Cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)Notificazione dell'impugnazione in cause SCINDIBILI - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittori del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.
(Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11616 del 03/05/2025 (Rv. 674488 - 01)Contenuto e forma - Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11616 del 03/05/2025 (Rv. 674488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370
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Cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9501 del 11/04/2025 (Rv. 674612-01)Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9501 del 11/04/2025 (Rv. 674612-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371 …...
Cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 02/04/2025 (Rv. 674242-01)Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 02/04/2025 (Rv. 674242-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371 …...
Cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 (Rv. 671736-01)Autosufficienza del controricorso - Specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) - Riferimento alla sentenza impugnata - Sufficienza - Fondamento.
Ai fini dell'ammissibilità del controricorso il requisito di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., è valutato in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per il ricorso, avendo l'atto, non dotato di autonomia processuale, la funzione di sostenere la decisione impugnata e di replicare all'avversa impugnazione, senza proposizione di altri e diversi motivi.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 17048 del 20/06/2024 (Rv. 671736-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_370 …...
Legittimazione (poteri del giudice) - ad processum - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)Cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Giudizio di cassazione promosso da società estinta per incorporazione - Legittimazione della società incorporante a costituirsi in giudizio in luogo della società estinta - Sussistenza - Necessità per i giudizi introdotti sino al 31 dicembre 2022 di notifcazione del ricorso per intervento alle altre parti - Sussistenza - Omissione - Nullità - Sanatoria - Modalità - Incidenza della nullità non sanata sulla proseguibilità del giudizio di legittimità - Insussistenza - Ragioni.
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 14/06/2024 (Rv. 671550-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501, Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7170 del 18/03/2024 (Rv. 670582-01)Giudizio di cassazione - Controricorso - Ricorso notificato dopo l'1 gennaio 2023 - Art. 370 c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modificata apportata dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 7170 del 18/03/2024 (Rv. 670582-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370 …...
Successione nel processo - a titolo universale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-01)Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – legittimazione all'impugnazione - passiva - Giudizio di cassazione - Controricorso depositato dall'erede della parte originaria - Prova della relativa legittimazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3559 del 07/02/2024 (Rv. 670092-01)Giudizio di cassazione - Deposito dopo il 1 gennaio 2023 - Omessa notifica - Conseguenze.
I giudizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sono sottoposti all'art. 370 c.p.c., così come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l'obbligo di notifica del controricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ritualmente mediante deposito di tale atto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3559 del 07/02/2024 (Rv. 670092-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370 …...
difensori Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 05/12/2023 (Rv. 669613 - 01)Mandato alle liti (procura) - in genere - Giudizio di cassazione - Omesso deposito della procura ad litem contestualmente al ricorso - Conseguenze - Improcedibilità - Limiti - Deposito nel fascicolo del controricorrente - Equipollenza - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, l'omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all'originale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 05/12/2023 (Rv. 669613 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370 …...
Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" – Cass. n. 8491/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" - Presentazione del controricorso da parte del destinatario della notificazione del ricorso - Soccombenza del ricorrente - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 (Rv. 667313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385
Corte
Cassazione
8491
2023 …...
Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale – Cass. n. 6300/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - nullità - sanatoria - avvocatura dello stato - notificazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità al controricorso - Sussistenza.
In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023 (Rv. 667544 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_156
Corte
Cassazione
6300
2023 …...
Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del controricorso – Cass. n. 37829/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - deposito di atti - in genere - Valutazione della procedibilità del ricorso e della tempestività del controricorso - Integrità o meno del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità, la valutazione della procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., come quella di tempestività del controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente del contraddittorio come concretamente instaurato da chi ha intrapreso il giudizio, senza che abbia alcuna rilevanza l'integrità, o meno, del contraddittorio medesimo (per essere stato il procedimento intrapreso contro tutte le parti necessarie).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37829 del 27/12/2022 (Rv. 666494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_101
Corte
Cassazione
37829
2022 …...
Improcedibilità per tardivo deposito – Cass. n. 34922/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Improcedibilità per tardivo deposito - Termine e decorrenza - Impugnazione incidentale nei confronti di più parti - Decorrenza del termine dall'ultima notificazione.
Il ricorso incidentale è improcedibile, stante il rinvio dell'art. 371, comma 3, c.p.c. al precedente art. 369 c.p.c., se depositato in cancelleria oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 370 c.p.c., da computarsi a decorrere dall'ultima notificazione alle controparti, in quanto il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell’unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34922 del 28/11/2022 (Rv. 666486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_333
Corte
Cassazione
34922
2022 …...
