Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi - 365. (sottoscrizione del ricorso)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 365. (Sottoscrizione del ricorso)
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
la giurisprudenza
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma.
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
procura speciale
alle liti
corte
cassazione
25447
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma.
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
25447
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – procedimento - Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione In genere.
Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020 (Rv. 659394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
23951
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conferita per tutti i gradi di giudizio - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.
CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI
PROCURA SPECIALE
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020 (Rv. 658572 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
17901
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.
CASSAZIONE (RICORSO PER)
MANDATO ALLE LITI
PROCURA
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
17317
2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura)
In tema di protezione intemazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020 (Rv. 658251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
15211
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020 (Rv. 658373 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
13263
2020

Ordinanza della S.C. - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione
L'istanza di correzione per errore materiale di un'ordinanza della S.C. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento, poiché l'art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 ss. c.p.c., richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020 (Rv. 658229 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369
corte
cassazione
12983
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Ricorso per cassazione - Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Validità - Sussistenza - Rilevanza del suddetto titolo abilitativo soltanto in caso di impugnazione della pronuncia favorevole - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, la notifica effettuata al difensore in grado d'appello presso cui il contribuente abbia eletto domicilio è valida anche quando questi sia privo di abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori; detta abilitazione è viceversa essenziale quando la parte soccombente intenda impugnare la pronuncia sfavorevole in cassazione, in quanto funzionale ad investire il difensore designato del potere di proporre tale gravame.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13067 del 30/06/2020 (Rv. 658105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_365
corte
cassazione
13067
2020

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale - Condizioni.
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8873 del 13/05/2020 (Rv. 657865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1

Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso a margine del foglio in bianco - Mancato riferimento al giudizio di legittimità e all'elezione di domicilio in Roma - Specialità della procura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l'art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l'elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un "tutt'uno" con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l'elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020 (Rv. 657556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083

Ricorso per cassazione - Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Potere del difensore nominato nel precedente grado - Limiti - Fattispecie.
Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 11/03/2020 (Rv. 657478 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369

Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365

Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...").
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020 (Rv. 657063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_125
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Soggetto che ha conferito il mandato -Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (Rv. 656536 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_385
PROCEDIMENTO CIVILE
DIFENSORI
PROCURA MANDATO ALLE LITI

Protezione internazionale - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso -Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita "ex lege"; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell'atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1043 del 17/01/2020 (Rv. 656872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Protezione internazionale - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso -Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita "ex lege"; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell'atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 1043 del 17/01/2020 (Rv. 656872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
MANDATO ALLE LITI

Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019 (Rv. 656494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_365
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
32008
2019

Procura speciale rilasciata da avvocato munito di procura generale alle liti - Inammissibilità - Fondamento.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - In genere.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019 (Rv. 655781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_083

Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367

Procura in calce o a margine - Mancato riferimento a tutti gli intimati - Violazione del requisito della specialità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialità, che è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la presunzione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la medesima posizione sostanziale e processuale delle altre).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365

Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con forma digitale e non con sottoscrizione autografa - Ammissibilità - Condizioni.
E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l'assenza di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365

Procura a margine del ricorso per cassazione - Idoneità - Fondamento - Mancanza di data o genericità del mandato - Irrilevanza - Fattispecie.
È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità.
(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse di ostacolo alla validità della procura la circostanza che, nella relazione di notifica telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, l'avvocato avesse attestato di avere ricevuto i poteri di difensore "in forza di procura alle liti rilasciata ... in data 7 maggio 2015" poiché la data indicata - seppure anteriore di un giorno a quella di sottoscrizione del ricorso - dimostrava che la procura era stata conferita dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 16 febbraio 2015, e prima della notifica del ricorso, effettuata il 8 maggio 2015, e, trattandosi di procura speciale apposta in calce al ricorso per effetto della congiunzione materiale ad esso, correttamente l'autografia della sottoscrizione era stata certificata dal difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14437 del 27/05/2019 (Rv. 654078 - 01)
Riferimenti normativi:

Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_369

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Difensore non iscritto nell'albo speciale - Requisito a pena di inammissibilità del ricorso - Necessità anche in caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Fondamento.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988, in quanto regola generale che rinviene la sua ratio di effettiva tutela del diritto di difesa nella correlazione tra la fruizione della giurisdizione davanti alla Suprema Corte con la più elevata competenza professionale da parte del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6445 del 06/03/2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Sottoscrizione - Mancanza – Conseguenze - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019
Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 3379 del 06/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_365
ricorso per cassazione privo della sottoscrizione

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019
Conclusioni - Requisito di forma-contenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2912 del 31/01/2019

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - ricorso per cassazione - procura speciale alle liti rilasciata da società a responsabilità limitata - mancata indicazione della carica rivestita all'interno della società da parte del sottoscrittore - inammissibilità del ricorso - esclusione - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018
>>> Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28203 del 05/11/2018
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
28203
2018

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - correzione degli errori materiali delle sentenze della corte di cassazione - ricorso - notificazione - necessità - omissione - conseguenze - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018
>>> Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - pluralità di difensori - autenticazione della sottoscrizione - difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla corte di cassazione - nullità del ricorso - configurabilità - esclusione - limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018
>>> La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla S.C,. costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25385 del 12/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - ricorso in forma di documento informatico - notifica a mezzo pec - sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico - necessità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
>>> In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Ricorso in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico - Necessità. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22438 DEL 24/09/2018
In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22438 DEL 24/09/2018

Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze processuali - Ultrattività del mandato ai fini della ricezione della notifica dell'atto di appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione proposto dal difensore della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017

Procura rilasciata su foglio separato - Espressioni incompatibili con la specialità richiesta - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura - allegata in calce al ricorso - faceva riferimento al "presente controricorso" e conferiva mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017

Mandato conferito a più difensori - Presunzione del carattere disgiuntivo - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Legittimazione del singolo difensore al compimento degli atti processuali - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori e con procura autenticata soltanto dal medesimo - Validità - Fondamento.
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15174 del 20/06/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15174
2017

Ricorso per cassazione – Procura speciale – Procura apposta a margine del ricorso – Requisiti.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 7014 del 17/03/2017

Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto privo di capacità di stare in giudizio in corso di causa – Idoneità a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In caso di morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, ove l'evento non sia dichiarato o notificato da parte di quest'ultimo, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, anche ai fini della proposizione delle impugnazioni, non opera per il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale, che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte originaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4677 del 23/02/2017

Atto denominato controricorso - Validità come ricorso incidentale – Condizioni
Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25048 del 07/12/2016

Controricorso e ricorso incidentale - Procura in calce o a margine - Mancato riferimento al ricorso incidentale - Ininfluenza - Fondamento.
La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016

Controricorso e ricorso incidentale - Procura in calce o a margine - Mancato riferimento al ricorso incidentale - Ininfluenza - Fondamento.
La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8798 del 04/05/2016

Procura speciale sottoscritta da entrambi i rappresentanti della società ricorrente - Mancata menzione di uno dei due nel testo a stampa del mandato - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015
La procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, sottoscritta dai due soggetti menzionati nell'epigrafe come rappresentanti della società ricorrente, non è inficiata dalla mancata espressa menzione di uno di essi nel testo a stampa del mandato, poiché la firma della procura è sufficiente ad attribuirne la paternità ad entrambi nella qualità indicata in ricorso e ribadita accanto a ciascuna delle due firme, le quali, inoltre, devono ritenersi correttamente autenticate dal difensore con un unico visto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015

Mandato rilasciato da procuratore speciale di parte - Documentazione giustificativa - Omesso deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi non abbia prodotto. né con il ricorso, né successivamente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino la sua asserita qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale, rilasciando in tale veste il mandato per il giudizio di legittimità, in quanto la Suprema Corte non è posta in condizioni di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015

Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Procura speciale - Necessità - Procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione - Utilizzabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391 bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015

Mandato conferito in calce o a margine del ricorso - Requisito della specialità e anteriorità della procura - Portata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 23/07/2015
L'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l'eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell'intestazione dell'atto di gravame.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 23/07/2015
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
15538
2015

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Esclusione - Conseguenze - Nomina di nuovo difensore - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015

Procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Necessità del suo riferimento espresso ed esclusivo al giudizio di legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014

Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio nazionale forense, emesse in sede disciplinare - Sottoscrizione ad opera di un procuratore dell'incolpato - Mandato speciale - Necessità - Specifico riferimento al ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense - Fondamento - Idoneità di una procura rilasciata nelle precedenti fasi - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014
Il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso una decisione del Consiglio nazionale forense emessa in sede disciplinare, può essere sottoscritto dal procuratore dell'avvocato incolpato solo ove questi, oltre ad essere iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, sia munito di "mandato speciale", riferito specificamente alla impugnazione della sentenza disciplinare, in quanto il requisito della specialità, prescritto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione, sicché non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nelle fasi dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014
Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso incidentale - Validità ai fini della partecipazione del difensore alla discussione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014

Controricorso - Procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale - Conseguenza - Invalidità del controricorso - Fondamento - Idoneità residuale della procura ai fini della costituzione in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione orale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014
Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez.U, Sentenza n.13431 del 13/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc. Civ. art. 365,
Cod. Proc. Civ. art. 370

Art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - Uso del fax e della posta elettronica - Ambito - Avviso d'udienza al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma - Applicabilità - Esclusione - Deposito dell'avviso medesimo alla cancelleria della Corte di cassazione - Necessità. Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - che consente l'uso del fax e della posta elettronica quali idonei strumenti di comunicazione - è limitata alle sole "comunicazioni" ai difensori e alle "notificazioni tra avvocati" e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che la norma non si applica all'avviso di udienza di cassazione al difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è destinatario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, effettuata mediante deposito dell'avviso della cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato di avvalersi degli strumenti di cui all'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 gennaio 2012 la proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., dal seguente tenore:
Con sentenza n. 1285/07 depositata il 4 dicembre 2007 la Corte d'appello di Torino, rigettando l'appello proposto dall'IPOST - Istituto Postelegrafonici - Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a., confermava la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Pinerolo che aveva accolto la domanda di Ma.. Paolo, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., cessato dal servizio in data successiva al 28 febbraio 1998, volta al pagamento delle differenze sull'indennità di buonuscita risultanti dall'inserimento nella base di calcolo alla data del 28 febbraio 1998 degli eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione l'IPOST e ricorso incidentale il Ma...
Con ordinanza in data 20 novembre 2009, n. 24577 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto dall'IPOST, mentre rigettava il ricorso incidentale del Ma.. e, decidendo nel merito, rigettava la domanda del dipendente condannando lo stesso al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il Ma.., lamentando omessa notifica della comunicazione dell'adunanza fissata in camera di consiglio.
In particolare, rileva che l'ordinanza in questione era affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente la Corte di legittimità ritenuto che ad esso ricorrente fosse stata data la comunicazione dell'assegnazione della causa e della data di trattazione della stessa. Ciò in quanto il difensore, nel controricorso, aveva chiesto di ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax o tramite e-mail, dichiarando i relativi numeri e indirIz..; tale indicazione era stata disattesa dalla Cancelleria della Corte che aveva proceduto solo alla notifica cartacea in Cancelleria, vanificando in tal modo il contenuto della disposizione di cui all'art. 366 cod. proc. civ.. Tale mancata comunicazione aveva pertanto pregiudicato il diritto di difesa, determinando l'impossibilità per la parte di operare secondo le più opportune scelte ad opzioni processuali, quali depositare meMo..e, rinunciare agli atti ovvero discutere oralmente la causa. In particolare, l'interesse alla revocazione atteneva specificamente alla possibilità per il ricorrente di rinunciare al ricorso incidentale, alla luce del contrario indirIz.. in materia della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso da parte del dipendente, evitando la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Chiede di conseguenza la revocazione della ordinanza in questione dichiarando di rinunciare al ricorso incidentale proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
Ritiene lo scrivente che il proposto ricorso per revocazione sia maniFe..mente infondato.
In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che l'art. 30-bis cod. proc. civ. stabilisce, al comma 2, che: "Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti"; l'art. 366 cod. proc. civ. stabilisce, al comma 2, che: "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la...

