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437. (Forma della domanda davanti al pretore)

Art. 437. (forma della domanda davanti al pretore)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01)
Impugnazioni - appello - udienza di discussione Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni. Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_128, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025 (Rv. 675604 - 01)
Impugnazioni - appello - prove nuove - Giudizio di appello - Prova indispensabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Decadenza colpevole della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16646 del 21/06/2025 (Rv. 675604 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01)
Esecuzione forzata - opposizioni - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento. Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 03/04/2025 (Rv. 674485-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_437_2, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-02)
Rito del lavoro - Poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. - Mancato esercizio - Omessa ammissione di prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti. Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Eccezione - contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01)
Nullità del contratto per violazione di norme imperative - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Condizioni - Acquisizione dei fatti presupposti nel rispetto delle preclusioni - Necessità - Nuove prove dirette alla relativa dimostrazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024 (Rv. 670332-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01)
Impugnazioni - appello - Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni. Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_283 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)
Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento. Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - in genere Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)
Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità – Necessità - Contenuto Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo”, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
comunicazioni - nel corso del procedimento Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023 (Rv. 669549 - 01)
Trattazione scritta - Art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020 - Dispositivo depositato telematicamente a seguito della camera di consiglio - Equivalenza alla lettura in udienza - Sussistenza. In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32358 del 21/11/2023 (Rv. 669549 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_127_3 …...
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale – Cass. n. 5471/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Controversie assistenziali - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale - Principio di prova - Sussistenza - Conseguenze - Allegazione al ricorso di primo grado - Produzione in appello di documentazione relativa al predetto requisito - Ammissibilità.   Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5471 del 22/02/2023 (Rv. 666930 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 5471 2023 …...
Inattività delle parti in appello – Cass. n. 41733/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione - Inattività delle parti in appello - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.   La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021 (Rv. 663599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181,Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 41733 2021 …...
Eccezione di pagamento – Cass. n. 41474/2021
Procedimento civile - eccezione - in genere - Eccezione di pagamento - Effetti - Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Conseguenze.   L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021 (Rv. 663413 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 41474 2021 …...
Violazione del codice della strada – Cass. n. 38521/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Violazione del codice della strada - Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza.   Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d’appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 38521 2021 …...
Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza – Cass. n. 36727/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità.   Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36727 del 25/11/2021 (Rv. 662923 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_126, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 36727 2021 …...
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza – Cass. n. 35057/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza.   Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35057 del 17/11/2021 (Rv. 662761 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_276   Corte Cassazione 35057 2021 …...
Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. – Cass. n. 24024/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.   Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello). Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_424, Cod_Proc_Civ_art_437   Corte Cassazione 24024 2021 …...
Specifica e tempestiva allegazione della parte – Cass. n. 22371/2021
Procedimento civile – eccezione- Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.   Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione. (Principio affermato con riguardo al rilievo d'ufficio, in grado d'appello, della mancanza di prova del requisito dimensionale, ai fini della reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021 (Rv. 662113 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_416   Corte Cassazione 22371 2021 …...
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. 10375/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - Deduzione del convenuto circa la non riconducibilità dell'infortunio a causa o occasione di lavoro - Natura - Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova a carico dell'attore - Esclusione - Accertamento dei fatti costitutivi della domanda - Necessità. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto. Nel giudizio proposto contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, la negazione della causa o dell'occasione di lavoro da parte del convenuto senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti dall'attore a fondamento della domanda, integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l'appello, e non un'eccezione in senso sostanziale idonea ad invertire l'onere della prova, gravante sull'infortunato, dei fatti costitutivi della domanda, sicché in presenza della sopraindicata negazione, che vale come non ammissione dei fatti costitutivi della domanda, permane il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza di questi ultimi. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10375 del 20/04/2021 (Rv. 661101 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Immutabilità del giudice – Cass. n. 6086/2021
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - Immutabilità del giudice - Rito del lavoro - Momento rilevante - Udienza di discussione - Conseguenze. Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6086 del 04/03/2021 (Rv. 660684 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_420_1, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Divieto di nuove eccezioni – Cass. n. 2271/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Divieto di nuove eccezioni - Portata - Introduzione di un nuovo tema d'indagine - Fattispecie. Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento della quota di TFR, relativa all'indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la società datrice di lavoro aveva da subito contestato l'esistenza). Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2271 del 02/02/2021 (Rv. 660333 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Civ_art_2120 …...
Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. -Cass. n. 26597/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice -Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Indicazione di testimone de relato in primo grado - Sufficienza. Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita. Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020 (Rv. 659625 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_257_1, Cod_Civ_art_2697 lavoro poteri del giudice corte cassazione 26597 2020 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Cass. n 22670/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice in appello - Violazione dell'art. 437 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. Nel rito del lavoro, l'acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice di appello non integra violazione dell'art. 437 c.p.c., perché attraverso detta acquisizione il giudice non dà ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, ma invita la parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal medesimo o affidata ad un consulente tecnico d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22670 del 19/10/2020 (Rv. 659333 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_441 corte cassazione 22670 2020 …...
Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01)
Invalidi civili già titolari di trattamento di invalidità civile - Riconoscimento dell'assegno sociale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età -Carattere automatico - Configurabilità - Conseguenze - Divieto di domande nuove ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437 PREVIDENZA ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01)
Produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi - Condizioni - Acquisizione di ufficio - Limiti. Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_420_1, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Civ_art_2697 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza -procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)
Poteri officiosi del giudice -Deroga alle regole codicistiche in materia di prova - Esibizione di cose e documenti - Consulenza d'ufficio contabile - Conseguenze. Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28439 del 05/11/2019 (Rv. 655607 - 01)
Trattamento pensionistico - Liquidazione provvisoria - Prova documentale - Acquisizione d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l’acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28439 del 05/11/2019 (Rv. 655607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze. In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze. La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24480 del 01/10/2019 (Rv. 655132 - 01)
Contratto a progetto - Domanda di accertamento della subordinazione - Domanda in appello di nullità per mancanza di progetto - Novità - Ragioni. Il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa "causa petendi", per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24480 del 01/10/2019 (Rv. 655132 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Cass. 13963/2019
Appello - udienza di discussione – Divergenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza di discussione e quella risultante dal dispositivo letto in udienza - Conseguenze - Nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c.. Il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13963 del 23/05/2019 (Rv. 654050 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 158 – Nullità derivante dalla costituzione del giudice Cod. Proc. Civ. art. 161 – Nullità della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 429 – Pronuncia della sentenza Cod. Proc. Civ. art. 437 – Udienza di discussione …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza  impugnazioni - appello - prove nuove - Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza  impugnazioni - appello - prove nuove - Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità. Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello -  Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice- Fattispecie. In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance" per la mancata selezione nell'ambito di una procedura finalizzata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base del contenuto dell'avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione; il giudice d'appello, invece, con decisione confermata dalla S.C., aveva reputato fondata la suddetta domanda, ma sulla base della diversa circostanza di fatto - risultante dagli atti, ancorché non considerata dal primo giudice - che alla partecipante non erano state comunicatele ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto tra il somministrante e l'utilizzatore). Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019   …...
Mutamento della domanda - "Causa petendi et petitum"
Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - modifica degli elementi di fatto - mutamento della domanda - configurabilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018 >>> Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le questioni sollevate dall'ente impositore, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulate dal contribuente,comportassero la modifica della domanda così come originariamente prospettata nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata ingiunzione). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20749 del 16/08/2018
Rito cd. Fornero - Decisione - Sentenza - Lettura del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. Stante la specialità del rito di cui all'art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, poiché il comma 57 dello stesso articolo disciplina compiutamente la fase della decisione, prevedendo unicamente che la sentenza, completa di motivazione, debba essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione, va escluso l'obbligo di lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 437, comma 1, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20749 del 16/08/2018   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17368 del 03/07/2018
Appello - Udienza di discussione - Mancata comparizione di entrambe le parti - Improcedibilità - Configurabilità - Fondamento - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione. Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17368 del 03/07/2018 …...
