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378. (Deposito di memorie di parte)

Art. 378. (deposito di memorie di parte)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19811 del 17/07/2025 (Rv. 675237 - 01)
Forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione. L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19811 del 17/07/2025 (Rv. 675237 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13329 del 19/05/2025 (Rv. 675110 - 02)
Deposito di atti - di documenti nuovi - Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità. Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13329 del 19/05/2025 (Rv. 675110 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378   …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01)
Trattazione in pubblica udienza - Memoria ex art. 378 c.p.c. in replica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria ex art. 378 c.p.c. in replica a quella della controparte, essendo riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13873 del 17/05/2024 (Rv. 671156-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)
Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02)
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Mancata comunicazione della data di udienza pubblica - Deposito tardivo delle memorie - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Richiesta di tutte le parti di discussione immediata - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la mancata comunicazione alle parti costituite nel giudizio di merito, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica rende necessario il rinvio ad altra udienza, salvo che le parti stesse, concordemente, richiedano la discussione immediata sulla base delle difese già sviluppate, anche nelle memorie eventualmente depositate oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., stante il pieno raggiungimento di ogni scopo processualmente rilevante, con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., di tutte le difformità nella conduzione del processo. Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_377, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01)
Deposito di atti - di documenti nuovi - Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26619 del 14/09/2023 (Rv. 668892 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Procedimento civile - notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01)
Giudizio di cassazione - Conformità della copia informale del provvedimento impugnato all'originale - Disconoscimento con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. - Inammissibilità per tardività - Ragioni. Nel giudizio di cassazione, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informale del provvedimento impugnato operato soltanto con la memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c., è affetto da inammissibilità in quanto tardivamente proposto, atteso che il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive e che le memorie ex artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c. hanno soltanto la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023 (Rv. 668974 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_11, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Integrazioni, specificazioni o ampliamenti contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – Cass. n. 8949/2023
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Integrazioni, specificazioni o ampliamenti contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.   La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8949 del 30/03/2023 (Rv. 667513 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378   Corte Cassazione 8949 2023 …...
Revocazione per errore di fatto – Cass. n. 7435/2023
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Revocazione per errore di fatto - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Sussistenza - Fattispecie.   In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7435 del 15/03/2023 (Rv. 667048 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_378   Corte Cassazione 7435 2023 …...
Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista – Cass. n. 34658/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.   Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_11   Corte Cassazione 34658 2022 …...
Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Cass. n. 17479/2022
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - "Ius superveniens" ex art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.   Lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 che ha novellato l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per revocazione avverso un'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte dalla quale risultava evidente la mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui la suddetta modificazione normativa era stata invocata dal contribuente quale "lex mitior"). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022 (Rv. 664863 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_391   Corte Cassazione 17479 2022 …...
Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva – Cass. n. 17379/2022
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Pronuncia di cassazione - Revocabilità per contrasto con giudicato esterno dedotto nella memoria difensiva ex artt. 378, 380 bis o 380 bis.1. c.p.c. - Sussunzione ex art. 395 n. 4 c.p.c. - Ammissibilità.   In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17379 del 30/05/2022 (Rv. 664889 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_380   Corte Cassazione 17379 2022 …...
Procedimento disciplinare a carico dei magistrati – Cass. n. 11546/2022
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – impugnazioni - Procedimento disciplinare magistrati - Disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. in l. n. 176 del 2020 - Omessa richiesta di discussione orale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.   In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nel caso in cui trovi applicazione, "ratione temporis", l'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi fissati in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., l'individuazione del rito per la decisione non dipende da alcun ulteriore provvedimento di fissazione emesso dal presidente e comunicato alle parti, ma dalla diretta volontà della legge, che stabilisce che si debba procedere automaticamente in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; in mancanza di tale richiesta, alle parti non è consentito di partecipare alla discussione nell'udienza ex art. 379 c.p.c., senza che ciò rechi ostacolo all'esercizio del diritto di difesa giacché, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni con atto spedito alla cancelleria, e da questa inviato ai difensori, gli stessi possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11546 del 08/04/2022 (Rv. 664487 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379   Corte Cassazione 11546 2022 …...
