Obblighi di fare e di non fare - Fatto sopravvenuto impediente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754-01)Saggio degli interessi - Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Effetto naturale della sentenza - Esclusione - Necessità di una statuizione ad hoc - Sussistenza - Fondamento.
La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Estinzione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - credito - credito fondiario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24942 del 17/09/2024 (Rv. 672346-01)Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24942 del 17/09/2024 (Rv. 672346-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Ufficiale giudiziario messo comunale e di conciliazione - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14478 del 23/05/2024 (Rv. 671173-01)Ufficiale giudiziario - Funzioni - Organo giurisdizionale autonomo - Esclusione - Compiti - Verifiche strettamente formali - Contenuto e limiti - Responsabilità per rifiuto di pignoramento - Configurabilità - Fattispecie.
L'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell'esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive, e rifiutare il compimento dell'atto di pignoramento in base ad un controllo del titolo esecutivo soltanto se il documento presentato per l'avvio dell'espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14478 del 23/05/2024 (Rv. 671173-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_059, Cod_Proc_Civ_art_060, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
"ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)Notifica di plurimi atti di precetto - Abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva - Configurabilità - Conseguenze in punto di spese processuali - Modalità di liquidazione del compenso - Numero di titoli esecutivi - Rilevanza - Limiti.
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art0_96, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)Obbligazioni "propter rem" - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di "interessi legali" - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.
Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284 Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Atto pubblico di mutuo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-01)Obbligo contrattuale di immediata restituzione al mutuante della somma posta nella disponibilità del mutuatario - Pattuizione delle condizioni di "svincolo" - Effetti - Idoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo - Condizioni.
L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1822, Cod_Civ_art_1353 …...
Sentenza - contenuto - sottoscrizione - "ius superveniens" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)Nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullita' - inesistenza - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata.
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Difensori - gratuito patrocinio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3661 del 09/02/2024 (Rv. 670303-01)Patrocinio a spese dello Stato - Art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Interpretazione - Applicazione al processo esecutivo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'applicazione del beneficio anche nel processo esecutivo, in quanto compatibile, con la conseguenza che occorre verificare, ai sensi dell'art. 122 dello stesso d.P.R., la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere in sede esecutiva, da valutarsi con l'accertamento dell'esistenza effettiva del titolo esecutivo e della possibile fruttuosità dell'esecuzione, sulla base di elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva ritenuto necessario subordinare l'accoglimento della domanda al concreto esito dell'esecuzione stessa, secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando era già stata svolta l'attività prodromica, indispensabile per dar corso all'esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell'esecutato).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3661 del 09/02/2024 (Rv. 670303-01)
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Obblighi di fare e di non fare - Titolo esecutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico¬urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023 (Rv. 669514 - 01)Esecuzione forzata - custodia - esecuzione immobiliare - modo custodia - Validità del titolo esecutivo - Mutuo a stato di avanzamento lavori - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario - Sufficienza - Erogazione delle somme ancorata al verificarsi di condizioni oggettive pattiziamente previste - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34116 del 06/12/2023 (Rv. 669514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio - Diritto del creditore di ottenerne il pagamento - Validità della delibera condominiale di approvazione della spesa - Rilevanza - Esclusione - Azione esecutiva contro i singoli condòmini - Validità della delibera condominiale di approvazione del riparto interno - Presupposto necessario - Esclusione.
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
domanda giudiziale - interesse ad agire Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27590 del 29/09/2023 (Rv. 669143 - 01)Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Pactum de non exequendo - Anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza del titolo - Rilevanza ai fini della richiesta di fallimento - Esclusione - Ragioni.
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27590 del 29/09/2023 (Rv. 669143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2909 …...
Esecuzione forzata Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023 (Rv. 668756 - 01)Opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità.
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25264 del 25/08/2023 (Rv. 668756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1284, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Esecuzione forzata - opposizioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 – 01)Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Comunione dei diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Natura - Fattispecie.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'esecuzione condotta, nei confronti di un condòmino, in forza di un titolo esecutivo formatosi, contro il condominio, all'esito di un giudizio cui il primo non aveva partecipato, aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da quest'ultimo, sul presupposto che i relativi motivi si sarebbero dovuti far valere mediante l'impugnazione del titolo stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22116 del 24/07/2023 (Rv. 668603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Interpretazione extratestuale – Cass. n. 14234/2023Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo - rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 - potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14234 del 23/05/2023 (Rv. 667879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_824_2, Cod_Proc_Civ_art_825
Corte
Cassazione
14234
2023 …...