Operatività delle norme del rito penale – Cass. n. 34380/2022Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Fase introduttiva del giudizio di legittimità - Operatività delle norme del rito penale - Conseguenze - Artt. 370, 371 e 334 c.p.c. - Inapplicabilità - Ricorso incidentale - Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre il ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo"; non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 370 e 371 c.p.c., riguardanti la notificazione ed il deposito del controricorso, o la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale da parte del destinatario del ricorso principale che non abbia proposto, a sua volta, ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p., né l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34380 del 22/11/2022 (Rv. 666365 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
34380
2022
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Notificazione del ricorso per cassazione non seguita da tempestivo deposito dello stesso – Cass. n. 8674/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - termine - Notificazione del ricorso per cassazione non seguita da tempestivo deposito dello stesso - Nuova notificazione del medesimo ricorso - Termine per la notificazione del controricorso - Decorrenza - Dalla seconda notificazione del ricorso - Ragioni.
Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato due volte alla stessa parte, per essere poi tempestivamente depositato solo dopo la seconda notificazione, è con riferimento a quest'ultima che decorre il termine per la notificazione del controricorso, dal momento che solo in tale momento può dirsi sorto l'interesse a contraddire, anche al solo fine di eccepire un motivo di improcedibilità, potendosi prima fare affidamento sul fatto che, in mancanza di tempestivo deposito dopo la prima notificazione, la causa non sarebbe stata coltivata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8674 del 17/03/2022 (Rv. 664447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_369
Corte
Cassazione
8674
2022 …...
Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità – Cass. n. 6774/2022Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
Cassazione
6774
2022 …...
Erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente – Cass. n. 1784/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - termine - Notificazione del controricorso - Mancato perfezionamento imputabile all'erronea indicazione, in ricorso, del luogo del domicilio del ricorrente - Rinnovazione immediata - Inosservanza del termine di legge - Decadenza - Esclusione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Nell'ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell'erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l'inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall'art. 153 c.p.c. e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU), oltre che dell'obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022 (Rv. 663708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_153
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1784
2022 …...
Contenuto minimo di confutazione del ricorso avversario – Cass. n. 1474/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Controricorso - Contenuto minimo di confutazione del ricorso avversario - Sussiste - Mero richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi - Remunerabilità ai fini della liquidazione delle spese - Esclusione.
Non può essere considerato quale atto difensivo meritevole di remunerazione un atto contenente un generico richiamo alle proprie difese senza indicazione dei motivi che le sorreggono o comunque privo di una minima confutazione del ricorso avversario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1474 del 18/01/2022 (Rv. 663630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_370
Corte
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1474
2022 …...
Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale – Cass. n. 41254/2021Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
Cassazione
41254
2021 …...
Ricorso proposto successivamente al primo – Cass. n. 36057/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
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36057
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Riproposizione della questione con controricorso - Cass. n. 33109/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33109 del 10/11/2021 (Rv. 662752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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Cassazione
33109
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Irritualità della notificazione del controricorso mezzo posta elettronica – Cass. n. 31779/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_370
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31779
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Conversione in ricorso incidentale – Cass. n. 27680/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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27680
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Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente – Cass. n. 25498/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – termine - Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente - Idoneità ai fini del rispetto del termine ex art. 370, comma 1, c.p.c. - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 25498 del 21/09/2021 (Rv. 662256 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370
Corte
Cassazione
25498
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Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" – Cass. n. 20996/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Procedimento in camera di consiglio - Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., la "memoria di costituzione" depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021 (Rv. 662080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380 unvicies
Corte
Cassazione
20996
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Tempestività della notificazione del controricorso – Cass. n. 20847/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Spese giudiziali civili - controricorso - Soccombenza del ricorrente - Rifusione delle spese di lite al controricorrente - Tempestività della notificazione del controricorso - Accertamento - Necessità - Termine - Decorrenza.
Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente vanno ricomprese quelle del controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20847 del 21/07/2021 (Rv. 662052 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385
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20847
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Atto qualificabile come controricorso – Cass. n. 17030/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – controricorso - Procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del difensore al fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come controricorso - Esclusione - Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data dell'adunanza camerale - Possibilità - Esclusione – Fattispecie
Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 (Rv. 661609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_380
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Credito per restituzione di finanziamento pubblico – Cass. n. 6592/2021Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di prestazione d'opera obbligatoria per la costruzione e sistemazione delle strade comunali - Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.
