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Art. 479. (notificazione del titolo esecutivo e del precetto)

0 Codice di procedura civile

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Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)
Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione. Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01)
Responsabilita' aggravata - procedimento civile - dovere di lealta' e di probita' - Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un’opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27536 del 28/09/2023 (Rv. 669104 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480 …...
Procedimento civile - notificazione - nullità Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 (Rv. 669114 - 01)
Sanatoria - esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie. L’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 (Rv. 669114 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento. Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Intimazione di più precetti per lo stesso credito – Cass. n. 12195/2023
Esecuzione forzata - precetto - notificazione - Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali - Insussistenza.  Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_483, Cod_Proc_Civ_art_100   Corte Cassazione 12195 2023 …...
Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio – Cass. n. 20590/2022
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione - Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio - Azione esecutiva nei confronti del condomino - Notificazione del precetto e del titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.   Il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022 (Rv. 665112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617   Corte Cassazione 20590 2022 …...
Mancata spedizione in forma esecutiva – Cass. n. 14275/2022
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.   In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato - costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi - dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_153   Corte Cassazione 14275 2022 …...
Indennità da abusiva occupazione secondo il regolamento comunale – Cass. n. 7188/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche -concessioni amministrative in genere - di beni - Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. "COSAP") - Natura di entrata patrimoniale privatistica - Indennità da abusiva occupazione secondo il regolamento comunale - Identica natura - Conseguenze - Recupero mediante riscossione - Preventiva acquisizione di un titolo esecutivo - Necessità.   Ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7188 del 04/03/2022 (Rv. 664246 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479   Corte Cassazione 7188 2022 …...
Formazione del ruolo e notifica della cartella – Cass. n. 36649/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere - Procedimento di riscossione - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle - Inammissibilità.   Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021 (Rv. 663299 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_617   Corte Cassazione 36649 2021 …...
Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento – Cass. n. 32838/2021
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori - Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma notificazione del titolo - Necessità - Possibilità di avvalersi della notificazione eseguita da altro creditore - Esclusione - Mancato rispetto delle formalità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.   Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021 (Rv. 662963 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617   Corte Cassazione 32838 2021 …...
Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto – Cass. n. 1096/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità. Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 (Rv. 660276 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617   …...
Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto – Cass. n. 1096/2021
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità. Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Ingiunzione fiscale - Vizi della notificazione -  Cass. n. 24757/2020
Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Ingiunzione fiscale - Vizi della notificazione - Incidenza sulla relativa validità - Esclusione - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza. La validità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali. Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva, oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. citato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020 (Rv. 659668 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479 Ingiunzione fiscale notificazione corte cassazione 24757 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01)
Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Atto di precetto per somma determinata - Detrazione dall'importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva - Acquiescenza alla sentenza definitiva - Esclusione -Fondamento. Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)
Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie. In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni. L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado
Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - effetto sostitutivo - conseguenze - fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017
Difesa personale della parte - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla notifica - Notifica eseguita in forma esecutiva unitamente al precetto - Rilevanza ostativa - Esclusione. La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017   …...
procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 8959/2016
Pignoramento ad istanza del difensore della parte, nella dichiarata qualità - Morte o perdita della capacità della parte durante il processo di cognizione in assenza di constatazione ovvero prima della notificazione del precetto - Ultrattività della procura alle liti conferita anche per la fase esecutiva - Esclusione. In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 8959 2016 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015
Ingiunzione ex artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Inesistenza della notificazione - Conseguenze - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza - Incidenza sulla legittimità e fondatezza della pretesa dell'Amministrazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015 L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015     …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015
Notificazione della sentenza alla controparte personalmente - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Esclusione - Anche per il notificante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015 La notificazione della sentenza in forma esecutiva (nella specie, unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015   …...
esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014
Notifica del titolo esecutivo non alla parte personalmente ma al difensore - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Deducibilità della mera violazione processuale - Limiti - Allegazione e prova del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014 La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014   …...
esecuzione forzata - titolo esecutivo - Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013
Notifica del titolo esecutivo costituito da una sentenza - Modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. per effetto del d.l. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 - Individuazione del destinatario nella parte personalmente - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento.Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013In tema di notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza, la modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. da parte del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui la notifica va fatta alla parte personalmente, mentre in precedenza poteva essere fatta al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., vale soltanto, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", per gli atti successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOEnzo Fe.. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Udine Ma..olina Sc.. proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. e chiedendo che fosse accertata la nullità o l'inefficacia del precetto notificatogli l'8 aprile 2006 con il quale la convenuta gli aveva intimato di pagare la somma di Euro 3.939,03 in forza della sentenza del 21 marzo 2005, n. 388, del suddetto Tribunale. A sostegno della sua opposizione il Fe.. eccepiva che il titolo esecutivo non era stato notificato personalmente al debitore così come dispone il novellato art. 479 c.p.c., bensì al suo procuratore. La convenuta si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e sottolineando che il titolo era stato notificato il 18 maggio 2005, prima dell'entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 che ha novellato, a partire dall'1 marzo 2006 la suddetta disposizione del codice di rito.Il Tribunale ha rigettato l'opposizione.Propone ricorso per cassazione Enzo Fe.. con un unico motivo e presenta meMo..a.Parte intimata non svolge attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo del ricorso Enzo Fe.. denuncia "Violazione dell'art. 479 c.p.c.".Sostiene parte ricorrente che l'argomentazione …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014
Notificazione in unica copia di sentenza costituente titolo esecutivo in favore di una parte nonché del procuratore distrattario - Validità agli effetti previsti dall'art. 479 cod. proc. civ. quanto al credito spettante al procuratore - Esclusione - Fondamento. La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014   …...
procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta - Titolo esecutivo da notificare ex art. 479 cod. proc. civ. - Individuazione - Sentenza di condanna - Applicabilità dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013 Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013   …...
Obbligazioni in genere - adempimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6664 del 15/03/2013
Obbligazione pecuniaria nascente da titolo esecutivo giudiziale - Frazionabilità della pretesa mediante notifica di diversi precetti - Possibilità - Esclusione - Abuso degli strumenti processuali - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6664 del 15/03/2013   …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013
Sentenza di primo grado - Intimazione del precetto in base ad essa - Esecuzione rimasta senza ulteriore corso - Cassazione della sentenza di appello confermativa del titolo esecutivo - Efficacia sul precetto - Esclusione - Condizioni. La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, cod. proc. civ. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013   …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 07/02/2013
Sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione della sentenza d'appello - Riviviscenza dell'efficacia della sentenza di primo grado - Esclusione. L'appello costituisce un mezzo di impugnazione che, attuando il principio del doppio grado di giudizio, si conclude con una sentenza destinata a sostituirsi a quella di primo grado - purché investa il merito del rapporto controverso - ad ogni effetto e, dunque, anche a quelli esecutivi, sicché la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado, indimente dal fatto che la stessa fosse stata confermata o riformata in appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 07/02/2013   …...
Esecuzione forzata - precetto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22645 del 11/12/2012
Richiesta, in sede esecutiva, di ratei di credito successivi a quelli già quantificati nel precetto e basati sul medesimo titolo esecutivo - Ulteriore precetto da parte del creditore - Necessità - Esclusione. Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22645 del 11/12/2012   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12898 del 13/06/2011
Notificazione in forma esecutiva (nel regime anteriore alla modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. recata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, e con effetto dall'1 marzo 2006, a seguito del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006) - Alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito - Decorrenza del termine breve per impugnare - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 cod. proc. civ., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12898 del 13/06/2011   …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5591 del 09/03/2011
Notifica del titolo esecutivo non alla parte personalmente ma al difensore domiciliato presso la stessa parte - Nullità per difformità dallo schema legale - Esclusione - Conoscenza del titolo - Raggiungimento dello scopo. Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5591 del 09/03/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010
Notificazione della sentenza alla controparte personalmente - Decorrenza del termine breve ex art. 326 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 7611/2006
Sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata dell'atto di precetto - Irrilevanza - Disciplina ex art. 125, primo comma, cod. proc .civ. - Estensione alla procura alle liti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006 In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 7611 2006   …...
esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005
Irregolarità del titolo notificato per mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005 L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta il disposto dell'art. 156, comma terzo cod. proc. civ., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poichè il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005   …...

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