Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20536 del 21/07/2025 (Rv. 675531 - 02)Poteri - cassazione per violazione di norme di diritto - Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20536 del 21/07/2025 (Rv. 675531 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_329 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02)Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)Giudice di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 (Rv. 675016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Giudizio di rinvio - giudice del rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025 (Rv. 675019 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_385 …...
Iscrizione a ruolo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 02)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto - Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_347 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 02)Riassunzione - citazione - forma e contenuto - iscrizione a ruolo - Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_347 …...
"reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità.
In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Estinzione del processo - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)Accertamento del credito nell’an e nel quantum - Cassazione per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum - Estinzione del giudizio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Giudicato sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024 (Rv. 670898-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)Motivi del ricorso - nullità' della sentenza o del procedimento - Declaratoria della nullità dell'orinaria notifica - Cessazione della pendenza del giudizio - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33345 del 30/11/2023 (Rv. 669443 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023 (Rv. 669461 - 01)Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio restitutorio (o improprio) - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31081 del 08/11/2023 (Rv. 669461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)Organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Impugnazione del rendiconto e rideterminazione del compenso - Nomina di un curatore speciale della procedura - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_079, Cod_Proc_Civ_art_080, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01)Giudizio di rinvio - danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata - Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione.
Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27409 del 26/09/2023 (Rv. 669091 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_389, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)Ricorso - forma e contenuto - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)Giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Deducibilità di questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Corte Suprema - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023 (Rv. 668197 - 01)Omessa pronuncia - Ricorso per cassazione - Accertamento del vizio denunciato - Omessa pronuncia su un motivo di appello - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023 (Rv. 668197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata – Cass. n. 10483/2023Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata - Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10483 del 19/04/2023 (Rv. 667403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
Corte
Cassazione
10483
2023 …...
Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 32445/2022Esecuzione forzata - estinzione del processo - mobiliare - presso terzi - Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.
In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022 (Rv. 666112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354
Corte
Cassazione
32445
2022 …...
Terzo trasportato danneggiato dal sinistro – Cass. n. 27078/2022Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 c.ass. - Litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022 (Rv. 665903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383
Corte
Cassazione
27078
2022 …...
Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente – Cass. n. 19442/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente - Inammissibilità - Rimessione della questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.
Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022 (Rv. 665303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394
Corte
Cassazione
19442
2022 …...
Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 7734/2022Famiglia - filiazione - in genere - Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0337
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7734
2022 …...
Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado – Cass. n. 40759/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - Cassazione con rinvio della menzionata ordinanza - Necessità.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348 bis, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383
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Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 40490/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. – Necessità - Omissione – Conseguenze.
Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_102
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Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato – Cass. n. 37847/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su opposizione di terzo all’esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_102
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Ricorso per cassazione avverso la sentenza – Cass. n. 36629/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell'art. 383 c.p.c. - Onere della parte - Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la parte ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è rispettato sia quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché alla sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio, era stata inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che lo aveva disposto dinanzi ad altra sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la pronuncia cassata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36629 del 25/11/2021 (Rv. 663185 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383
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Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese – Cass. n. 34575/2021Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Fase istruttoria e di trattazione - Assenza d'istruttoria probatoria - Compenso di fase - Spettanza - Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese - Liquidazione della fase istruttoria - Esclusione - Fondamento.
In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021 (Rv. 662895 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_383
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34575
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Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Cass. n. 32661/2021Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - in genere - Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare - Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore - Indizi fattuali rilevanti - Integrazione del contraddittorio in primo grado - Necessità - Sanabilità mediante intervento in appello - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 121. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_101
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Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Cass. n. 28565/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Controricorrente - Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito - Mancata deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_101
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Rilievo ufficioso in sede di legittimità – Cass. n. 20243/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - Procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 - Genitori - Litisconsorzio necessario - Mancata partecipazione al processo di uno di essi - Rilievo ufficioso in sede di legittimità - Necessità - Conseguenze.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021 (Rv. 661967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 com. 1, Cod_Proc_Civ_art_383
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Provvedimento straniero di adozione piena di un minore – Cass. n. 9006/2021Delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - procedimento civile - litisconsorzio - necessario
Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio – Cass. n. 6494/2021Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Rinvio proprio o prosecutorio – Cass. n. 5938/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 c.p.c. - Competenza funzionale del giudice del rinvio individuato in sede di legittimità - Indicazione dell’uffido giudiziario unitariamente inteso - Rilevanza dell'articolazione interna - Esclusione.
La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell’ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5938 del 04/03/2021 (Rv. 660693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Cass. n. 4665/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione – Cass. n. 4570/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione - Declaratoria di inammissibilità in sede di appello ex art. 348 bis c.p.c. - Cassazione con rinvio ex art. 383, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4570 del 19/02/2021 (Rv. 660539 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione – Cass. n. 2114/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza - Fattispecie.