In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_11 …...
Successore a titolo particolare nel diritto controverso – Cass. n. 5987/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Fondamento.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
Omesso deposito del ricorso – Cass. n. 27571/2020Impugnazioni civili - controricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Omesso deposito del ricorso - Facoltà del controricorrente - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Fondamento.
La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369,Cod_Proc_Civ_art_370
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Controricorso inammissibile per tardività - Cass. n 23921/2020impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – controricorso - Rito camerale di legittimità - Controricorso inammissibile per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_370
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23921
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Danno erariale - soggetti solidalmente responsabili – Cass. n. 23903/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
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Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 17614/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
INCIDENTALI
TARDIVE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
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17614
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Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Cass. n. 17577/2020 Procedimento civile - notificazione - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
NOTIFICAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, spedito a mezzo PEC alle 20.21 dell'ultimo giorno utile per la proposizione, non era stato accettato immediatamente ma il giorno successivo, senza che il notificante si fosse attivato per la ripresa del procedimento notificatorio).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020 (Rv. 658886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_370
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione Vizi della notifica del ricorso – Cass. n. 12410/2020Sanatoria con effetto "ex tunc" - Termine per la notifica del controricorso - Decorrenza - Esclusione.
Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12410 del 24/06/2020 (Rv. 658064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_370
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del controricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 01)Controricorso con ricorso incidentale - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 01)Notificazione del controricorso - Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Mancata contestazione del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.
Nel processo di cassazione, il controricorso deve essere notificato nel domicilio eletto dal ricorrente e non presso il procuratore non domiciliatario, senza che la nullità che ne consegue possa ritenersi sanata in caso di assenza di repliche, da parte del ricorrente, riferite al contenuto dell'atto che ne dimostrino l'avvenuta piena conoscenza da parte sua.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRORICORSO
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art_ 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art_ 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di rito camerale di legittimità ex art_ 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art_ 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art_ 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_1, Cod_Proc_Civ_art_378
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
PROCEDIMENTO
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1193 del 21/01/2020 (Rv. 656790 - 01)Opposizione allo stato passivo -sentenza - gravami - termini - Ricorso per cassazione - Riduzione alla metà dei termini ex art. 99 l.fall. - Applicabilità al controricorso - Esclusione - Fondamento.
In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione, prevista dall'art. 99 l.fall., non si applica anche al controricorso in quanto il tenore letterale e il carattere eccezionale della disposizione, che deroga alla disciplina generale del detto termine, ne impediscono l'estensione anche analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1193 del 21/01/2020 (Rv. 656790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_325
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità -Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.
Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 (Rv. 655272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_377 …...
ricorso per Cassazione - pronuncia in camera di consiglio – Cass. 12803/2019Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.
In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019 (Rv. 653817 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 370 – Controricorso
Cod. Proc. Civ. art. 378 – Deposito di memorie di parte
Cod. Proc. Civ. art. 380.2 – Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione.
Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_1 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Controricorso - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_369 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01)Deposito di controricorso privo dell'esposizione dei motivi di diritto - Inammissibilità - Possibilità di produrre documenti o memorie fino alla data della discussione - Esclusione.
In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Controricorso per cassazioneImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Controricorso per cassazione - Procura conferita al di fuori delle modalità di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. - Validità – Esclusione – Conseguenze.
Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 877 del 16/01/2019
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Pronuncia in camera di consiglioImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - giudizio di cassazione - costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - procedimento in camera di consiglio - deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - conseguenze - inammissibilità della costituzione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018 …...
Autenticazione della sottoscrizione - difensore non iscrittoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - pluralità di difensori - autenticazione della sottoscrizione - difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla corte di cassazione - nullità del ricorso - configurabilità - esclusione - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018
>>> La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018 …...
Procedimento camerale - assenza di controricorsoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - in genere - procedimento camerale ex art. 380-bis. 1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 197 del2016) - memoria illustrativa ai sensi dell'art. 370 c.p.c. in assenza di controricorso notificato nel termine di legge - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018
>>> In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis. l c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem".
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 …...
Notificazione della sentenzaProcedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - Omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 23620 del 28/09/2018
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Notificazione della sentenza - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
>>> L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - spese giudiziali civili in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018Controricorso - Inammissibilità - Soccombenza del ricorrente - Rimborso degli onorari di difesa al resistente - Procedimento camerale dinanzi - Limitazione a quelli relativi alla memoria scritta - Necessità.
