Riassunzione tempestiva della causa – Cass. n. 5542/2021Procedimento civile – riassunzione - Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021 (Rv. 660676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420_1 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - Modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - Modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Accertamento di fatto dei giustificati motivi - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito); la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall'istruttoria ed essere manifestato per implicito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei gravi motivi in fattispecie nella quale la ricorrente, che nel costituirsi in appello aveva depositato essa stessa il contratto di locazione ricevuto del legale della controparte, aveva chiesto di essere autorizzata a modificare la domanda in ragione del contegno omissivo dei conduttori, i quali da un lato si erano rifiutati di inviarle il suddetto contratto, se non all'atto della costituzione in primo grado, e dall'altro avevano comunicato di averlo registrato soltanto in occasione di un'udienza, di oltre un anno posteriore all'espletamento della formalità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019
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"Ius superveniens" - liquidazione in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenzaSpese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenza - diritti di procuratore - voci relative alle consultazioni, formazione del fascicolo, nota spese, notifica e deposito del ricorso - spettanza – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell'atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
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"Ius superveniens" - liquidazione in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenzaSpese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenza - diritti di procuratore - voci relative alle conclusioni e alla corrispondenza informativa - spettanza - configurabilità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un'attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa; parimenti va riconosciuta la voce "corrispondenza informativa" che è giustificata, in vista dell'udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall'opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilita' d'ufficio - Cass. n. 14061/2017Rito del lavoro - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio successivo all’assunzione della prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 38 e 428 c.p.c., va escluso che il giudice possa provvedere al rilievo d’ufficio dell'incompetenza per territorio successivamente all’assunzione della prova testimoniale, in quanto mezzo istruttorio diverso dalle sommarie informazioni di cui al comma 4 del richiamato art. 38 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14061 del 06/06/2017
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14061
2017
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impugnazioni civili - appello - domande - nuove Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4022 del 01/03/2016Domanda di costituzione di rendita per malattia professionale - Richiesta in appello di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di riconoscimento di rendita per malattia professionale è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della iniziale domanda, atteso che tale richiesta comporta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 c.p.c., senza che sia applicabile il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che opera solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4022 del 01/03/2016
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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015Rito cd. Fornero - Fase di opposizione - "Mutatio libelli" - Inammissibilità - Fattispecie in tema di dedotto licenziamento ritorsivo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015
Nel rito introdotto con la legge n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), non è ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della "causa petendi", ossia introduttiva di un tema d'indagine di fatto completamente diverso (nella specie, la deduzione di un motivo ritorsivo alla base del licenziamento), effettuata soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, della legge n. 92.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19142 del 28/09/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015Omessa produzione di documenti al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Condizioni - Mancata opposizione della controparte - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione documentale in primo grado dell'elenco delle domande di disoccupazione agricola con apposto il timbro dell'INPS, avverso la quale non vi era stata contestazione da parte dell'Istituto nell'ulteriore corso del processo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014Rito del lavoro - Fase introduttiva del giudizio, anche in appello - Mutamenti della domanda - "Emendatio libelli" per il mutamento della "causa petendi" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014
Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17176 del 29/07/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014Prove richieste in primo grado e non ammesse - Motivo impugnazione specifico - Necessità - Sussistenza - Mancata riproposizione nelle istanze istruttorie nelle udienze in primo grado successive alla prima - Rinuncia tacita - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non avere ripetuto l'istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l'abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un'ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014Nullità del ricorso introduttivo della lite - Deduzione del vizio in sede di legittimità - Condizioni - Valutazione da parte della Corte di cassazione degli atti del processo - Limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014
È inammissibile il ricorso per cassazione ove la parte lamenti l'insufficiente motivazione della sentenza gravata per avere il giudice di merito rigettato la domanda anziché dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (dalla stessa redatto), qualora non produca (o non riproduca nel ricorso) l'atto introduttivo della lite, né alleghi di aver dedotto, sin dal primo grado, il vizio di nullità al fine di impedirne ogni sanatoria (anche attraverso i poteri autorizzativi del giudice del lavoro di cui all'art. 420, settimo comma, cod. proc. civ.), ferma restando l'impossibilità per il giudice di legittimità di valutare direttamente gli atti del processo poiché la relativa censura, se ammissibile, deve essere proposta in conformità alle regole fissate dal codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015Deduzione nel ricorso di primo grado del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare - Successiva deduzione in appello della tardività della contestazione - Domanda nuova - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300) integra la proposizione di domanda nuova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo consentita l'introduzione di un'altra e diversa questione, nel corso del giudizio, rispetto a quella proposta in primo grado.Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 655 del 16/01/2015 …...
procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8898 del 16/04/2014Procedimento di primo grado - intervento - chiamata in causa di terzo - Infortunio sul lavoro - Azione di regresso esperita dall'INAIL - Domanda di garanzia proposta dal datore di lavoro convenuto nei confronti dell'assicuratore e del committente - Natura - Garanzia propria - Conseguenze - Competenza del giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8898 del 16/04/2014
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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Impugnazioni civili - appello - domande - risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23949 del 22/10/2013Danno da mobbing - Fatti successivi al deposito del ricorso in primo grado - Domanda in appello di accertamento di tali fatti - Novità - Conseguenze - Inammissibilità - Richieste istruttorie in appello relative a tali fatti - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, il Ministero per i beni ambientali e culturali), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23949 del 22/10/2013
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Prova civile - consulenza tecnica - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
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prova civile - consulenza tecnica - in genere - certalex - vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - nullità relativa - deducibilità - prima difesa successiva al deposito della relazione - necprova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - certalex - vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - nullità relativa - deducibilità - prima difesa successiva al deposito della relazione - necessità - omissione - effetti - sanatoria della nullità - sussistenza - rinvio per esame della relazione disposto nell'udienza immediatamente successiva al deposito - rilevanza - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013Vizi procedurali inerenti alla comunicazione dell'inizio o alla prosecuzione delle operazioni peritali - Nullità relativa - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione - Necessità - Omissione - Effetti - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Rinvio per esame della relazione disposto nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012Efficacia soggettiva - Limitazione agli stipulanti - Fondamento - Fattispecie.
Per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 cod. civ., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore che, avendo conciliato con l'azienda municipalizzata Centrale del Latte di Roma una controversia per superiore inquadramento, pretendeva di opporre la transazione al Comune di Roma, presso il quale era transitato a seguito di accordo sindacale prevedente la costituzione del rapporto "ex novo").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento.
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5277 del 03/04/2012
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012Sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Mancanza della motivazione - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conversione del vizio in motivo di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5277 del 03/04/2012
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 19410/2010Art. 38 cod. proc. civ. nuovo testo - Termine ultimo per la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito - Chiusura della prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. - Disciplina corrispondente applicabile nel rito del lavoro - Art. 428 cod. proc. civ. - Termine ultimo per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale e di quella per materia da parte del giudice del lavoro - Chiusura dell'udienza fissata con il decreto giudiziale previsto dall'art. 415 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., sost. dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19410 del 11/09/2010
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010Ricorso introduttivo del giudizio recante capitoli di prova testimoniale e privo dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Potere del giudice del merito di concedere termine all'uopo ex art. 421 cod. proc. civ. - Perentorietà del termine - Sanatoria per accordo delle parti - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010
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PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010Mezzo di prova - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazioni relative - Portata - Elementi sussidiari di convincimento - Scelta relativa alla utilizzazione di tale strumento processuale - Potere discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14781 del 18/06/2010Principio di immutabilità del giudice - Art. 276 cod. proc. civ. - Portata - Applicabilità alle udienze di mero rinvio o di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata - Esclusione.
Il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 276 cod. proc. civ., secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, non si estende alle udienze svolte in precedenza, di mero rinvio o, nel giudizio di appello, di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14781 del 18/06/2010
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009Prova civile - Poteri discrezionali del giudice di merito - Contenuto - Valutazione di superfluità di una prova - Giudizio anche implicito - Ammissibilità - Fondamento - Principi applicabili anche al processo del lavoro - Sussistenza.
