Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi - 366. (1) (contenuto del ricorso)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 366. (1) (Contenuto del ricorso)
1. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
2. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, (2) le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
3. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
4. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma. (3)
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006. Il testo precedente recitava:
"Art. 366. (Contenuto del ricorso)
Il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso."
(2) Le parole: "ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine," inserite dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma così modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Procedura Docfa - Stima dell'immobile destinato a parcheggio - Tariffa comunale - Fatto notorio - Esclusione - Dovere di allegazione della parte - Conseguenze in sede di legittimità.
In tema di procedura Docfa, non costituiscono fatto notorio, ai fini della valutazione di un immobile adibito a parcheggio, le tariffe comunali vigenti nello stesso, essendo il fatto notorio caratterizzato dall'essere conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. Esso peraltro svincola dall'onere della prova, ma non anche dall'onere della sua allegazione, sicché il contribuente, che lamenti in sede di legittimità la sua mancata valutazione da parte del giudice del merito, è tenuto, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., a indicare il come e il quando dell'avvenuta sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27810 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
27810
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità - Oggetto del giudizio di legittimità - Giustificazione della decisione - Esclusione - Invalidità denunziata e incongruità della motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Esame diretto degli atti.
In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilita' dell'appello per mancanza di specificita ' dei motivi, oggetto del giudizio di legittimita' non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensi' sempre e direttamente l'invalidita' denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruita' della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicita' dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 (Rv. 659696 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
27368
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati nel ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020 (Rv. 659630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
26837
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati nel ricorso medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020 (Rv. 659630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
26837
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza della videoregistrazione - Omessa audizione del ricorrente che ne faccia richiesta - Ricorso per cassazione - Oneri di specificazione del ricorrente.
Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25312 del 11/11/2020 (Rv. 659577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
25312
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza della videoregistrazione - Omessa audizione del ricorrente che ne faccia richiesta - Ricorso per cassazione - Oneri di specificazione del ricorrente.
Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25312 del 11/11/2020 (Rv. 659577 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
25312
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall'esposizione dei motivi - Necessità - Rispondenza nelle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
Ricorso per cassazione
Esposizione dei fatti di causa
corte
cassazione
24432
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall'esposizione dei motivi - Necessità - Rispondenza nelle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.
Per soddisfare il requisito imposto daii'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
24432
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Denuncia di violazione o falsa applicazione di legge - Deduzione del motivo - Modalità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
23745
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione art. 8, comma 3 d. Igs. n. 25 del 2008 - Deduzione dell'omessa indicazione delle fonti di informazione - Insufficienza - Onere di allegazione di COI idonee a modificare la decisione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l'omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l'onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020 (Rv. 659276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
22769
2020

Competenza civile - regolamento di competenza- Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha omesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22682 del 19/10/2020 (Rv. 659431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
22682
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità.
Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
21369
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Ammissibilità intrinseca - Condizioni.
IMPUGNAZIONI
CASSAZIONE
GIURISDIZIONI SPECIALI
Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, con cui si denuncia il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dev'essere intrinsecamente ammissibile, secondo le modalità redazionali di cui all'art. 366 c.p.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità estrinseca delle single censure.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19169 del 15/09/2020 (Rv. 658633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
19169
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sentenza di primo grado - Art. 111 Cost. - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19162 del 15/09/2020 (Rv. 658838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
19162
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Giudicato esterno - Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità – Conseguenze - cosa giudicata civile - eccezione di giudicato -In genere.
CASSAZIONE
RICORSO
GIUDICATO ESTERNO
CONTENUTO
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
17310
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Deduzione, modalità e contenuto dei singoli motivi - Individuazione.
CASSAZIONE
PRINCIPIO DI SPECIFICITA'
ART. 366 C.P.C
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020 (Rv. 658539 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
17224
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Principio di autosufficienza del ricorso - Domande riguardanti un superiore inquadramento e le consequenziali ricadute in termini economici - Necessità di riportare il contenuto integrale della norma negoziale collettiva di riferimento - Sussistenza.
CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO
AUTOSUFFICIENZA
In tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17070 del 13/08/2020 (Rv. 658796 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
17070
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Deduzione del motivo - Contenuto - Fattispecie.
CASSAZIONE
RICORSO
MOTIVI
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevato dalla difesa del controricorrente, in quanto, nonostante l'assenza di specifici riferimenti ad una delle ipotesi previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., il richiamo alle norme che disciplinano l'istituto delle riserve nell'appalto di opere pubbliche e le limitazioni alla prova testimoniale dei contratti, accompagnato dalla puntuale indicazione della statuizione impugnata e dall'illustrazione delle ragioni del denunciato contrasto, consentivano di cogliere immediatamente la questione, riconducibile al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., avente ad oggetto la possibilità di provare per testimoni la causa della mancata o tardiva formulazione delle riserve).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 (Rv. 658610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
16700
2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilita' aggravata - lite temeraria - Ricorso per cassazione - Contenuto - Violazione art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l’atto di citazione in appello, a sua volta riproducente la comparsa conclusionale del primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020 (Rv. 658367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_2049
corte
cassazione
15333
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura)
In tema di protezione intemazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020 (Rv. 658251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
15211
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Racconto del richiedente - Valutazione di credibilità - Sindacato di legittimità - Limiti - Conseguenze - Contenuto del ricorso.
In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti - oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa - spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 (Rv. 658237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
13578
2020

Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'uffido dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la doglianza, chiarendo, altresì, che, una volta dichiarata l'incompetenza da parte del giudice adito, l'attore, soccombente sotto tale profilo, non può invocare, per contrastare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato né può impugnare, con riferimento sempre a dette norme, il provvedimento che abbia attribuito, comunque, la competenza ad uno dei possibili fori del consumatore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020 (Rv. 658228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_042
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
corte
cassazione
12981
2020

Ricorso introduttivo - Motivi specifici - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili alla definizione della questione - Sufficienza - Contenuto.
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
12865
2020

Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.
È nullo, nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario - Soggetti - Contenuto minimo a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario.
In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020 (Rv. 658143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_617
CORTE
CASSAZIONE
11268
2020

Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva In genere.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020 (Rv. 657901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387

Requisiti - Unico atto - Necessità - Successivo atto con ulteriori motivi di censura - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6691 del 09/03/2020 (Rv. 657220 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_387

Appello avverso la sentenza ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - "Translatio iudicii" o conversione dell'appello in ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 (Rv. 657298 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_617

Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Oneri del ricorrente - Mera affermazione del vizio - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.
In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020 (Rv. 657230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MOTIVI DEL RICORSO

Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice di merito - Violazione - Ricorso per cassazione - Contenuto - Riferimento alle fonti privilegiate - Specificità - Necessità.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso
In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all'art_ 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020 (Rv. 657062 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366_1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso -Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell'Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente.
In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Quantificazione della sanzione - Incensurabilità in sede di legittimità – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020 (Rv. 656708 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI
AVVOCATO
GIUDIZI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020 (Rv. 656708 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
1609
2020

Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati -Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità -Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1278
2020

Istanza di regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati - Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità - Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito -applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
1278
2020

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
FORMA E CONTENUTO

Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso.
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 (Rv. 656488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Questione di legittimità costituzionale - Generica indicazione di contrasto con i parametri - Inammissibilità.
Il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l'istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l'esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell'illegittimità di una norma e non anche l'indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019 (Rv. 656135 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Motivi attinenti alla giurisdizione - Poteri della Corte di cassazione - Estensione al giudizio di fatto - Condizioni - Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata - Onere del ricorrente.
In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_382

"Error in procedendo" - Esame diretto degli atti - Presupposti - Rispetto del principio di autosufficienza - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardiva notificazione della citazione senza l'indicazione in ricorso della data della notificazione dell'atto, nemmeno desumibile dalla sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 (Rv. 655419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Contenuto del ricorso - Motivi specifici - Limiti - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041 , Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Dedotta violazione in cassazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. - Mancata individuazione dell'elemento semantico oggettivamente incerto - Conseguenze.
Contratti in genere - interpretazione - espressioni polisense - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto
Il ricorrente in cassazione il quale deduca che l'interpretazione di un contratto è avvenuta in violazione degli artt. 1366 e 1369 c.c. ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del gravame, l'elemento semantico di tale contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del criterio cd. letterale e necessaria, invece, l'applicazione di quelli della buona fede o della funzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019 (Rv. 653922 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti
Cod. Civ. art. 1366 – Interpretazione di buona fede
Cod. Civ. art. 1369 – Espressioni con più sensi
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Processo Tributario - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità Integrazione in sede giurisdizionale dei motivi indicati nell'atto impositivo da parte deN'Amministrazione finanziaria - Esclusione.
In tema di ricorso per Cassazione, l'amministrazione finanziaria è tenuta non solo a riportare, anche in sintesi, il ricorso in appello ma anche le parti dell'atto di diniego contenenti le specifiche contestazioni su cui esso si fonda non potendo invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all'atto impositivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13163 del 16/05/2019 (Rv. 653864 - 01)
Riferimenti normativi:

