Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02)Sentenza - di condanna - previdenza (assicurazioni sociali) - danni per omessa assicurazione -risarcimento - Richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica) - Inammissibilità di una sentenza limitata alla condanna generica senza accordo delle parti - Dovere del giudice di decidere in ordine al "quantum debeatur" - Osservanza degli oneri di allegazione e prova - Sussistenza - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - di condanna - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-01)Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni.
Anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_420 …...
Licenziamento individuale - per giustificato motivo - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-02)Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni- estinzione del rapporto - obiettivo - Possibilità di "repechage" - Oneri allegativi e probatori del datore di lavoro - Sussistenza - Oneri di allegazione del lavoratore - Esclusione.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_2697 …...
Inadempimento contrattuale - responsabilità - del debitore - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)Inadempimento - Mera allegazione - Insufficienza - Conseguenze - Allegazione delle specifiche circostanze da cui l'inadempimento deriva - Necessità.
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1838 del 17/01/2024 (Rv. 670030-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Procedimenti speciali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19117 del 06/07/2023 (Rv. 668035 - 01)Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Domanda relativa a conguagli retributivi sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato - Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso - Esclusione - Rilevanza probatoria del contratto collettivo.
L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19117 del 06/07/2023 (Rv. 668035 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Costo delle prestazioni di lavoro – Cass. n. 7440/2022Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Costo delle prestazioni di lavoro - Somministrazione irregolare - Diritto alla detrazione - Esclusione - Azione del lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di divieto di intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l'azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022 (Rv. 664129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414
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Impugnativa di licenziamento – Cass. n. 2312/2022Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Impugnativa di licenziamento ex l. n. 92 del 2012 - Erronea scelta del rito - Successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso proposto dal lavoratore ai sensi della l. n. 92 del 2012, ancorché dichiarato inammissibile per erroneità del rito, è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 con riferimento al successivo ricorso presentato dal medesimo lavoratore contro il licenziamento ex art. 414 c.p.c., poiché con la prima impugnazione è tempestivamente emersa la sua volontà di ottenere una pronuncia giudiziale e, comunque, il citato art. 6, derogando alla disciplina generale delle impugnative negoziali, è disposizione eccezionale da interpretare restrittivamente, sicché non è consentito un ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza da esso previste.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2312 del 26/01/2022 (Rv. 663789 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414
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Diritto alla conservazione del posto – Cass. n. 41583/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto Art. 26 c.c.n.l. attività ferroviarie - Periodo di comporto - Criteri di calcolo - Individuazione.
In tema di personale ferroviario, l'art. 26 del c.c.n.l. attività ferroviarie, in relazione alla malattia e agli infortuni non collegati all'attività lavorativa, fissa il periodo di comporto in dodici mesi, senza che, ai fini della verifica del suo superamento, possa attribuirsi all'espressione contrattuale voluta dalle parti ("12 mesi") un significato convenzionale diverso (nella specie, che il mese fosse pari a 26 giorni, corrispondenti a 312 giorni di malattia, anziché 365) da quello desumibile dal calendario comune, dovendosi altresì ritenere inconferente la clausola di cui al successivo art. 63, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile, trattandosi di previsione sistematicamente estranea al calcolo degli istituti connessi agli aspetti retributivi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41583 del 27/12/2021 (Rv. 663379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_2963, Cod_Proc_Civ_art_155
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Cassazione
41583
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Fatto costitutivo dedotto in giudizio – Cass. n. 35974/2021Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - Questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - Questione volta ad allargare il "thema decidendum" o il "thema probandum" - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 (Rv. 662917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416
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Cassazione
35974
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Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo – Cass. n. 30457/2021Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso – preavviso - in genere - Rapporto di agenzia a tempo determinato - Indennità di preavviso – Inapplicabilità - Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo - Identità di "causa petendi" - Esclusione - Conseguenze - Proposizione in grado d'appello - Inammissibilità.
