articolo vigente
Articolo vigente
Art. 373. (Sospensione dell'esecuzione)
1. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica (1) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione. (2)
modifiche - note
COMMENTI
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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la giurisprudenza
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