In tema di condanna alle spese nel giudizio di legittimità, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente, poiché in tale ipotesi detta condanna deve limitarsi all'attività successiva eventualmente svolta, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, è limitato alla redazione della memoria scritta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., ossia all'unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21105 del 24/08/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017Ricorso per cassazione - Notificazione al procuratore agente "extra districtum" presso lo studio e presso il domiciliatario - Decorrenza del termine per la notificazione del controricorso - Dalla prima notificazione, se anteriore.
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente "extra districtum" in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017Inammissibilità per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità a seguito della novella del rito di cassazione del 2016 - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilità del controricorso perchè tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017
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Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26127 del 19/12/2016Ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Controricorso e ricorso incidentale - Rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c. - Necessità
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ne consegue che la parte cui sia stata notificata l'impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26127 del 19/12/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25048 del 07/12/2016Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale – Condizioni
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25048 del 07/12/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Mancato deposito del primo ricorso - Termine di proponibilità del secondo ricorso - Decorrenza dalla notificazione del primo ricorso.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016A mezzo PEC - Validità - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del controricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016Notificazione - a mezzo PEC - Validità - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del controricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016Giudizio di cassazione - Controricorso meramente adesivo al ricorso principale - Ricorso incidentale - Proposizione - Necessità - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.
La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016Controricorso e ricorso incidentale - Procura in calce o a margine - Mancato riferimento al ricorso incidentale - Ininfluenza - Fondamento.
La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016Controricorso e ricorso incidentale - Procura in calce o a margine - Mancato riferimento al ricorso incidentale - Ininfluenza - Fondamento.
La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016Controricorso con ricorso incidentale - Proposizione contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del controricorso - In Genere.
Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016Controricorso con ricorso incidentale - Proposizione contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016Controricorso con ricorso incidentale - Proposizione contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, ancorché sia stata effettuata in quella data a due o più parti, a meno che detta notifica non debba considerarsi viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8704 del 03/05/2016
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Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016
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Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016Ricorso proposto contro due o più parti - Estraneità di alcune alla materia del contendere - Conseguenze - Termine di deposito - Decorrenza dalla notifica effettuata nei confronti della parte interessata - Successive notificazioni alle altre parti - Irrilevanza - Conseguenze in tema di notifica del controricorso.
Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato a più parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti, sicché, il termine di ulteriori venti giorni, concesso a tale parte sostanziale per la notificazione del proprio controricorso, ex art. 370 c.p.c., decorre dalla data dell'avvenuto deposito del ricorso, eseguito rispetto alla notificazione che la riguarda.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016Ricorso proposto contro due o più parti - Estraneità di alcune alla materia del contendere - Conseguenze - Termine di deposito - Decorrenza dalla notifica effettuata nei confronti della parte interessata - Successive notificazioni alle altre parti - Irrilevanza - Conseguenze in tema di notifica del controricorso.
Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato a più parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti, sicché, il termine di ulteriori venti giorni, concesso a tale parte sostanziale per la notificazione del proprio controricorso, ex art. 370 c.p.c., decorre dalla data dell'avvenuto deposito del ricorso, eseguito rispetto alla notificazione che la riguarda.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016Ricorso proposto contro due o più parti - Estraneità di alcune alla materia del contendere - Conseguenze - Termine di deposito - Decorrenza dalla notifica effettuata nei confronti della parte interessata - Successive notificazioni alle altre parti - Irrilevanza - Conseguenze in tema di notifica del controricorso.
Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato a più parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti, sicché, il termine di ulteriori venti giorni, concesso a tale parte sostanziale per la notificazione del proprio controricorso, ex art. 370 c.p.c., decorre dalla data dell'avvenuto deposito del ricorso, eseguito rispetto alla notificazione che la riguarda.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7194 del 13/04/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015Giudizio di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Costituzione dell'intimato - Controricorso - Notifica - Necessità - Omissione - Inammissibilità. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015
Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015Decorrenza - Dalla data di notifica del ricorso principale - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
Nel giudizio di cassazione il termine per la valida proposizione del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione del ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
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Elezioni - impugnazioni e ricorsi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015Ricorsi elettorali - Plurime impugnazioni per cassazione avverso la medesima sentenza - Qualificazione come incidentale di quelle successive alla prima - Tempestività - Termini dimezzati - Sospensione feriale - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015
In tema di contenzioso elettorale, la proposizione di plurime impugnazioni per cassazione avverso una stessa sentenza implica che ognuna di quelle successiva alla prima si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché promossa con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine - soggetto a sospensione feriale - di venti giorni (dieci più dieci), risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., nonché 22, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza che, a tal fine, incida il termine di impugnazione previsto dall'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 cit. o la natura adesiva dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18696 del 22/09/2015
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22_11,
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 2195 del 2003 Rv. 561024, N. 5695 del 2015 Rv. 634799 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015Ricorso incidentale tardivo - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo. (Nella specie, l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014 (doppia)Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014
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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - litisconsorzio e integrazione del contraddittorio - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014Regolamento di giurisdizione - Pluralità di parti - Litisconsorzio necessario - Integrazione del contraddittorio - Notifica del controricorso - Idoneità a garantire la presenza di tutte le part - Ordine di integrazione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014
In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l'art. 331 cod. proc. civ., in ordine alla integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio "a quo", ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014 (doppia)Procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso incidentale - Validità ai fini della partecipazione del difensore alla discussione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015Correzione di errore materiale nella sentenza di merito impugnata per cassazione - Istanza proposta nel controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015
L'istanza di correzione dell'errore materiale deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione, sicché è inammissibile l'istanza di correzione formulata dal resistente nel controricorso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015
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Impugnazioni in generale – incidentali - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015
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Cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4977 del 12/03/2015Vizi della notifica del ricorso - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Termine per la notifica del controricorso - Decorrenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4977 del 12/03/2015
Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4977 del 12/03/2015
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015Elezione di domicilio - Trasferimento del domiciliatario - Mancata comunicazione alla cancelleria del nuovo indirizzo - Conseguenze - Effettuazione della notificazione o della comunicazione presso la cancelleria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015
Nel giudizio di cassazione, qualora il difensore domiciliatario designato con l'elezione di domicilio effettuato in precedenza si sia trasferito fuori del luogo indicato senza comunicare il nuovo domicilio alla cancelleria della Corte di cassazione, le comunicazioni della fissazione dell'udienza ex art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. vanno effettuate presso la medesima cancelleria, in applicazione di quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015
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azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014Delibera assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" il contenzioso - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l'amministratore a "coltivare" la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest'ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all'altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 24/02/2014
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Criteri - Fattispecie.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indimente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo. (Nella specie, in presenza di due ricorsi depositati in pari data, la S.C. ha considerato principale il ricorso che ha assunto numeri inferiori sia di cronologico presso l'Ufficio UNEP sia di ruolo ed incidentale quello che ha assunto numeri superiori).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
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controricorso per cassazione - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013Notificazione presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di PEC indicato in ricorso - Conseguenze - Inammissibilità del controricorso - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013
In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario del luogo di emissione del provvedimento - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze - Irrilevanza della nullità.
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale - Decorrenza - Venti giorni dal deposito del ricorso principale - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno feriale successivo - "Dies a quo" per la notifica del ricorso incidentale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale - Decorrenza - Venti giorni dal deposito del ricorso principale - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno feriale successivo - "Dies a quo" per la notifica del ricorso incidentale - Applicabilità.
L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21105 del 07/10/2014
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014Controricorso - Procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale - Conseguenza - Invalidità del controricorso - Fondamento - Idoneità residuale della procura ai fini della costituzione in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione orale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014
Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014
Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 83 Cod. Proc. Civ. art. 365,Cod. Proc. Civ. art. 370 …...
perfezionamento notificazione a mezzo posta . Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004Nei riguardi del notificante e del destinatario - Distinzione - Estremi - Sentenza Corte Cost. n. 477 del 2002 - Portata - Notifica eseguita a mezzo posta dal difensore ex art. 1, legge n. 53 del 1994 - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di ricorso incidentale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 1 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014Controricorso - Procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale - Conseguenza - Invalidità del controricorso - Fondamento - Idoneità residuale della procura ai fini della costituzione in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione orale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014
Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014Procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso incidentale - Validità ai fini della partecipazione del difensore alla discussione - Sussistenza.
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014Giudizio di cassazione - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Interruzione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24346 del 29/10/2013Perfezionamento della notifica per il richiedente al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario, e non al momento della ricezione, come per il destinatario - Configurabilità - Portata - Termine per il deposito nella cancelleria della cassazione del ricorso notificato - Disciplina ex art. 369 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell'articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24346 del 29/10/2013
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