In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420 cod. proc. civ., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa "matura per la decisione" ai sensi del quarto comma del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009
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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009Prova civile - Poteri discrezionali del giudice di merito - Contenuto - Valutazione di superfluità di una prova - Giudizio anche implicito - Ammissibilità - Fondamento - Principi applicabili anche al processo del lavoro - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009
In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420 cod. proc. civ., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa "matura per la decisione" ai sensi del quarto comma del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009
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locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009Procedimenti di locazione - Provvedimenti di rinvio dell'udienza - Comunicazione tramite bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Nei procedimenti di locazione, che a norma dell'articolo 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e poi dell'articolo 447-bis cod. proc. civ., debbono essere trattati con il rito del lavoro, poiché il giudice può in ogni udienza ritenere conclusa l'attività istruttoria e decidere la causa, la comunicazione dei provvedimenti di rinvio dell'udienza mediante bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - nella specie tramite affissione sulla porta della sala di udienza -, non può dirsi rispettosa dell'esigenza della presenza delle parti e della conoscenza tempestiva dei rinvii da parte delle stesse. La lesione del contraddittorio e delle possibilità di difesa in tal modo realizzate comporta la nullità della sentenza di primo grado, rilevabile dal giudice di appello con apposita pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90,
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Prova civile - interrogatorio - non formale (libero) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4667 del 26/02/2009Dichiarazioni rese dalla parte - Efficacia probatoria in danno della parte medesima - Valore indiziario - Mancata valutazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Le ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. hanno valore meramente indiziario e non integrano una prova piena. Ne consegue che la mancata considerazione delle stesse in favore dell'altra parte ad opera del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4667 del 26/02/2009
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007Onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall'attore onde evitare gli effetti dell'inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell'acquisizione probatoria del c.d. fatto non controverso - Riferibilità esclusiva di detto meccanismo ai soli fatti materiali dedotti dall'attore integranti la sua pretesa sostanziale - Sussistenza - Applicabilità del richiamato principio alle circostanze implicanti un'attività di giudizio - Esclusione - Fattispecie.
L'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore per difetto della prova - sulla contestazione della società convenuta - circa lo svolgimento delle mansioni superiori per il tempo legalmente necessario costituente il fatto dedotto a fondamento della pretesa azionata, stabilendo, altresì, che l'affermato principio della "non contestazione" non si sarebbe potuto estendere alla circostanza relativa all'applicabilità o meno di apposita clausola di contratto collettivo, non costituente un fatto, bensì un giudizio, che, in relazione alla pretesa di promozione automatica asseritamente derivante da siffatta clausola, impediva l'accoglimento della domanda a prescindere dall'accertamento del fatto affermato dall'attore).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007Effetti - Valutazione anche implicita del giudice sulla non configurabilità della non contestazione - Conseguenze - Successiva non deducibilità di essa
La non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Peraltro la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l'insussistenza di una non contestazione. A tal fine ove il giudice, anche tacitamente, abbia manifestato la propria interpretazione in senso contrario alla non contestazione e, in assenza di ogni deduzione sulla stessa, abbia proceduto all'espletamento incontestato di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto, la successiva deduzione di parte in ordine all'altrui pregressa contestazione diventa inammissibile. (Nella specie, relativa all'inquadramento di un dipendente delle Ferrovie dello Stato nell'ottavo livello professionale, la S.C. ha rilevato che non si era formata non contestazione in ordine all'espletamento delle mansioni superiori, come tardivamente dedotto in grado di appello, perché in primo grado era stata espletata prova testimoniale in ordine alle mansioni effettivamente svolte).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007
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Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 1167/2007Art. 38 cod. proc. civ. nuovo testo - Termine ultimo per la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito - Chiusura della prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. - Disciplina corrispondente applicabile nel rito del lavoro - Art. 428 cod. proc. civ. - Termine ultimo per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale e di quella per materia da parte del giudice del lavoro - Chiusura dell'udienza fissata con il decreto giudiziale previsto dall'art. 415 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., sost. dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1167
