Revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11836 del 06/05/2025 (Rv. 675033 - 01)Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la stessa sentenza - Contemporanea pendenza - Sentenza sulla revocazione emessa prima dell’esito del giudizio di cassazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Pendenza del termine per impugnare la sentenza di revocazione - Irrilevanza - Fondamento.
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11836 del 06/05/2025 (Rv. 675033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_398
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023 (Rv. 669160 - 02)Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - sentenze - Contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di cassazione avverso la medesima sentenza d'appello - Cassazione del capo oggetto di revocazione pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice della revocazione - Conseguenze - Decisione della cassazione successiva alla sentenza ex art. 402 c.p.c. - Rimedi.
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27946 del 04/10/2023 (Rv. 669160 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_400, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_403 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – termini Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_398 …...
Domanda di revocazione per errore di fatto – Cass. n. 30720/2022Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda - Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di fatto - Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all'originario ricorso per cassazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30720 del 19/10/2022 (Rv. 666067 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_395
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Cassazione
30720
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Revocazione proposta alla Corte di cassazione in luogo della Corte d'appello – Cass. n. 6325/2022Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Revocazione proposta impropriamente alla Corte di cassazione in luogo della Corte d'appello - Rimedi - "Translatio iudicii" - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza di appello impropriamente proposto dinanzi alla Corte di cassazione, anziché allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non potendo il giudizio proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", attesa la specificità del ruolo di unico giudice di mera legittimità, rivestito dalla Corte di cassazione all'interno dell'ordinamento giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6325 del 25/02/2022 (Rv. 664050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_341
Corte
Cassazione
6325
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Revocazione straordinaria per dolo della parte – Cass. n. 5031/2022Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - Revocazione straordinaria per dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. - Necessaria deduzione e prova della scoperta del fatto da cui decorre il dies a quo dell'impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5031 del 16/02/2022 (Rv. 663937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398
Corte
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5031
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020 (Rv. 657684 - 01)Automatica sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione o del relativo procedimento - Esclusione - Apposita istanza al giudice della revocazione - Necessità - Discussione del ricorso per cassazione prima della decisione sulla sospensione - Ammissibilità.
Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020 (Rv. 657684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali - Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura.
Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel giudizio concluso con la sentenza revocanda - Difetto di integrità del contraddittorio -Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_157
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
PROCEDIMENTO
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio -Accertamento dell'esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE
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Revocazione (giudizio di) - Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6266 del 04/03/2019Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che rigetta la domanda di revocazione per errore di fatto è ammissibile, pur dopo il passaggio in giudicato della pronunzia del giudice di legittimità sul merito, stante la completa autonomia dei due giudizi, sempre che la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell'errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del "ne bis in idem" e dell'intangibilità del giudicato. (Nella specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione perché la questione della nullità del termine, con riferimento ad una specifica condizione posta dalla contrattazione collettiva, era già stata decisa in modo definitivo in sede di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6266 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909 …...
Cassazione (ricorso per) in genere - pendenza del giudizio per revocazione - improcedibilità del ricorso per cassazione Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - pendenza del giudizio per revocazione - improcedibilità del ricorso per cassazione - esclusione - sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - esclusione – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018 …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018Sospensione del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Mancato rispetto delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU - Non configurabilità - Fondamento.
La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - decisione - sentenza di revocazione - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.
I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016Proposizione entro trenta giorni dalla scoperta dei documenti - Onere della prova dell'osservanza del termine - A carico della parte che ha proposto l'impugnazione - Indicazione nell'atto di citazione delle prove e del giorno della scoperta o del recupero del documento - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016Proposizione entro trenta giorni dalla scoperta dei documenti - Onere della prova dell'osservanza del termine - A carico della parte che ha proposto l'impugnazione - Indicazione nell'atto di citazione delle prove e del giorno della scoperta o del recupero del documento - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo coCorte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014 Esclusione - Fondamento.