Ordinanza di rilascio di immobile – Cass. n. 13244/2023Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - esecuzione forzata - Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo accertamento dell'inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96, comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio autonomo - Eccezioni.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023 (Rv. 667833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_474
Corte
Cassazione
13244
2023 …...
Titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 12183/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cassazione (ricorso per) - effetti della riforma o della cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - esecuzione forzata - sentenza - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480
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Cassazione
12183
2023 …...
Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore – Cass. n. 6513/2023Spese giudiziali civili - condanna alle spese - procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - in genere - Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6513 del 03/03/2023 (Rv. 667078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_096
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6513
2023 …...
Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva – Cass. n. 5921/2023Esecuzione forzata - estinzione del processo - rinuncia - Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice - Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023 (Rv. 667180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_629, Cod_Proc_Civ_art_630
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5921
2023 …...
Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo – Cass. n. 4449/2023Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2931, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_2909
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Cassazione
4449
2023 …...
Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. – Cass. n. 35873/2022Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. - Legittimazione all'esecuzione in capo ai soggetti muniti del titolo - Persistenza - Fondamento - Intervento nel processo del successore - Possibilità.
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all'azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad intervenire nel processo a tutela delle proprie ragioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35873 del 06/12/2022 (Rv. 666285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_111
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35873
2022 …...
Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo – Cass. n. 34940/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria - litisconsorzio - Azione surrogatoria - Legittimazione ad agire del creditore - Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo - Sussistenza - Specificazione dell'ammontare del credito - Rilevanza - Esclusione.
ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022 (Rv. 666418 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_642
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34940
2022 …...
"Pactum de non exequendo ad tempus" – Cass. n. 29932/2022Esecuzione forzata - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29932 del 13/10/2022 (Rv. 666304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_808
Corte
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29932
2022 …...
Verbale di conciliazione avanti al giudice – Cass. n. 28871/2022Procedimento civile - verbale di conciliazione delle parti - valore del titolo esecutivo del verbale - esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - Verbale di conciliazione avanti al giudice - Titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare - Configurabilità - Fondamento.
Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28871 del 05/10/2022 (Rv. 665767 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_474
Corte
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28871
2022 …...
Opposizione a precetto fondato su assegno – Cass. n. 27381/2022Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.
In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27381 del 19/09/2022 (Rv. 665929 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Civ_art_2697
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Pluralità di processi esecutivi – Cass. n. 17521/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Pluralità di processi esecutivi - Cumulabilità dei relativi tempi di svolgimento ai fini del computo della ragionevole durata - Condizioni.
L’unicità del titolo esecutivo azionato dal creditore non è elemento sufficiente per considerare unitariamente, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo, due procedimenti esecutivi avviati in successione, qualora questi siano stati preceduti dalla notifica di distinti atti di precetto, abbiano avuto ad oggetto pretese distintamente articolate e siano stati separatamente promossi ad una considerevole distanza di tempo l’uno dall'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022 (Rv. 664892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474
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2022 …...
Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati – Cass. n. 10230/2022Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati - Accoglimento del ricorso "come da domanda" - Ammissibilità - Condizioni.
Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022 (Rv. 664461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_643
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10230
2022 …...
Titolo esecutivo nei confronti del conduttore – Cass. n. 9899/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - locazione - sublocazione e cessione - Titolo esecutivo nei confronti del conduttore - Efficacia nei confronti del subconduttore - Sussistenza - Fondamento.
La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1595
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2022 …...
Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi – Cass. n. 9229/2022Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Validità del titolo esecutivo - Mutuo di somma di denaro - Momento perfezionativo - Versamento da parte della mutuataria di parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi del mutuatario - Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 (Rv. 664557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474
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Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo – Cass. n. 5633/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Violazione del giudicato - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 5633/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Opposizioni esecutive - Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. - Individuazione.
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617
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Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso – Cass. n. 3291/2022Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso - Liquidazione delle spese - Idoneità del provvedimento a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3291 del 03/02/2022 (Rv. 663774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_703
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Cassazione
3291
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Fatti determinanti l'effettiva insorgenza – Cass. n. 41791/2021Esecuzione forzata - titolo esecutivo - atto notarile - Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito.