In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021 (Rv. 662758 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
30457
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Rilevanza ed idoneità dimostrativa – Cass. n. 22254/2021Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - specificazione fatti - Onere di allegazione - Prove - Onere di specifica indicazione - Rilevanza ed idoneità dimostrativa - Valutazione officiosa - Limiti e finalità.
L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_253
Corte
Cassazione
22254
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Rito del lavoro – Cass. n. 9823/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti Rito del lavoro - Domanda diretta all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro - Interrogatorio del testimone da parte del giudice su circostanze non capitolate - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9823 del 14/04/2021 (Rv. 661008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Impugnativa di licenziamento – Cass. n. 3818/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione.
Ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3818 del 15/02/2021 (Rv. 660443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_669_3 …...
Onere di contestazione – Cass. n. 2174/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici In genere.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 (Rv. 660331 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416 …...
Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Cass. n 22675/2020Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione – Fondamento - pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale.
In tema di cd. patrocinio autorizzato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di indicazione ultronea rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale, ai cui fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme di cui alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22675 del 19/10/2020 (Rv. 659260 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_414
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cassazione
22675
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 15401/2020Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Possibilità del "repêchage" - Grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa - Indicazione da parte del lavoratore di posizioni lavorative disponibili - Accertata insussistenza di dette posizioni - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, per avere ciò verificato anche mediante la ravvisata insussistenza delle posizioni lavorative indicate dal lavoratore medesimo come disponibili).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15401 del 20/07/2020 (Rv. 658574 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729
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15401
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6754 del 10/03/2020 (Rv. 657434 - 01)Rito cd. Fornero - Inosservanza - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti - Verificazione di una conseguente lesione - Necessità - Fattispecie.
La violazione della disciplina relativa all'introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito, con conseguente interesse alla relativa rimozione, non potendosi ravvisarsi tale pregiudizio nella privazione di "una fase processuale", considerato che il rito ordinario (nella specie seguito) rappresenta la massima espansione della cognizione integrale, idonea a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6754 del 10/03/2020 (Rv. 657434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27502 del 2Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Deduzione dello stato di disabilità - Necessità - Fondamento.
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di "handicap", ai fini dell'accertamento dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta "ex se" riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27502 del 28/10/2019 (Rv. 655524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414 …...
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Domanda di riconoscimento - Rigetto - Richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Novità della domanda - Esclusione - Conseguenze.
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25169 del 08/10/2019 (Rv. 655318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24480 del 01/10/2019 (Rv. 655132 - 01)Contratto a progetto - Domanda di accertamento della subordinazione - Domanda in appello di nullità per mancanza di progetto - Novità - Ragioni.
Il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa "causa petendi", per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24480 del 01/10/2019 (Rv. 655132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_437 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019
Rito cd. Fornero - Giudizio di primo grado - Articolazione in due fasi procedimentali - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Deposito per via telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l'art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzioneLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) somministrazione irregolare - costo delle prestazioni di lavoro - diritto alla detrazione - esclusione - azione del lavoratore - rilevanza - esclusione – fondamento - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31720 del 07/12/2018
In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, senza che possa assumere rilevanza, a riguardo, l'azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31720 del 07/12/2018 …...
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - impugnativa del licenziamento mediante il rito cd. Fornero - soccombenza reciproca in fase sommaria - opposizione proposta da una delle parti - riproposizione ad opera dell'altra parte delle domande od eccezioni non accolte anche ove scaduto il termine per l'opposizione - ammissibilità - domanda riconvenzionale - necessità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018
Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individualeLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - possibilità del "repêchage" - grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa - indicazione da parte del lavoratore di posizioni lavorative disponibili - accertata insussistenza di dette posizioni – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30259 del 22/11/2018
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage".
