Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione capo IV: della revocazione - 395. (casi di revocazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 395. (Casi di revocazione)
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; (1)
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (2)
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 ha dichiarato la illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360, n. 4 del codice di procedura civile ed affette dall'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
Con successiva sentenza 20 dicembre 1989, n. 558 la stessa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato.
Infine con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dello stesso n. 4 nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
la giurisprudenza
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Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
estinzione
processo
corte
cassazione
26914
2020

Procedimento civile – impugnazione - procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice – impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
corte
cassazione
26914
2020

Prova civile - falso civile - querela di falso - in cassazione - Contenzioso tributario - Querela di falso - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Documenti attinenti al relativo giudizio - Sussistenza - Atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità con giudizio di revocazione della sentenza impugnata.
In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l’eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020 (Rv. 659694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395
corte
cassazione
24846
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Errore revocatorio - Configurabilità.
L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p. c., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
valutazione delle prove
Errore di percezione
corte
cassazione
24395
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Errore revocatorio - Configurabilità.
L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
corte
cassazione
24395
2020

Automatica sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione o del relativo procedimento - Esclusione - Apposita istanza al giudice della revocazione - Necessità - Discussione del ricorso per cassazione prima della decisione sulla sospensione - Ammissibilità.
Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020 (Rv. 657684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398

Sentenza di appello - Revocazione parziale - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8773 del 12/05/2020 (Rv. 657697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_336_1

Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_656, Cod_Proc_Civ_art_615

Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_391_2

Revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art_ 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Censura relativa all'illegittimità della notifica - Errore rilevante - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art_ 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modificazione del comma 1 di tale articolo a opera dell'art_ 9, comma 1, lett. cc. del d.lgs. n. 156 del 2015), la censura relativa alla pretesa illegittimità della notifica del gravame sulla decisione impugnata non è qualificabile come errore rilevante, non essendo ascrivibile al n. 4) dell'art_ 395 c.p.c. in quanto costituente motivo di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4985 del 25/02/2020 (Rv. 657353 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
TRIBUTI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO

Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020 (Rv. 656939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0472, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395
ESECUZIONE FORZATA
TITOLO ESECUTIVO
SENTENZA

Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel giudizio concluso con la sentenza revocanda - Difetto di integrità del contraddittorio -Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_157
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
PROCEDIMENTO

Provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. -Impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Avverso i provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., atteso che gli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 delineano un sistema completo ed autosufficiente di impugnazione delle sentenze disciplinari, che mutua le forme del processo penale, il quale non prevede lo strumento della revocazione, ma quello che si attiva con l'istanza di revisione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1610 del 24/01/2020 (Rv. 656661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IMPUGNAZIONI

Prova falsa - Nozione - Riconoscimento della parte a favore della quale tale prova è stata utilizzata - Necessità - Riconoscimento del testimone -Irrilevanza.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1590 del 24/01/2020 (Rv. 656888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE

Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza -Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_395
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE

Processo tributario - Revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c. - Necessità di allegazione copia autentica della sentenza impugnata ex art. 399 c.p.c. - Esclusione -Fondamento.
In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l'art. 399 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1233 del 21/01/2020 (Rv. 656669 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo della controversia - Necessità.
Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO

Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio -Accertamento dell'esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326
IMPUGNAZIONI CIVILI
GIUDIZIO DI REVOCAZIONE
MOTIVI DI REVOCAZIONE

Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.
L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 (Rv. 656234 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395

Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29634 del 14/11/2019 (Rv. 655742 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_391_2

Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_396

Errore sull'esistenza del giudicato - Rilevanza ai fini della revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28138 del 31/10/2019 (Rv. 655823 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei Conti su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti.
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28214 del 31/10/2019 (Rv. 655593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395

Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca vizio revocatorio l'errata lettura del contenuto di fonti convenzionali regolatrici del rapporto tributario, con le quali siano riconosciuti al contribuente benefici ed esenzioni, in quanto oggetto di controversia e implicanti la valutazione del giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 26890 del 22/10/2019 (Rv. 655451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

Processo tributario - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Errore di fatto - Erronea presupposizione di litisconsorzio necessario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario (nella specie risultante da denunciati vizi della cartella di pagamento riguardanti sia la competenza dell'Agenzia delle entrate che del concessionario della riscossione), poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 26141 del 16/10/2019 (Rv. 655450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.
L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_395

Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24528 del 02/10/2019 (Rv. 655479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 23101 del 17/09/2019 (Rv. 655116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395

Sentenza non definitiva relativa alla fase rescindente pronunciata dal Consiglio di Stato - Impugnabilità in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sentenze impugnabili
La sentenza non definitiva relativa alla fase rescindente pronunciata dal Consiglio di Stato ha carattere di definitività e valore di giudicato, stante l'incidenza diretta delle statuizioni in essa contenute sulle determinazioni della decisione revocanda, ed è pertanto impugnabile in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21869 del 30/08/2019 (Rv. 655033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

Giudicato esterno - Decisione di appello difforme dal giudicato - Rimedi esperibili - Fondamento.
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13987 del 23/05/2019 (Rv. 653999 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Ricorso per cassazione avverso decreto del Presidente della Repubblica pronunciato su ricorso per revocazione di precedente decreto - Questione di giurisdizione - Configurabilità – Limiti
In sede di ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato, in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9487 del 04/04/2019 (Rv. 653554 - 01)

Errore di fatto - Punto controverso della causa - Oggetto di pronuncia - Revocazione - Inammissibilità - Fondamento
Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9527 del 04/04/2019 (Rv. 653687 - 01)

Oggetto di pronuncia - Revocazione - Inammissibilità – Fondamento
Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9527 del 04/04/2019 (Rv. 653687 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395
revocazione
corte
cassazione
9527
2019

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - decisione - sentenza di revocazione - impugnazioni - Contestuale impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e per cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revocazione da parte della corte d'appello - Contestuale accoglimento del ricorso per cassazione e cassazione con rinvio della sentenza impugnata - Ricorso per cassazione avverso la pronuncia d'inammissibilità della revocazione - Autonomia dei due giudizi - Configurabilità.
Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della S.C. non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8689 del 28/03/2019

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che rigetta la domanda di revocazione per errore di fatto è ammissibile, pur dopo il passaggio in giudicato della pronunzia del giudice di legittimità sul merito, stante la completa autonomia dei due giudizi, sempre che la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell'errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del "ne bis in idem" e dell'intangibilità del giudicato. (Nella specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione perché la questione della nullità del termine, con riferimento ad una specifica condizione posta dalla contrattazione collettiva, era già stata decisa in modo definitivo in sede di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6266 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5144 del 21/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2712 del 30/01/2019
Indennizzo per equa riparazione - Erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado - Vizio revocatorio - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione.
In tema di procedimento per indennizzo per equa riparazione, l'erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti e non un'errata valutazione delle risultanze processuali; pertanto, essa rileva quale vizio che, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2712 del 30/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - nozione - applicazione di una norma creata dal giudice – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32175 del 12/12/2018
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva respinto una domanda di revocazione di una propria pronuncia fondata sulla prospettazione di un errore di fatto per il mancato apprezzamento di un giudicato interno, ritenuto invece insussistente - atteso che la decisione impugnata aveva interpretato la norma sugli effetti del giudicato e non già creato una nuova norma).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32175 del 12/12/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - pendenza del giudizio per revocazione - improcedibilità del ricorso per cassazione - esclusione - sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - esclusione – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - giudizio in cassazione - verifica della corretta instaurazione del processo - revocazione - ammissibilità - condizione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018
>>> In tema di impugnazioni, è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. (Nella specie, è stato configurato come revocatorio l'errore commesso dalla Corte di cassazione che, sull'erroneo presupposto dell'avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, aveva accolto il ricorso, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, invece da escludersi per difetto di prova dell'avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell'atto).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - revocazione - errore di fatto - nozione - svista percettiva - esclusione - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018
>>> L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - revocazione per errore di fatto - presupposti - limiti - erroneo apprezzamento delle risultanze processuali - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018
>>> L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - revocazione per dolo - requisiti - attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - necessità - mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - rilevanza - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018
>>> Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art.395, n. 1, c. p. c., quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Nella specie è stato escluso che integrasse un'ipotesi di dolo processuale l'aver agito nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda quale procuratore speciale di un soggetto deceduto anteriormente al rilascio della procura "ad litem", senza dichiarare tale circostanza nei due gradi di merito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - decisioni della corte di cassazione - omessa rilievo di questioni ritenute assorbite - configurabilità dell'errore percettivo- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018
>>> In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art.395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - qualificazione del provvedimento impugnato - errore revocatorio - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23608 del 28/09/2018
>>> È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per pretesa erronea qualificazione giuridica del provvedimento impugnato come sentenza, piuttosto che come ordinanza, trattandosi non già di errore percettivo bensì di valutazione in diritto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23608 del 28/09/2018

