Cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19811 del 17/07/2025 (Rv. 675237 - 01)Forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19811 del 17/07/2025 (Rv. 675237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025 (Rv. 673748-02)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorso manifestamente abnorme - Istanza di decisione priva dei requisiti - Decisione all'esito di adunanza camerale - Declaratoria di estinzione del giudizio - Ragioni - Condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Raddoppio del contributo unificato - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di un ricorso manifestamente abnorme, se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui non sia depositata telematicamente né sottoscritta dal difensore, il Collegio deve dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., e, in ragione della manifesta abnormità dell'atto processuale, evidenziata dalla proposta di definizione, può applicare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., mentre deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, la quale è misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi – tipici - previsti dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025 (Rv. 673748-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 511 del 09/01/2025 (Rv. 673173-01)Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 511 del 09/01/2025 (Rv. 673173-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34409 del 11/12/2023 (Rv. 669529 - 01)Procedimento - pronuncia in camera di consiglio Art. 380 bis. 1 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Camera di consiglio non partecipata - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34409 del 11/12/2023 (Rv. 669529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
litisconsorzio necessario Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatone eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28219 del 06/10/2023 (Rv. 669350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Procedimento civile - notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all'originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista – Cass. n. 34658/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_11
Corte
Cassazione
34658
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Principio di diritto nell'interesse della legge – Cass. n. 10396/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380 bis. 1. c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391_1 …...
Pronuncia in camera di consiglio – Cass. n. 10396/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380 bis. 1. c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_391_1 …...
Credito per restituzione di finanziamento pubblico – Cass. n. 6592/2021Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di prestazione d'opera obbligatoria per la costruzione e sistemazione delle strade comunali - Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.
In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Giudizio di cassazione – Cass. n. 28174/2020Impugnazioni civili - memorie di parte - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Trasmissione alla cancelleria a mezzo PEC proveniente daN'indirizzo indicato dal difensore - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Contiguità cronologica tra spedizione e consegna - Differenze dal deposito a mezzo posta.
Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del Collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28174 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11
corte
cassazione
28174
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Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Cass. n. 28174/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte- Giudizio di cassazione - Memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Trasmissione alla cancelleria a mezzo PEC proveniente daN'indirizzo indicato dal difensore - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Contiguità cronologica tra spedizione e consegna - Differenze dal deposito a mezzo posta.
Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata tempestivamente alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del Collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28174 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11
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Giudizio di cassazione - Memoria ex art. 380-bis c.p.c. – Cass. n. 27672/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Giudizio di cassazione - Memoria ex art. 380-bis c.p.c. - Deposito telematico attraverso invio dall'indirizzo PEC del difensore aN'indirizzo PEC della cancelleria e dal questa ricevuta - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata telematicamente dal ricorrente mediante l’invio dall'indirizzo PEC indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l'equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), recante il Codice dell'amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27672 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11
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27672
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art_ 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art_ 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di rito camerale di legittimità ex art_ 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art_ 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art_ 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_1, Cod_Proc_Civ_art_378
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione.
Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_1 …...
Cosa giudicata civile - conflitto di giudicati prevalenza – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18617 del 22/09/2016Criterio temporale - Sentenze di appello assoggettate a ricorso per cassazione - Riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata - Esclusione - Riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di legittimità - Necessità.
Nel caso di formazione di giudicati contrastanti sullo stesso oggetto, al fine di stabilire quale debba prevalere, in quanto formatosi successivamente all'altro, ove in entrambi i giudizi le sentenze emesse in grado di appello siano state impugnate in cassazione ed i corrispondenti ricorsi siano stati rigettati o dichiarati inammissibili, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di Cassazione e non a quella di pubblicazione della sentenza di appello, sicché il giudicato prevalente è quello formalmente scaturito dalla sentenza di Cassazione temporalmente posteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18617 del 22/09/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016Regolamento di competenza - Procedimento ex art. 380 bis c.p.c. o 380 ter c.p.c.- Fondamento.
Il ricorso per cassazione da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 n. 4 c.p.c. può seguire indifferentemente l'iter procedimentale di cui agli artt. 380 bis, ove il presidente nomini il relatore, o 380 ter c.p.c., ove il presidente non provveda a tale nomina, atteso che l'intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014Questioni pregiudiziali o preliminari sollevate con il ricorso incidentale non condizionato - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indimente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014
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notificazione alla residenza, dimora, domicilio - giudizio di cassazione - procedimento - fissazione dell'udienza - Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012Art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - Uso del fax e della posta elettronica - Ambito - Avviso d'udienza al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma - Applicabilità - Esclusione - Deposito dell'avviso medesimo alla cancelleria della Corte di cassazione - Necessità. Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
massima|green
Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012 In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - che consente l'uso del fax e della posta elettronica quali idonei strumenti di comunicazione - è limitata alle sole "comunicazioni" ai difensori e alle "notificazioni tra avvocati" e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che la norma non si applica all'avviso di udienza di cassazione al difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è destinatario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, effettuata mediante deposito dell'avviso della cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato di avvalersi degli strumenti di cui all'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012 FATTO E DIRITTORitenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 gennaio 2012 la proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., dal seguente tenore:Con sentenza n. 1285/07 depositata il 4 dicembre 2007 la Corte d'appello di Torino, rigettando l'appello proposto dall'IPOST - Istituto Postelegrafonici - Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a., confermava la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Pinerolo che aveva accolto la domanda di Ma.. Paolo, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., cessato dal servizio in data successiva al 28 febbraio 1998, volta al pagamento delle differenze sull'indennità di buonuscita risultanti dall'inserimento nella base di calcolo alla data del 28 febbraio 1998 degli eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione l'IPOST e ricorso incidentale il Ma...Con …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Art. 375 cod. proc. civ., anche nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Procedimento decisorio in camera di consiglio - Applicabilità.
Sebbene l'art. 375, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., anche nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non preveda espressamente tra i casi di applicabilità del procedimento decisorio in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., l'ipotesi di improcedibilità del ricorso, essa vi si deve ritenere egualmente compresa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21563 del 18/10/2011
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - deliberazione della sentenza - Dispositivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9892 del 11/05/2005Atto interno - Configurabilità - Conseguenze - Modificabilità - Controversie in materia di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie in tema di rinnovazione della notificazione nulla.
Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione il dispositivo deliberato in camera di consiglio - anche nelle controversie in materia di lavoro e al contrario rispetto a quanto previsto per queste ultime nei giudizi di merito dove si procede alla lettura in udienza - non assume rilevanza esterna, ma è un atto avente valore meramente interno; conseguentemente, atteso che le sentenze hanno valore d'atto giurisdizionale solo con la pubblicazione, alla Corte è consentito modificare l'originario dispositivo sino a tale momento. (In applicazione di tale principio la Corte Cass. ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso incidentale, disposta con dispositivo diverso rispetto ad uno precedente che aveva dichiarato l'inammissibilità dello stesso ricorso incidentale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9892 del 11/05/2005
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