Contratto complesso o innominato o misto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31117 del 04/12/2024 (Rv. 672975-01)Competenza civile - regolamento di competenza - Contratto misto di affitto di azienda e di promessa di vendita condizionata - Prevalenza della causa traslativa su quella di godimento - Disciplina applicabile - Competenza.
In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31117 del 04/12/2024 (Rv. 672975-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_447_2 …...
Contratto complesso o innominato o misto - competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)Contratto misto - Competenza - Disciplina applicabile - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Esclusione - Contenuto delle domande - Sussistenza - Foro convenzionale - Rilevanza - Fattispecie.
Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1615, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17772 del 21/06/2023 (Rv. 668448 - 01)Domanda riconvenzionale proposta nella fase sommaria - Mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. - Memoria integrativa dell'intimato - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. - Necessità - Esclusione.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17772 del 21/06/2023 (Rv. 668448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_418, Cod_Proc_Civ_art_660, Cod_Proc_Civ_art_667, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_036 …...
Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa – Cass. n. 14374/2023Procedimento civile - Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_439, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria – Cass. n. 5955/2023Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere - Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l’opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell’iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell’atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023 (Rv. 667203 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_657, Cod_Proc_Civ_art_660, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_667, Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Cass. n. 17810/2020 Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio -Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. - Effetti - Poteri del giudice - Verifica diretta del sito - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA DOCUMENTALE
RIPRODUZIONI MECCANICHE
In tema di prova civile, la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. e delle norme del codice dell'amministrazione digitale, ma al giudice è sempre consentito - anche d'ufficio ai sensi dell'art. 447 bis, comma 3, c.p.c., se applicabile - l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la correttezza della verifica, svolta d'ufficio dal giudice ed eseguita mediante l'accesso diretto al sito internet del servizio postale degli Emirati Arabi Uniti, dell'esito dell'invio di una raccomandata semplice, trasmessa per la disdetta di un contratto di comodato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020 (Rv. 658689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti reali Rito locatizio – Cass. n. 12404/2020Individuazione del giudice competente - Principio "locus rei sitae" - Inderogabilità - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilievo ufficioso in sede di regolamento di competenza - Necessità.
In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12404 del 24/06/2020 (Rv. 658220 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. Impugnazioni - appello - Mutamento del rito da ordinario a speciale in primo grado - Erronea introduzione dell'appello con il rito ordinario - Applicabilità dell'art. 436 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle controversie in materia di locazione in cui sia stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale in primo grado, qualora l'appello venga erroneamente proposto con atto di citazione, non trova applicazione l'art. 436 c.p.c., che impone la notificazione della memoria di costituzione contenente l'appello incidentale, dovendo l'appellato adeguarsi alle forme del rito ordinario prescelto dall'appellante. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in una causa locatizia trattata in primo grado secondo il rito speciale, aveva dichiarato inammissibile il gravame incidentale proposto con comparsa non notificata, ancorché il giudizio di appello fosse stato introdotto con citazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6658 del 09/03/2020 (Rv. 657164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_436_1, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_447_2 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - forma – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)Fideiussione a garanzia di una locazione - Controversie relative - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione - Irrilevanza - Ragioni.
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - In genere.
La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Competenza civile - competenza per valore – Cass. n. 28041/2019Domanda di condanna al pagamento di canoni locatizi - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28041 del 31/10/2019 (Rv. 655582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014
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Decreto - opposizione – forma - Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione – forma - Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Irrilevanza - Condizioni - Deposito nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Fondamento.
L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_447_2, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_165 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Condizioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza. (Nella specie, il giudice, nel dispositivo, aveva statuito l'inammissibilità del gravame, mentre, in motivazione, aveva specificato che, per mero errore materiale, era stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'appello in luogo del rigetto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014
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Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014Contratto di leasing finanziario - Riconducibilità alle controversie in materia di locazione di immobili urbani ai fini della determinazione della competenza - Esclusione.
La controversia avente ad oggetto una domanda relativa ad un contratto atipico di "leasing" finanziario non rientra, ai fini della determinazione della competenza del giudice adito, fra quelle indicate dall'art. 447 bis cod. proc. civ., e, in particolare, fra quelle in materia di locazione di immobili urbani.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 10010/2014Fatti e negozi allegati dall'attore - Qualificazione giuridica - Ammissibilità - Accertamento nel merito - Esclusione - Fattispecie.
La verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai fatti e negozi allegati dall'attore con la domanda, che il giudice può, a questo solo fine, qualificare giuridicamente, ma dei quali non può anche accertarne, nel merito, l'insussistenza, spettando tale cognizione al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta una domanda di rilascio di immobile fondata sull'inadempimento di un atto transattivo contenente una clausola derogatoria della competenza territoriale, il giudice potesse accertare che la scrittura transattiva dissimulasse un rapporto di locazione ad uso commerciale, con conseguente nullità della menzionata clausola ex art. 447 bis cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10010 del 08/05/2014
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Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013Effetti - Instaurazione del procedimento ordinario - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria in ragione della necessità di contrastare l'eccezione di pagamento formulata dall'intimato.