Impugnazioni civili - appello – incidentale - Controversie in materia di locazione - Appello – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15358 del 21/06/2017
Udienza per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata fissata anticipatamente rispetto all'udienza di comparizione - Deposito di memoria difensiva - Necessità di proporre con la memoria l'appello incidentale - Esclusione - Appello incidentale proposto con distinta memoria di costituzione nel termine di legge - Ammissibilità. Nel rito locatizio è ammissibile l'appello incidentale proposto con memoria di costituzione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione della controversia, pur se successivamente al deposito di una distinta memoria difensiva relativa ad altra udienza, più ravvicinata, fissata per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso che, in tale sede, la difesa dell’appellato è funzionale e limitata al subprocedimento incidentale volto alla decisione dell’istanza cautelare. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15358 del 21/06/2017   …...
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14197 del 07/06/2017
Causa di servizio ed equo indennizzo - Azione di accertamento - Oggetto - Sussistenza del diritto - Verifica - Conseguenze - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Fondamento. L'azione volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla liquidazione dell'equo indennizzo ha per oggetto non la regolarità del procedimento, o l'illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall'organo tecnico competente per gli accertamenti sanitari, che non hanno carattere vincolante, bensì la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto, onde il giudice ha il potere-dovere di accertare i detti requisiti e di esercitare il proprio potere istruttorio d'ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., disponendo c.t.u. medico-legale. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14197 del 07/06/2017   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017
Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017
Nullità del ricorso - Omessa o errata indicazione del contratto collettivo applicabile - Esclusione - Acquisizione d’ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016
Controversie assistenziali - Documentazione relativa al requisito reddituale - Dichiarazione sostituiva di certificazione - Principio di prova integrabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Configurabilità. Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016
Omessi indicazione e deposito dei documenti nel giudizio di primo grado - Decadenza dal diritto alla produzione - Configurabilità - Produzione di nuovi documenti in grado di appello - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni e limiti - Fattispecie.   Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli; un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riunite due controversie di opposizione a cartelle esattoriali, oggetto di distinti processi in primo grado, nel primo dei quali l'INPS si era costituito tardivamente, aveva utilizzato le risultanze documentali di quello da ultimo incardinato, in cui l'Istituto previdenziale si era ritualmente costituito, pervenendo, quindi, al rigetto di entrambe le opposizioni). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016
Poteri istruttori d'ufficio - Approfondimento di fatti allegati - Ammissibilità - Fattispecie in tema di atto interruttivo della prescrizione. Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18126 del 15/09/2016
Immutabilità del giudice - Rito del lavoro - Momento rilevante - Udienza di discussione - Conseguenze. Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione, tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso, determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18126 del 15/09/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17376 del 26/08/2016
Benefici ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Richiesta in qualità di lavoratore autonomo o subordinato - "Mutatio libelli" - Configurabilità In tema di benefici ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, sussiste un'ipotesi di "mutatio libelli" nel caso in cui il lavoratore, prima ne rivendichi l'applicabilità anche ai lavoratori autonomi, e successivamente deduca la propria qualità di lavoratore subordinato, in quanto le azioni personali, quali debbono considerarsi quelle volte alla condanna al pagamento di una prestazione previdenziale, diversamente dalle azioni reali, sono connesse ad un fatto che non può essere mutato senza che muti la domanda, il che vale anche quando, come nella specie, il fatto costitutivo presuppone la sussistenza di una certa qualifica normativa. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17376 del 26/08/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16517 del 05/08/2016
Rinvio d'ufficio dell'udienza prima dell'apertura - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento all'udienza differita - Conseguenze. Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16517 del 05/08/2016   …...