Parte interdetta - Interdizione dopo la sentenza di appello - Legittimazione del solo tutore – Fondamento
La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilità dell'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11292 del 26/04/2019 (Rv. 653607 - 01)
Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0424, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Deposito di controricorso privo dell'esposizione dei motivi di diritto - Inammissibilità - Possibilità di produrre documenti o memorie fino alla data della discussione - Esclusione.
In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722
rappresentanza in giudizio
corte
cassazione
9517
2019

Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto.
In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 (Rv. 653628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - procedimento civile - successione nel processo
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019
Conclusioni - Requisito di forma-contenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019
Elezione di domicilio digitale presso un determinato avvocato del collegio difensivo - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove - Questione giuridica implicante accertamento di un fatto e non esaminata nella sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Onere di allegazione e deduzione della parte - Contenuto.
Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Processo tributario - Giudizio di legittimità - Rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria - del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. - deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo ad un'attività commerciale che il contribuente asseriva erroneamente dichiarata, atteso che in sede di legittimità il ricorrente, oltre a non aver prodotto i documenti comprovanti l'avvenuta correzione del codice delle attività, neppure aveva fornito alcun dato utile ad individuare il momento processuale della relativa produzione nei gradi precedenti, precludendo la verifica della loro pregressa acquisizione, negata dalla sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 777 del 15/01/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - principio di autosufficienza - contestazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento - oneri del ricorrente – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018
In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - funzione - sanatoria di eventuali vizi del ricorso - esclusione – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018
L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - ricorso per cassazione - requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - portata – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018
I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava.)
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - ricorso per cassazione - requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018
>>> I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava.)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 - vizio di omesso esame - rilevanza - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
>>> L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - motivi di ricorso - mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - inammissibilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
>>> Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve,in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie,i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018

Spese di ctu - Compensazione - Autosufficienza del ricorso - Trascrizione del decreto di liquidazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20763 del 17/08/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
20763
2018

Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione "propter rem" anziché di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all'interno di un contratto di compravendita).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018

Specificità del motivo di ricorso - Questioni nuove non menzionate nella sentenza impugnata - Onere del ricorrente al fine della loro ammissibilità - Contenuto.
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018

Ricorso per cassazione - Censura di non ammissione di prova testimoniale - Oneri del ricorrente - Fondamento.
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018

Omissione o errata indicazione del motivo di censura - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti - "Error in procedendo" - Denuncia in cassazione come violazione di norma sostanziale - Ammissibilità.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al n. 4 del citato art. 360.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 23381 del 06/10/2017

Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017

Omessa indicazione delle norme asseritamente violate - Conseguenze - Inammissibilità della censura - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, non è inammissibile l'impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21819 del 20/09/2017

Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - Modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate alla legge n. 183 del 2011 - Conseguenze.
L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82 , consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017

Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Ritenuta non indispensabilità prove - Ricorso per cassazione - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto.
In tema di produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto non indispensabile la nuova prova prodotta deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17399 del 13/07/2017

Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017

Riproduzione, diretta o indiretta, degli atti di causa - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 363, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16059 del 27/06/2017

Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.
Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15737 del 23/06/2017

Sentenza di merito fondata su una pluralità di ragioni autonome - Valida impugnazione contro tutte le “rationes decidendi” - Necessità - Rilievo di inammissibilità del motivo diretto a censurare una delle “rationes decidendi” - Ammissibilità - Ragioni - Conseguenze - Assorbimento degli altri motivi - Fondamento - Fattispecie.
Ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse - consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” - rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile. (Nella specie, la S.C., avendo dichiarato inammissibile il motivo diretto a censurare la motivazione con la quale sentenza impugnata, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni locativi non corrisposti, aveva escluso l’esistenza di un preteso controcredito vantato dal conduttore per l’esecuzione di opere di miglioramento, ha ritenuto conseguentemente irrilevante l’esame del motivo volto a censurare l’ulteriore motivazione, aggiuntiva e concorrente con la precedente, fondata sul giudicato formatosi sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e sul correlato effetto preclusivo in ordine alla possibilità per il conduttore di far valere in compensazione un proprio controcredito).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017

