Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I:dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale - 484. (giudice dell'esecuzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 484. (Giudice dell'esecuzione)
1. L'espropriazione è diretta da un giudice.
2. Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (1)
3.(...) (2)
4.Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il comma che recitava: "Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente." è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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fine
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