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli architetti, atteso che il collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del collegio che aveva pronunciato il provvedimento precedentemente cassato).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2114 del 29/01/2021
Riferimenti …...
Nomina del curatore speciale al minore – Cass. n. 1471/2020Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. Procedimento civile - capacita' processuale - curatore speciale - In genere.
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8
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2021 …...
Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio – Cass. n. 1542/2021Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Violazione - litisconsorzio necessario – Cass. n. 23315/2020Procedimento civile - litisconsorzio – necessario - Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 (Rv. 659380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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Vizio di competenza funzionale – Cass. n. 20345/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio - Vizio di competenza funzionale - Esclusione - Fondamento - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di uno dei magistrati che aveva pronunciato la decisione cassata - Nullità - Configurabilità - Onere della prova di tale nullità - Individuazione della parte gravata.
La riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello individuata dalla S.C. quale giudice del rinvio non viola il disposto dell'art. 383 c.p.c., anche se la stessa sezione distaccata aveva emesso la decisione poi cassata, non sussistendo un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare la ripartizione interna degli affari tra sezioni (come nel caso del rapporto fra sede distaccata e principale di una corte di appello) o le persone fisiche dei magistrati, purché nessuno dei componenti del nuovo collegio giudicante abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato; la prova del difetto di alterità, da cui deriva la nullità della sentenza pronunciata, grava sul ricorrente che la impugni per cassazione all'esito del giudizio di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20345 del 28/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394
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Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio – Cass. n. 20345/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio - Vizio di competenza funzionale - Esclusione - Fondamento - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di uno dei magistrati che aveva pronunciato la decisione cassata - Nullità - Configurabilità - Onere della prova di tale nullità - Individuazione della parte gravata.
La riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello individuata dalla S.C. quale giudice del rinvio non viola il disposto dell'art. 383 c.p.c., anche se la stessa sezione distaccata aveva emesso la decisione poi cassata, non sussistendo un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare la ripartizione interna degli affari tra sezioni (come nel caso del rapporto fra sede distaccata e principale di una corte di appello) o le persone fisiche dei magistrati, purché nessuno dei componenti del nuovo collegio giudicante abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato; tuttavia la prova del difetto di alterità, da cui deriva la nullità della sentenza pronunciata, grava sul ricorrente che la impugni per cassazione all'esito del giudizio di rinvio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20345 del 28/09/2020 (Rv. 659252 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394
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Sindacato della Corte di cassazione - sentenza giudice rinvio - Cass. n. 18303/2020 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio -Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Fattispecie. Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza con cui la sezione disciplinare del C.S.M., in sede di rinvio, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio facendo riferimento anche a fatti ulteriori, considerati analoghi ed in continuazione con quelli oggetto del procedimento disciplinare, con ampia ed approfondita valutazione in coerenza con la sentenza rescindente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020 (Rv. 658632 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
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La transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo - Cass. n. 16755/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Giudizio tributario - Transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Potere impositivo rispetto alle somme oggetto di accordo - Limiti – Fondamento - procedimento civile - cessazione della materia del contendere.
CONCORDATO PREVENTIVO
TRANSAZIONE FISCALE
Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l.f comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16755 del 06/08/2020 (Rv. 658653 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 182_3 = Dlgs_14_2019_art_063), Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384
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Reformatio in peius - rimessione della causa al giudice di primo grado - Cass. n. 13860/2020Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice – Necessità - procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione.
La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) -risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato -litisconsorti necessari - Cass. n. 7755/2020Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante -Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Omissione -Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020 (Rv. 657502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullita' della sentenza - pronuncia sulla nullità' - inesistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)Provvedimento del tribunale -Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa - Inesistenza del provvedimento -Appello - Decisione nel merito - Esclusione - Rinvio al primo giudice - Necessità - Fattispecie.
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
"IUS SUPERVENIENS"
NULLITA' DELLA SENTENZA
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 02)Ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie - Annullamento con rinvio - Composizione della Commissione in sede di rinvio - Alterità dei componenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata - Necessità - Violazione - Conseguenze.
A seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della composizione di quest'ultima, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, diversamente sussistendo una nullità attinente alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., rilevabile senza che occorra fare ricorso alla ricusazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_383
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
GIUDIZIO DI RINVIO
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.
In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.
Spese giudiziali civili - compensazione - In genere.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019 (Rv. 655756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019 (Rv. 655257 - 01)Sentenza riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi - Decorrenza.