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - revocazione per dolo - requisiti - attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - necessità - mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - rilevanza - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22851 del 26/09/2018
>>> Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artificio raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, sicché tale fattispecie non è integrata dalla semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, dal silenzio su fatti decisivi della controversia o dalla mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22851 del 26/09/2018

Censura di omesso esame d'un documento decisivo - Mancata produzione in giudizio del documento medesimo - Accertamento del giudice di merito - Inammissibilità della predetta censura - Deducibilità come motivo di revocazione - Presupposti.
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15043 del 11/06/2018

Pronuncia della Corte di cassazione - Ritenuta inesistenza di questione assorbita in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ed ivi assorbita - Errore revocatorio - Configurabilità.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, integra errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. la ritenuta inesistenza di un motivo del ricorso originario, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto ritenuto espressamente assorbito dall'accoglimento di un altro motivo e ritualmente riproposto, ex art. 346 c.p.c., in appello ed in quella sede assorbito per la medesima ragione, trattandosi, ove decisiva, di una "svista" immediatamente percepibile dagli atti processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10032 del 24/04/2018

Riserva prevista dall'art. 96, comma 3, n. 3, l. fall. - Crediti accertati con sentenza passata in giudicato, sottoposta a giudizio di revocazione - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l'ambito applicativo dell'ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all'art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6258 del 14/03/2018 (Rv. 647757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206

Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017

Revocazione di sentenza di Cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Decisione in udienza camerale ex art. 380-bis.1, c.p.c., anziché ex art. 380-bis c.p.c. - Legittimità - Fondamento.
In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391-bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391-bis cit..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18278 del 25/07/2017

Corte di cassazione - Omesso rilievo di giudicato interno - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15346 del 20/06/2017

Sentenze della Corte di cassazione - Errata valutazione di un motivo di ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto che la Corte, errando, aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché contenente, senza alcuna distinzione, censure di violazione di legge e di vizi motivazionali; la S.C., nell'enunciare il principio anzidetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017

Sentenza passata in cosa giudicata - Successivo riconoscimento della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un documento già prodotto nel relativo giudizio ed ivi espressamente disconosciuta - Idoneità ai fini revocatori- Esclusione – Fondamento.
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 14/06/2017

Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Applicabilità.
L’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione, può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei termini previsti dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017

Revocazione sentenza della S.C. - Errore di fatto - Necessità - Ricorrenza - Condizioni - Conseguenze - Produzione di documenti nuovi - Inammissibilità.
La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14002 del 06/06/2017

Nozione - Vizio di valutazione delle prove - Errore di fatto - Esclusione - Errore di giudizio - Configurabilità.
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8828 del 05/04/2017

Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione.
Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8615 del 03/04/2017

Impugnazione di provvedimenti della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016

Decreto ingiuntivo - Contrarietà a precedente giudicato - Conoscenza di tale motivo il termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. - Mancata opposizione - Revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. - Inammissibilità.
È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22308 del 03/11/2016

Sentenze od ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Mezzi di impugnazione - Revocazione e ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016

Affermata inesistenza di un documento nel fascicolo d'ufficio - Effettivo inserimento - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.
L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che aveva configurato un valido errore revocatorio nel mancato rinvenimento nel fascicolo di ufficio dei libri paga e matricola che, come attestato dalla cancelleria, risultavano invece incontrovertibilmente depositati, su cui era stata fondata la mancata prova del requisito dimensionale da parte del datore di lavoro e la conseguente reintegra del lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19174 del 28/09/2016

Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.
I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016

Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Omessa rilevazione in sede di legittimità - Conseguenze - Principio di conversione di cui all'art. 161 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Deducibilità in sede di ricorso per revocazione - Condizioni e limiti.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10028 del 16/05/2016

Proposizione entro trenta giorni dalla scoperta dei documenti - Onere della prova dell'osservanza del termine - A carico della parte che ha proposto l'impugnazione - Indicazione nell'atto di citazione delle prove e del giorno della scoperta o del recupero del documento - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016

