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380.2 bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Art. 380-bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

0 Codice di procedura civile

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"Ius superveniens" - responsabilita' aggravata - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19641 del 16/07/2025 (Rv. 675234 - 01)
Lite temeraria - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze. Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19641 del 16/07/2025 (Rv. 675234 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17130 del 25/06/2025 (Rv. 675728 - 01)
Forma e contenuto - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17130 del 25/06/2025 (Rv. 675728 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16379 del 18/06/2025 (Rv. 675184 - 01)
Forma e contenuto - Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16379 del 18/06/2025 (Rv. 675184 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14709 del 31/05/2025 (Rv. 674989 - 04)
Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione. In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14709 del 31/05/2025 (Rv. 674989 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12833 del 13/05/2025 (Rv. 674580 - 01)
Contenuto e forma - Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad un giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12833 del 13/05/2025 (Rv. 674580 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025 (Rv. 673748-02)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorso manifestamente abnorme - Istanza di decisione priva dei requisiti - Decisione all'esito di adunanza camerale - Declaratoria di estinzione del giudizio - Ragioni - Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Raddoppio del contributo unificato - Inammissibilità - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi – tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025 (Rv. 673748-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 511 del 09/01/2025 (Rv. 673173-01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze. In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 511 del 09/01/2025 (Rv. 673173-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-05)
Cassazione (ricorso per) - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-05) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19293 del 12/07/2024 (Rv. 671752-01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19293 del 12/07/2024 (Rv. 671752-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01)
Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - "Novità" e "specialità" della procura - Contenuto. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità", nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (c.d. procura ad actum). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083 Cod_Proc_Civ_art_084 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-02)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi - Procura speciale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Procura notarile - Necessità - Esclusione. Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13555 del 15/05/2024 (Rv. 671152-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)
Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024 (Rv. 670894-01)
Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni. - lite temeraria In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024 (Rv. 670894-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
"Ius superveniens" - liquidazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato - Istanza di decisione di una sola parte - Conseguenze - Rinuncia all’impugnazione non coltivata - Decisione di quella coltivata - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese. In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10131 del 15/04/2024 (Rv. 670777-01)
Mancata proposizione dell’istanza di decisione - Decreto di estinzione - Rimedi - Opposizione ex art. 391 c.p.c. - Necessità - Mancato rispetto del termine di 10 giorni - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10131 del 15/04/2024 (Rv. 670777-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024 (Rv. 670667-01)
Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024 (Rv. 670667-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024 (Rv. 670576-01)
Istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024 (Rv. 670576-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4331 del 19/02/2024 (Rv. 670389-01)
Pronuncia in camera di consiglio - Art. 375 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trattazione in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Regola - Trattazione in pubblica udienza - Eccezione - Presupposti - Particolare rilevanza della questione - Individuazione. In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4331 del 19/02/2024 (Rv. 670389-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_21 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Definizione del giudizio con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. - Esclusione - Fissazione di adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità - Fondamento. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove l'istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto postula un'inerzia assoluta del ricorrente, non potendo intendersi la "mancanza" della richiesta di decisione, in forza della quale "il ricorso si intende rinunciato", come mancanza di una richiesta di definizione rituale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 02)
Responsabilita' aggravata - lite temeraria - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione affetta da vizi processuali - Decisione collegiale - Contenuto - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 (Rv. 669478 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione ex lege di responsabilità aggravata - Sussistenza. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023 (Rv. 669313 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
litisconsorzio necessario Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatone eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023 (Rv. 669107 - 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Intimato non costituito - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023 (Rv. 669107 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023 (Rv. 668909 - 01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Necessità - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023 (Rv. 668909 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità – Fondamento - Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - lite temeraria In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023 (Rv. 668681 - 01)
Ammissibilità del ricorso - Mancata adozione della proposta ex art. 380 bis c.p.c. - Conseguenze - Sul rito - Preclusione a rilevare inammissibilità del ricorso - Esclusione. La mancata adozione della proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c. non assume alcuna portata preclusiva o determinativa dell'esito finale del giudizio di legittimità, risolvendosi nella mera individuazione del rito applicabile per la decisione del ricorso, senza che da ciò consegua alcun impedimento o preclusione di sorta per la Corte decidente, in formazione collegiale, in ordine alla soluzione da adottare. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023 (Rv. 668681 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Costituzione della Repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01)
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell'intimato - Sussistenza - Ragioni. In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19749 del 11/07/2023 (Rv. 668375 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione – Cass. n. 8939/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull'omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Limiti.  impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta, a seguito della riforma operata daii'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Rito camerale di legittimità "non partecipato" -Cass. n. 26480/2020
Igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Condizioni - Applicabilità in fase di pandemia da Covid-19 - Fondamento – Fattispecie - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio In genere. In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 26480 2020 …...