Controricorso - Procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale - Conseguenza - Invalidità del controricorso - Fondamento - Idoneità residuale della procura ai fini della costituzione in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione orale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014
Nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014

Procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso incidentale - Validità ai fini della partecipazione del difensore alla discussione - Sussistenza.
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014

Iscrizione del difensore all'albo delle giurisdizioni superiori - Contestazione - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Conseguenze.
In caso di contestazione dello "ius postulandi" per mancanza di iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice. Il difensore privo dello "ius postulandi", destinatario unico della procura alle liti, non ha il potere di certificare l'autenticità della firma del mandante, ed è irrilevante che l'autenticità della sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia stata conferita la procura.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 31/01/2014

Necessità - Esclusione - Anteriorità della procura - Necessità - Prova - Deduzione da altri elementi - Ammissibilità.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 17866 del 23/07/2013

Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente e non da avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale - Inammissibilità- - Fondamento - Artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. - Abrogazione o modica di dette disposizioni - Esclusione.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012

Ricorso per cassazione proposto nella qualità di procuratore - Mancata indicazione degli estremi e del contenuto della procura - Conseguenze - Difetto della legittimazione a stare in giudizio per il rappresentato - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto nell'affermata qualità di procuratore di una società, in tale veste sottoscrivendo altresì il mandato al difensore, ove non siano indicati gli estremi della procura, e soprattutto la sua data, né da quale organo della società essa risulti rilasciata, né se sia stato espressamente conferito al rappresentante il potere di stare in giudizio per la preponente, impedendo tali omissioni alla S.C. di verificare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo del procuratore, ed in particolare la facoltà dello stesso di proporre impugnazione in nome e per conto della rappresentata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012

Procura speciale rilasciata in calce al ricorso - Abilitazione a proporre controricorso avverso il ricorso incidentale - Sussistenza.
Nel giudizio di cassazione, l'ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all'atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale del processo. Pertanto deve ritenersi che il rilascio della procura speciale in calce al ricorso per cassazione è valido anche per resistere con controricorso al ricorso incidentale che venga eventualmente proposto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4454 del 20/03/2012

Specialità della procura ex art. 365 cod. proc. civ. - Uso del verbo "delegare" - Conseguenze - Genericità del mandato - Esclusione - Fondamento.
Il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso in cassazione, ai sensi dell'art 365 cod. proc. civ., non è escluso dall'utilizzo del verbo "delegare", che non induce nel testo del mandato un elemento di genericità, non richiedendo tale disposizione che la procura sia conferita mediante l'uso di un verbo specifico o che essa contenga l'autoqualificazione formale della sua specialità, ma essendo sufficiente che la procura faccia inequivoco riferimento al giudizio di cassazione o sia materialmente congiunta al ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3602 del 07/03/2012

Rilascio - Anteriore a notifica del ricorso - Necessità - Modalità - Art. 365 cod. proc. civ. - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Condizioni.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, "ratione temporis" applicabile, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 929 del 24/01/2012

Rilascio - Anteriore a notifica del ricorso - Necessità - Modalità - Art. 365 cod. proc. civ. - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Condizioni.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, "ratione temporis" applicabile, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 929 del 24/01/2012

Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011

Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011
Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011

Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011

Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011

Ricorso (nella specie incidentale condizionato) - Mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata - Nullità - Esclusione - Limiti - Apposizione sull'originale del ricorso della autenticazione della firma della parte conferente la procura e della firma del difensore munito di procura speciale - Attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella copia del controricorso, in ordine alla richiesta di notificazione - Elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Configurabiltà.
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso - nella specie, incidentale condizionato - in quanto la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione, formalità risultante nella copia del controricorso notificata alla ricorrente principale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011

Sottoscrizione - Da parte di avvocato diverso da quello indicato nel mandato - Effetti - Inammissibilità del ricorso - Autenticazione della firma della procura da parte del difensore sottoscrittore del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1235 del 20/01/2011

Controricorso e ricorso incidentale - Procura in calce o a margine - Mancato riferimento al ricorso incidentale - Ininfluenza - Fondamento - Fattispecie.
La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato, attesa l'inerenza materiale del mandato stesso all'atto nel quale è incorporato. Peraltro, il rilascio anche non datato della procura mediante timbro apposto a margine od in calce all'atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale conferisce alla procura stessa sia il carattere dell'anteriorità, che il requisito della specialità giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura ed il giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.25137 del 13/12/2010