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_1842
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Contributo unificato nel giudizio amministrativo – Cass. n. 38943/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Debenza "in ogni caso" ex art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata - Fattispecie.
Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale "ex lege" per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza, e dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando questa non si sia costituita, oppure quando essa sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva disposto in merito ad una domanda di rimborso del contributo unificato versato in un processo amministrativo, rilevando che - dall'esistenza di un titolo esecutivo implicito nella decisione del giudice amministrativo - la domanda di rimborso non poteva essere proposta, per difetto d'interesse).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38943 del 07/12/2021 (Rv. 663433 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
38943
2021 …...
Titolo esecutivo stragiudiziale – Cass. n. 34812/2021Mutuo - mutuatario - interessi - in genere - Esecuzione forzata - opposizioni - Titolo esecutivo stragiudiziale - Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021 (Rv. 662985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Interesse ad agire per l'esecuzione forzata – Cass. n. 28077/2021Esecuzione forzata - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l'esecuzione forzata - Insussistenza - Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all'accesso al giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474
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Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 25478/2021Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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25478
2021
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Domanda di condanna per responsabilità aggravata – cass. n. 25478/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - esecuzione forzata - Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - Giudice competente - Individuazione.
L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all’esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Qualità di titolo esecutivo del decreto opposto – Cass. n. 23500/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Rigetto dell'opposizione - Sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità di titolo esecutivo del decreto opposto - Sussistenza - Fondamento.
Qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021 (Rv. 662188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_654
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Necessaria instaurazione procedura esecutiva – Cass. n. 16585/2021Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Rimborso spese procedure di recupero - Irreperibilità di fatto dell'assistito - Necessaria instaurazione procedura esecutiva - Esclusione - Ragioni.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 (Rv. 661484 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474
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Partecipazione di più creditori – Cass. n. 4034/2021Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficada esecutiva del titolo - Effetti.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l’effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Civ_art_2740 …...
Contributo al mantenimento dei figli – Cass. n. 3835/2021Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze.
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 (Rv. 660607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316_2 …...
Agevolazioni in materia di incentivi alle imprese – Cass. n. 3283/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazioni in materia di incentivi alle imprese - Provvedimento di revoca - Titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti del fideiussore - Art. 3, comma 8, l. n. 99 del 2009 - Norma d'interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
L'art. 3, comma 8, della l. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 32 e 33, della l. n. 449 del 1997, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3283 del 10/02/2021 (Rv. 660836 - 01)
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Irragionevole durata del processo esecutivo – Cass. n. 523/2021Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo esecutivo - Onere probatorio dell'esecutato ai fini dell'equa riparazione - Contenuto - Fondamento.
La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse "ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 523 del 14/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Opposizione all'esecuzione – Cass. n. 29468/2020Esecuzione forzata – sentenza - esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - correzione
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Titolo esecutivo di formazione giudiziale – Cass. n. 29468/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. – Inammissibilità - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615
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Diritto del successore di procedere ad esecuzione forzata – Cass. n. 28303/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – copie - Successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - Diritto del successore di procedere ad esecuzione forzata - Sussistenza - Copia del titolo spedita in forma esecutiva a favore del dante causa - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie in tema di locazione conclusa dall'usufruttuario e di cessazione dell'usufrutto - usufrutto - usufrutto (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dell'usufruttuario - liquidazione dell'amministrazione - locazioni concluse dall'usufruttuario In genere.
In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 28303 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0999, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_476, Cod_Proc_Civ_art_474
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Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Cass. n. 26935/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunziata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_394
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Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cass. n. 26935/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunziata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_394
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Titolo esecutivo giudiziale - Cass. n. 26935/2020Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunziata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_394
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Crediti esclusivamente patrimoniali - Cass. n. 24691/2020Esecuzione forzata - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento.
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020 (Rv. 659765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474
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Titolo esecutivo giudiziale non definitivo -Cass. n. 14601/2020Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Esecuzione fondata su tale titolo - Caducazione successiva alla conclusione dell'esecuzione - Rimedi in favore del debitore.
Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020 (Rv. 658322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_633
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Cass. n. 10806/2020Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti e presupposti - Fattispecie.
L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_484, Cod_Proc_Civ_art_615
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01)Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Atto di precetto per somma determinata - Detrazione dall'importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva - Acquiescenza alla sentenza definitiva - Esclusione -Fondamento.
Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Esecuzione forzata - titolo esecutivo – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020 (Rv. 657140 - 01)Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni.
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6174 del 05/03/2020 (Rv. 657140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1195, Cod_Civ_art_1813, Cod_Proc_Civ_art_474 …...
Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)Opposizione all'esecuzione -Sopravvenuta caducazione del titolo - Rilievo d'ufficio indipendente dai motivi di opposizione -Cessazione della materia del contendere - Conseguente accoglimento dell'opposizione e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Esclusione - Ricorso al criterio della soccombenza virtuale - Necessità.
In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_091
ESECUZIONE FORZATA
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Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33723 del 18/12/2019 (Rv. 656350 - 01)Condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità - Diritto del creditore all'equivalente in denaro dei beni - Azionabilità in via esecutiva a tal fine del titolo di condanna alla consegna - Esclusione - Fondamento.
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - In genere.
In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario di tali beni va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la sussistenza e ne liquidi l'importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l'esecuzione per espropriazione, ma solo quella in forma specifica ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., ancorché si assuma esistere un prezzo ufficiale di mercato dei beni perduti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33723 del 18/12/2019 (Rv. 656350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_605 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass.n. 18529/2019 Condanna alle spese giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza - Fondamento.
In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione.
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (Rv. 654658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_474
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Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01)Sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile - Possibilità di porla a base di esecuzione forzata in forma specifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo
La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, coinvolgendo una pluralità di condotte - quali l'inserimento del nominativo negli appositi elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi - aventi ciascuna carattere infungibile).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
Titolo esecutivo - sentenza – Cass. 14154/2019Riconoscimento della pensione di anzianità e condanna generica al pagamento dei ratei e delle differenze dovute - Titolo esecutivo - Esclusione - Interpretazione extratestuale - Possibilità - Limiti.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica .
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019 (Rv. 654019 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 278 – Condanna generica. Provvisionale
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo …...
Associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione – Cass. 12714/2019Titolo esecutivo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta - Estensione dell'efficacia esecutiva nei confronti dell'eventuale soggetto responsabile solidale - Esecuzione forzata - titolo esecutivo.
L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 14/05/2019 (Rv. 653783 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0038 – Obbligazioni
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo
Cod. Proc. Civ. art. 615 – Forma dell’opposizione
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Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. 12715/2019Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino – Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini - Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione.
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019 (Rv. 653784 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1117.1 – Parti comuni dell’edificio
Cod. Civ. art. 2740 – Responsabilità patrimoniale
Cod. Civ. art. 2910 – Oggetto dell’espropriazione
Cod. Proc. Civ. art. 543 – Forma del pignoramento
Cod. Civ. art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo
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Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivoEsecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - interpretazione - giudice dell'esecuzione - spettanza - modalità - condizioni - limiti - impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - ammissibilità - fondamento - ricorribilità per cassazione della sentenza che decide sull'appello - ammissibilità – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 …...
Titolo esecutivo in genere - esecuzione degli obblighi di fareEsecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - esecuzione degli obblighi di fare - condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - trasferimento del bene a terzi - permanenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva del soggetto condannato al "facere" – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018
Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018
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Titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo gradoEsecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - effetto sostitutivo - conseguenze - fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018
L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 …...
Condanna al pagamentoEsecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - titolo esecutivo giudiziale - condanna al pagamento di una somma di denaro - con specifiche modalità di adempimento - esecuzione- procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare - esclusione - procedimento di espropriazione - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018
>>> La condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento, non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto, l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata - che implica necessariamente l'aggressione coatta al patrimonio del debitore e la sua liquidazione - e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino – Cass. n. 22856/2017Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti di un condominio – Esecuzione nei confronti di uno dei condomini – Allegazione da parte del creditore della quota millesimale del condomino esecutato – Sufficienza – Omessa allegazione della quota o richiesta dell’intero importo del titolo – Conseguenze – Opposizione del condomino all’esecuzione – Necessità – Riparto degli oneri probatori.
