"Actio ad exibendum" - ordine di esibizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01)Esercizio di potere officioso ex artt. 210 e 421 c.p.c. - Motivazione idonea - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_094 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01)Impugnazioni - appello - Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Possibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica - Esclusione - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Ragioni.
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024 (Rv. 670035-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_283 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 48 del 02/01/2024 (Rv. 669700-02)Capitoli di prova - Rito del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Riformulazione dei capitoli di prova testimoniale per eliminare aspetti valutativi e suggestivi - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 48 del 02/01/2024 (Rv. 669700-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Acquisizione di documenti – Cass. n. 12348/2023Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 (Rv. 667648 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_421 Cod_Civ_art_230_2
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Prova testimoniale della simulazione – Cass. n. 6312/2023Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Prova testimoniale della simulazione - Ammissione, da parte del giudice d'appello, del mezzo istruttorio ritenuto inammissibile in primo grado - Violazione dell'art. 1417 c.c. - Eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c. - Necessità - Momento della relativa proposizione - Fattispecie.
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6312 del 02/03/2023 (Rv. 667075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_421
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Cassazione
6312
2023 …...
Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale – Cass. n. 35741/2022Procedimento civile - notificazione - rinnovazione della notificazione della citazione - Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 (Rv. 666169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_421
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Notifica della cartella esattoriale – Cass. n. 24813/2022Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Notifica della cartella esattoriale - Produzione - Tardiva costituzione in giudizio del concessionario - Acquisizione d'ufficio - Doverosità - Condizioni.
In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022 (Rv. 665467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421
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2022 …...
Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 38062/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - in genere - Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie.
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_118
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Cassazione
38062
2021 …...
Nullità sostanziale del contratto – Cass. n. 36353/2021Procedimento civile - eccezione - Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere Nullità sostanziale - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Tempestiva allegazione dei fatti - Necessità - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36353 del 23/11/2021 (Rv. 662922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_1324, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_421
Corte
Cassazione
36353
2021 …...
Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. – Cass. n. 24024/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_424, Cod_Proc_Civ_art_437
Corte
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2021 …...
Rilevanza ed idoneità dimostrativa – Cass. n. 22254/2021Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - specificazione fatti - Onere di allegazione - Prove - Onere di specifica indicazione - Rilevanza ed idoneità dimostrativa - Valutazione officiosa - Limiti e finalità.
L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_253
Corte
Cassazione
22254
2021 …...
Rito del lavoro – Cass. n. 9823/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti Rito del lavoro - Domanda diretta all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro - Interrogatorio del testimone da parte del giudice su circostanze non capitolate - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9823 del 14/04/2021 (Rv. 661008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. -Cass. n. 26597/2020Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice -Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Indicazione di testimone de relato in primo grado - Sufficienza.
Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020 (Rv. 659625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_257_1, Cod_Civ_art_2697
lavoro
poteri del giudice
corte
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26597
2020 …...
Violazioni del codice della strada - Controversie in materia di opposizione a verbale di accertamento - Cass. n. 25690/2020Circolazione stradale - sanzioni - Violazioni del codice della strada - Controversie in materia di opposizione a verbale di accertamento - Ascolto d'ufficio dei verbalizzanti - Ammissibilità - Fondamento.
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull'opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25690 del 13/11/2020 (Rv. 659706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421
Circolazione stradale
opposizione
verbale di accertamento
corte
cassazione
25690
2020 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Cass. n. 17683/2020 Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Verificarsi delle preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
LAVORO
PREVIDENZA
PROCEDIMENTO
PROVA
Nel rito del lavoro (nella specie, per cause relative al risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, "ratione temporis" applicabile), stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020 (Rv. 658623 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_420_1, Cod_Proc_Civ_art_421
corte
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17683
2020 …...
Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva delle generalità dei testi - Cass. n. 12573/2020Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Controversie di lavoro - Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva delle generalità dei testi - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421, comma 1, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.
Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12573 del 25/06/2020 (Rv. 658466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_244
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2020 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01)Produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi - Condizioni - Acquisizione di ufficio - Limiti.
Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_420_1, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Civ_art_2697 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza -procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)Poteri officiosi del giudice -Deroga alle regole codicistiche in materia di prova - Esibizione di cose e documenti - Consulenza d'ufficio contabile - Conseguenze.
Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28439 del 05/11/2019 (Rv. 655607 - 01)Trattamento pensionistico - Liquidazione provvisoria - Prova documentale - Acquisizione d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l’acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28439 del 05/11/2019 (Rv. 655607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.
In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale – Cass. 11940/2019Eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale – Cass. 11940/2019
In tema di licenziamento, l'eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 970, ha natura di eccezione in senso lato, sicchè è nella facoltà del giudicante, rilevarla d'ufficio e, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11940 del 07/05/2019 (Rv. 653749 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova
Cod. Proc. Civ. art. 421 – Poteri istruttori del giudice …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - impugnativa del licenziamento mediante il rito cd. Fornero - soccombenza reciproca in fase sommaria - opposizione proposta da una delle parti - riproposizione ad opera dell'altra parte delle domande od eccezioni non accolte anche ove scaduto il termine per l'opposizione - ammissibilità - domanda riconvenzionale - necessità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018
Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018
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Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14197 del 07/06/2017Causa di servizio ed equo indennizzo - Azione di accertamento - Oggetto - Sussistenza del diritto - Verifica - Conseguenze - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Fondamento.
L'azione volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla liquidazione dell'equo indennizzo ha per oggetto non la regolarità del procedimento, o l'illogicità o contraddittorietà delle determinazioni assunte dall'organo tecnico competente per gli accertamenti sanitari, che non hanno carattere vincolante, bensì la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto, onde il giudice ha il potere-dovere di accertare i detti requisiti e di esercitare il proprio potere istruttorio d'ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., disponendo c.t.u. medico-legale.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14197 del 07/06/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12907 del 23/05/2017Licenziamento - Eccezione di inapplicabilità della tutela reale - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenza - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Configurabilità - Fattispecie.
In materia di licenziamento, l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, integra una eccezione in senso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che, in un caso di accertata invalidità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte di una richiesta alternativa del dipendente di applicazione della tutela reale o obbligatoria, aveva ritenuto applicabile quest’ultima, in assenza di allegazioni, da parte del lavoratore, in ordine al requisito dimensionale, non avendo, nel contempo, il datore di lavoro, preso alcuna posizione sul punto).
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12907 del 23/05/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017Nullità del ricorso - Omessa o errata indicazione del contratto collettivo applicabile - Esclusione - Acquisizione d’ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016Controversie assistenziali - Documentazione relativa al requisito reddituale - Dichiarazione sostituiva di certificazione - Principio di prova integrabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Configurabilità.
Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016
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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19915 del 05/10/2016Rito del lavoro - Articolazione della prova per testi - Riferimento ai fatti allegati - Sufficienza - Formulazione in capitoli separati - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo che il giudice di merito, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta capitolazione, sicché la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19915 del 05/10/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016Poteri istruttori d'ufficio - Approfondimento di fatti allegati - Ammissibilità - Fattispecie in tema di atto interruttivo della prescrizione.
Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - contenuto - memoria difensiva Controversie agrarie - Documenti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 129Onere di produzione al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Esercizio del potere istruttorio d'ufficio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015
Contratti agrari - controversie - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015
Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controverse agrarie, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, che può essere superata solo per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12068 del 10/06/2015Disposizione d'ufficio di mezzi di prova in ordine al rilascio in Italia della procura alle liti - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12068 del 10/06/2015
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - autenticazione della sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12068 del 10/06/2015
Nelle controversie in materia di lavoro, il giudice può disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., l'ammissione di mezzi istruttori in ordine al luogo di rilascio della procura alle liti, in quanto presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, quali, nella specie, la richiesta di produzione dei titoli di viaggio attestanti la presenza in Italia del mandante e l'interrogatorio formale della stessa parte, in modo da ritenere all'esito la sussistenza di elementi di giudizio integrativi idonei a concludere che sia stata acquisita la prova contraria al rilascio nel territorio dello Stato di detta procura.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12068 del 10/06/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015Omessa produzione di documenti al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Condizioni - Mancata opposizione della controparte - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione documentale in primo grado dell'elenco delle domande di disoccupazione agricola con apposto il timbro dell'INPS, avverso la quale non vi era stata contestazione da parte dell'Istituto nell'ulteriore corso del processo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014Materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Esclusione - Limiti.