Mancata proposizione di istanza di discussione orale – Cass. n. 42090/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020 - Parte intimata e non costituita - Mancata proposizione di istanza di discussione orale - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.   In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U –, Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378   Corte Cassazione 42090 2021 …...
Mancata produzione in copia della sentenza – Cass. n. 16589/2021
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Mancata produzione in copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali). Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 (Rv. 661485 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_124, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_384   corte cassazione 16589 2021 …...
Ricorso per cassazione avverso sentenze del CSM – Cass. n. 15110/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Deposito di "motivi aggiunti" - Art. 585, comma 4, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Riqualificazione dell'atto come memoria di parte ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è regolato, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali penali nella fase della proposizione del ricorso, e da quelle civili nella fase del giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui prima dell'udienza vengano depositati "motivi aggiunti", non trova applicazione l'art.585, comma 4, c.p.p., che consente, nell'ambito del processo penale, di presentare "motivi nuovi", ma l’atto depositato può essere riqualificato come memoria di parte, ai sensi dell'art.378 c.p.c., e come tale può essere ritenuto ammissibile, in quanto si limiti ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, nell'ambito delle argomentazioni già prospettate e sviluppate nell'atto introduttivo, e purché il deposito avvenga tempestivamente, non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15110 del 31/05/2021 (Rv. 661421 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione – Cass. n. 8939/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull'omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Limiti.  impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta, a seguito della riforma operata daii'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395 …...
Giudizio di cassazione – Cass. n. 4294/2021
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Cassazione - discussione orale – Cass. n. 2610/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Richiesta di discussione orale ex art. /23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione deii'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379 …...
Resistenza con memoria anziché con controricorso – Cass. n. 1542/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Ricorso incidentale - Resistenza con memoria anziché con controricorso - Inammissibilità. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - In genere. Ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_371_1, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Sospensione dell'esecuzione - Sentenza di appello - Cass. n. 18079/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità. IMPUGNAZIONI  SOSPENSIONE  ESECUZIONE La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020 (Rv. 658763 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373, Cod_Proc_Civ_art_378 corte cassazione 18079 2020 …...
Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Cass. n. 18127/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni. CASSAZIONE PROCEDIMENTO CAMERALE L'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18127 del 31/08/2020 (Rv. 658962 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 18127 2020 …...
Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Cass. n. 14098/2020
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione. In tema di giudizio di legittimità - si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 corte cassazione 14098 2020 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)
Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva In genere. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - In genere. In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)
Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art_ 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art_ 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento. In tema di rito camerale di legittimità ex art_ 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art_ 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art_ 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_1, Cod_Proc_Civ_art_378 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE PROCEDIMENTO   …...
ricorso per Cassazione - pronuncia in camera di consiglio – Cass. 12803/2019
Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019 (Rv. 653817 - 01) Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 – Controricorso Cod. Proc. Civ. art. 378 – Deposito di memorie di parte Cod. Proc. Civ. art. 380.2 – Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)
Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione. Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01) Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per)  - Controricorso - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)
Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria. Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01) Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_369 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01)
Deposito di controricorso privo dell'esposizione dei motivi di diritto - Inammissibilità - Possibilità di produrre documenti o memorie fino alla data della discussione - Esclusione. In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01) Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Nuove domande - Ammissibilità - istruzione e scuole - universita' - In genere. In un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie, al risarcimento del danno derivante dalla tardiva o incompleta attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi) l'introduzione con memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. di una questione che non ha formato oggetto del "thema decidendum" dibattuto in appello, per quanto risulti dalla sentenza impugnata, costituisce un inammissibile mutamento delle caratteristiche del fatto posto a fondamento della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato estranea rispetto all'oggetto del giudizio la successiva richiesta, contenuta nella memoria, volta a sostenere la responsabilità dello Stato per non aver aggiornato la borsa di studio introdotta nel 1991 rispetto alla originaria domanda, volta invece ad affermare la responsabilità dello Stato per non aver attuato l'obbligo di adeguata remunerazione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - funzione - sanatoria di eventuali vizi del ricorso - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018   …...
