Procedimento soggetto al rito del lavoro - Parte vittoriosa in primo grado – Cass. 19571/2020Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Procedimento soggetto al rito del lavoro - Parte vittoriosa in primo grado - Questioni non esaminate dal primo giudice - Deduzione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata - Necessità.
Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19571 del 18/09/2020 (Rv. 659188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_436_1
CORTE
CASSAZIONE
19571
2020 …...
Ricorso per Cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - prove – Cass. 11703/2019Appellante soccombente in primo grado - Onere di reiterazione delle istanze istruttorie relative alle domande non accolte - Esclusione - Fondamento - Appellato vittorioso - Istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice - Riproposizione in sede di gravame - Necessità - Modalità.
Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto” la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11703 del 03/05/2019 (Rv. 653829 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 436.1 – Costituzione dell’appellato e appello incidentale …...
Impugnazioni civili - appello – incidentale - Controversie in materia di locazione - Appello – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15358 del 21/06/2017Udienza per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata fissata anticipatamente rispetto all'udienza di comparizione - Deposito di memoria difensiva - Necessità di proporre con la memoria l'appello incidentale - Esclusione - Appello incidentale proposto con distinta memoria di costituzione nel termine di legge - Ammissibilità.
Nel rito locatizio è ammissibile l'appello incidentale proposto con memoria di costituzione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione della controversia, pur se successivamente al deposito di una distinta memoria difensiva relativa ad altra udienza, più ravvicinata, fissata per delibare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, atteso che, in tale sede, la difesa dell’appellato è funzionale e limitata al subprocedimento incidentale volto alla decisione dell’istanza cautelare.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15358 del 21/06/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8595 del 03/04/2017Appello incidentale - Mancata prova della notifica - Rinvio ex art. 348 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8595 del 03/04/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24258 del 29/11/2016Rito ex art. 1, commi 48 e segg., l. n. 92 del 2012 - Reclamo ex art. 1, comma 58, stessa legge - Reclamo incidentale - Proponibilità - Termini.
Le esigenze acceleratorie previste dal rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24258 del 29/11/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16517 del 05/08/2016Rinvio d'ufficio dell'udienza prima dell'apertura - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento all'udienza differita - Conseguenze.
Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16517 del 05/08/2016
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Prova civile - onere della prova - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015Fatti principali e fatti secondari - Mancata contestazione - Differente rilevanza - Conseguenze nel giudizio d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015
La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., sicché nel giudizio d'impugnazione il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l'avvenuta impugnazione dell'accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015
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Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - Interruzione del processo - Necessità.
Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014
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Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24271 del 28/10/2013Processo del lavoro - Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Morte del medesimo dopo il deposito del ricorso ma prima dell'emissione del decreto ex art. 435 cod. proc. civ. - Instaurazione di regolare contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Interruzione del processo - Necessità.
La morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che, nel processo del lavoro, se l'evento interviene dopo il deposito in cancelleria del ricorso in appello, ma antecedentemente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 cod. proc. civ., e sebbene si tratti di una fase dinamica del processo, scandita da adempimenti assoggettati a preclusioni, la notifica di ricorso e decreto al difensore deceduto dell'appellato non è idonea all'instaurazione di un regolare contraddittorio, risultando altrimenti vulnerato il diritto di difesa dell'appellato, essendo impossibile l'adempimento del dovere di informazione gravante sul procuratore, ai fini della valutazione dell'opportunità di costituirsi in giudizio proponendo, eventualmente, un'impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24271 del 28/10/2013
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - incidentale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013Diritto dell'appellante principale di depositare note difensive - Insussistenza - Proposizione di appello incidentale - Irrilevanza - Deposito di note scritte autorizzate dal giudice - Possibilità.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte al fine di controdedurre alle difese dell'appellato, e ciò neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, potendo contare soltanto sulle proprie difese orali in sede di udienza di discussione della causa; al processo di appello si applica in ogni caso - in forza del rinvio operato dall'art. 437, comma quarto cod. proc. civ. - l'art. 429, comma secondo, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere discrezionale di autorizzare le parti al deposito di note scritte per la decisione della causa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18627 del 05/08/2013
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termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012"Overrulling" - Applicabilità della precedente giurisprudenza consolidata (c.d. "prospective overruling") - Esclusione - Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012
In tema di "overrulling" non ricorrono i presupposti per escludere l'applicazione di una decadenza processuale ove dal deposito della pronuncia che ha mutato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità siano trascorsi sei mesi, poiché, pur tenendo conto dei normali tempi tecnici di memorizzazione di tale precedente nella banca dati della Suprema Corte di cassazione consultabile in rete, deve ritenersi che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della menzionata decadenza. (Nella specie, la parte aveva invocato in suo favore la giurisprudenza di legittimità che, prima del luglio del 2008, affermava l'applicabilità, nel rito del lavoro, del disposto di cui all'art. 291, cod. proc. civ., all'ipotesi di omessa notifica del ricorso e conseguente decreto di fissazione dell'udienza, mentre l'omessa notifica era intervenuta successivamente).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012
Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 111,
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Termini processuali – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012"Overrulling" - Applicabilità della precedente giurisprudenza consolidata (c.d. "prospective overruling") - Esclusione - Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di "overrulling" non ricorrono i presupposti per escludere l'applicazione di una decadenza processuale ove dal deposito della pronuncia che ha mutato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità siano trascorsi sei mesi, poiché, pur tenendo conto dei normali tempi tecnici di memorizzazione di tale precedente nella banca dati della Suprema Corte di cassazione consultabile in rete, deve ritenersi che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della menzionata decadenza. (Nella specie, la parte aveva invocato in suo favore la giurisprudenza di legittimità che, prima del luglio del 2008, affermava l'applicabilità, nel rito del lavoro, del disposto di cui all'art. 291, cod. proc. civ., all'ipotesi di omessa notifica del ricorso e conseguente decreto di fissazione dell'udienza, mentre l'omessa notifica era intervenuta successivamente).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - costituzione dell'appellato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005Appello incidentale - Termine - Giorno dell'udienza - Esclusione dal computo - Giorno finale calcolato a ritroso - Inclusione.
In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - costituzione dell'appellato - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
Appello incidentale - Termine - Giorno dell'udienza - Esclusione dal computo - Giorno finale calcolato a ritroso - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
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