In ipotesi di improseguibilità del processo -Cass. n. 26056/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità anche dopo la novella del 2016 - Fondamento. In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26056 del 17/11/2020 (Rv. 659924 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_382 cassazione pronuncia in camera di consiglio corte cassazione 26056 2020 …...
Controricorso inammissibile per tardività - Cass. n 23921/2020
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – controricorso - Rito camerale di legittimità - Controricorso inammissibile per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento. Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_370 corte cassazione 23921 2020 …...
Rinvio d'ufficio dell'adunanza camerale di legittimità – Cass. n. 18960/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Adunanza camerale di legittimità - Rinvio d'ufficio ex disciplina emergenza Covid-19 - Memorie illustrative - Termini ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Applicabilità - Deposito telematico - Ammissibilità - Fondamento. In caso di rinvio d'ufficio dell'adunanza camerale di legittimità, in applicazione della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, viene fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. e le parti possono depositare memorie telematicamente, ai sensi dell'art. 83, comma 11 bis, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nel rispetto dei termini di legge, pur se non si siano avvalse di detta facoltà rispetto all'udienza poi rinviata d'ufficio, in armonia con l'esigenza di illustrare le difese già svolte in prossimità dell'adunanza fissata per la decisione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18960 del 11/09/2020 (Rv. 658909 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 CORTE CASSAZIONE 18960 2020 …...
Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Cass. n. 18127/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni. CASSAZIONE PROCEDIMENTO CAMERALE L'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18127 del 31/08/2020 (Rv. 658962 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 18127 2020 …...
Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deduzione di nuove censure - Cass. n. 17893/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deduzione di nuove censure - Esclusione. CASSAZIONE PROCEDIMENTO MEMORIE Nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all'art. 380 bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la deduzione di una nullità verificatasi nel giudizio d'appello - in particolare, il vizio di individuazione della "giusta parte" processuale - perché prospettante un ulteriore motivo di impugnazione, inerente ad un vizio rilevabile d'ufficio soltanto nel relativo grado). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 (Rv. 658757 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 17893 2020 …...
Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Cass. n. 14098/2020
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione. In tema di giudizio di legittimità - si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 14098 2020 …...
Cassazione - deposito di documenti nuovi Rito camerale - Cass. n. 11699/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze. In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020 (Rv. 657977 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_380_2 CORTE  CASSAZIONE 11699 2020 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva In genere. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - In genere. In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8216 del 27/04/2020 (Rv. 657566 - 01)
Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento. In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8216 del 27/04/2020 (Rv. 657566 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)
Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione. Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione. Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art_ 51, n. 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE PROCEDIMENTO   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34432 del 24/12/2019 (Rv. 656337 - 01)
Giudizio di cassazione - Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione. In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34432 del 24/12/2019 (Rv. 656337 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_390 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 01)
Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01)
Procedimento di Cassazione - Emendabilità "ex officio" di errori materiali - Istanza sollecitatoria di una parte - Conseguenze - Fissazione dell'udienza camerale - Deposito di memorie - Possibilità - Proposizione di controricorso - Inammissibilità. Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione -  In genere. La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_391_2 …...
ricorso per Cassazione - pronuncia in camera di consiglio – Cass. 12803/2019
Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019 (Rv. 653817 - 01) Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 – Controricorso Cod. Proc. Civ. art. 378 – Deposito di memorie di parte Cod. Proc. Civ. art. 380.2 – Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice …...
Ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019
Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - istruzione e scuole - universita' - In genere. In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - inammissibilità del ricorso - rinuncia al ricorso - declaratoria di estinzione del processo – prevalenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018 In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018   …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - funzione - sanatoria di eventuali vizi del ricorso - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018   …...
Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - conseguenze - improcedibilità del ricorso - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018 >>> Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018 …...