Giudizio di cassazione - Estinzione per rinuncia - Effetti - Passaggio in giudicato della decisione impugnata - Configurabilità - Limiti - Transazione intervenuta tra le parti - Ostacolo al suddetto passaggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie.
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9611 del 11/05/2016

Proposizione entro trenta giorni dalla scoperta dei documenti - Onere della prova dell'osservanza del termine - A carico della parte che ha proposto l'impugnazione - Indicazione nell'atto di citazione delle prove e del giorno della scoperta o del recupero del documento - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9652 del 11/05/2016

Sentenze di legittimità - Revocatoria per errori di diritto o di fatto diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Non necessità - Ragioni.
È manifestamente infondata - né comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016

Notificazione multipla ad unico destinatario - Mancata considerazione della disciplina di cui al d.m. 1 ottobre 2008 - Errore revocatorio - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione, la mancata considerazione della disciplina di cui al d.m. 1 ottobre 2008, secondo la quale la plurima notificazione ad un unico destinatario è regolare se effettuata con apposizione di timbro e firma dell'incaricato alla distribuzione, integra un eventuale "error iuris" e non una errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, sicché non ricorre l'errore revocatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7993 del 20/04/2016

Notificazione multipla ad unico destinatario - Mancata considerazione della disciplina di cui al d.m. 1 ottobre 2008 - Errore revocatorio - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione, la mancata considerazione della disciplina di cui al d.m. 1 ottobre 2008, secondo la quale la plurima notificazione ad un unico destinatario è regolare se effettuata con apposizione di timbro e firma dell'incaricato alla distribuzione, integra un eventuale "error iuris" e non una errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, sicché non ricorre l'errore revocatorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7993 del 20/04/2016

coincidenza del vizo di motivazione e dell'errore percettivo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di legittimità - Condizioni.
Il giudizio di legittimità, in cui sia denunciato, quale vizio di motivazione, l'omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., all'esito della cassazione con rinvio della sentenza d'appello d'inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico, atteso che sussiste, in caso di sua prosecuzione, il rischio, di regola neutralizzato con l'art. 398, comma 4, c.p.c., di una possibile elisione dell'accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve adottarsi una soluzione interpretativa idonea ad evitare un "vulnus" all'effettività del diritto di difesa ed a coniugare l'esigenza di un processo giusto con quella di un processo efficiente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5398 del 18/03/2016

Sentenze della Corte di cassazione - Cassazione con rinvio - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20393 del 12/10/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20393 del 12/10/2015

Domanda di revocazione di sentenza del giudice di pace su opposizione ex art. 615 c.p.c. - Rigetto - Impugnazione - Esperimento del medesimo mezzo cui è soggetta la sentenza impugnata per revocazione - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione avverso la decisione del giudice di pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. è soggetta agli stessi rimedi impugnatori, secondo quanto previsto dall'art. 403 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di rigetto della revocazione di sentenza, pronunciata dal giudice di pace in materia di opposizione all'esecuzione, depositata dopo il 4 luglio 2009, data di ripristino della appellabilità delle sentenze oppositive all'esecuzione, di cui alla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19568 del 30/09/2015

Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. - Oggetto - Sentenza di appello - Necessità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19233 del 29/09/2015
Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19233 del 29/09/2015

Decisione di accoglimento della revocazione di sentenza non definitiva di secondo grado - Potere-dovere del giudice di regolare le spese processuali della fase rescindente e della fase rescissoria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015
A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015

Sentenza della Corte di cassazione - Omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione della violazione del diritto di difesa - Errore revocatorio - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione di una doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal ritardo di una decisione della commissione tributaria regionale deliberata in camera di consiglio oltre trenta giorni dopo l'udienza, integra un errore revocatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015

Pronuncia della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Condizioni - Mancata considerazione di tabelle ancora "in fieri" per la liquidazione del danno biologico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015
Ai fini della revocazione delle sentenze di cassazione per errore di fatto revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., i requisiti consistenti nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata, e nell'esclusione che il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata, debbono presentare anche i caratteri della evidenza e della obiettività, sicché non sussistono i presupposti per la revocazione quando la Corte, in tema di liquidazione del danno biologico, non abbia tenuto conto di una tabella "in fieri" del Tribunale di Milano, pur richiamata dalla parte, trattandosi di tabella ancora inesistente e per la quale, pertanto, la sentenza impugnata ha valutato assolutamente incongruo attivare il contraddittorio in relazione alla sua applicabilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015

Revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3 - Condizioni - Ritrovamento tardivo di un documento - Non ascrivibilità a negligenza del ricorrente - Onere della prova - Contenuto - Documento nella disponibilità di una P.A. - Incidenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. Proc. Civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. Proc. Civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014

Sentenze delle Corte di cassazione - Cassazione caducatoria - Presupposti - Permanenza di questioni non esaminate nella precedente fase di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22373 del 22/10/2014
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, denunziabile ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. Proc. Civ., il giudice di legittimità, ove decida nel merito della causa, ex art. 384 cod. Proc. Civ., è tenuta a verificare d'ufficio che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la cassazione sostitutiva non è consentita nei casi in cui l'intervento caducatorio della decisione di legittimità rende necessaria una pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito. (Nella specie, la sentenza della S.C. aveva cassato la sentenza d'appello impugnata, e nel decidere nel merito, non si era avveduta che residuavano le questioni concernenti ulteriori sette contratti a termine, che avrebbero imposto, per gli accertamenti richiesti, il diverso esito della cassazione con rinvio ad altro giudice).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22373 del 22/10/2014

Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo coCorte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014 Esclusione - Fondamento.
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014

Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Contemporanea pendenza del giudizio di rinvio - Termini per l'impugnazione per revocazione - Decorrenza - Dal deposito della sentenza emessa in sede di rinvio - Esclusione - Dalla notificazione o pubblicazione della sentenza rescindente - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015
Il giudizio di rinvio a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima sentenza sono processi autonomi e possono coesistere, salva la possibilità di far valere in sede di rinvio la pregiudizialità logico-giuridica della decisione sulla revocazione della sentenza rescindente che ha disposto il rinvio. Ne consegue che i termini per l'impugnazione per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., e non già dal deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015

Ricorso per cassazione - Mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Ricorso per revocazione - Prova dell'errore revocatorio - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10517 del 21/05/2015
In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10517 del 21/05/2015

Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 - Ambito applicativo - Presupposto - Controversie definite con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari - Configurabilità - Astratta esperibilità della revocazione straordinaria o mera proposizione della relativa domanda - Insufficienza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014
In tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, senza che rilevi l'astratta esperibilità della revocazione straordinaria o la mera proposizione della relativa domanda avverso le sentenze passate in giudicato, laddove non seguita dalla pronuncia rescindente di revocazione, atteso che solo a decorrere da quest'ultima si ha reviviscenza della pendenza della lite fiscale fino al passaggio in giudicato della statuizione che definisce il giudizio di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014

Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3200 del 12/02/2014

Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Decisioni in materia pensionistica della Corte dei Conti pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali - Esperibilità della revocazione di cui all'art. 68, lett. a), del r.d. n. 1038 del 1933 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si verifichi in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e definito con sentenza della sezione regionale contro la quale non sia proposto appello, il termine di decadenza per proporre la domanda di cui all'art. 4 della citata legge n. 89 del 2001 decorre dalla data di scadenza del termine per proporre appello, poiché, al compimento di quest'ultimo, la sentenza pronunciata dalla predetta sezione, al pari di quella del giudice ordinario, acquista autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non potendo essere più impugnata con un mezzo ordinario, in quanto il rimedio di revocazione ordinaria previsto dall'art. 68, lett. a) del r.d. 12 luglio 1933, n. 1214 è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l'errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012

Tassatività dei motivi - Conseguenze - Motivi di nullità o inesistenza della sentenza - Deducibilità con le ordinarie impugnazioni o con la "actio nullitatis" - Inammissibilità della "mutatio" dell'originaria revocazione in domanda di accertamento della nullità della sentenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Né è ammissibile la proposizione, nel corso del relativo giudizio, di un'autonoma domanda di accertamento della nullità della sentenza, atteso che - dovendo la citazione per revocazione indicare, ex art. 398 cod. proc. civ., il motivo che la sorregge - ne verrebbe stravolto l'originario ambito della controversia, con l'introduzione di un "thema decidendum" nuovo ed incompatibile con le regole del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014