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30259 del 22/11/2018
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado in genere - impugnativa di licenziamentoProcedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - impugnativa di licenziamento - decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - atto idoneo ad impedirla - ricorso ex art. 700 c.p.c. - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018
L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, va interpretato nel senso che, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sono da considerare idonei il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all'art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012) nella cancelleria del giudice del lavoro ovvero, alternativamente, la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato; non è invece idoneo a tale scopo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., perché, da un lato, la proposizione di una domanda di provvedimento d'urgenza è incompatibile con il previo tentativo di conciliazione e, dall'altro lato, perché l'assenza, nel sistema della strumentalità attenuata di cui all'art. 669 octies, comma 6, c.p.c., di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito all'esito del procedimento cautelare vanificherebbe l'obiettivo della disciplina introdotta dalla l. n. 183 del 2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7199 del 22/03/2018Omessa indicazione degli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. - Nullità - Limiti - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.( Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la determinazione di compensi nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un avvocato ed una banca, ritenendo adeguatamente specificati i singoli incarichi professionali ed i titoli delle pretese).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7199 del 22/03/2018
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18506 Inidoneità sopravvenuta allo svolgimento di mansioni - Richiesta del lavoratore di adibizione a mansioni diverse - Onere del lavoratore di indicazione di specifiche posizioni in azienda - Esclusione - Fondamento.
In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest’ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18506 del 26/07/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 18506 del 26/07/2017Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Inidoneità sopravvenuta allo svolgimento di mansioni - Richiesta del lavoratore di adibizione a mansioni diverse - Onere del lavoratore di indicazione di specifiche posizioni in azienda - Esclusione - Fondamento.
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere.
In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest’ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 18506 del 26/07/2017
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Esecuzione forzata - custodia - esecuzione mobiliare - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma – Omissione conseguenze - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi, ex art. 618-bis, comma 1, c.p.c., il rito del lavoro, quel giudizio va instaurato con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio suddetto e, qualora l’opponente ometta di osservarlo, non è possibile assegnarne uno nuovo; in tal caso, l’opposizione è inammissibile e la sentenza che eventualmente l’abbia accolta è nulla.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017Nullità del ricorso - Omessa o errata indicazione del contratto collettivo applicabile - Esclusione - Acquisizione d’ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016Controversie assistenziali - Documentazione relativa al requisito reddituale - Dichiarazione sostituiva di certificazione - Principio di prova integrabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Configurabilità.
Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016
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Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19184 del 28/09/2016Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Domanda giudiziale proposta prima del fallimento - Idoneità ad impedire la decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003 - Sussistenza.
In tema di responsabilità solidale del committente, la domanda giudiziale proposta nei confronti della società appaltante secondo il rito di cui agli artt. 414 e segg. c.p.c., con notifica del ricorso nel biennio dalla cessazione dell'appalto e prima che la stessa venga dichiarata fallita, è idonea ad impedire definitivamente la decadenza di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con un effetto opponibile anche al fallimento successivamente intervenuto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19184 del 28/09/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12101 del 13/06/2016Oneri di allegazione e prova del lavoratore - Contenuto - Oneri di allegazione e prova del datore - Contenuto - Possibilità di "repechage" - Inclusione.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12101 del 13/06/2016
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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Oneri di allegazione del lavoratore - Contenuto - Onere della prova datoriale - Limiti.
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, questi è tenuto ad allegare l'esistenza di altri posti di lavoro presso cui poter essere ricollocato, inclusi quelli determinanti una dequalificazione, e a manifestare la disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore, anche in altre unità produttive, mentre sul datore grava l'onere di provare, solo nei limiti delle allegazioni della controparte, l'impossibilità di assegnarlo a mansioni diverse.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - modificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9471 del 10/05/2016"Mutatio libelli" - Divieto - Domanda di accertamento della subordinazione ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sentenza emessa ai sensi del comma 1 del medesimo art. 69 - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza.
Posto che nel rito speciale del lavoro l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una "emendatio libelli", in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del comma 1 del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte "causae petendi" e introducono diversi temi di indagine.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9471 del 10/05/2016
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - modificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9471 del 10/05/2016"Mutatio libelli" - Divieto - Domanda di accertamento della subordinazione ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sentenza emessa ai sensi del comma 1 del medesimo art. 69 - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza.
