Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02)Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)Giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_129_2 …...
Giudizi disciplinari - Pronuncia del Consiglio Nazionale Forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01)Cassazione con rinvio - Riassunzione del giudizio - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
A seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio avanti a quest'ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l'estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi che regolano questa materia, mentre in contrario non possono trarsi argomenti dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, il cui art. 59 fissa i principi che regolano il procedimento disciplinare nelle diverse fasi che si succedono dalla formulazione del capo di incolpazione al deposito della motivazione del provvedimento adottato, nonché alle relative notifiche. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di inammissibilità emessa dal Consiglio Nazionale Forense rispetto all'impugnazione proposta dal legale che, in precedenza, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo la cassazione con rinvio della decisione del medesimo Consiglio seguita dalla delibera dell'ordine di appartenenza di radiazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30886 del 03/12/2024 (Rv. 672859-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393 …...
Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)Accertamento del credito nell’an e nel quantum - Cassazione per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum - Estinzione del giudizio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Giudicato sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024 (Rv. 670256-02)Cassazione con rinvio della sentenza dichiarativa della nullità del lodo - Omessa riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Ragioni.
In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l’estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024 (Rv. 670256-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)Giudizio di rinvio - procedimento - Causa non riassunta dinanzi al giudice del rinvio - Art. 393 c.p.c. - Giudizio diverso introdotto in data anteriore tra le stesse parti e con il medesimo oggetto - Efficacia vincolante della pronuncia della Corte di cassazione - Sussistenza - Proposizione di domande o eccezioni nuove nel diverso giudizio - Ammissibilità.
Quando, a seguito della cassazione di una sentenza, la causa non sia stata riassunta dinanzi al giudice del rinvio, la pronuncia della Corte di cassazione conserva efficacia vincolante anche nel diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e il medesimo oggetto, senza tuttavia che tale efficacia precluda alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando in tal caso la preclusione stabilita dall'art. 394, comma 3, c.p.c. con riguardo al procedimento in sede di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26970 del 21/09/2023 (Rv. 668761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_310 …...
Titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 12183/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cassazione (ricorso per) - effetti della riforma o della cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - esecuzione forzata - sentenza - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480
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Cassazione
12183
2023 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 4277/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.
La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_392
Corte
Cassazione
4277
2023 …...
Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio – Cass. n. 24372/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio - Forma telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022 (Rv. 665499 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338
Corte
Cassazione
24372
2022 …...
Decorrenza in caso di omessa riassunzione dall'estinzione del processo - Cass. n. 7444/2022Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di Riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica Termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizio di rinvio - Decorrenza in caso di omessa riassunzione - Dall'estinzione del processo - Fondamento - Definitività dell'accertamento tributario - Eseguibilità provvisoria in corso di causa - Irrilevanza.
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7444 del 08/03/2022 (Rv. 664126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_393
Corte
Cassazione
7444
2022   …...
Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente – Cass. n. 605/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Notifica del ricorso in riassunzione non eseguita alla parte personalmente - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Prosecuzione del giudizio nonostante la nullità - Deduzione della questione in cassazione - Nuovo rinvio della causa - Obbligatorietà - Decorso del termine perentorio ex art. 393 c.p.c. nelle precorse fasi processuali - Irrilevanza.
La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 605 del 11/01/2022 (Rv. 663539 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393
Corte
Cassazione
605
2022 …...
Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio – Cass. n. 15143/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Rinvio in senso proprio - Apertura di una nuova ed autonoma fase di giudizio - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di natura integralmente rescissoria.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021 (Rv. 661405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338 …...
Effetto preclusivo della sentenza di cassazione – Cass. n. 6832/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.
La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Fondamento - Fattispecie.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, non assumendo rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, poiché tale disciplina risponde ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento. (In causa avente ad oggetto la ripetizione di quanto versato a titolo di clausola penale e spese di lite nel corso di diverso giudizio tra le stesse parti, concluso con la mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio successivamente all'accoglimento del ricorso per cassazione, la S.C. ha chiarito, in applicazione del principio massimato, che, avendo la medesima Cassazione espresso, nel precedente processo, il principio di diritto solo in materia di rideterminazione d'ufficio della clausola penale, la decisione circa la spettanza di una somma a tale titolo non era passata in giudicato perché, in conseguenza della detta mancata riassunzione, quell'intero processo era rimasto caducato e la restituzione di quanto versato, essendone venuto meno il titolo giudiziale, competeva all'istante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8891 del 13/05/2020 (Rv. 657842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Civ_art_1384, Cod_Civ_art_2033 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_656, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01)Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo.