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4089 del 02/03/2016
Nei confronti del datore di lavoro - Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Appello - Proposizione di gravame incidentale - Necessità - Esclusione - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'ente, conseguenti a quelle della rendita non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, sicché il suddetto credito, in quanto di valore, dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, può essere richiesto senza necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che nella liquidazione del credito dell'INAIL non aveva tenuto conto che il maggior importo richiesto dall'istituto, rispetto a quello dedotto in primo grado, non integrava domanda nuova ma era l'effetto della rivalutazione e dell'avvenuta liquidazione in capitale della rendita ex art. 75 del d.p.r. n. 1124 del 1965). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4089 del 02/03/2016   …...
impugnazioni civili - appello - domande - nuove Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4022 del 01/03/2016
Domanda di costituzione di rendita per malattia professionale - Richiesta in appello di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale - Inammissibilità - Fondamento. In tema di riconoscimento di rendita per malattia professionale è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della iniziale domanda, atteso che tale richiesta comporta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 c.p.c., senza che sia applicabile il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che opera solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4022 del 01/03/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - contenuto - memoria difensiva Controversie agrarie - Documenti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 129
Onere di produzione al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Esercizio del potere istruttorio d'ufficio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015 Contratti agrari - controversie - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015 Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controverse agrarie, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, che può essere superata solo per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - limiti di ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18418 del 28/08/2014
Produzione in fase di impugnazione di documentazione riveniente da archivi informatici - Ammissibilità - Condizioni - Conformità a principio del giusto processo - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18418 del 28/08/2014 I dati conservati negli archivi telematici dell'INPS sono accessibili anche dagli assicurati, sicché essi, ove non comportino l'apertura di un nuovo fronte d'indagine, limitandosi a rafforzare le prove raccolte, appartengono già, in base al principio di acquisizione probatoria, al processo e non possono essere considerati documenti nuovi in senso tecnico, tanto più che, in rispondenza al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., va riconosciuto al giudice il potere di ricavare d'ufficio elementi utili di giudizio, attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale, quali i siti internet istituzionali degli enti pubblici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva ritenuto ancora dovuta una somma a titolo di contributi, a seguito della produzione, solo in fase di impugnazione, di documentazione riveniente dagli archivi telematici dell'istituto previdenziale). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18418 del 28/08/2014   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014
Rito del lavoro - Fase introduttiva del giudizio, anche in appello - Mutamenti della domanda - "Emendatio libelli" per il mutamento della "causa petendi" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014 Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4854 del 28/02/2014
Divieto dei "nova" in appello - Ambito di applicazione - Contestazioni nuove - Estensione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4854 del 28/02/2014 Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4854 del 28/02/2014 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni – appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4127 del 21/02/2014
Domanda nuova - Deduzione, per la prima volta, di errata interpretazione di norme giuridiche - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Richiesta di diversa decorrenza della pensione di anzianità riconosciuta in primo grado - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4127 del 21/02/2014 In tema di domande nuove in fase di appello, nel rito del lavoro, l'erronea interpretazione di norme giuridiche può essere prospettata per la prima volta in fase d'impugnazione, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 cod. proc. civ. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda proposta in primo grado abbia avuto ad oggetto la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della pensione di anzianità, la richiesta, da parte dell'INPS in sede di gravame, di diversa decorrenza della prestazione pensionistica, è ammissibile, competendo al giudice, accertati i requisiti per la prestazione, determinarne la data di decorrenza, in applicazione dell'art. 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4127 del 21/02/2014 com. 2, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 …...
lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Sopravvenuta totale inidoneità fisica del lavoratore nel corso del giudizio - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda in appello di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013 Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 cod. proc. civ. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013   …...
lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Sopravvenuta totale inidoneità fisica del lavoratore nel corso del giudizio - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda in appello di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013 Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 cod. proc. civ. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013   …...
prova civile - esibizione delle prove - ordine di esibizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014
Richiesta di informazioni alla P.A. - Differenza - Conseguenze - Proponibilità in grado di appello dell'istanza di esibizione - Condizioni - Impossibilità di produrre la documentazione in primo grado per causa non imputabile - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014 L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014
Predisposizione preventiva del dispositivo - Violazione del diritto di difesa delle parti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014 La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per contro, una condotta apprezzabile, anche sul piano deontologico, in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore, tenuto, in quanto tale, a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede - e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza - pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014 …...
