Applicazione - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11571 del 02/05/2025 (Rv. 675282 - 01)Procedimento - competenza - opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio.
L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11571 del 02/05/2025 (Rv. 675282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480
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"Ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.
Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_075 …...
Precetto - Precetto fondato su assegno circolare non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01)Mancata trascrizione integrale del titolo - Conseguenze - Nullità del precetto - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Allegazione di uno specifico pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024 (Rv. 671165-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_617 Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)Precetto - Equiparabilità alla domanda - Opposizione - Accoglimento in primo grado - Appello - Esplicita riproposizione della pretesa creditoria - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023 (Rv. 669537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
domanda giudiziale - interesse ad agire Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)Responsabilita' aggravata - procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' - Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un’opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480 …...
Esecuzione forzata - Precetto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17943 del 22/06/2023 (Rv. 668365 - 01)Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17943 del 22/06/2023 (Rv. 668365 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324 …...
Atto di precetto su sentenza – Cass. n. 14830/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Atto di precetto su sentenza - "Autoliquidazione" delle spese - Tariffa applicabile - Momento rilevante - Data di pubblicazione della sentenza - Esclusione - Data di notifica del precetto - Fondamento.
Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14830 del 26/05/2023 (Rv. 667984 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
14830
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Intimazione di più precetti per lo stesso credito – Cass. n. 12195/2023Esecuzione forzata - precetto - notificazione - Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali - Insussistenza.
Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_483, Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
12195
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Struttura complessa del pignoramento – Cass. n. 12195/2023Esecuzione forzata - precetto - efficacia - Inizio dell'espropriazione presso terzi - Struttura complessa del pignoramento - Iscrizione a ruolo dell'atto - Rilevanza ai fini del termine ex art. 481 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze dell'omessa iscrizione - Mancato perfezionamento del pignoramento - Ragioni.
Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_543
Corte
Cassazione
12195
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Titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 12183/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cassazione (ricorso per) - effetti della riforma o della cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - esecuzione forzata - sentenza - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
12183
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Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi – Cass. n. 6834/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - esecuzione forzata - inizio dell'esecuzione - Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Presupposto - Iniziativa giudiziale del lavoratore nel limite temporale di dodici mesi - Momento di esecutività della "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza - Notifica del precetto - Rilevanza - Fondamento.
In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6834 del 07/03/2023 (Rv. 667052 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
6834
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Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 5043/2023Esecuzione forzata - opposizioni - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Intimazione di precetto - Condomino in regola con il pagamento della quota di spettanza del credito di cui al precetto - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Beneficio della preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c. - Sussistenza.
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023 (Rv. 667152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
5043
2023 …...
Pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio – Cass. n. 33443/2022Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza -esecuzione di buona fede - Sentenza d'appello confermativa di quella impugnata - Pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio - Intimazione di due distinti precetti - Abusivo frazionamento del credito - Sussistenza.
In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 33443 del 14/11/2022 (Rv. 666143 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1181, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
33443
2022 …...
Procedimento possessorio – Cass. n. 27392/2022Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - fasi del giudizio - provvedimenti immediati - Esecuzione forzata ex artt. 612 e ss. c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze - Contestazioni sull'attuazione - Procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27392 del 19/09/2022 (Rv. 665951 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_703
Corte
Cassazione
27392
2022
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Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato – Cass. n. 11242/2022Esecuzione forzata - precetto - in genere - Requisiti formali - Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 654, comma 2 c.p.c. - Esclusione.
Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022 (Rv. 664510 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
11242
2022 …...
Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – Cass. n. 8906/2022Esecuzione forzata - precetto - in genere - Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti formali - Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti - Necessità - Esclusione.
L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 (Rv. 664254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
8906
2022 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 8870/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria - in genere - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Configurabilità - Apposizione della formula esecutiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022 (Rv. 664466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
8870
2022 …...
Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere – Cass. n. 77/2022Esecuzione forzata - precetto - notificazione - comune - funzioni del comune - contabilità - mandati di pagamento - Pubblica amministrazione debitrice - Enti locali - Modalità di pagamento - Emissione e trasmissione del mandato al tesoriere - Avvenuta comunicazione al creditore - Sufficienza - Legittimità dell'azione esecutiva e della notifica del precetto - Esclusione.
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., la comunicazione dell'ente locale con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022 (Rv. 663521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
Cassazione
77
2022 …...
Opposizione all'esecuzione – Cass. n. 37581/2021Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_017, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_546, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
37581
2021 …...
Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) – Cass. n. 36856/2021Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale -Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) - Natura - Enti pubblici non economici - Configurabilità - Conseguenze - Art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità.
Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36856 del 26/11/2021 (Rv. 663319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_480
Corte
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36856
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Formazione del ruolo e notifica della cartella – Cass. n. 36649/2021Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - Procedimento di riscossione - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle - Inammissibilità.
Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021 (Rv. 663299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_617
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36649
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Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere – Cass. n. 32824/2021Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - Enti pubblici diversi dagli enti locali - Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 è possibile, fatte salve specifiche disposizioni in deroga, l'espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria e, quindi, pure con riguardo ai crediti dagli stessi vantati verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere, con la conseguenza che la relativa procedura esecutiva può anche non svolgersi presso il menzionato istituto. (Nella specie, in un giudizio di opposizione a precetto introdotto da un'azienda ospedaliera di Catania e concernente crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, la S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, luogo ove il creditore aveva eletto domicilio nel menzionato precetto, rigettando la tesi della parte debitrice che sosteneva la competenza del Tribunale di Catania, città nella quale si trovava il suo istituto tesoriere e l'atto contestato era stato notificato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32824 del 09/11/2021 (Rv. 662962 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_042
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Pagamento spontaneo del debitore – Cass. n. 15963/2021Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo In genere - Esecuzione forzata - Pagamento spontaneo del debitore - Effetto preclusivo dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fondamento - Facoltà di esperire l'opposizione all'esecuzione - Irrilevanza.
Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell'opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15963 del 08/06/2021 (Rv. 661635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_494, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_598, Cod_Proc_Civ_art_615
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Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. – Cass. n. 14082/2021Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Civ_art_2230 …...
Spese per il pignoramento sostenute dal creditore – Cass. n. 9877/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese per il pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell'atto di pignoramento aN'uffidale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di procedere "in executivis" - Limiti.
In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_494 …...
Domicilio eletto con atto di precetto – Cass. n. 8024/2021Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - Presunzione di esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore opponente - Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità dell'elezione a radicare la competenza - Fattispecie.
L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021 (Rv. 660988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Riscossione mediante iscrizione a ruolo – Cass. n. 6833/2021Cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Contestazioni relative alla cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Proposizione avanti al giudice tributario - Applicazione del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni. Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento
In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Cass. n. 24704/2020Esecuzione forzata - precetto - Opposizione - Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Esclusione - Conseguenze - Pagamento dopo la notifica dell'intimazione e prima dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
opposizione a precetto
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24704
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Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto – Cass. n. 20356/2020Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.
contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20356 del 28/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_1, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
corte
cassazione
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Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto – Cass. n. 20356/2020Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.
Il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l’eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20356 del 28/09/2020 (Rv. 659089 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026_1, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
CORTE
CASSAZIONE
20356
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Opposizione a precetto - Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Cass. n. 13430/2020)Competenza civile - competenza per territorio - esecuzione forzata - Opposizione a precetto - Elezione di domicilio cd. anomala da parte del creditore - Conseguente erronea individuazione del giudice territorialmente competente da parte del debitore - Eccezione di incompetenza sollevata dallo stesso opponente - Accoglimento - Individuazione della parte vittoriosa, ai fini della condanna alle spese di lite - Fondamento - Conseguenze.
In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13430 del 01/07/2020 (Rv. 658376 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615
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13430
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Procedimento civile - notificazione - nullità' - sanatoria - Cass. n. 11290/2020Notificazione del pignoramento - Nullità - Sanatoria - Distinzione dalla notifica del precetto.
Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020 (Rv. 658097 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_482, Cod_Proc_Civ_art_492_1, Cod_Proc_Civ_art_615
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Esecuzione forzata - precetto – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione - Ulteriore notifica - Necessità - Esclusione - Atto di precetto - Requisiti formali - Omissione - Nullità dell'atto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Condizioni.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_654
ESECUZIONE FORZATA
PRECETTO
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480 Cod_Proc_Civ_art_654 …...
Connessione di cause - accessorietà – Cass. 13111/2019Opposizione a precetto fondata su titolo stragiudiziale - Natura funzionale ed inderogabile della relativa competenza - Contestuale proposizione di domande oggettivamente connesse ed accessorie - Derogabilità della competenza - Esclusione - Necessità di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Esclusione - Competenza civile - connessione di cause - cumulo soggettivo .
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
(La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13111 del 16/05/2019 (Rv. 654305 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 027 – Foro relativo alle opposizioni alle esecuzioni
Cod. Proc. Civ. art. 031 – Cause accessorie
Cod. Proc. Civ. art. 033 – Cumulo soggettivo
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 480 – Forma del precetto
Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche
Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione …...
Esecuzione forzata – precetto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017Indicazione del titolo esecutivo - Omissione - Nullità del precetto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (Nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016Opposizione a precetto - Elezione di domicilio da parte dell'intimante in luogo avulso da collegamenti con quello dell'esecuzione - Conseguenze - Notifica della opposizione del debitore presso il domicilio indicato nel precetto - Necessità - Efficacia per l'individuazione del giudice territorialmente competente - Limiti.
In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016
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Esecuzione forzata - precetto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016Mutuo edilizio - Accollo - Notificazione del precetto all'accollante - Efficacia, nei suoi confronti, dell'elezione di domicilio fatta dall'originario mutuatario - Esclusione.
In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mututatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12173 del 14/06/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015Impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Incolpevole ignoranza della pendenza del processo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Oneri probatori a carico della parte - Fattispecie in tema di opposizione a precetto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cui ricorra, non l'inesistenza, ma la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione "iuris tantum" di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 327, comma 2, c.p.c., fondato sulla mera allegazione della nullità della notifica della citazione introduttiva di un giudizio di opposizione a precetto, perché effettuata ai sensi dell'art. 480, comma 3, ultimo inciso, c.p.c., malgrado l'elezione di domicilio contenuta nel precetto, poiché la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare anche di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell'impugnazione, allegando elementi idonei a far presumere la dipendenza dell'inerzia dalla dedotta nullità, nonché i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Cass. n. 19579/2015Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015
L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19579
2015
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013Sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta - Titolo esecutivo da notificare ex art. 479 cod. proc. civ. - Individuazione - Sentenza di condanna - Applicabilità dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
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Notificazione - nullità - sanatoria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14495 del 07/06/2013Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - Nullità - Proposizione della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Sanatoria - Fondamento.
In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14495 del 07/06/2013
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notificazione - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14495 del 07/06/2013Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente- Nullità - Proposizione della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Sanatoria - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14495 del 07/06/2013
In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14495 del 07/06/2013
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Esecuzione forzata - precetto - in genere - esecuzione forzata – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013Precetto - In genere - Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti formali - Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti - Esclusione.
L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013
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Esecuzione forzata - precetto - efficacia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013Precetto - Intimazione ad adempiere - Esigibilità del debito - Necessità - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell'art. 480, primo comma, cod. proc. civ., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013
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Esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012Sottoscrizione della parte o di un suo rappresentante "ad negotia"- Validità - Sottoscrizione da parte di difensore sprovvisto di procura - Validità del precetto - Fondamento.
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012
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Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza.
In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012
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Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza.
In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011Omessa elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza nel precetto - Conseguente domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza altresì ai fini della notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 cod. proc. civ., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 11311/2011Società di persone - Giudizio di cognizione nei confronti della società - Sentenza di condanna - Titolo esecutivo - Efficacia nei confronti del socio - Conseguenze - Mandato "ad litem" - Estensione al precetto intimato al singolo socio - Validità - Fondamento.