Il giudice civile, salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta, non può avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale, a meno che il dibattimento non sia mancato per scelta di un rito alternativo da parte dell'imputato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26289 del 25/11/2013Licenziamento - Eccezione di inapplicabilità della tutela reale - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenza - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Configurabilità.
In materia di licenziamento, l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 integra una eccezione in senso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.26289 del 25/11/2013
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24188 del 25/10/2013Potere di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24188 del 25/10/2013
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20613 del 09/09/2013Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento - Precedente regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 283 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Ragioni.
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20613 del 09/09/2013
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni – appello – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18618 del 05/08/2013Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso completo in ogni sua parte - Incompletezza della copia notificata del ricorso, pur attestata conforme all'originale dalla cancelleria - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Fondamento.
Nel rito del lavoro, non può dichiararsi l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l'attestazione della cancelleria di corrispondenza all'originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto, nell'esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall'art. 111, comma secondo, Cost., il quale va coordinato con il principio del giusto processo sancito dal medesimo articolo, nonché con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, che impongono di considerare ammissibili soluzioni, quali ad esempio la concessione di un nuovo termine, che implichino un allungamento contenuto della durata del singolo processo, ma che evitino interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all'esame nel merito dei ricorsi, determinando l'instaurazione di un nuovo processo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18618 del 05/08/2013
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso completo in ogni sua parte - Incompletezza della copia notificata del ricorso, pur attestata conforme all'originale dalla cancelleria - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013
Nel rito del lavoro, non può dichiararsi l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente depositato, completo in ogni sua parte, nel termine previsto dalla legge, e tuttavia sia stata notificata alla controparte una copia mancante di alcune pagine, nonostante l'attestazione della cancelleria di corrispondenza all'originale, dovendosi in tal caso ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto, nell'esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall'art. 111, comma secondo, Cost., il quale va coordinato con il principio del giusto processo sancito dal medesimo articolo, nonché con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, che impongono di considerare ammissibili soluzioni, quali ad esempio la concessione di un nuovo termine, che implichino un allungamento contenuto della durata del singolo processo, ma che evitino interpretazioni formalistiche delle regole di procedura ostative all'esame nel merito dei ricorsi, determinando l'instaurazione di un nuovo processo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18410 del 01/08/2013Scopo del processo - Tendenziale conseguimento di una decisione di merito - Conseguenze in ordine alla valutazione delle prove da parte del giudice del lavoro - Rigetto della domanda per "aasoluta mancanza di prove" - Residualità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica.(Nella specie, la corte territoriale aveva rigettato la domanda sulla mera constatazione dell'assenza di prova sul nesso eziologico tra vaccinazione antipolio e insorgenza della malattia, senza in alcun modo attivare, nonostante una situazione di "semiplena probatio" e lo specifico ambito, più volte oggetto di interventi regolatori della Corte costituzionale, i poteri di acquisizione officiosa; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18410 del 01/08/2013
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Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2168 del 30/01/2013Dichiarazioni verbalizzate dalla P.G. in sede di sommarie informazioni testimoniali - Utilizzabilità quale elementi di prova - Ammissibilità.
Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2168 del 30/01/2013
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Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2168 del 30/01/2013Dichiarazioni verbalizzate dalla P.G. in sede di sommarie informazioni testimoniali - Utilizzabilità quale elementi di prova - Ammissibilità.
Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2168 del 30/01/2013
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Rinnovazione della notifica - Necessità - Inosservanza del termine ex art. 305 cod. proc. civ. - Ininfluenza - Estensibilità dei principi applicabili per il ricorso in appello e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.
In tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendo il momento della rinnovata "editio actionis" da quello della "vocatio in jus", sicché, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Ne consegue che, ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 cod. proc. civ. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una differente "ratio legis".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10016 del 06/05/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in materia di locazione.