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015Ricorsi per cassazione - Oggetto - Ricorso contro la sentenza d'appello - Ricorso contro la sentenza decidente l'impugnazione per revocazione della prima - Riunione ex art. 335 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015
I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato –Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014 bisDecisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014
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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014Tassatività dei motivi - Conseguenze - Motivi di nullità o inesistenza della sentenza - Deducibilità con le ordinarie impugnazioni o con la "actio nullitatis" - Inammissibilità della "mutatio" dell'originaria revocazione in domanda di accertamento della nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Né è ammissibile la proposizione, nel corso del relativo giudizio, di un'autonoma domanda di accertamento della nullità della sentenza, atteso che - dovendo la citazione per revocazione indicare, ex art. 398 cod. proc. civ., il motivo che la sorregge - ne verrebbe stravolto l'originario ambito della controversia, con l'introduzione di un "thema decidendum" nuovo ed incompatibile con le regole del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014errore di fatto - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli atti "interni" al giudizio di legittimità - Necessità – Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014
L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 394, primo comma, n. 4, e 398, cod. proc. civ., contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3820 del 18/02/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014Sentenza d'appello - Duplice impugnazione - Ricorso per cassazione e domanda di revocazione - Reiezione di entrambi i mezzi - Ricorso per revocazione avverso la decisione della corte di cassazione e ricorso per cassazione avverso la decisione della corte territoriale - Riunione - Necessità - Fondamento.
In sede di legittimità, attesa l'identità dell'oggetto della controversia ed in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione, proposto contro la sentenza con cui la Corte di cassazione abbia rigettato un precedente ricorso avverso una sentenza d'appello, ed il ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza con cui la medesima corte di appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di revocazione di quella sua stessa pronuncia impugnata anche in sede di legittimità, vanno riuniti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - decisione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la medesima sentenza - Contestuale proposizione - Definizione del giudizio di cassazione - Effetti - Esame della domanda di revocazione - Preclusione - Insussistenza.
In ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio, le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità. Ne consegue che la definizione del ricorso per cassazione non preclude né pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sospensione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10416 del 14/05/2014Istanza per la sospensione del termine per impugnare - Accoglimento - Proposizione dell'impugnazione da parte del medesimo istante - Ammissibilità.
In materia di revocazione ordinaria, nessuna disposizione del codice di procedura civile inibisce alla parte, che pure abbia ottenuto la sospensione del termine per la proposizione dell'impugnazione ex art. 398 cod. proc. civ., di svolgere egualmente l'impugnazione, tenuto conto delle circostanze e di ragioni di opportunità difensiva.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10416 del 14/05/2014
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014Tassatività dei motivi - Conseguenze - Motivi di nullità o inesistenza della sentenza - Deducibilità con le ordinarie impugnazioni o con la "actio nullitatis" - Inammissibilità della "mutatio" dell'originaria revocazione in domanda di accertamento della nullità della sentenza.
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Né è ammissibile la proposizione, nel corso del relativo giudizio, di un'autonoma domanda di accertamento della nullità della sentenza, atteso che - dovendo la citazione per revocazione indicare, ex art. 398 cod. proc. civ., il motivo che la sorregge - ne verrebbe stravolto l'originario ambito della controversia, con l'introduzione di un "thema decidendum" nuovo ed incompatibile con le regole del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3200 del 12/02/2014Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3200 del 12/02/2014
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013Revocazione ordinaria - Carattere palese dei vizi - Immediata rilevanza decisoria - Necessità - Impugnazione "manifestamente infondata" - Sospensione del termine di ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori. Ne consegue, inoltre, che l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed interpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione qualora l'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sospensione - del termine - per il ricorso per cassazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12495 del 19/07/2012Giudizio di revocazione e giudizio di cassazione - Contemporanea pendenza del ricorso per cassazione e del procedimento di revocazione avverso la medesima sentenza - Configurabilità ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Effetti delle decisioni rese nel procedimento di revocazione sul giudizio di legittimità - Limiti - Effetti dell'estinzione del procedimento di revocazione - Applicabilità dell'art. 338 cod. proc. civ. - Conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Esclusione.
La disposizione di cui all'art. 338 cod. proc. civ., che disciplina la sorte del giudizio in cui venne emessa la sentenza impugnata nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., laddove il procedimento di revocazione si estingua, esplica i propri effetti soltanto se non sia stato proposto avverso la stessa sentenza ricorso per cassazione, atteso che, in presenza di una duplicità di impugnazioni, come prevista dall'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., il giudizio di legittimità sarà suscettibile di essere condizionato solo da una decisione di merito, passata in giudicato, presa nel contemporaneo procedimento di revocazione. Ne consegue che la mera dichiarazione di estinzione del processo di revocazione, essendo priva di effetti decisori del merito ed esaurendosi in una consumazione della "facultas impugnandi", non può produrre lo stabilizzarsi della sentenza d'appello ancora soggetta al sindacato di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12495 del 19/07/2012
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Tributi (in generale) - procedimento - ricorso per revocazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011Prove false - Motivo fondato su prova dichiarata falsa dopo la sentenza - Onere della prova - Contenuto - Termine - Decorrenza.
