Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 29/01/2025 (Rv. 673628-01)Professionisti iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Contributi ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Obbligo di versamento, da parte della struttura convenzionata con il SSN, dei contributi previdenziali a carico dei professionisti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 29/01/2025 (Rv. 673628-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_444 …...
Opposizione anteriore all'esecuzione – Cass. n. 14328/2023Esecuzione forzata - opposizioni - in materia di lavoro e previdenza - procedimento - Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.
In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2, Cod_Proc_Civ_art_617
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Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Cass. n. 15417/2020Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione -Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione.
Il criterio generate di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15417 del 20/07/2020 (Rv. 658522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020 (Rv. 656782 - 01)Controversia di natura previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione statale - Ambito di applicazione - Foro speciale della residenza dell'attore ex art_ 444 c.p.c. - Operatività - Fondamento - Fattispecie.
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art_ 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art_ 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020 (Rv. 656782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444, Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_025
PROCEDIMENTI SPECIALI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30472 del 21/11/2019 (Rv. 656313 - 01)Infortunio sul lavoro - Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso, esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta al giudice del luogo in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale a cui è attribuito il compito di istruire la pratica, pagare le prestazioni e, conseguentemente, ricevere anche le restituzioni (sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva), applicandosi non il primo comma dell'art. 444 c.p.c. ma il terzo comma del medesimo articolo, essendo tale ultimo criterio, da ritenersi speciale, dettato per le controversie specificamente riferite agli obblighi previdenziali del datore di lavoro, e non, in generale, per tutte le controversie riguardanti diritti ed obblighi previdenziali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30472 del 21/11/2019 (Rv. 656313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_444 …...
Regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Cass. n. 8426/2019Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8426 del 26/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_444
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Controversie - competenza e giurisdizione - Obblighi dei datori di lavoroPrevidenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione - Obblighi dei datori di lavoro - Art. 444, comma 3, c.p.c. - Ufficio competente - Individuazione - Criteri.
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6178 del 01/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_444 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016Competenza per territorio ex art. 444, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Esclusione.
La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016
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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17387 del 26/08/2016Azione di regresso Inail - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'Inail (ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c, al giudice del luogo in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale che ha trattato la pratica dell'infortunio ed ha erogato la conseguente indennità, e non quella corrispondente alla sede dell'impresa, dovendosi ritenere preminente l'interesse dell'Istituto alla contiguità tra sede amministrativa che ha gestito l'infortunio e la sede giudiziaria di trattazione della controversia rispetto a quello del datore di lavoro che non si sia affatto adoperato per aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17387 del 26/08/2016
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Esecuzione forzata - competenza - per materia - opposizioni in materia di lavoro e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016Legge n. 52 del 2006 - Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fase di merito - Esclusione - Norme sulle controversie di lavoro e sulla competenza territoriale - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016
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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Cass. n. 10702/2015Ufficio dell'ente ex art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. - Individuazione - Criteri - Provvedimenti derogatori per ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa o relativi a centri operativi privi del potere di gestione esterna - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015
In tema di competenza per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l' eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015
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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25235 del 27/11/2014Lavorarori marittimi in quiescenza - Foro competente - Art. 444, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di controversie previdenziali promosse da lavoratori marittimi in quiescenza, è competente il giudice nella cui circoscrizione il ricorrente ha la residenza, secondo la regola generale prevista dal primo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. per la tutela dell'assicurato, mentre la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto d'iscrizione della nave, di cui al secondo comma dello stesso articolo, ha natura eccezionale e riguarda solo le controversie che hanno per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti, ancora in servizio, alla navigazione e alla pesca marittime.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25235 del 27/11/2014
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previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Cass. n. 9373/2014 (02)Competenza territoriale - Inderogabilità - Configurabilità - Verifica d'ufficio
La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012Cumulo soggettivo di domande - Trattazione simultanea - Possibilità - Limiti - Deroga alla competenza per territorio ed al rito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21354 del 15/10/2011Controversia instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero - Competenza territoriale - Art. 444 cod. proc. civ. - Condizioni - Mancanza - Determinazione ex art. 19 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie.
In tema di controversia pensionistica instaurata contro l'INPS da un soggetto residente all'estero, l'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ. e attribuita al tribunale di Roma. (Nella specie la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l'attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21354 del 15/10/2011
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COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Cass. n. 21364/2010Rapporto previdenziale - Gestione diretta del datore di lavoro - Per conto dell'istituto di previdenza - Competenza territoriale - Residenza dell'attore - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Ufficio dell'ente previdenziale - Esclusione.
La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. (Decisione assunta in sede di regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21364 del 15/10/2010
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati o ai loro eredi - Carattere assistenziale - Conseguenza - Competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro - Foro speciale della residenza dell'attore - Operatività anche in controversie instaurate contro un'amministrazione dello Stato - Disciplina del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati o ai loro eredi - Carattere assistenziale - Conseguenza - Competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro - Foro speciale della residenza dell'attore - Operatività anche in controversie instaurate contro un'amministrazione dello Stato - Disciplina del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005
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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7479 del 24/07/1990Controversie relative all'accertamento anche nei confronti dell'inps della inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato - competenza territoriale ex art. 444, terzo comma, cod. Proc. Civ. - sussistenza.
La controversia promossa per l'accertamento - con efficacia di giudicato anche nei confronti dell'INPS, all'uopo convenuto in giudizio con il prestatore - dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove, anche in relazione alle difese dell'istituto previdenziale, risulti attinente all'insorgenza dell'Obbligo contributivo, rientra nella previsione dell'art. 442, primo comma, cod. proc. civ. e pertanto la Competenza territoriale in ordine ad essa spetta, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., al pretore del luogo in cui ha Sede il competente ufficio dell'istituto previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7479 del 24/07/1990
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