redditi dei dipendenti - Luogo di esecuzione e foro dell'espropriazione forzata - Giudice competente per territorio - Individuazione in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello della sede della società - Art. 4 d.P.R. n. 180 del 1950, da interpretarsi a seguito della sentenza n. 231 del 1994 - Applicabilità - Conseguenze.
Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. cod. proc. civ. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane), il giudice dell'esecuzione competente per territorio va individuato - in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario - nel tribunale del luogo ove trovasi l'ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 11180 del 07/05/2008
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006Foro della residenza del terzo debitore - Terzo debitore istituto bancario - Applicazione di detto foro - Criteri - Banca esercente servizio di tesoreria per conto di un Comune - Foro della sede della banca.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. Ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso enti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma dell'art. 26 cod. proc. civ. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997Pignoramento di titoli azionari - Da eseguirsi presso il debitore - Erronea esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi - Conseguente provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione dichiarativo "ex officio" della nullità del pignoramento - Impugnazione del provvedimento - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Legittimità.
l sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che gli stessi possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, ancora, che, in relazione ad essi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa dirsi impugnabile, in sede di legittimità, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. In particolare, il provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo della nullità di un atto di pignoramento perché affetto da un vizio di violazione di norma processuale rilevabile di ufficio, in quanto incidente sull'idoneità stessa dell'atto al conseguimento del suo scopo (nella specie, pignoramento di titoli azionari eseguito nella forma del pignoramento presso terzi e non presso il debitore, benché la società, in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., avesse negato di possedere tali titoli) deve ritenersi suscettibile del rimedio della opposizione agli atti esecutivi, e non anche del ricorso straordinario per Cassazione, diversamente dal caso in cui la questione di nullità del pignoramento non sia stata rilevata di ufficio, bensì sollevata dal debitore in sede di opposizione, con conseguente decisione pretorile avente natura di sentenza, essendosi quell'organo giudicante trovato, nella sostanza, a decidere egli stesso su di una opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 29/09/1997
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