Atti amministrativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015
Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie. L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015   …...
amministrativi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015
Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015 L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015
Deduzione nel ricorso di primo grado del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare - Successiva deduzione in appello della tardività della contestazione - Domanda nuova - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015 In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo consentita l'introduzione di un'altra e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado.Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26105 del 11/12/2014
Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità. Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26105 del 11/12/2014   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014
Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014 Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26105 del 11/12/2014   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014
Rito locatizio - Omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Cassazione della sentenza medesima - Necessità - Rinvio al giudice d'appello - Necessità - Applicabilità della regola desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Condizioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza. (Nella specie, il giudice, nel dispositivo, aveva statuito l'inammissibilità del gravame, mentre, in motivazione, aveva specificato che, per mero errore materiale, era stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità dell'appello in luogo del rigetto). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - minimo di contribuzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6264 del 18/03/2014
Controversie riguardanti l'attribuibilità di prestazioni previdenziali - Esistenza del requisito contributivo - Onere della prova a carico dell'assicurato e potere di verifica del giudice esercitabile anche di ufficio - Sussistenza. L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6264 del 18/03/2014   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4854 del 28/02/2014
Divieto dei "nova" in appello - Ambito di applicazione - Contestazioni nuove - Estensione - Fondamento. Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4854 del 28/02/2014   …...
Prova civile - esibizione delle prove - ordine di esibizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1484 del 24/01/2014
Richiesta di informazioni alla P.A. - Differenza - Conseguenze - Proponibilità in grado di appello dell'istanza di esibizione - Condizioni - Impossibilità di produrre la documentazione in primo grado per causa non imputabile - Necessità - Fondamento. L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1484 del 24/01/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.900 del 17/01/2014
Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Limiti. La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione, non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello (art. 437 cod. proc. civ.), limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili di ufficio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.900 del 17/01/2014   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - dispositivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014
Predisposizione preventiva del dispositivo - Violazione del diritto di difesa delle parti - Esclusione - Fondamento. La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per contro, una condotta apprezzabile, anche sul piano deontologico, in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore, tenuto, in quanto tale, a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede - e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza - pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - incidentale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013
Diritto dell'appellante principale di depositare note difensive - Insussistenza - Proposizione di appello incidentale - Irrilevanza - Deposito di note scritte autorizzate dal giudice - Possibilità. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte al fine di controdedurre alle difese dell'appellato, e ciò neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, potendo contare soltanto sulle proprie difese orali in sede di udienza di discussione della causa; al processo di appello si applica in ogni caso - in forza del rinvio operato dall'art. 437, comma quarto cod. proc. civ. - l'art. 429, comma secondo, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere discrezionale di autorizzare le parti al deposito di note scritte per la decisione della causa. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013
Sentenza con motivazione contestuale - Lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Applicabilità al procedimento di appello - Esclusione. In materia di controversie soggette al rito del lavoro l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 53, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - applicabile alle controversie instaurate in primo grado successivamente al 25 giugno 2008 - , che prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e, salvo che fissi un termine non superiore a sessanta giorni, delle ragioni in fatto e diritto della decisione, non è richiamato dall'art. 437, comma 4, cod. proc. civ., e pertanto non si applica al giudizio di appello, alla cui udienza di discussione il giudice, in forza dell'art. 437, comma 1, cod. proc. civ., deve dare lettura del solo dispositivo. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18410 del 01/08/2013
Scopo del processo - Tendenziale conseguimento di una decisione di merito - Conseguenze in ordine alla valutazione delle prove da parte del giudice del lavoro - Rigetto della domanda per "aasoluta mancanza di prove" - Residualità - Fattispecie. Nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica.(Nella specie, la corte territoriale aveva rigettato la domanda sulla mera constatazione dell'assenza di prova sul nesso eziologico tra vaccinazione antipolio e insorgenza della malattia, senza in alcun modo attivare, nonostante una situazione di "semiplena probatio" e lo specifico ambito, più volte oggetto di interventi regolatori della Corte costituzionale, i poteri di acquisizione officiosa; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18410 del 01/08/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2420 del 01/02/2013
Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ritualità e tempestività della produzione dei relativi elementi probatori - Necessità - Fattispecie. Nel rito del lavoro, il potere di rilevazione, anche d'ufficio, delle eccezioni in senso lato può essere esercitato dal giudice d'appello solo sulla base di elementi probatori ritualmente e tempestivamente allegati agli atti. (Nella specie, nell'ambito di una controversia in materia di sanzioni amministrative, il ricorrente aveva tempestivamente opposto la prescrizione della pretesa sanzionatoria, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro si era limitata a depositare copia del verbale di accertamento notificato alla controparte - da cui si poteva evincere l'effetto interruttivo - solamente nel giudizio d'appello; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile la suddetta produzione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2420 del 01/02/2013   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12706 del 20/07/2012
Divieto dei "nova" - Eccezioni nuove - Nozione - Fattispecie. Nel procedimento di appello in materia di lavoro, le eccezioni nuove, vietate dall'art. 437 cod. proc. civ., sono le eccezioni in senso stretto, che introducono in giudizio un nuovo "thema decidendum" e un nuovo accertamento di fatto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che il datore di lavoro, il quale sin dal primo grado aveva contestato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata, abbia sollevato un'eccezione nuova specificando in appello che tali mansioni erano state svolte in modo residuale). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12706 del 20/07/2012   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 11/05/2012
Rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione - Obbligo di comunicazione alle parti costituite - Sussistenza - Limiti - Differimento ad udienza immediatamente successiva. Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel giudizio d'appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a nulla rilevando che lo stesso sia stato disposto a causa di uno sciopero proclamato dalle associazioni forensi; l'obbligo dell'avviso viene meno nel solo caso in cui il rinvio venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 11/05/2012   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012
Credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Natura di credito di valore - Liquidazione del credito - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Deduzione in appello senza necessità di proporre gravame accidentale - Ammissibilità - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità. In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal di assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione. Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente di dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7744 del 05/04/2011
Vizio della sentenza di primo grado - Nullità della sentenza - Rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione - Decisione nel merito in secondo grado - Obbligatorietà - Mancata declaratoria della predetta nullità - Interesse al ricorso per cassazione su tale omissione - Insussistenza - Fattispecie. Nelle controversie in materia di lavoro, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi un vizio nella sentenza impugnata (nella specie, uno scostamento tra dispositivo e motivazione, con inserimento del nominativo di uno dei ricorrenti, rimasto pretermesso, e precisazione del limite temporale della quantificazione delle somme) non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia pronunciato nel merito. (Nella specie, la Corte d'appello, pur ritenendo che il dedotto vizio non incidesse sul contenuto sostanziale della decisione e, quindi, non determinasse la nullità della sentenza, ha ugualmente proceduto all'esame delle richieste dei ricorrenti, proposte in via incidentale condizionata, confermando nel merito la statuizione del primo giudice; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso i dedotti vizi della sentenza di primo grado). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7744 del 05/04/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Configurabilità - Condizioni - Potere del giudice di ricostruzione dei fatti e di qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Ammissibilità - Limiti. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6498 del 22/03/2011
Divieto di nuove prove - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Condizioni - Fattispecie relativa a riprese video potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell'illecito contestato al lavoratore. Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di consentire l'utilizzazione delle riprese video dell'ambiente in cui, secondo la motivazione del licenziamento, era avvenuta l'apprensione indebita di un plico contenente valori da parte del lavoratore, visto che tali riprese apparivano potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell'illecito contestato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6498 del 22/03/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011
Inattività delle parti - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie. La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo- ha precisato che l'art. 348 cod. proc. civ. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1246 del 20/01/2011
Contratti ed accordi collettivi - Acquisizione in appello - Ammissibilità - Modalità - Acquisizione d'ufficio - Criteri - Istanza della parte - Motivazione del diniego di accoglimento - Necessità - Difetto - Conseguenze - Fattispecie. Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa in giudizio nel corso del quale non erano state acquisite d'ufficio le tabelle allegate al contratto collettivo aziendale ed il giudice non aveva motivato sull'espressa istanza in tal senso formulata dal lavoratore, desumendo però, dalla mancanza di tali documenti agli atti di causa, l'impossibilità di verifica dei conteggi allegati al ricorso). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1246 del 20/01/2011   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - "causa petendi et petitum" – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23614 del 22/11/2010
Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Portata. Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23614 del 22/11/2010   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23495 del 19/11/2010
Relazione orale della causa - Omissione - Nullità - Esclusione. La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia, quindi, la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma nè derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23495 del 19/11/2010   …...