Il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili e, di conseguenza, il mandato "ad litem" conferito per il giudizio di cognizione intrapreso nei confronti della società si estende anche al precetto intimato nei confronti di uno dei detti soci.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11311 del 23/05/2011
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Procura
Mandato
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11311
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.
Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12540 del 28/05/2009Notificazione dell'opposizione a precetto - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. - Conseguenze.
Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla nella sentenza n. 480 del 2005), l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12540 del 28/05/2009
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008Opposizione a precetto - Elezione di domicilio da parte dell'intimante - Onere di scelta di uno dei possibili luoghi dell'esecuzione - Inosservanza - Criterio sussidiario previsto dall'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. - Operatività - Conseguente proponibilità dell'opposizione del debitore nel luogo di notificazione del precetto - Sussistenza - Prova della coincidenza del domicilio eletto con il luogo dell'esecuzione - Onere relativo a carico del creditore.
In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 7611/2006Sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata dell'atto di precetto - Irrilevanza - Disciplina ex art. 125, primo comma, cod. proc .civ. - Estensione alla procura alle liti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006
In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006
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7611
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005Opposizione a precetto - Indicazione nel precetto della residenza o del domicilio - Natura - Facoltà del creditore - Proposizione dell'opposizione da parte del debitore nel luogo della notificazione del precetto - Prova della possibilità di sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore nel luogo di elezione - Creditore - Onere - Spettanza - Mancato assolvimento - Conseguenze.
La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005
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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995Sentenza arbitrale - Opposizione con la quale si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di esecuzione di sentenza arbitrale, l'opposizione con cui si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo (nella specie, per essere stato emesso a seguito del semplice deposito del lodo ed in mancanza di un'espressa domanda) risolvendosi nella contestazione della completezza del processo di formazione del titolo esecutivo, per mancanza di un elemento condizionante l'esistenza dello stesso, configura non un'opposizione agli atti esecutivi (con la quale sono denunciabili vizi di forma, che non escludono l'esistenza del titolo e non incidono sul diritto a procedere all'esecuzione), bensì un 'opposizione all'esecuzione, essendo diretta a contestare che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come tale devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione competente per materia o valore e per territorio, determinandosi il valore della controversia, a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento al credito per cui si procede.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995
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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995Sentenza arbitrale - Opposizione con la quale si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di esecuzione di sentenza arbitrale, l'opposizione con cui si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo (nella specie, per essere stato emesso a seguito del semplice deposito del lodo ed in mancanza di un'espressa domanda) risolvendosi nella contestazione della completezza del processo di formazione del titolo esecutivo, per mancanza di un elemento condizionante l'esistenza dello stesso, configura non un'opposizione agli atti esecutivi (con la quale sono denunciabili vizi di forma, che non escludono l'esistenza del titolo e non incidono sul diritto a procedere all'esecuzione), bensì un 'opposizione all'esecuzione, essendo diretta a contestare che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come tale devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione competente per materia o valore e per territorio, determinandosi il valore della controversia, a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento al credito per cui si procede.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995
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Esecuzione forzata - precetto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972Morte del debitore originario - intimazione all'erede od al rappresentante giudiziale dell'er - chiamato all'eredita’ non accettante e privo del possesso di beni ereditari - intimazione al curatore dell'eredita’.*
Il precetto,quale intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo,deve essere intimato,nel caso di morte del debitore originario,all'erede o a chi,pur non essendo erede,abbia,a norma di legge,il potere di rappresentanza giudiziale dell'eredità. Quando il chiamato non ha accertato l'eredità e non e nel possesso dei beni erri,il precetto dev'essere intimato al curatore dell'eredità di cui sia stata provocata la nomina a norma dell'art 528 cod civ, non potendo trovare applicazione l'art 486 cod civ il quale,nello stabilire che,durante il termine per fare l'inventario,il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l' eredità si riferisce al chiamato che e nel possesso dei beni,considerato nel precedente articolo 485.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972
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