Responsabilità aggravata
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. - proponibilità in cassazione - limiti - proposizione nel controricorso - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27715 del 30/10/2018 >>> L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per la prima volta con la memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27715 del 30/10/2018 …...
Pronuncia in camera di consiglio
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - giudizio di cassazione - costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - procedimento in camera di consiglio - deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - conseguenze - inammissibilità della costituzione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 >>> Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 …...
Decreto di fissazione dell’udienza camerale
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - ricorso per cassazione - procedimento per la decisione in camera di consiglio - notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore - notifica all’indirizzo telematico risultante dai pubblici registri - necessità - notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25948 del 17/10/2018 >>> Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25948 del 17/10/2018 …...
Procedimento camerale - assenza di controricorso
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - in genere - procedimento camerale ex art. 380-bis. 1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 197 del2016) - memoria illustrativa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. in assenza di controricorso notificato nel termine di legge - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 >>> In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis. l c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem". Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 …...
Richiesta di rimborso delle spese processuali
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - sentenza di appello - procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione - richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018 >>> Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018 …...
Deposito di copia di ricorso telematico
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - conseguenze - improcedibilità del ricorso - limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 >>> Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato(così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 …...
Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22438 del 24/09/2018 Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - spese giudiziali civili  in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018
Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità. In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018   …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017
Art. 380 bis.1. c.p.c. – Sfalsamento dei termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni assegnati alle parti ed al P.M. - Principio della parità delle armi - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza – Fondamento. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità delle armi - dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito delle memorie di parte e delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei modelli processuali, cosicché l’anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.M., mentre consente anche a quest’ultimo l’esposizione delle proprie ragioni in diritto e assicura così l’effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l’intervento del P.M. avviene a tutela dell’interesse della legge, come autonoma prospettazione “super partes” della soluzione giuridica della controversia. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24088 del 13/10/2017   …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - nota delle spese - Cass. n. 22073/2017
Rito camerale di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., come sostituto dal d.l. n. 197 del 2016, conv. con modif. in l. n. 168 del 2016 - Deposito della nota delle spese – Termine ultimo – Individuazione - Coincidenza con il termine per il deposito delle memorie – Fondamento. Nel rito camerale di legittimità disciplinato dall'art. 380 bis c.p.c., inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 40 del 2006 e sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 168 del 2016, il termine per il deposito della nota delle spese coincide con quello per il deposito delle memorie (cinque giorni prima della data dell'adunanza), essendo inammissibile ogni attività difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine tanto risultando funzionale all'esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo detta specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22073 del 22/09/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 22073  2017 …...
Procedimento civile - termini processuali - computo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017
Termini "a ritroso" ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - decisione – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18278 del 25/07/2017
Revocazione di sentenza di Cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Decisione in udienza camerale ex art. 380-bis.1, c.p.c., anziché ex art. 380-bis c.p.c. - Legittimità - Fondamento. In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391-bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391-bis cit.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18278 del 25/07/2017   …...
spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 16921/2017
Avvocatura dello Stato - Deposito di atto finalizzato alla mera costituzione in giudizio - Omesso svolgimento di ulteriore attività processuale - Condanna alle spese in favore del Ministero vittorioso - Esclusione - Sopravvenuta modifica del procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. - Irrilevanza. In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16921 del 07/07/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione  16921 2017 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12657 del 19/05/2017
Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Memorie scritte - Deposito da parte dell’intimato costituitosi tardivamente - Funzione - Fondamento. In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la memoria di parte prevista dal secondo periodo dell'unico comma del predetto art. 380-bis.1 – la quale, in ragione del principio "tempus regit actum", può essere depositata anche dall'intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale – ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti. Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12657 del 19/05/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017
Rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità di rimettere in pubblica udienza una questione rilevante o nuova - Esclusione - Fondamento. Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017
Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. – Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore – Modalità – Per via telematica – Ritualità – Decorrenza. Procedimento civile - notificazione - in genere. La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380-bis c.p.c., ove eseguita successivamente al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 - e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. - per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017
Causa chiamata innanzi alle sezioni ordinarie in camera di consiglio - Rimessione alla pubblica udienza - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 380-bis c.p.c. - Fondamento. In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017
Art. 380-bis c.p.c. – Testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016) – Proposta del relatore – Contenuto – Indicazioni sommarie o schematiche – Sufficienza. In materia di procedimento di legittimità, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Giudizio di cassazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4288 del 17/02/2017
Ordinanza ex art. 380-bis c.p.c. – Relazione scritta – Errore revocatorio – Configurabilità – Condizioni e limiti In tema di giudizio di cassazione, l’errore revocatorio che si assume inficiare la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella sua formulazione – applicabile “ratione temporis” – anteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non può essere dedotto con ricorso per revocazione dalla parte che non lo abbia denunciato con la memoria oppure all’atto della comparizione all’adunanza per essere sentita, giacché tale omissione è da ritenere, alternativamente, sintomatica del fatto che la parte o ha dato causa a tale errore, ovvero ha rinunciato tacitamente a prospettarlo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4288 del 17/02/2017   …...