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013Effetti - Instaurazione del procedimento ordinario - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Fattispecie in tema di ampliamento della "causa petendi" originaria in ragione della necessità di contrastare l'eccezione di pagamento formulata dall'intimato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile l'iniziativa dell'intimante il quale, richiesta, in origine, la convalida di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, di fronte all'eccezione di pagamento formulata dall'intimato, ha addotto l'imputazione di quanto ricevuto ad una diversa "causa solvendi", costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del "thema decidendum", che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una "causa petendi" concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 20/05/2013
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 7450/2013Art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. - Cause soggette a riti distinti - Introduzione con rito erroneo di una di esse - Conseguenze pregiudizievoli quanto alla possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta - Possibilità che la causa intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. disciplina una modalità di trattazione di cause soggette a riti diversi, ma, ove l'instaurazione di ciascuna soggiaccia a regole processuali distinte e dalla scelta di un rito erroneo per una di esse siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la possibilità di trattare la domanda secondo il rito cui sarebbe stata soggetta, non consente a chi le abbia introdotte cumulativamente in base al rito della causa attraente di pretendere che quella intrapresa con il rito sbagliato sia "salvata" dalla successiva trattazione delle cause cumulate con il rito dell'altra che abbia funzione attraente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile perché tardivamente proposta, in quanto erroneamente introdotta con citazione notificata tempestivamente ma iscritta a ruolo oltre il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., e non con ricorso ex art. 447 bis del medesimo codice depositato entro quel termine, un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi, negando, peraltro, che, ai fini della tempestività di tale opposizione, canoni locatizi, senza che potesse invocarsene, ai fini della tempestività, la trattazione con il rito ordinario, alla stregua dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. contestualmente formulata dall'ingiunta).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7450 del 25/03/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti reali - Cass. n. 29824/2011Foro ex art. 21 cod. proc. civ. - Natura - Esclusiva - Eccezione di incompetenza - Contestazione dei fori alternativi concorrenti - Necessità - Esclusione - Limiti - Deroga convenzionale - Operatività a fronte di domanda principale in materia di comodato - Esclusione - Fondamento.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale il "forum rei sitae" stabilito dall'art. 21 cod. proc. civ., salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ., che, però, non opera ove (come nella specie) la domanda principale afferisca alla materia del comodato, in applicazione dell'art. 447-bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29824 del 29/12/2011
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locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – competenza civile - determinazione della competenza - Cass. n. 22532/2014Contratto di leasing finanziario - Riconducibilità alle controversie in materia di locazione di immobili urbani ai fini della determinazione della competenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
La controversia avente ad oggetto una domanda relativa ad un contratto atipico di "leasing" finanziario non rientra, ai fini della determinazione della competenza del giudice adito, fra quelle indicate dall'art. 447 bis cod. proc. civ., e, in particolare, fra quelle in materia di locazione di immobili urbani.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 17039/2010Domanda di risarcimento del danno - Pregiudizio recato a bene immobile - Richiesta di somma di denaro entro il limite previsto dall'art. 7, primo comma, cod. proc. civ. - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace - ove il "petitum" sia compreso nel limite previsto dall'art. 7 primo comma cod. proc. civ. - posto che la domanda ha ad oggetto una somma di danaro, senza che rilevi, ai fini della competenza per valore il titolo di godimento del bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17039 del 20/07/2010
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010Termini processuali - Sospensione - Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità.
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010
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termini processuali - sospensione - Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttolocazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Termini processuali - Sospensione - Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010
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LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010Atto di appello - Momento di perfezionamento - Deposito del ricorso - Termini di cui agli artt. 434 e 327 cod. proc. civ. - Proposizione con atto di citazione - Ammissibilità - Applicazione dei medesimi principi - Rilevanza del deposito.
Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9530 del 22/04/2010
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locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009Procedimenti di locazione - Provvedimenti di rinvio dell'udienza - Comunicazione tramite bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Nei procedimenti di locazione, che a norma dell'articolo 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e poi dell'articolo 447-bis cod. proc. civ., debbono essere trattati con il rito del lavoro, poiché il giudice può in ogni udienza ritenere conclusa l'attività istruttoria e decidere la causa, la comunicazione dei provvedimenti di rinvio dell'udienza mediante bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - nella specie tramite affissione sulla porta della sala di udienza -, non può dirsi rispettosa dell'esigenza della presenza delle parti e della conoscenza tempestiva dei rinvii da parte delle stesse. La lesione del contraddittorio e delle possibilità di difesa in tal modo realizzate comporta la nullità della sentenza di primo grado, rilevabile dal giudice di appello con apposita pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90,
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008Opposizione dell'intimato - Deduzione dell'esistenza di altro contratto con scadenza posteriore - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Domanda successiva di risoluzione proposta dal locatore alla stregua del dedotto secondo contratto - Ammissibilità della sua proposizione con la memoria di cui all'art. 426 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Configurabilità come mera "emendatio libelli". Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008
Qualora venga intimata licenza per finita locazione ad una certa data e l'intimato si opponga deducendo l'esistenza di altro contratto con scadenza posteriore, il locatore può proporre con la memoria integrativa, successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. proc. civ. (che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena), domanda di risoluzione alla stregua del secondo contratto, trattandosi di "emendatio libelli", cioè di mera specificazione dell'originaria domanda di risoluzione avanzata in sede sommaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16635 del 19/06/2008
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007Costituzione della parte opposta con la proposizione di nuove domande - Inammissibilità di queste ultime - Condizioni - Fondamento - Riserva indicata in sede monitoria con riferimento alla formulazione di domande relative ad altre somme dovute dall'ingiunto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di controversia locatizia.
Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rilevata l'inammissibilità della domanda - da qualificarsi come "nuova" siccome fondata su una diversa "causa petendi" - proposta dall'opposto che, dopo aver agito in sede monitoria per il pagamento di canoni di locazione arretrati, aveva chiesto, nella conseguente fase oppositiva, anche la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni conseguenti alle modifiche non autorizzate apportate all'immobile locato dall'ente conduttore, senza che potesse aver alcun rilievo, ai fini dell'ammissibilità di detta domanda, la riserva, effettuata in sede monitoria, di agire per le ulteriori somme dovute in separato giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007
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Locazione - affitto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24371 del 16/11/2006Contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di cava per estrazione di materiale inerte - Natura giuridica - Affitto di bene immobile produttivo - Configurabilità - Durata ultranovennale - Assoggettabilità di detto contratto alla forma scritta - Sussistenza - Fondamento.
Il contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte è inquadrabile come affitto di bene immobile produttivo e - poiché esso, come tale, deve essere fatto rientrare nel "genus" della locazione, in virtù dell'espressa dizione letterale dell'art. 1615 cod. civ. e della collocazione che della relativa disciplina fa il cod. civ. come una "species" della locazione e non come un contratto tipico autonomo - ne deriva la sua soggezione alla norma di cui all'art. 1350 n. 8 cod. civ., la quale, là dove prescrive l'obbligatoria forma scritta per i "contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni", si riferisce all'intero ambito della disciplina dell'istituto generale della locazione (cui è dedicata l'intero capo VI, titolo III, libro IV delle obbligazioni). Né in senso contrario a questa interpretazione può assumere rilievo la previsione di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., che assoggetta al rito speciale c.d. locatizio le controversie in materia di locazione e di comodato e quelle di affitto di aziende, ma non anche le controversie in tema di affitto di bene immobile produttivo, poiché la suddetta disposizione, avente carattere meramente processuale (ed implicante l'applicabilità del menzionato rito speciale alla particolare ipotesi dell'affitto di azienda), non è destinata ad incidere sulla disciplina sostanziale del contratto di affitto di beni immobili produttivi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24371 del 16/11/2006
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Possibilità per il conduttore di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21242 del 29/09/2006
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procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - intimazione di licenza o di sfratto - per finita locazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 14/07/2006Intimazione di sfratto per finita locazione - Opposizione alla convalida - Effetti - Instaurazione di un giudizio ordinario - Conseguenze - Accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile per finita locazione in corso di causa - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 14/07/2006
Qualora il giudice adito con un'intimazione di sfratto per finita locazione accerti che il contratto non è ancora scaduto, una volta negata l'ordinanza di convalida o quella provvisoria di rilascio e trasformato il procedimento in un ordinario giudizio di cognizione (ancorché da trattarsi nelle forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ.), ben può all'esito pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza successiva a quella intimata, essendo il giudizio volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, senza che, perciò, si verifichi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 14/07/2006
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Locazione - affitto - competenza civile – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4873 del 07/03/2005Contratto di affitto di azienda - Controversie - Competenza territoriale - Inderogabilità - Fattispecie.
Tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, (tra le quali rientra la controversia instaurata, come nella specie, per far dichiarare l'opponibilità, all'aggiudicatario di un immobile destinato ad albergo, del contratto d'affitto di azienda stipulato tra il proprietario originario ed un precedente dante causa dell'attuale affittuario, con l'accertamento del diritto di quest'ultimo a corrispondere al nuovo proprietario una parte del canone corrispondente alle obbligazioni residue tra le parti originarie del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4873 del 07/03/2005
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Arbitrato - competenza - in genere - Arbitrato – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenze - Decisione del giudice di merito - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Proposizione dell'eccezione di compromesso solo in appello - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendo la motivazione, in quanto l'eccezione di compromesso era stata sollevata solo in appello ed era pertanto da ritenersi inammissibile).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004
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