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21919 del 26/10/2010
Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento da parte del lavoratore di altro reddito o la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Relativi fatti allegati, incontroversi o provati - Utilizzazione d'ufficio ai fini della quantificazione del danno - Ammissibilità - Aliunde perceptum" - Prova relativa - Onere gravante sul datore di lavoro. In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il di licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Ai fini della sottrazione dell'"aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21919 del 26/10/2010   …...
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15653 del 01/07/2010
Contratti ed accordi collettivi - Acquisizione in appello - Ammissibilità - Modalità - Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali - Invito alle parti - Condizioni. Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15653 del 01/07/2010   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8894 del 14/04/2010
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza insanabile - Deduzione come motivo di impugnazione - Necessità - Mancanza - Prevalenza del dispositivo - Fondamento - Principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione e procedura di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie. Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata. Ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, il dispositivo della sentenza di primo grado, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro "al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento ad oggi", mentre in motivazione la condanna al pagamento delle retribuzioni era estesa fino alla data della futura reintegrazione; la S.C., attesa la radicale divergenza tra le due indicazioni, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che, in difetto di specifica impugnazione, aveva dato rilievo esclusivo al dispositivo e al contenuto logico delle parole usate). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8894 del 14/04/2010   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010
Effettuazione in altra udienza successiva a quella di discussione - Irregolarità - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza. Nel rito del lavoro, non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo, né comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto "mobbing") si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il "mobbing" ha una "causa petendi" differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale – interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell'atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale il giudice d'appello aveva interpretato la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove veniva utilizzato il termine mobbing, come diretta a reprimere comportamenti discriminatori per motivi sindacali, mentre soltanto con il ricorso in appello era stata domandata, con allegazione di numerose circostanze nuove, una tutela contro una condotta di "mobbing" onde il rigetto del gravame per novità della domanda). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008   …...
lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Mobbing - Discriminazione per motivi sindacali - Differenze - Fondamento - Conseguenze in tema di inammissibile modificazione del
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto - In genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008 La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto "mobbing") si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il "mobbing" ha una "causa petendi" differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, la S. C. ha ritenuto prevalente la decisione contenuta nella parte motiva della sentenza da interpretarsi in base all'unica statuizione in esso contenuta, essendo stati indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, il conduttore e il locatore dell'unico contratto di locazione risultato in essere tra le parti, sicché era evidente che "il contratto in locazione tra le parti" indicato nel dispositivo non poteva che essere quello tra i soli predetti soggetti e non tra altri soggetti, pure parti in causa). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008 Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, la S. C. ha ritenuto prevalente la decisione contenuta nella parte motiva della sentenza da interpretarsi in base all'unica statuizione in esso contenuta, essendo stati indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, il conduttore e il locatore dell'unico contratto di locazione risultato in essere tra le parti, sicché era evidente che "il contratto in locazione tra le parti" indicato nel dispositivo non poteva che essere quello tra i soli predetti soggetti e non tra altri soggetti, pure parti in causa). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17072 del 03/08/2007
Deduzione in cassazione di vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello - Inammissibilità. In virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado - per la quale si deduce la mancanza di motivazione- non rilevato dal giudice di appello. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17072 del 03/08/2007   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007
Deduzione in cassazione di vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007 In virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado - per la quale si deduce la mancanza di motivazione- non rilevato dal giudice di appello. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17072 del 03/08/2007   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 05/07/2007
Divieto previsto dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 05/07/2007 Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni regola sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende e trova un contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., evidenziando che la parte ricorrente, oltre a dedurre che trattavasi di prove costituite, non aveva sulla questione proposto ulteriori, rituali doglianze, in applicazione del predetto principio, ha ritenuto che legittimamente il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore con istanza per l'anticipazione dell'udienza, in quanto a tale produzione la parte ben avrebbe potuto provvedere in primo grado). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 05/07/2007   …...
Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007
Art. 112 cod. proc. civ. - Principio generale di devoluzione al giudice dell'accertamento di tutte le condizioni inerenti alla verifica della sussistenza del titolo della domanda giudiziale - Limiti - Inammissibilità del potere di rilevazione delle eccezioni in senso stretto, legalmente previste, demandato all'iniziativa della parte interessata - Estensione del divieto del rilievo d'ufficio anche alle eccezioni per le quali, indipendentemente dalla previsione normativa, sia "strutturalmente" richiesta l'istanza di parte siccome correlate all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Deduzione, in controversia di lavoro, relativa all'inapplicabilità di apposita clausola contrattuale dedotta dal lavoratore - Eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenza - Inassoggettabilità al regime decadenziale previsto dagli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod. proc .civ. . Posto, in generale, il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze "rite et recte" acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo - che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione - deve essere compiuta, di norma, "ex officio", in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, si deve affermare che detto principio trova il suo principale limite - in relazione al disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. - nell'inammissibilità della pronuncia d'ufficio sulle eccezioni, perciò denominate "proprie" e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti, ricadendo, in virtù di una scelta proveniente dalla legge sostanziale e giustificatesi in ragione della tutela di particolari interessi di merito, nella sola loro disponibilità, ed esse si identificano, nel processo del lavoro, con quelle richiamate negli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, cod. proc. civ., …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007
Onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall'attore onde evitare gli effetti dell'inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell'acquisizione probatoria del c.d. fatto non controverso - Riferibilità esclusiva di detto meccanismo ai soli fatti materiali dedotti dall'attore integranti la sua pretesa sostanziale - Sussistenza - Applicabilità del richiamato principio alle circostanze implicanti un'attività di giudizio - Esclusione - Fattispecie. L'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore per difetto della prova - sulla contestazione della società convenuta - circa lo svolgimento delle mansioni superiori per il tempo legalmente necessario costituente il fatto dedotto a fondamento della pretesa azionata, stabilendo, altresì, che l'affermato principio della "non contestazione" non si sarebbe potuto estendere alla circostanza relativa all'applicabilità o meno di apposita clausola di contratto collettivo, non costituente un fatto, bensì un giudizio, che, in relazione alla pretesa di promozione automatica asseritamente derivante da siffatta clausola, impediva l'accoglimento della domanda a prescindere dall'accertamento del fatto affermato dall'attore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007   …...
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007
Mancata comparizione dell'appellante nel processo del lavoro all'udienza di discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie. Le disposizioni di cui all'art. 348 cod. proc. civ., applicabili anche alle controversie soggette al rito del lavoro (in cui la costituzione dell'appellante avviene mediante deposito del ricorso in appello), sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione; pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata decisa, anche in senso a lui sfavorevole, lo stesso non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla suddetta disposizione, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale erano state dedotte la mancata costituzione del contraddittorio in appello e la supposta violazione del diritto di difesa dell'appellante che non aveva potuto discutere la causa, confermando la sentenza impugnata con la quale era stata ritenuta la legittimità della discussione della causa in appello, stante l'avvenuta costituzione dell'appellata, malgrado la mancata notificazione nei suoi confronti del ricorso in appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione della predetta udienza, ed in virtù dell'inidoneità dei motivi posti dal procuratore dell'appellante a fondamento dell'istanza di differimento dell'udienza medesima). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5125 del 06/03/2007   …...

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