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016
Giudizio di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 380 bis c.p.c. - Riconducibilità ad errore di fatto revocatorio - Esclusione - Limiti. In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016   …...
380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).
Art. 380-bis.1. (procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice) 0 Codice di procedura civileL'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello Codice procedura civile cpc c.p.c. 380 BIS.1 deliberazione sentenza …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016
Sentenze od ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Mezzi di impugnazione - Revocazione e ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016
Regolamento di competenza - Procedimento ex art. 380 bis c.p.c. o 380 ter c.p.c.- Fondamento. Il ricorso per cassazione da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 n. 4 c.p.c. può seguire indifferentemente l'iter procedimentale di cui agli artt. 380 bis, ove il presidente nomini il relatore, o 380 ter c.p.c., ove il presidente non provveda a tale nomina, atteso che l'intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016   …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015
Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Giudicato formatosi dopo la notifica del ricorso per cassazione - Produzione dei relativi documenti - Termine - Documenti prodotti dal resistente costituitosi irritualmente - Conseguenze in ordine alla loro utilizzabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015 L'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l'irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015
Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Mancato rispetto del termine per la notifica del decreto e della relazione - Sanatoria della nullità ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. La nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di venti giorni per la notificazione del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora il difensore del ricorrente depositi memoria e compaia in camera di consiglio, discutendo dell'ammissibilità e del merito del ricorso, dimostrando tali attività che la parte è stata in grado di difendersi nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015
Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Mancato rispetto del termine per la notifica del decreto e della relazione - Sanatoria della nullità ex art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015 La nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di venti giorni per la notificazione del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio e della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora il difensore del ricorrente depositi memoria e compaia in camera di consiglio, discutendo dell'ammissibilità e del merito del ricorso, dimostrando tali attività che la parte è stata in grado di difendersi nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014
Omesso deposito del ricorso spedito a mezzo posta - Causa impeditiva costituita dal disservizio postale - Istanza di rimessione in termini formulata solo con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento. In caso di omesso deposito in cancelleria del ricorso in cassazione inviato a mezzo posta, e mai consegnato per un disservizio postale, è inammissibile, in quanto intempestiva, l'istanza di rimessione in termini formulata solo con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., nell'imminenza della camera di consiglio, a notevole distanza di tempo (nella specie, diciannove mesi) dalla spedizione del plico, attesa la possibilità di conoscere, attraverso i servizi "on line" delle Poste Italiane s.p.a., la data di consegna della raccomandata e, dunque, di acquisire consapevolezza, in tempi ragionevoli, della causa impeditiva. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
Avviso - Notificazione al ricorrente presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso - Necessità - Notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione - Validità - Esclusione - Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013 Cassazione Civile Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013 In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3;che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore. P.Q.M.La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2013.Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013 …...
domiciliazione ex lege - la notifica in cancelleria è irrituale in presenza della Pec e del fax Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 massima
Mancata elezione di domicilio - la notifica in cancelleria è irrituale in presenza della Pec e del fax Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752 massima Il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente - decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c. - sentenza: Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752    …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
Avviso - Notificazione al ricorrente presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso - Necessità - Notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione - Validità - Esclusione - Fondamento. In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013
Avviso - Notificazione al ricorrente presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso - Necessità - Notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione - Validità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013 In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte e la relazione, di cui all'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., devono essergli notificati a mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., risultando dunque irrituale la notificazione fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 6752 del 18/03/2013   …...