Posto che nel rito speciale del lavoro l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una "emendatio libelli", in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del comma 1 del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte "causae petendi" e introducono diversi temi di indagine.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9471 del 10/05/2016
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016
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assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4089 del 02/03/2016Nei confronti del datore di lavoro - Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Appello - Proposizione di gravame incidentale - Necessità - Esclusione - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità
In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'ente, conseguenti a quelle della rendita non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, sicché il suddetto credito, in quanto di valore, dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, può essere richiesto senza necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che nella liquidazione del credito dell'INAIL non aveva tenuto conto che il maggior importo richiesto dall'istituto, rispetto a quello dedotto in primo grado, non integrava domanda nuova ma era l'effetto della rivalutazione e dell'avvenuta liquidazione in capitale della rendita ex art. 75 del d.p.r. n. 1124 del 1965).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4089 del 02/03/2016
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Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015Dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo della lite in primo grado - Ultrapetizione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015
Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che dichiari la nullità per genericità del ricorso introduttivo della lite in primo grado, mai richiesta dalla parte appellata, né dedotta nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ambito del giudizio di appello, data la sua natura di "revisio prioris instantiae", è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18542 del 21/09/2015
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015Omessa produzione di documenti al momento della costituzione in giudizio - Produzione successiva - Condizioni - Mancata opposizione della controparte - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la produzione documentale in primo grado dell'elenco delle domande di disoccupazione agricola con apposto il timbro dell'INPS, avverso la quale non vi era stata contestazione da parte dell'Istituto nell'ulteriore corso del processo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10102 del 18/05/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16016 del 11/07/2014Sentenza dichiarativa della nullità della domanda - Assenza di domanda riconvenzionale di accertamento - Interesse del convenuto all'impugnazione - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16016 del 11/07/2014
Non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare una sentenza di mero rito dichiarativa della nullità della domanda, in assenza di proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento, poiché l'interesse all'impugnazione va apprezzato in relazione all'utilità concreta che possa derivare dall'accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza, anche parziale, connessa ad una statuizione del giudice idonea ad arrecare pregiudizio alla parte. Né rileva, in contrario, la considerazione che, di fronte ad una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo, atteso il carattere meramente eventuale di tale comportamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16016 del 11/07/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Onere del ricorrente di richiedere la fissazione di un termine per la sanatoria - Inosservanza - Conseguenze in grado di appello. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012Credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - Natura di credito di valore - Liquidazione del credito - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Deduzione in appello senza necessità di proporre gravame accidentale - Ammissibilità - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità.
In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal di assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - opposizione riguardante crediti di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011Compatibilità con il rito del lavoro - .Conseguenze - Fase monitoria - Ammissibilità - Condizioni - Prova scritta del credito - Giudizio di opposizione - Rito del lavoro - Applicabilità - Memoria di costituzione dell'opposto - Contenuto - Conteggi operati per la determinazione della somma richiesta depositati nella fase sommaria - Mancata notifica alla controparte - Irrilevanza - Fondamento.
La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16199 del 25/07/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Sufficienza ai fini della dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Impossibilità di individuazione dei suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto - Necessità - Domanda relativa a spettanze retributive con indicazione del periodo di lavoro, dell'orario e della somma complessivamente richiesta - Sufficienza - Mancanza di conteggi analitici o mancata notifica, con il ricorso, del conteggio prodotto - Rilevanza - Esclusione.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - ammissione - limiti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010Ricorso introduttivo del giudizio recante capitoli di prova testimoniale e privo dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Potere del giudice del merito di concedere termine all'uopo ex art. 421 cod. proc. civ. - Perentorietà del termine - Sanatoria per accordo delle parti - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010Giudizio di risarcimento del danno - Indicazione analitica delle voci di danno e del relativo ammontare - Rimessione della parte alla valutazione equitativa del giudice - Conseguenze - Riconoscimento di importi superiori a quelli indicati - Ultrapetizione - Configurabilità - Fondamento.