Nel rito del lavoro (applicabile in materia di locazione ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ.) l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Principio enunciato in relazione ad una causa in materia di locazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010Ricorso introduttivo del giudizio recante capitoli di prova testimoniale e privo dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Potere del giudice del merito di concedere termine all'uopo ex art. 421 cod. proc. civ. - Perentorietà del termine - Sanatoria per accordo delle parti - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010
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PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15653 del 01/07/2010Contratti ed accordi collettivi - Acquisizione in appello - Ammissibilità - Modalità - Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali - Invito alle parti - Condizioni.
Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15653 del 01/07/2010
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PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14197 del 14/06/2010Controversia relativa al pagamento di contributi previdenziali - Contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro - Accertamento incidentale - Incapacità a testimoniare del lavoratore - Sussistenza - Interrogatorio libero del lavoratore ex art. 421 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa. (Nella specie, relativa ad un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'omesso versamento di contributi previdenziali, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittima l'audizione della lavoratrice ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., rilevando altresì che la decisione in primo grado non era stata assunta soltanto in base alle dichiarazioni da parte di quest'ultima, ma che esse erano state valutate nell'insieme delle risultanze processuali).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14197 del 14/06/2010
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Prova civile - esibizione delle prove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4375 del 23/02/2010Discrezionalità - Mancato esercizio del relativo potere - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4375 del 23/02/2010
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Opposizione a decreto ingiuntivo - Tempestivo deposito di ricorso in opposizione - Inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguente esecutività decreto opposto.
Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Opposizione a decreto ingiuntivo - Tempestivo deposito di ricorso in opposizione - Inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguente esecutività decreto opposto. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Proposizione dell'appello - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007Effetti - Valutazione anche implicita del giudice sulla non configurabilità della non contestazione - Conseguenze - Successiva non deducibilità di essa
La non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Peraltro la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l'insussistenza di una non contestazione. A tal fine ove il giudice, anche tacitamente, abbia manifestato la propria interpretazione in senso contrario alla non contestazione e, in assenza di ogni deduzione sulla stessa, abbia proceduto all'espletamento incontestato di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto, la successiva deduzione di parte in ordine all'altrui pregressa contestazione diventa inammissibile. (Nella specie, relativa all'inquadramento di un dipendente delle Ferrovie dello Stato nell'ottavo livello professionale, la S.C. ha rilevato che non si era formata non contestazione in ordine all'espletamento delle mansioni superiori, come tardivamente dedotto in grado di appello, perché in primo grado era stata espletata prova testimoniale in ordine alle mansioni effettivamente svolte).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di valutare l'attendibilità e l'idoneità delle prove nel loro complesso - Sussistenza - Contumacia del convenuto e mancata comparizione all'interrogatorio libero - Equivalenza all'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte - Esclusione - Libera apprezzabilità da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di valutare l'attendibilità e l'idoneità delle prove nel loro complesso - Sussistenza - Contumacia del convenuto e mancata comparizione all'interrogatorio libero - Equivalenza all'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte - Esclusione - Libera apprezzabilità da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4810/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4810
2005
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4814/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4814 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4814
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – cass. n. 4810/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
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2005
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4814/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 4810/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, rientra tra i poteri istruttori del giudice d'appello, che abbia dato mandato al consulente tecnico di compiere ogni opportuna indagine, l'acquisizione di atti o documenti ritenuti dal consulente necessari per l'espletamento dell'incarico. Detto principio trova applicazione quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali o testimoniali. (Fattispecie relativa a documenti necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro).
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003
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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13013 del 05/09/2003Sussistenza dei requisiti fattuali del rapporto di tirocinio - Verifica dei requisiti di forma o validità prescritti dalla legge - Necessità - Mancata contestazione delle parti - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini della esatta qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato come contratto di tirocinio, per superare eventuali incertezze inerenti alla sussistenza dei requisiti fattuali caratterizzanti il rapporto (come pure di altri rapporti di lavoro, speciali rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario), il giudice di merito non può omettere di verificare la sussistenza di requisiti di forma eco validità' prescritti dalla disciplina legale speciale; tale verifica - che il giudice del lavoro può effettuare d'ufficio ex arte. 421 cod. proc. civ. - prescinde dall'avvenuta contestazione di una delle parti nel giudizio sulla sussistenza del medesimo requisito, trattandosi di requisito legale, rilevabile come tale d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13013 del 05/09/2003
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