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
23816
2010

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore da parte degli eredi del ricorrente deceduto - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010

Ricorso per cassazione - Avvocato non patrocinante davanti alle giurisdizioni superiori - Sottoscrizione del ricorso e partecipazione alla discussione orale - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
L'avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, le cui disposizioni, legittimamente emanate in base alla delega recata dall'art. 101 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, hanno carattere speciale rispetto all'art. 365 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23288 del 18/11/2010

Ricorso per cassazione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta a firma dell'estensore dell'atto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dell'avvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione.
Nella ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla legge 15 ottobre 1986 n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale, ancorché sottoscritto dall'avvocato dello Stato ricevente con la attestazione di conformità all'originale, viola la prescrizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 della citata legge e, pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18529 del 10/08/2010

Ricorso avverso decreto reso nel procedimento di trattenimento dello straniero - Sottoscrizione da parte di avvoicato munito di procura speciale - Necessità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal giudice di pace nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, gli artt. 13 e 13 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non contengono deroghe alla disciplina dettata dagli artt. 365 e 366, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. sulla necessità della sottoscrizione del ricorso, a pena di inammissibilità, da parte di avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18106 del 04/08/2010

Ricorso proposto da un Comune - Conferimento della procura alle liti - Organo legittimato - Sindaco - Autorizzazione a proporre impugnazione della giunta - Procura valida - Esclusione - Atto formale del Sindaco - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 365 cod. proc. civ., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di un Comune, presentato da un avvocato autorizzato dalla Giunta comunale a proporre l'atto di impugnazione ma mai nominato dal Sindaco).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18062 del 04/08/2010

Procura a margine del ricorso - Mancanza delle generalità dei difensori - Validità - Condizioni.
La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17629 del 28/07/2010
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
17629
2010

Nome del difensore - Omissione - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute. (Nella specie la S.C. ha considerato valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione del difensore, ritenendo quest'ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell'avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che, successivamente, si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8903 del 14/04/2010
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
8903
2010

Firma del difensore con procura speciale ed autenticazione della sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata - Ammissibilità del ricorso - Condizioni - Accertamento dell'identità del richiedente la notifica - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Necessità.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l'identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010

Procura a margine del ricorso o del controricorso - Specialità - Sussistenza - Mancanza di riferimento al giudizio di legittimità - Conseguenze - Adozione della formula "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma - Sufficienza per inferirne la sua validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009
Per il principio di conservazione degli atti giuridici (art. 159 cod. proc. civ.), salva la presenza nella procura a margine del ricorso o controricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento per il giudizio di legittimità, l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma, soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., poichè il richiamo al "presente giudizio" appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorché non espressamente menzionato, e contenente invece riferimenti ai gradi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009

Procura a margine del ricorso o del controricorso - Specialità - Sussistenza - Mancanza di riferimento al giudizio di legittimità
Conseguenze - Adozione della formula "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma - Sufficienza per inferirne la sua validità - Fondamento.
Per il principio di conservazione degli atti giuridici (art. 159 cod. proc. civ.), salva la presenza nella procura a margine del ricorso o controricorso di espressioni tali da escludere univocamente la volontà del conferimento per il giudizio di legittimità, l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado", con contestuale elezione di domicilio in Roma, soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., poichè il richiamo al "presente giudizio" appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorché non espressamente menzionato, e contenente invece riferimenti ai gradi di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009

Art. 12, comma 7, legge reg. Sicilia 26 agosto 1992 n. 7 - Possibilità per il sindaco di nominare il vice - Sindaco per la sostituzione in caso di assenza o di impedimento - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione - Conferimento di procura da parte del vice - Sindaco - Presunzione della legittimità dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007
In tema di ricorso per cassazione, la previsione dell'art. 12, comma 7, legge reg. Sicilia 26 agosto 1992 n. 7 della possibilità per il sindaco di nominare, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, fa presumere, nel caso di conferimento della procura al difensore da parte di un assessore, la legittimità dell'atto e cioè la ricorrenza di una delle situazioni giustificative dell'intervento dell'assessore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007

Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità stabilite, in via generale, dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ. - Sopravvenuta sostituzione di difensore - Apposizione della stessa in un nuovo atto di costituzione - Irritualità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione - diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito - la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, comma terzo, nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007

Pluralità di difensori - Autenticazione della sottoscrizione - Difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione - Nullità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006
La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale <ad litem> rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, costituisce mera irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura <ad litem>, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006

Pluralità di difensori - Autenticazione della sottoscrizione - Difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione - Nullità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale <ad litem> rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, costituisce mera irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità non comporta la nullità della procura <ad litem>, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15718 del 11/07/2006

Mandato conferito a più difensori - Presunzione del carattere disgiuntivo - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Legittimazione del singolo difensore al compimento degli atti processuali - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori e con procura autenticata soltanto dal medesimo - Richiesta di notificazione da parte dell'altro - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, poiché l'art. 1712, primo comma, cod. civ., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo, essa deve ritenersi possibile anche soltanto da uno dei difensori. Il carattere disgiuntivo del mandato comporta, poi, che gli atti processuali possano essere posti in essere anche da uno solo dei legali. Ne consegue che devono ritenersi legittime l'autentica della procura e la sottoscrizione del ricorso da parte di uno dei due difensori nominati in via disgiuntiva e la richiesta della notificazione del ricorso da parte dell'altro difensore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
13252
2006

Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005

Requisito della specialità - Condizioni - Indicazione della elezione di domicilio nel comune di Roma - Necessità - Esclusione - Mancata indicazione - Conseguenze - Notificazioni al ricorrente - Luogo di notificazione degli atti - Alternative.
La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.., salva restando la facoltà della parte intimata di effettuare validamente dette notificazioni anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005

Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Avvenuta costituzione (anche tardiva) dell'amministrazione per il tramite dell'Avvocatura generale - Sanatoria - Configurabilità.
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005

Necessità - Esclusione - Anteriorità della procura - Necessità - Prova - Deduzione da altri elementi - Ammissibilità - Risultanze della relata di notifica del ricorso - Sufficienza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 15/07/2005
Ai fini dell'ammissibilità' del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto dalla relata di notifica del ricorso risultava che il mandato al difensore era stato conferito in data almeno coeva a quella della notifica stessa).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 15/07/2005

Esistenza nell'originale - Necessità - Menzione di essa nella copia notificata - Sufficienza - Mancata ripetizione della sottoscrizione nella copia notificata - Irrilevanza.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005

In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4810
2005

In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4810
2005

In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4810
2005

Procura speciale per resistere al ricorso rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso - Inammissibilità del controricorso - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 28/01/2005
La procura speciale per resistere al ricorso per cassazione redatta in calce o a margine della copia notificata del ricorso non è valida per la proposizione del controricorso (né per la formulazione di memorie), non offrendo alcuna certezza della anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'atto di resistenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 28/01/2005

Procura apposta a margine del ricorso - Riferimento implicito all'impugnazione della sentenza menzionata in ricorso - Configurabilità.
La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve ritenersi conferita per l'impugnazione in cassazione della sentenza che nel medesimo ricorso è menzionata.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7021 del 08/05/2003

Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di un solo difensore - Validità - Condizioni - Certificazione della sottoscrizione della parte - Mandato congiunto o disgiunto - Rilevanza - Esclusione.
Se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di Essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre è del tutto irrilevante la natura congiunta o disgiunta del mandato ai fini della autenticazione della sottoscrizione della procura medesima, atteso che la certificazione ad opera del difensore non comporta esercizio di attività defensionale ma costituisce esercizio di un potere eccezionalmente attribuito al difensore stesso, sicché la sottoscrizione può essere certificata efficacemente anche da uno solo dei difensori, anche nell'ipotesi di mandato congiuntivo (peraltro non ricorrente nella specie).
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7021 del 08/05/2003
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
7021
2003

Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente o dal rappresentante sostanziale della parte in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.
L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso , ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo ,d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
fine
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