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art_ 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art_ 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_050, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_653
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
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Atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio – Cass. Sent. 17149/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - notificazione Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore.
Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza -Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione.
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017Giudizio di rinvio - Nuova ed autonoma fase di giudizio - Natura integralmente rescissoria - Configurabilità - Conseguenze - Contumacia - Irrilevanza.
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell’originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell’interessato, non determina l’improseguibilità dell’appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata -
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016
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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie.
Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie.
Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Correlazione necessaria all'effetto sostitutivo della sentenza di appello cassata - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014Rimessione in termini - Applicabilità - Ambito operativo - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto che la natura perentoria del termine previsto dalla legge per l'impugnazione esimesse dal considerare nel merito la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte odierna ricorrente al fine di asseverare la non imputabilità della decadenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Correlazione necessaria all'effetto sostitutivo della sentenza di appello cassata - Esclusione - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Mancata attivazione - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Nel processo tributario - Definitività dell'avviso di accertamento.
Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013
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Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza sull' "an debeatur" - Configurabilità - Sussistenza.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
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Risarcimento del danno - condanna generica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012Giudizio di rinvio - Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Configurabilità - Efficacia nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012Tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012
Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012Tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.
Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 19/03/2012
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011Estinzione - Ragioni - Mancata riassunzione in sede di rinvio dalla Cassazione - Azione di recupero delle somme pagate dall'ingiunto - Modalità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell'opposizione stessa, il diritto dell'ingiunto - che abbia nelle more pagato - a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione intentata dall'ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011Nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Sufficienza - Decadenza - Esclusione - Giudizio di rinvio - Estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione.
La tempestiva riassunzione del processo interrotto (nella specie, per la morte di una delle parti), quando eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, evita ogni decadenza, e, quindi, in caso di giudizio di rinvio, impedisce l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010Riassunzione del giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Termine di decadenza - Osservanza - Procedimento introdotto erroneamente con citazione - Condizione - Deposito in cancelleria dell'atto nel termine di decadenza - Necessità.
In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del giudizio che deve essere introdotto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia fatta in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto sia stato altresì depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilita dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21255 del 14/10/2010
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Prescrizione civile - interruzione - effetti e durata - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010Prescrizione - Interruzione - Effetti e durata - Estinzione del processo - Effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale - Persistenza - Estinzione del processo in sede di giudizio di rinvio - Estensione dei medesimi principi.
L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento - Cassazione con rinvio relativa a sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa riassunzione nel termine prescritto del giudizio in sede di rinvio - Effetti - Prevalenza dell'art. 653, comma primo, cod. proc. civ. sull'art. 393 cod. proc. civ. - Sussistenza.
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva ad una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma primo, cod. proc. civ., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009Mancato rispetto dei termini minimi a comparire - Effetti in caso di mancata costituzione del convenuto - Rilievo d'ufficio della nullità - Necessità - Conseguente fissazione di termine perentorio per la rinnovazione dell'atto di riassunzione e della relativa notificazione - Omesso adempimento della parte onerata - Effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue "ipso facto", in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7536 del 27/03/2009
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007Rinvio al giudice civile a seguito di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Natura - Riconducibilità alla disciplina degli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Sussistenza.
Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. del 1989, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine non trova applicazione il disposto dell'art. 653 cod.proc.civ., a mente del quale a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, l'inefficacia anche del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11095 del 15/05/2007
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006Medesimo contenuto espositivo richiesto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello - Esclusione - Integrazione dell'atto di riassunzione mediante riferimento agli atti processuali precedenti - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005Sentenza di accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Eventuale prescrizione del diritto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cass., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione dell'intero procedimento, giusta il disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art.653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva", che ripone la sua ragion d'essere nella natura di condanna con riserva del decreto d'ingiunzione, sicchè all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l'efficacia esecutiva del decreto medesimo. Né può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall'inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l'effetto sospensivo permanente previsto dall'art. 2945 cod. civ., atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall'art. 338 cod. proc. civ. nel caso di estinzione del giudizio d'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l'estinzione del processo consuma il diritto d'opposizione e non incide sul decreto opposto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005
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