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4623 del 22/03/2012
Procedimento disciplinare a carico di notaio - Ricorso per cassazione - Assegnazione alla sezione ex art. 376 cod. proc. civ. - Necessità. Il ricorso per cassazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, a seguito della legge 18 giugno 2009, n. 69, è affidato alla apposita sezione prevista dall'art. 376 cod. proc. civ., il cui presidente sceglierà se procedere ai sensi degli artt. 380-bis o 380 ter cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4623 del 22/03/2012   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 4268/2012
Trattazione del procedimento in camera di consiglio - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. - Esclusione - Fondamento. La previsione dell'art. 380-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4268 del 16/03/2012 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 4268 2012 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011
Contenuto - Deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Funzione - Sanatoria di eventuali vizi del ricorso - Esclusione - Fondamento. L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011
Rinvio della trattazione alla pubblica udienza ex art. 380 bis - Conseguenze - Preclusione del rilievo di cause d'inammissibilità - Esclusione. La circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., non costituisce una decisione implicita sull'inesistenza di cause d'inammissibilità e non impedisce, quindi, al collegio di rilevarle e dichiararle. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011   …...
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - procedimento - discussione – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2011
Discussione davanti alla Corte di cassazione - Facoltà per le parti di presentare brevi osservazioni scritte - Sussistenza - Limiti - Ricorso trattato con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. - P.M. conforme alla relazione - Facoltà di deposito di osservazioni - Esclusione. A norma dell'art. 379 cod. proc. civ., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1015 del 17/01/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010
Giudizio in tema di responsabilità disciplinare notarile - Decisione in camera di consiglio - Necessità - Conseguenze - Disciplina applicabile - Art. 380 ter cod. proc. civ. - Sussistenza. Il procedimento in cassazione relativo ad un giudizio disciplinare notarile si applica il rito camerale, sia nel regime anteriore al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 che in quello successivo. In tale procedimento, pertanto, non trova ingresso l'art. 380 bis cod. proc. civ., che riguarda le ipotesi in cui il rito camerale sia solo eventuale, ma si applica, invece, l'art. 380 ter cod. proc. civ., che, sia pure con riguardo ai regolamenti di competenza e di giurisdizione, disciplina le modalità del rito camerale nei casi di trattazione necessaria in camera di consiglio; pertanto, nel procedimento in questione il presidente può sia nominare un relatore per l'eventuale relazione, sia richiedere al P.M. conclusioni scritte. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010   …...
Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 23/07/2010
Querela di falso "incidentale" - Proposizione - Modalità - Giudizio di cassazione - Trattazione del ricorso in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Proposizione della querela incidentale - Modo di proposizione - In adunanza della Corte, previa richiesta di audizione - Necessità - Proposizione mediante deposito di un'istanza in cancelleria - Conseguenze - Irricevibilità. In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 23/07/2010   …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010
Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento. Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010
Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010 Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010
Impugnazione in causa inscindibile - Corretta individuazione dei destinatari dell'impugnazione - Notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari ovvero omessa dimostrazione del perfezionamento della stessa - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento. Nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.) - deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14124 del 11/06/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010
Ricorso avverso provvedimento adottato all'esito di giudizio disciplinare notarile - Istanza di rimessione della trattazione in pubblica udienza - Inammissibilità - Fondamento - Necessità della trattazione in camera di consiglio - Sussistenza - Individuazione del procedimento camerale in concreto adottabile - Riferimento alla disciplina prevista dall'art. 380 ter cod. proc. civ. - Ragione giustificativa. L'istanza di rimessione in pubblica udienza della trattazione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento adottato all'esito di un giudizio disciplinare notarile è da ritenersi inammissibile poiché, sia nel regime anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006 che in quello successivo, la forma di trattazione obbligatoria per questo tipo di procedimento è quella camerale che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, va identificata con quella di cui all'art. 380-ter cod. proc. civ., che disciplina il modo di trattazione "normale" dei regolamenti di competenza e di giurisdizione a decisione necessaria in camera di consiglio, laddove il procedimento camerale contemplato dall'art. 380-bis dello stesso codice di rito è meramente eventuale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
Procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza - Decisione nel senso della manifesta infondatezza - Decisione con rito camerale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorché "non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375", ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006,n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza). Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008
Procedimento previsto dall'art. 380-bis cod. proc. civ. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni - Deposito non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008 In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 cod. proc. civ., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine "memorie" e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle "conclusioni" del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008   …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008   …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 - bis cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008   …...

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