2007 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23908 del 09/11/2006Procedimento locatizio a seguito di conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ. - Preclusioni - Individuazione - Fondamento - Proposizione di domande nuove - Inammissibilità - Formulazione di mere modificazioni della domanda originaria - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Sanabilità della eventuale inammissibilità per accettazione del contraddittorio - Esclusione - Accertamento d'ufficio della loro inammissibilità e deduzione della questione per la prima volta in sede di legittimità - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23908 del 09/11/2006
Nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una "emendatio" (quale, nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., una volta scaduti, però, i termini utili fissati con l'ordinanza di cui all'art. 426 dello stesso codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Deve considerarsi, pertanto, inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata operata - con riferimento al giudizio locatizio a cognizione piena conseguente al superamento della fase speciale del procedimento per convalida - ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., attraverso l'integrazione dell'atto introduttivo, nel termine perentorio fissato dal giudice, e che non sia stata autorizzata a norma del citato art. 420 cod. proc. civ., all'udienza di discussione. Tale inammissibilità - al pari, attesa la medesima "ratio", di quella conseguente alla decadenza per inosservanza dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., relativo alla determinazione dell'oggetto della domanda, e dell'onere accollato al convenuto dall'art. 416 dello stesso codice, con …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - modificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006Domande nuove - Tardiva proposizione - Divieto - Violazione della preclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
Nel rito speciale del lavoro - applicabile precedentemente alle controversie per la determinazione del canone ai sensi dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978 ed ora richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ. - il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado è funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento ed esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che la domanda del conduttore di condanna del locatore al pagamento della differenza tra i canoni versati e quelli effettivamente dovuti era stata introdotta tardivamente durante il giudizio di primo grado ed era, pertanto, inammissibile, pur non potendosi escludere che fosse dichiarato l'obbligo dello stesso locatore al relativo pagamento, con una statuizione di carattere dichiarativo, sulla scorta della richiesta di determinazione ed aggiornamento del canone già ritualmente contenuta nel ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di valutare l'attendibilità e l'idoneità delle prove nel loro complesso - Sussistenza - Contumacia del convenuto e mancata comparizione all'interrogatorio libero - Equivalenza all'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte - Esclusione - Libera apprezzabilità da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006Accertamento di fatto da parte del giudice di merito - Potere di valutare l'attendibilità e l'idoneità delle prove nel loro complesso - Sussistenza - Contumacia del convenuto e mancata comparizione all'interrogatorio libero - Equivalenza all'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte - Esclusione - Libera apprezzabilità da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005Immutabilità del giudice - Momento rilevante - Udienza di discussione - Diversa precedente composizione - Irrilevanza - Mancanza di un provvedimento formale di nomina del presidente del collegio - Rilevanza - Mera irregolarità.
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto di nomina del presidente del tribunale che incarichi un giudice di presiedere il collegio che decide le cause di lavoro per una particolare udienza costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, neppure se il presidente del collegio eserciti il potere di designare sé stesso quale relatore della causa ed estensore della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9968 del 12/05/2005
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005Immutabilità del giudice - Momento rilevante - Udienza di discussione - Diversa precedente composizione - Irrilevanza - Mancanza di un provvedimento formale di nomina del presidente del collegio - Rilevanza - Mera irregolarità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto di nomina del presidente del tribunale che incarichi un giudice di presiedere il collegio che decide le cause di lavoro per una particolare udienza costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, neppure se il presidente del collegio eserciti il potere di designare sé stesso quale relatore della causa ed estensore della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005
Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio - Cass. n. 1866/2005Rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale - Termine - Udienza ex art. 415 cod. proc. civ. - Rilevanza - Individuazione.
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. nel nuovo testo introdotto dall'art. 4 legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel rito ordinario, è l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, deve essere intesa la (prima) udienza di discussione fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ.. Pertanto, alla luce del nuovo assetto dato dal riformato art. 38 cod. proc. civ. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 cod. proc. civ. (secondo la quale nei processi dinanzi al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata col decreto pretorile di cui all'art. 415 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 1866 del 01/02/2005
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1866
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