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, qualora l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 16/02/2010
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Opposizione a decreto ingiuntivo - Tempestivo deposito di ricorso in opposizione - Inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguente esecutività decreto opposto. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14789 del 04/06/2008Omessa indicazione della denominazione della persona giuridica attrice - Nullità - Esclusione - Condizioni - Accertamento d'ufficio in grado d'appello in assenza di impulso di parte - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
L'omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l'inosservanza dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ., ove dal contenuto dell'atto emerga, senza incertezze, l'identità dell'ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell'atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d'impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14789 del 04/06/2008
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008Impugnazioni - appello.
La rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo - con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della "potestas judicandi" - a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla "potestas" in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, la carenza di "legitimatio ad causam" - ovvero l'accertamento della mancanza del rapporto processuale - nelle ipotesi della carenza di "legitimatio ad processum" o del difetto, non sanato, del contraddittorio -, categorie alle quali non è riconducibile l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., che attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta, sia pure implicitamente, dal giudice di primo grado. Nel processo del lavoro, conseguentemente, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008
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Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12746 del 20/05/2008Nullità rilevabili in ogni stato e grado del processo - Categorie - Limiti - Ricorso in materia di lavoro - Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ. - Riconducibilità alle nullità rilevabili in ogni stato e grado - Esclusione - Fondamento - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Rilievo d'ufficio in appello in assenza di impugnazione di parte - Vizio di ultrapetizione.
La rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo - con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della "potestas judicandi" - a cui vengono ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle comunque ascrivibili alla "potestas" in base a considerazioni di ordine sistematico, come il mancato rilievo del giudicato, l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti processuali, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, la carenza di "legitimatio ad causam" - ovvero l'accertamento della mancanza del rapporto processuale - nelle ipotesi della carenza di "legitimatio ad processum" o del difetto, non sanato, del contraddittorio -, categorie alle quali non è riconducibile l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., che attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta, sia pure implicitamente, dal giudice di primo grado. Nel processo del lavoro, conseguentemente, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23908 del 09/11/2006Procedimento locatizio a seguito di conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ. - Preclusioni - Individuazione - Fondamento - Proposizione di domande nuove - Inammissibilità - Formulazione di mere modificazioni della domanda originaria - Ammissibilità - Limiti e condizioni - Sanabilità della eventuale inammissibilità per accettazione del contraddittorio - Esclusione - Accertamento d'ufficio della loro inammissibilità e deduzione della questione per la prima volta in sede di legittimità - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23908 del 09/11/2006
Nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, sicché non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una "emendatio" (quale, nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., una volta scaduti, però, i termini utili fissati con l'ordinanza di cui all'art. 426 dello stesso codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Deve considerarsi, pertanto, inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata operata - con riferimento al giudizio locatizio a cognizione piena conseguente al superamento della fase speciale del procedimento per convalida - ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., attraverso l'integrazione dell'atto introduttivo, nel termine perentorio fissato dal giudice, e che non sia stata autorizzata a norma del citato art. 420 cod. proc. civ., all'udienza di discussione. Tale inammissibilità - al pari, attesa la medesima "ratio", di quella conseguente alla decadenza per inosservanza dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., relativo alla determinazione dell'oggetto della domanda, e dell'onere accollato al convenuto dall'art. 416 dello stesso codice, con …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - modificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006Domande nuove - Tardiva proposizione - Divieto - Violazione della preclusione - Conseguenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
Nel rito speciale del lavoro - applicabile precedentemente alle controversie per la determinazione del canone ai sensi dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978 ed ora richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ. - il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado è funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento ed esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rilevato che la domanda del conduttore di condanna del locatore al pagamento della differenza tra i canoni versati e quelli effettivamente dovuti era stata introdotta tardivamente durante il giudizio di primo grado ed era, pertanto, inammissibile, pur non potendosi escludere che fosse dichiarato l'obbligo dello stesso locatore al relativo pagamento, con una statuizione di carattere dichiarativo, sulla scorta della richiesta di determinazione ed aggiornamento del canone già ritualmente contenuta nel ricorso introduttivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
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Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della rProcedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio – Tardività - Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
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