In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell’"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019 (Rv. 655257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Processo equo - termine ragionevole – Cass. 11737/2019Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019 (Rv. 653510 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 391.1 – Pronuncia sulla rinuncia
Cod. Proc. Civ. art. 383 – Cassazione con rinvio
Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito …...
Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 8040/2019Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - In genere.
In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8040 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
8040
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Poteri della cassazione - Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del "decisum" della sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6344 del 05/03/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del "decisum" della sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Poteri della Corte di cassazione - Rigetto nel merito - Ammissibilità - Fattispecie.
La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concreta denuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia emessa in sede di rinvio e rigettato la domanda della lavoratrice, che, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, aveva insistito nell'originaria richiesta - già disattesa in fase rescindente - di ricalcolo della retribuzione per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, a seguito del passaggio presso lo Stato, invece che riformulare la pretesa nel senso di accertare il diritto ad eventuali differenze retributive "sostanziali" emergenti dal raffronto tra la retribuzione goduta immediatamente prima del passaggio e quella riconosciuta all'atto del medesimo passaggio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6344 del 05/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 4 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 4 c.p.c. - Rinvio allo stesso giudice autore della declaratoria di inammissibilità dell'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello.(Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_348_3 …...
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art. 591 bis c.p.c. -Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art. 591 bis c.p.c. - Procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115 del 2002 - Fallimento del debitore esecutato - Curatela fallimentare - Litisconsorte necessario - Omessa evocazione - Conseguenze.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della decisione in caso di sua mancata evocazione in giudizio e cassazione dell'ordinanza, con rinvio al giudice "a quo" per la rinnovazione del procedimento, previa integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6242 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_591_2, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata.
La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019
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Terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità -Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) -Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità.
In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Proc_Civ_art_604, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383 …...
Scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019 Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
Contratto con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - procedimento civile - litisconsorzio - necessario
Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI …...
Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019
Giudizio di rinvio - “Thema decidendum” - Questioni conoscibili d'ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione - Deduzione o esaminabilità - Esclusione - Ragioni.
Il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. Ne consegue che il giudice di rinvio, in virtù del "dictum" della Corte remittente sulla censura di contraddittorietà di un lodo arbitrale in quanto tenuto ad accertare se, nel risarcimento del danno da risoluzione, si fosse tenuto conto delle anticipazioni effettuate dal committente alla ditta appaltatrice ha, correttamente, ritenuto assorbite, nel rispetto del "thema decidendum" e del giudicato implicito, le questioni sollevate sulla tardività delle riserve e sul quantum risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019
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Cassazione con rinvio al giudice d’appelloImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio al giudice d’appello - rinvio c.d. restitutorio e rinvio c.d. restitutorio - attribuzioni del giudice del rinvio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018
>>> Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata,senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 …...
Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazioneImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - in genere - cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione - poteri del giudice di rinvio - accertamento di nuovi fatti- ammissibilità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22989 del 26/09/2018
>>> In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata.)
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22989 del 26/09/2018 …...
Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazioneImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - in genere - Cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Accertamento di nuovi fatti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22989 del 26/09/2018
In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata.)
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Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Cass. n. 15506/2018Rimessione al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento - Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018
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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 13806/2018Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei compensi - Competenza - Individuazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018
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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie riguardante l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Conseguenze
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, ove fatto valere con ricorso per cassazione dovrà essere disposto, in caso di accoglimento, il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2Domanda del condominio di rilascio di bene condominiale occupato “sine titulo” – Domanda riconvenzionale volta all'accertamento, in capo al convenuto, della proprietà esclusiva su detto bene - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Sussistenza – Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio In genere.
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", agisca in via riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6649 del 15/03/2017
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23335 del 16/11/2016Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Distinzione tra l'ipotesi di intervenuto annullamento per violazione di norme di diritto ed annullamento per vizi della motivazione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23335 del 16/11/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. - Invalidità del procedimento decisorio - Ricorso per cassazione avverso tale vizio - Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello abbia correttamente ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c., ma abbia disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo del ricorso per cassazione volto a far valere tale ultimo vizio, perché la Suprema Corte, rilevandolo, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima nullità processuale dichiarata dal giudice d'appello ai fini della rimessione della causa al primo giudice, determinando così - mediante il rinvio della causa a quest'ultimo in base all'art. 383, comma 3, c.p.c. estensivamente applicato - lo stesso effetto che quel motivo intende evitare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere – Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Ricusazione dell'estensore di tale decisione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.
Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.
Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016Cassazione con rinvio al giudice di primo ed unico grado - Rinvio cd. prosecutorio - Sentenza - Ricorribilità per cassazione - Necessità - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata -
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016Vizio riscontrato - Omessa pronuncia su un motivo di gravame - Giudicato implicito sulla sua ammissibilità - Condizioni e limiti - Conseguenze sulla valutazione del giudice del rinvio.
La cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia su un motivo di appello non determina il giudicato implicito sulla sua ammissibilità, ove questa non sia stata espressamente affermata o, comunque, presa in considerazione dalla Corte di cassazione, sicché è rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione, sia sul merito che sulla sua ammissibilità, in ordine al motivo di gravame non esaminato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016Contratto con più parti - Domanda di risoluzione per inadempimento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016Contratto con più parti - Domanda di risoluzione per inadempimento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.
In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.
In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015Giudizio di rinvio - Individuazione del termine ragionevole - Durata massima di un anno - Fondamento. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015
Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015
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impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della stessa in grado d'appello - Decisione della controversia nel merito - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione con rinvio - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014Estinzione del giudizio - Erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado - Appello erroneamente dichiarato inammissibile - Mancata rimessione al giudice di primo grado da parte del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza di appello - Rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014
Qualora il giudice d'appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado, omettendo di rilevare l'errore da questi compiuto nel dichiarare l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 11/04/2014
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014Curatore speciale ex art. 276 cod. civ., come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio.
Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. - Necessità.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013Cassazione con rinvio della sentenza d'appello riformante la sentenza di primo grado - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16934 del 08/07/2013
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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013Cassazione della sentenza d'appello - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza.
Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - competenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - competenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio in sede di rinvio di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Ricorso alla ricusazione - Necessità - Insussistenza.
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indimente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012
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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012Litisconsorzio necessario - Del debitore esecutato e dei creditori concorrenti - Sussistenza.
In tema di esecuzione forzata, nella controversia in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all'esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicché lo stesso - al pari di tutti gli altri creditori - deve essere convenuto in giudizio, indimente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012Litisconsorte necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedura camerale - Ammissibilità.
Civile - litisconsorzio - Litisconsorte necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Cassazione con rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedura camerale - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012
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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012Litisconsorzio necessario - Del debitore esecutato e dei creditori concorrenti - Sussistenza.
In tema di esecuzione forzata, nella controversia in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all'esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicché lo stesso - al pari di tutti gli altri creditori - deve essere convenuto in giudizio, indimente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 28/11/2011Cassazione con rinvio - Deducibilità della nullità della sentenza di legittimità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze - Conversione della nullità in mezzo d'impugnazione - Inapplicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 28/11/2011
Il vizio di nullità - in tesi conseguente alla mancata rilevazione del difetto di integrità del contraddittorio - della sentenza di legittimità con cui è stata disposta la cassazione con rinvio della decisione impugnata non è deducibile nella fase di rinvio e, quindi, neppure con il ricorso avverso la relativa sentenza, essendo inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall'art. 161 cod. proc. civ., della conversione della nullità in mezzo d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 28/11/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011Questione di puro diritto - Omessa pronuncia in grado d'appello - Per assorbimento - Ricorso incidentale per cassazione - Annullamento della sentenza impugnata - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purchè su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5139 del 03/03/2011
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ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010Opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento - Conseguenze - Azione di ripetizione del prezzo pagato dall'aggiudicatario - Ammissibilità - Fondamento - Dichiarazione di nullità a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione - Domanda di ripetizione - Ammissibilità nel giudizio di rinvio - Condizioni.
In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, cod. civ. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010Cassazione della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio - Giudizio di rinvio - Facoltà di allegazione e di prova - Sussistenza per i soli soggetti pretermessi - Parti già presenti in giudizio - Possibilità di deduzioni difensive - Limiti.
Ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.6994 del 24/03/2010Cassazione con o senza rinvio o con decisione nel merito - Ipotesi previste "ex lege" - Conseguenze - Pronuncia d'ufficio - Necessità - Erronea richiesta delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema d'impugnazione di sentenza del TSAP.
Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, cod. proc. civ., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.6994 del 24/03/2010
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010Accertamento della sussistenza di vizio "in procedendo" - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010Carattere "chiuso" di detto giudizio - Conseguenze - Nuove attività assertive e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010
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Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008Omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario - Conseguenze - Integrazione del contradditorio "iussu iudicis" - Necessità - Mancata integrazione in appello - Nullità della sentenza - Esclusione - Cassazione con rinvio ad altro giudice per provvedere all'integrazione.
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, "iussu iudicis", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contradditorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008Omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario - Conseguenze - Integrazione del contradditorio "iussu iudicis" - Necessità - Mancata integrazione in appello - Nullità della sentenza - Esclusione - Cassazione con rinvio ad altro giudice per provvedere all'integrazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, "iussu iudicis", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contradditorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9977 del 16/04/2008
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