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389. (Domande conseguenti alla cassazione)

Art. 389. (Domande conseguenti alla cassazione)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Condanna alle spese - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01)
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025 (Rv. 674713-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_336 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01)
Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio. Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024 (Rv. 671453-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Civ_art_2033 …...
Solidarieta' - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3207 del 05/02/2024 (Rv. 670084-01)
Impugnazioni in generale - effetti della riforma della cassazione - Adempimento di sentenza provvisoriamente esecutiva - Pagamento tramite assegno bancario all'ordine di più creditori - Riforma o annullamento della sentenza - Obblighi restitutori - Solidarietà passiva tra tutti gli intestatari dell'assegno - Sussistenza - Fattispecie. La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti; pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la natura solidale dell'obbligazione restitutoria di somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi annullata in sede di legittimità dalla modalità unica ed indifferenziata di esecuzione del pagamento, mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, assolvendo l'azione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3207 del 05/02/2024 (Rv. 670084-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Civ_art_1282 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01)
Giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione. Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26105 del 07/09/2023 (Rv. 669102 - 01)
Somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Cassazione - Domanda di restituzione - Competenza del giudice civile - Sussistenza. La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26105 del 07/09/2023 (Rv. 669102 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_389 …...
Domanda di restituzione delle somme versate – Cass. n. 6614/2023
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.   La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6614 del 06/03/2023 (Rv. 667124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_389   Corte Cassazione 6614 2023 …...
Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata – Cass. n. 22359/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità - Ragioni - Domanda proposta davanti al giudice competente in via ordinaria - Eccezione di incompetenza funzionale - Termine.   La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa; nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_038   Corte Cassazione 22359 2021 …...
Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata – Cass. n. 11115/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie. La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l'importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020 (Rv. 657686 - 01)
Azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Prescrizione - Termine. L'azione di restituzione proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito ed è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020 (Rv. 657686 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_389 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 02)
Art_ 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Proposizione in via autonoma - Competenza - Giudice del rinvio. La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, ancorché proposta in via autonoma, è devoluta alla competenza esclusiva del giudice del rinvio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_389 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE GIUDIZIO DI RINVIO   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 01)
Art_ 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Omessa pronuncia del giudice di rinvio non impugnata - Riproponibilità della domanda in autonomo giudizio - Ammissibilità - Fondamento. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione. L'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello cassata in sede di legittimità non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, essendosi formato su di essa un giudicato di mero rito. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Civ_art_2909 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE GIUDIZIO DI RINVIO   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24852 del 04/10/2019 (Rv. 655262 - 01)
Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento. In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché detta istanza, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24852 del 04/10/2019 (Rv. 655262 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_389 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)
Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi. E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_389 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018
Richiesta restituzione somme pagate in base a sentenza di appello poi cassata - Possibilità per il giudice di non ordinare la restituzione delle dette somme - Condizioni. La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia corrisposto in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018
Art. 389 c.p.c. - Contenuto - Distinzione da domanda in appello di parte soccombente in primo grado - Restituzione somme pagate in forza di sentenza di appello poi cassata - Presupposti - Preesistenza di un diritto leso - Esclusione - Rilevanza della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Fattispecie. L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione perché ritenuta generica e non provata, nonostante il titolo di condanna fosse stato caducato e la sua avvenuta esecuzione non fosse contestata). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016
Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che, avendo ridotto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni, aveva omesso di ridurre proporzionalmente anche la condanna in manleva emessa in primo grado nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile, nonostante l'esplicita richiesta di quest'ultima). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016
Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento. L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016
Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva- Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento. L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016   …...
Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie. Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016   …...
Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie. Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016   …...
impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016
Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento. In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7978 del 02/04/2013
Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente. (Nella specie, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle spese relative a prestazioni socio-assistenziali a favore di malati psichici stabilizzati per l'anno 1993, i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale - e la relativa domanda era stata accolta dalla corte territoriale - la restituzione delle ulteriori somme già trattenute dall'Azienda ospedaliera per gli anni precedenti; intervenuta la cassazione della decisione, il giudice del rinvio, in conformità al principio di cui alla massima, aveva esaminato e deciso, accogliendola, la domanda di restituzione delle somme precedentemente corrisposte in esecuzione della sentenza annullata). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7978 del 02/04/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 05/03/2013
Azione ex art. 389 cod. proc. civ. - Valutazione della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Conseguenze. L'azione proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'"accipiens", sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 05/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013
Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Effetti restitutori - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione esplicita al riguardo del giudice di appello - Necessità - Fondamento. Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011
Azione di restituzione - Configurabilità della ripetizione d'indebito - Esclusione - Valutazione della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Conseguenze. L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010
Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Novità - Esclusione - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità con la comparsa conclusionale - Esclusione. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010   …...
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento - Conseguenze - Azione di ripetizione del prezzo pagato dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Fondamento - Dichiarazione di nullità a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Domanda di ripetizione - Ammissibilità nel giudizio di rinvio - Condizioni. In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010   …...

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