Cassazione (ricorso per) - deposito di atti di documenti nuovi - nullità inficianti la sentenza impugnata
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - nullità inficianti la sentenza impugnata - produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - necessità - produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 …...
Nullità inficianti la sentenza impugnata
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - nullità inficianti la sentenza impugnata - produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - necessità - produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 >>> Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 …...
Sopravvenuto annullamento degli atti di nomina
Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo giudicante per vizi originari - efficacia retroattiva - conseguenze - nullità della decisione - modalità con cui fare valere detta nullità - deducibilità in sede di legittimità con memoria ex art. 378 c.p.c. - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 >>> Il sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione, ancorché incida "ex tunc" sulla validità degli atti di esercizio della funzione in precedenza compiuti, comporta la mera nullità della decisione resa, suscettibile di essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., nel mentre è inammissibile la deduzione dei vizi in parola effettuata con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla regolarità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, poiché sollevata dal ricorrente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018 …...
Procedimento camerale - assenza di controricorso
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - in genere - procedimento camerale ex art. 380-bis. 1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 197 del2016) - memoria illustrativa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. in assenza di controricorso notificato nel termine di legge - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 >>> In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis. l c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem". Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 …...
Richiesta di rimborso delle spese processuali
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - sentenza di appello - procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione - richiesta, in sede di legittimità, di rimborso delle spese relative - proposizione mediante memoria depositata in procedimento soggetto a rito camerale e non notificata alla controparte - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018 >>> Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018
Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex legge n. 69 del 2009 - Regime anteriore - Procura speciale rilasciata su ricorso o controricorso - Necessità - Estensione ad altri atti - Esclusione - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità. Nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili di ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Querela di falso proposta nel giudizio di cassazione - Irritualità. Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falso proposta in detta sede. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017   …...
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017
Operatività delle norme del rito civile nella fase dello svolgimento del giudizio di legittimità - Conseguenze - Artt. 377, 378 e 379 c.p.c. - Applicabilità. In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni, secondo il disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, risulta caratterizzato dall’applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle civili, con conseguente facoltà per le parti di partecipare alla discussione nell’udienza pubblica ex art. 379 c.p.c., di presentare memorie, ai sensi del precedente art. 378 c.p.c., fino a cinque giorni prima della stessa, della cui fissazione ciascuna ha diritto a ricevere comunicazione, anche quando non abbia potuto presentare il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016
Deposito a mezzo posta - Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. - Memorie - Applicabilità - Esclusione. L'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poiché quest'ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016
Deposito a mezzo posta - Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. - Memorie - Applicabilità - Esclusione. L'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poiché quest'ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015
Termine di cinque giorni ex art. 378 c.p.c. - Natura - Termine libero - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015 In tema di giudizio di cassazione, il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie di parte, deve intendersi non "libero", operando il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18346 del 18/09/2015     …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015
Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Giudicato formatosi dopo la notifica del ricorso per cassazione - Produzione dei relativi documenti - Termine - Documenti prodotti dal resistente costituitosi irritualmente - Conseguenze in ordine alla loro utilizzabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015 L'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione; ove, invece, tale produzione venga effettuata, prima della menzionata udienza, dal resistente costituitosi irritualmente (perché con controricorso tardivo o con comparsa depositata per la sola discussione orale), eventualmente in allegato alla memoria ex artt. 378 o 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., di quei documenti non può tenersi conto, salvo che l'irritualità di detta costituzione non sia sanata dalla partecipazione del resistente alla discussione orale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del 01/06/2015   …...
impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014
Pretesa inammissibilità dell'appello per mancata esposizione degli elementi di fatto e per genericità - Esclusione del vizio da parte del giudice d'appello - Deduzione della predetta inammissibilità con i motivi di ricorso per cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014 L'inammissibilità dell'appello, per la mancata esposizione degli elementi di fatto e per la genericità delle censure, ove sia stata esclusa dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 cod. proc. civ., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014   …...
termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014
Termini "a ritroso" ex art. 378 cod. proc. civ. - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014 Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014   …...
Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014
Termini "a ritroso" ex art. 378 cod. proc. civ. - Termini che scadano in giorno festivo o di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo "a ritroso" - Sussistenza - Fondamento. Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014
Giudizio di cassazione - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Interruzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 31/01/2014
Iscrizione del difensore all'albo delle giurisdizioni superiori - Contestazione - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Conseguenze. In caso di contestazione dello "ius postulandi" per mancanza di iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice. Il difensore privo dello "ius postulandi", destinatario unico della procura alle liti, non ha il potere di certificare l'autenticità della firma del mandante, ed è irrilevante che l'autenticità della sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia stata conferita la procura. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 31/01/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni. Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Esame del documento - Legittimità - Condizioni. Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013
Successione nel processo - Art. 110 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Condizioni - Costituzione irrituale dell'erede - Sanatoria - Limiti. In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013   …...
successione nel processo - a titolo universale - art. 110 cod. proc. civ. - giudizio di cassazione - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - successione nel processo - art. 110 cod. proc. civ. - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2013 In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6222 del 20/04/2012
Mancata esposizione delle ragioni atte a contrastare i motivi di ricorso - Presentazione di memoria - Inammissibilità - Partecipazione a udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370, comma secondo, stesso codice), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibili controricorsi privi della sommaria esposizione del fatto e delle ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, ed ha escluso l'ammissibilità della loro integrazione mediante memoria presentata a norma dell'art. 378 cod. proc. civ., atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6222 del 20/04/2012   …...
Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - lite temeraria – Cass. n. 20914/2011
Domanda - Proponibilità in cassazione - Limiti - Per danni conseguenti alla proposizione del ricorso - Proposizione nel controricorso - Necessità. La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione e, in particolare, quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. o nel corso della discussione orale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20914 del 11/10/2011 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 20914 2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011
Deposito della sola procura - Presentazione di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità. Ai sensi del primo comma dell'art 370 cod. proc. civ., la parte contro cui è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso ma solo la procura al difensore, non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011
Contenuto - Deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Funzione - Sanatoria di eventuali vizi del ricorso - Esclusione - Fondamento. L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011
Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - Inammissibilità. Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod.proc.civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come nella specie, eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011   …...
Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 27/01/2011
Rilievo in sede di legittimità - Sentenza di merito passata in giudicato - Necessità dell'esame - Produzione - Fino all'udienza di discussione - Ammissibilità. In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s'intende far valere e l'oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l'impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d'inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all'udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 27/01/2011   …...
Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011
Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione. L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011   …...
Civile - Termini processuali - Computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011
Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione. L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010
Tardiva - Inammissibilità - Procura speciale rilasciata a margine di detto atto - Validità - Conseguenze - Partecipazione del difensore alla discussione della causa - Ammissibilità - Diritto alla rifusione delle spese - Limiti. L'inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010   …...
Procedimento civile - termini processuali – computo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008
Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione - Fattispecie. L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008   …...
Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008
Termini scadenti nella giornata di sabato - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione - Fattispecie. L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (nella specie, la S.C., premesso che la disposizione invocata non assumeva comunque rilievo, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° gennaio 2006, mentre la notifica del ricorso per cassazione risaliva al 2004, ha escluso, in applicazione del principio enunciato in massima, la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11163 del 07/05/2008   …...