L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall’amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l’intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017
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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017Sopravvenuta caducazione del titolo - Rilievo d'ufficio indipendente dai motivi di opposizione - Cessazione della materia del contendere - Regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Necessità.
In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017Sentenza di accoglimento dell’opposizione – Effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo – Sussistenza - Riforma in appello di tale decisione – "Riviviscenza" del decreto ingiuntivo – Esclusione – Conseguenze sul processo esecutivo fondato sul provvedimento monitorio.
L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20789 del 05/09/2017Ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c. - Revoca del provvedimento - Conseguenze - Esecuzione forzata intrapresa in forza di detto titolo esecutivo - Illegittimità ex tunc - Sussistenza - Fondamento.
La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20789 del 05/09/2017
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Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13112 del 24/05/2017Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Notifica unitamente al precetto - Ammissibilità - Pagamento del terzo nel termine fissato nell’ordinanza - Debenza anche delle spese di precetto intimate - Esclusione - Fondamento.
L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perchè superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13112 del 24/05/2017
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016Riconoscimento della pensione d'invalidità e condanna al pagamento delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica - in genere.
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Efficacia - Decorrenza - Dalla conoscenza del terzo assegnatario o dall'ulteriore termine desumibile dalla ordinanza.
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - in genere- Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Natura - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Efficacia - Decorrenza - Dalla conoscenza del terzo assegnatario o dall'ulteriore termine desumibile dalla ordinanza.
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016Equa riparazione per durata irragionevole - Valutazione unitaria dei procedimenti di cognizione ed esecuzione - Condizioni - Fondamento.
Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come "unicum", mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016Equa riparazione per durata irragionevole - Valutazione unitaria dei procedimenti di cognizione ed esecuzione - Condizioni - Fondamento.
Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come "unicum", mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016
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procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 8959/2016Pignoramento ad istanza del difensore della parte, nella dichiarata qualità - Morte o perdita della capacità della parte durante il processo di cognizione in assenza di constatazione ovvero prima della notificazione del precetto - Ultrattività della procura alle liti conferita anche per la fase esecutiva - Esclusione.
In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8959
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che, avendo ridotto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni, aveva omesso di ridurre proporzionalmente anche la condanna in manleva emessa in primo grado nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile, nonostante l'esplicita richiesta di quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.
Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.
Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016
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famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016Separazione personale dei coniugi - Provvedimento sul mantenimento dei figli - Contribuzione "pro quota" alle spese ordinarie scolastiche e mediche - Mancato adempimento dell'obbligato - Esecuzione forzata - Allegazione e documentazione delle spese - Sufficienza.
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere- Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015Provvedimento di rigetto del reclamo avverso diniego di reintegrazione nel possesso - Esecuzione intrapresa per la liquidazione delle spese del giudizio - Idoneità del solo provvedimento "de quo" a fungere da titolo esecutivo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015
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Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18160 del 16/09/2015Sentenza di accertamento del difetto di interesse ad agire - Natura - Effetti - Giudicato formale su questioni di rito - Esclusività - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18160 del 16/09/2015
La sentenza che dichiari insussistente l'interesse ad agire è una decisione di rito, sicché è inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori del processo nel quale è pronunciata. (Nella specie, relativa alla realizzazione della pretesa creditoria accertata in un risalente giudizio, la S.C. ha ritenuto che la sentenza da ultimo resa aveva dichiarato il difetto di interesse ad agire della parte in ragione della liquidità del credito, sicché era inidonea a realizzare un potenziale conflitto di giudicati con la precedente sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, promossa dal datore di lavoro sull'assunto dell'illiquidità del credito della lavoratrice portato nell'originario titolo giudiziale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18160 del 16/09/2015
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 12236/2015Controversia per il pagamento di canoni locatizi - Sopravvenienza di sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento dell'immobile al conduttore - Obbligo di versamento dei canoni - Persistenza - Fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 1932 cod. civ. - Fondamento - Esecutività provvisoria - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 12/06/2015
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - esecuzione provvisoria (della) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 12/06/2015