Censura relativa alla violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. - Modalità di proposizione - Puntuale e precisa esposizione delle ragioni della ritenuta erroneità dell’applicazione fattane dal giudice di merito - Necessità - Omesso riferimento, nella sentenza impugnata, ad uno specifico criterio legale - Irrilevanza.
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017

Interesse a ricorrere - Possibilità di un risultato utile - Necessità - Autosufficienza del ricorso - Indicazione dei fatti rilevanti - Necessità - Fattispecie.
Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017

Revocazione sentenza della S.C. - Errore di fatto - Necessità - Ricorrenza - Condizioni - Conseguenze - Produzione di documenti nuovi - Inammissibilità.
La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14002 del 06/06/2017

Ricorso per cassazione - Confezionamento mediante inserimento di fotografie, immagini e grafici - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017

Ricorso per cassazione - Confezionamento mediante inserimento di fotografie, immagini e grafici - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017

Sentenza di appello - Motivazione “per relationem” alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Adempimento dell’onere ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità e contenuto della censura.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017

Denuncia di nullità di una notifica – Principio di autosufficienza del ricorso – Portata – Trascrizione integrale della relata – Necessità – Omessione – Conseguenze.
In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del 28/02/2017

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale – Condizioni
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25048 del 07/12/2016

Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza di appello – Ammissibilità - Limiti – Conseguenze.
Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016

Ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate in persona del direttore generale - Validità - Requisiti - Indicazione del nome della persona fisica investita della rappresentanza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell'Agenzia delle Entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare nel ricorso per cassazione il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.l. n. 300 del 1999, quale unico rappresentante ed autorizzato "ex lege" a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016

Agenzia delle entrate - Patrocinio generale da parte dell'Avvocatura dello Stato - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Requisiti ex art. 366, n. 5, c.p.c. - Conferimento dell'incarico all'Avvocatura - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "ius postulandi" (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell'Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016

Ricorso per cassazione - Contenuto - Dovere di chiarezza e sintesi espositiva - Mancato rispetto - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Oneri di contenuto-forma.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", prevista al n. 3) dell'art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19060 del 28/09/2016

Esposizione del fatto - Espressa qualificazione in tal senso di parte del ricorso - Inidoneità della stessa a soddisfare il requisito ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. - Possibilità di ricostruirlo alla luce dei motivi di ricorso - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto esclude la possibilità di supplire ad eventuali sue carenze sulla base della illustrazione dei motivi, in quanto siffatta dichiarazione esprime l'intenzione che il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. debba ivi desumersi, in conformità coi principi della relatività della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo e di autoresponsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19047 del 28/09/2016

Indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda - Modalità di adempimento - Indicazione specifica del contenuto del documento e della fase processuale dell'avvenuta produzione - Necessità - Violazione anche di un solo di detti adempimenti - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016

Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19118 del 28/09/2016

Motivo contenente il riferimento ad una pluralità di questioni con elencazione delle norme violate - Inammissibilità - Fondamento.
Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016

Motivo di ricorso fondato su deduzione di "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Quesito di diritto - Idoneità - Requisiti di completezza - Necessità - Fondamento.
Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al d.lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, tale da integrare il punto di congiunzione tra l'enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un "error in procedendo" sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell'art. 112 c.p.c.., non essendovi spazio, in base al testo dell'art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d'impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16690 del 09/08/2016

Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.
I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016

Autosufficienza del ricorso - Manchevolezze della decisione di merito nell'individuazione del fatto processuale - Oneri della parte ricorrente - Fattispecie.
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale. (Nella specie, la parte ricorrente in sede di legittimità, in un contesto di genericità della domanda dalla medesima avanzata, aveva omesso di indicare in tal senso, anche sommariamente, le ragioni svolte a difesa dalle controparti, le ragioni della decisione parziale e finale di prime cure, il tenore dell'appello, e se esso avesse attinto entrambe le sentenze o meno, oltre alle stesse ragioni della pronuncia gravata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016

Recepimento "per relationem" della consulenza tecnica d'ufficio - Impugnazione per carenza di motivazione - Condizioni - Allegazione delle critiche mosse dinanzi al giudice "a quo" -
In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016

Violazione o falsa applicazione di norme processuali - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell'atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016

Violazione o falsa applicazione di norme processuali - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell'atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016

Violazione o falsa applicazione di norme processuali - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell'atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016

Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016

Materiale documentario fornito dal consulente di parte - Utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio - Deduzione di nullità della consulenza - Onere di specificazione a carico del ricorrente - Mancato adempimento - Inammissibilità del ricorso.
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico di ufficio - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016
fine
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