Sentenza pronunciata dopo quella da revocare - Idoneità a fini revocatori - - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014

Sentenza d'appello e sentenza emessa nel successivo giudizio di revocazione dalla stessa Corte di appello - Impugnazione per cassazione - Riunione - Ammissibilità - Fondamento - Carattere pregiudiziale delle questioni attinenti alla revocazione - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7568 del 01/04/2014
I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti, in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un'unica decisione, dovendosi, in tale evenienza, esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui questioni assumono carattere pregiudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7568 del 01/04/2014

errore di fatto - Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento. - Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale abbia respinto l'istanza di riunione di processi asseritamente connessi, in quanto vertenti su plurimi ricorsi scaturiti dal medesimo verbale di verifica ed attinenti a periodi di imposta diversi, atteso che il diniego del provvedimento di riunione non involge alcuna distorta percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, mentre l'eventuale contraddittorietà tra decisioni irrevocabili attiene ad un ipotetico "error in iudicando", estraneo al presupposto dell'errore revocatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012

errore di fatto - Art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Punto controverso - Nozione - Fatto probatorio in sé e non quello oggetto della prova. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1657 del 27/01/2014
Il "punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare", ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è, in caso di errore vertente su fatto probatorio qual è la dichiarazione di un teste, il fatto probatorio stesso e non quello oggetto della prova.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1657 del 27/01/2014

Revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. - Preesistenza del documento alla decisione impugnata - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3362.1 del 20/02/2015
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3362.2 del 20/02/2015

Decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari - Idoneità ai fini del giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, non integra accertamento della falsità di una prova che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.156 del 09/01/2015

Sentenza d'appello - Duplice impugnazione - Ricorso per cassazione e domanda di revocazione - Reiezione di entrambi i mezzi - Ricorso per revocazione avverso la decisione della corte di cassazione e ricorso per cassazione avverso la decisione della corte territoriale - Riunione - Necessità - Fondamento.
In sede di legittimità, attesa l'identità dell'oggetto della controversia ed in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione, proposto contro la sentenza con cui la Corte di cassazione abbia rigettato un precedente ricorso avverso una sentenza d'appello, ed il ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza con cui la medesima corte di appello abbia dichiarato inammissibile la domanda di revocazione di quella sua stessa pronuncia impugnata anche in sede di legittimità, vanno riuniti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014

Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la medesima sentenza - Contestuale proposizione - Definizione del giudizio di cassazione - Effetti - Esame della domanda di revocazione - Preclusione - Insussistenza.
In ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio, le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità. Ne consegue che la definizione del ricorso per cassazione non preclude né pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014

Errore di computo del termine per proporre impugnazione - Errore revocatorio - Configurabilità - Sussistenza.
L'errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del "dies ad quem" e l'applicazione del calendario comune - adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell'impugnazione - elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23445 del 04/11/2014

Tassatività dei motivi - Conseguenze - Motivi di nullità o inesistenza della sentenza - Deducibilità con le ordinarie impugnazioni o con la "actio nullitatis" - Inammissibilità della "mutatio" dell'originaria revocazione in domanda di accertamento della nullità della sentenza.
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Né è ammissibile la proposizione, nel corso del relativo giudizio, di un'autonoma domanda di accertamento della nullità della sentenza, atteso che - dovendo la citazione per revocazione indicare, ex art. 398 cod. proc. civ., il motivo che la sorregge - ne verrebbe stravolto l'originario ambito della controversia, con l'introduzione di un "thema decidendum" nuovo ed incompatibile con le regole del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014

Sentenza pronunciata dopo quella da revocare - Idoneità a fini revocatori - Esclusione - Fondamento.
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza da revocare, anche quando i fatti in essa accertati siano preesistenti a quest'ultima, non costituisce atto idoneo poiché è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014

Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 24/03/2014

Revocazione della sentenza - Errore per travisamento del fatto - Conferma della decisione per assunta non decisività dell'errore - Indicazione delle altre autonome ragioni giustificative della decisione impugnata - Necessità.
In tema di revocazione della sentenza per errore di fatto, il giudice che rigetti la domanda di revocazione, riconoscendo l'errore denunciato ma assumendone la non decisività, ha l'onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell'argomento relativo all'errata percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4265 del 24/02/2014

Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3200 del 12/02/2014
fine
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