Regolamento di giurisdizione - procedimento in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
Questione di giurisdizione in controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di lista elettorale - Abbreviazione dei termini di trattazione del ricorso in udienza - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento tra i valori di rango costituzionale della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento della consultazione elettorale - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato in prossimità delle consultazioni elettorali. In materia elettorale, nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione con cui si deduca una questione di giurisdizione nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali, l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza di trattazione trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali; valore, quest'ultimo, che l'art. 61 Cost. colloca nel contesto del termine di settanta giorni che separa l'elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti; sicché, in assenza di apposita disciplina dei giudizi aventi l'anzidetto oggetto, il punto di equilibrio di un siffatto bilanciamento consiste, per un verso, nel garantire che la decisione giudiziale intervenga necessariamente in tempo utile rispetto alle predette scadenze elettorali, le quali, non potendo ammettere dilazioni, rendono indispensabile la fissazione di termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza, e, per altro verso, nell'assicurare la possibilità per tutte le parti del giudizio di esprimervi le proprie difese, seppure entro termini necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che potesse validamente trattarsi in udienza pubblica, nonostante la fissazione a scadenza così ravvicinata da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito per la difesa delle parti intimate, il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile …...
Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - procedimento in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
Questione di giurisdizione in controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di lista elettorale - Abbreviazione dei termini di trattazione del ricorso in udienza - Ammissibilità - Fondamento - Bilanciamento tra i valori di rango costituzionale della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento della consultazione elettorale - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato in prossimità delle consultazioni elettorali. In materia elettorale, nel caso di proposizione di un ricorso per cassazione con cui si deduca una questione di giurisdizione nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali, l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza di trattazione trova giustificazione in un ponderato bilanciamento tra i valori, entrambi di rango costituzionale, della tutela del diritto di difesa e del corretto e tempestivo svolgimento delle consultazioni elettorali; valore, quest'ultimo, che l'art. 61 Cost. colloca nel contesto del termine di settanta giorni che separa l'elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti; sicché, in assenza di apposita disciplina dei giudizi aventi l'anzidetto oggetto, il punto di equilibrio di un siffatto bilanciamento consiste, per un verso, nel garantire che la decisione giudiziale intervenga necessariamente in tempo utile rispetto alle predette scadenze elettorali, le quali, non potendo ammettere dilazioni, rendono indispensabile la fissazione di termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza, e, per altro verso, nell'assicurare la possibilità per tutte le parti del giudizio di esprimervi le proprie difese, seppure entro termini necessariamente ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che potesse validamente trattarsi in udienza pubblica, nonostante la fissazione a scadenza così ravvicinata da rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal codice di rito per la difesa delle parti intimate, il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008
Procedimento previsto dall'art. 380-bis cod. proc. civ. - Deposito di una prima memoria - Possibilità di deposito di memorie successive - Sussistenza - Condizioni - Deposito non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008 In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 cod. proc. civ., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine "memorie" e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle "conclusioni" del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006
Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello svoltosi nei confronti di una società - Ricorso per cassazione proposto da una società diversa - Legittimazione - Prova - Onere a carico della ricorrente - Condizioni - Contestazione da parte del resistente. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006 La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006
Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità. L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006
Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006 L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006   …...
Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005
Termine a ritroso - Modalità di computo - Fattispecie. Ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art.378 cod. proc. civ., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione, non possono computarsi, come giorni utili, né il giorno dell'udienza, che - trattandosi di termine a ritroso - costituisce il "dies a quo" e non è, pertanto, calcolabile, ai sensi dell'art.155, comma primo, cod. proc. civ., né il giorno dell'effettivo deposito, se esso ricade nel periodo di sospensione feriale, nelle ipotesi in cui essa si applica ( in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10598 del 19/05/2005
Intervento volontario di terzo in sede di giudizio di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso - Ammissibilità - Fattispecie in tema di scorporo di azienda bancaria. Esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito, nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso. (Nella specie, trattavasi del deposito di una memoria illustrativa del ricorso - qualificata dalla Corte Cass. come intervento - da parte di una banca, la quale era subentrata, in quanto conferitaria dell'azienda bancaria di altro istituto di credito, parte del giudizio e ricorrente per cassazione, nel contenzioso attivo e passivo relativo ai rapporti bancari correnti del dante causa, tra cui quello oggetto di controversia). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10598 del 19/05/2005   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4810/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4810 del 07/03/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4810 2005   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4814/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4814 del 07/03/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4814 2005   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – cass. n. 4810/2005
  In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005 L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4810 2005     …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4814/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005 L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4814 2005   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 4810/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4810 2005   …...

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