In tema di contenzioso tributario e con particolare riferimento alla revocazione fondata sulla sopravvenuta conoscenza della dichiarazione della falsità della prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza revocanda, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l'eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente ipotizzabile e prevedibile e la presa di conoscenza di esso dipenda da una minima attivazione dell'interessato. In particolare, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza per la proposizione del ricorso per revocazione, la prova della data dell'avvenuta dichiarazione o del riconoscimento della falsità della prova concerne la conoscenza effettiva e non la conoscenza "legale" di tali fatti e deve essere tale da escludere che, secondo criteri di ragionevolezza, considerata la peculiarità del caso concreto, l'interessato fosse venuto ancor prima a conoscenza della dedotta declaratoria di falsità.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011
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Tributi (in generale) - procedimento - ricorso per revocazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011Ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 395 cod. proc. civ. - Esatta individuazione della data dell'evento - Onere di allegazione della parte - Configurabilità.
In tema di contenzioso tributario e con riferimento alla revocazione, l'esatta individuazione della data in cui si è verificato l'evento indicato dall'art. 395, n. 2, cod. proc. civ. (scoperta del dolo o della falsità o recupero di documenti), rilevante agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione per revocazione e prescritta a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ (e dall'art. 65 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento specifico al processo tributario), deve essere sin dall'inizio di chiara ed immediata percezione, in guisa da consentire la possibilità di accertare l'osservanza o meno del termine perentorio di impugnazione e costituisce, pertanto, un onere di allegazione della parte istante, oggetto di un preciso "thema probandum", in quanto consente di dare ingresso al giudizio rescindente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - competenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3628 del 14/02/2011Opposizione a cartella esattoriale - Ordinanza di inammissibilità del giudice di pace ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Revocazione - Proponibilità - Davanti allo stesso giudice - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Il giudizio per revocazione dell'ordinanza del giudice di pace, che, in base all'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, deve essere instaurato, ai sensi degli artt. 398 e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza affetta dall'errore revocatorio denunciato e non davanti alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3628 del 14/02/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13834 del 09/06/2010Controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria - Applicabilità del rito speciale del lavoro - Conseguenze - Domanda di revocazione - Tempestività - Criterio di riferimento - Deposito del ricorso nel termine prescritto - Necessità - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione successiva alla scadenza del termine - Irrilevanza.
Pur nell'assenza di una particolare previsione nella legge 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13834 del 09/06/2010
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impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009Sentenza emessa dal giudice di pace in sede di revocazione di una propria sentenza pronunciata secondo equità anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ., per effetto del d.lgs. n. 40 del 2006 - Emanazione della sentenza sulla domanda di revocazione successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo del cit. art. 339, terzo comma - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009
La sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di revocazione avverso una propria sentenza, resa, anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 339, terzo comma, è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (come verificatosi nella specie).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006Qualificazione del fatto revocatorio - Indicazioni della parte Carattere vincolante - Esclusione - Potere di inquadramento del giudice - Sussistenza - Limiti.
Il giudice della revocazione può nell'ambito dei poteri di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in sede di interpretazione della domanda riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 stesso codice anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, purché non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006
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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006Qualificazione del fatto revocatorio - Indicazioni della parte Carattere vincolante - Esclusione - Potere di inquadramento del giudice - Sussistenza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006
Il giudice della revocazione può nell'ambito dei poteri di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in sede di interpretazione della domanda riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 stesso codice anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, purché non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Persone scomparse – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 23/10/1999Revocazione per dolo della parte - Giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore nominato ex art. 48 cod. civ. - Rilevanza per la domanda di revocazione proposta direttamente dalla parte - Esclusione.
In caso di nomina di un curatore alla persona scomparsa, a norma dell'art. 48 cod. civ., il termine per impugnare una sentenza per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ. prende corso dal giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore soltanto ai fini della proposizione della domanda di revocazione da parte dello stesso, mentre ai fini della proposizione dell'impugnazione da parte dell'interessato personalmente il termine decorre solo dal giorno in cui egli ne abbia avuto conoscenza diretta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 23/10/1999
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