Qualora, pendente un giudizio concernente il pagamento di canoni locatizi rimasti inadempiuti, sopravvenga, all'esito di un diverso procedimento tra le stesse parti, una sentenza ex art. 2932 cod. civ., di trasferimento dell'immobile, oggetto del contratto di locazione, al conduttore, quest'ultimo resta obbligato a corrispondere alla controparte i canoni non versati fino alla data del passaggio in giudicato della decisione, la cui natura costitutiva la qualifica come produttiva di effetti "ex nunc" da tale data, senza essere connotata, in quanto tale, da provvisoria esecutività ex art. 282 cod. proc. civ. se non limitatamente ai capi decisori che non si collochino in rapporto di stretta dipendenza con quelli costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 12/06/2015
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
12236
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015Certificato di titolo esecutivo europeo - Natura non decisoria - Conseguenze - Reclamo avverso il diniego di revoca dello stesso - Esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
In materia di esecuzione forzata, il certificato di titolo esecutivo europeo - sebbene si ponga come un provvedimento ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo nazionale - ha una funzione meramente integrativa del primo (che è quella di renderlo idoneo alla circolazione intereuropea), senza avere natura decisoria. Ne consegue che le contestazioni del debitore, relative alla regolare formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di impugnazione esperibili avverso di esso, dovendosi escludere che il provvedimento adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto avverso il diniego di revoca del certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, sia impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
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Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione – Cass. n. 9807/2015Somma capitale, interessi e spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo - Pagamento - Precetto - Intimazione al debitore per le spese di notifica del decreto - Ammissibilità - Esclusione - Recupero di tali spese - Azione ordinaria - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015
Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015
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Spese giudiziali
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Cassazione
9807
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divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013divisione - Credito del "de cuius" risultante da titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva del singolo coerede per l'intero credito ereditario - Ammissibilità - Limiti. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Anacleto Be.., qualificandosi "erede beneficiato di Ca.. Giuseppa", si oppose, innanzi al tribunale di Milano, al precetto di pagamento per Euro 298.201,50 notificatogli il 17.9.03 da Po.. Giancarlo in uno al titolo esecutivo, lamentando: che la condanna in questo era formulata in favore di due diversi soggetti senza previsione di solidarietà, sicché non poteva ognuno di loro agire per l'intero; che la condanna, pronunciata nei suoi confronti quale erede con beneficio di inventario, abilitava il precettante ad agire solo nel limite del valore dei beni a lui pervenuti, come da inventario pure prodotto; che il titolo stesso non conteneva la condanna a due separate e distinte somme, ciascuna di L. 95 milioni, ma ad una sola di queste.Costituitosi, l'opposto si dolse della carenza di autorizzazione del giudice delle successioni, per essere stata proposta l'opposizione dall'erede accettante con beneficio di inventario, per poi contestare tutte le doglianze avversarie.Proposte ulteriori domande dal Be.. in corso di causa, anche a seguito della definizione (merce la sentenza di questa Corte, n. 17915 del 2003, con cui era stata esclusa la rivalutazione dal credito azionato) del giudizio nel cui corso era stata pronunciata la sentenza azionata come titolo esecutivo, il tribunale accolse solo in parte l'opposizione: esclusa l'ammissibilità - in sede di opposizione ad esecuzione, anziché nel giudizio di cognizione in cui si era formato il titolo - della questione sull'accettazione con beneficio di inventario, qualificò poi la condanna come azionabile solo in rapporto alla propria quota ereditaria da ciascuno dei coeredi ed in ogni caso unica, …...
Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Esistenza del titolo esecutivo dall'inizio alla fine della procedura - Significato - Caducazione, dopo un intervento titolato, del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del pignoramento originario.
Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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Esecuzione forzata - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente - Sorte del processo esecutivo in presenza di interventi titolati - Condizioni.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.61 del 07/01/2014
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento.
Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013Condizioni di ammissibilità - Credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale e garantito da ipoteca volontaria - Interesse ad agire in via monitoria - Configurabilità - Fondamento.
Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - parziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013Sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta - Titolo esecutivo da notificare ex art. 479 cod. proc. civ. - Individuazione - Sentenza di condanna - Applicabilità dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 cod. proc. civ. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20052 del 02/09/2013
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013Rigetto mediante sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità di titolo esecutivo - Attribuzione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013
Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013Cassazione con rinvio della sentenza d'appello riformante la sentenza di primo grado - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013
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