Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello capo III: del ricorso per cassazione sezione I: dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi art. - 363. (1) (principio di diritto nell'interesse della legge)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 363. (1) (Principio di diritto nell'interesse della legge)
1. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
2. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.
3. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
4. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 363. (Ricorso nell'interesse della legge)
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.
In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza."
la giurisprudenza
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Appalto di servizi - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara - Sindacato dal parte del g.a. - Contenuto - Eccesso di potere giurisdizionale - Inconfigurabilità.
In tema di appalto di servizi, la verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - avendo ad oggetto la mancata dissociazione dell'impresa dalla condotta illecita del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico attinto da una condanna penale, così come la qualità rivestita da quest'ultimo - non presenta alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili; pertanto il sindacato di tali circostanze, da parte del giudice amministrativo, non può tradursi in una invasione del merito amministrativo e non può dar luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, il quale è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5904 del 03/03/2020 (Rv. 657208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363

Crisi da sovraindebitamento - Spese della procedura - Potere del giudice di ordinare il deposito preventivo di una somma - Insussistenza - Fondamento - Acconti sul compenso dell'organismo di composizione della crisi - Ammissibilità.
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 202 del 2014, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34105 del 19/12/2019 (Rv. 656614 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363

Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_619 Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2810, Cod_Civ_art_2878

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Termine per promuovere il giudizio di merito - Fissazione - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia promossa un'opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039_3, Cod_Proc_Civ_art_363

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto - Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito - Rimedi - Impugnazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità.
Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_289, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_363

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Sospensione dell'esecuzione disposta per motivi già dedotti con opposizione a precetto - Termine per promuovere il giudizio di merito - Inosservanza - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione preesecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 07)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_363

Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Poteri del giudice adito con opposizione a precetto - Inizio dell'esecuzione forzata - Irrilevanza - Provvedimento di sospensione deN'efficada esecutiva del titolo - Effetti sulle procedure esecutive.
Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615_1, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_626, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_363

Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause- Configurabilità - Condizioni.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione.
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_363
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
26285
2019

Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Successiva istanza al giudice dell'esecuzione di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. - Preclusione - Sussistenza.
La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_363

Sospensione deN'efficada esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza.
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_492, Cod_Proc_Civ_art_363

Giudizio prefallimentare - Mancata comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza - Conseguenze. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio In genere.
Le parti del giudizio prefallimentare possono subire un pregiudizio, ove sia stata omessa la comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza, trovandosi nella condizione di non poter promuovere il regolamento nel termine fissato dall'art. 47 c.p.c.: spetta al giudice del merito apprezzare nel caso concreto l'esistenza di siffatto pregiudizio, anche tenendo conto dell'interesse delle parti alla proposizione del regolamento, che chiaramente difetta nel soggetto che abbia ottenuto dal primo giudice adito esattamente l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_363_3, Dlgs_14_2019_art_031
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20666
2019

Ordinanza ex art. 9-bis l.fall. - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Misure cautelari sul patrimonio del fallendo durante la sospensione del processo - Possibilità - Sussistenza. Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio.
E' ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall., con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_048, Cod_Proc_Civ_art_363_3, Dlgs_14_2019_art_031, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20666
2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio
Istanza di fallimento - Provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Comunicazione alle parti costituite - provvedimenti del giudice civile
Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sull'istanza di fallimento ex art. 9-bis l.fall. deve essere comunicato alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di provvedimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_134, Cod_Proc_Civ_art_135, Cod_Proc_Civ_art_136, Cod_Proc_Civ_art_363, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_031
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
20666
2019

Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - Ammissibilità.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi deii'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_700

Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da tale vizio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva compiuto una ricognizione dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione in relazione ad alcune monete antiche rinvenute dai ricorrenti nel loro fondo, interpretandone il significato alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle convenzioni in essere tra le parti, svolgendo, in definitiva, quel riscontro della legittimità dei provvedimenti amministrativi che naturalmente gli compete).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14264 del 24/05/2019 (Rv. 654032 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 363 – Principio di diritto nell’interesse della legge

Giurisdizioni speciali: consiglio di stato - sconfinamento nella sfera del merito
Impugnazioni civili - ricorso per cassazione - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato
Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da tale vizio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato aveva compiuto una ricognizione dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione in relazione ad alcune monete antiche rinvenute dai ricorrenti nel loro fondo, interpretandone il significato alla luce della normativa succedutasi nel tempo e delle convenzioni in essere tra le parti, svolgendo, in definitiva, quel riscontro della legittimità dei provvedimenti amministrativi che naturalmente gli compete).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14264 del 24/05/2019 (Rv. 654032 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 363 – Principio di diritto nell’interesse della legge
eccesso di potere giurisdizionale
sconfinamento nella sfera del merito

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - conseguenze - improcedibilità del ricorso - limiti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
>>> Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato(così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili – modalità - vendita fallimentare - divieti di partecipazione - estensione del disposto di cui all’art. 17, l. n. 55 del 1990, dettato in tema di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti - esclusione - fondamento - principio di diritto nell’interesse della legge. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22472 del 24/09/2018
>>> Il divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, previsto dall'art. 17, comma 3, della l. n. 55 del 1990, non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in sede fallimentare, in quanto il suo ambito applicativo riguardai soli contratti mediante i quali la pubblica amministrazione si assicura l'esecuzione di lavori, essendo il divieto finalizzato ad impedire la partecipazione alle gare pubbliche di società fiduciarie non autorizzate ai sensi della l. n. 1966 del 1939,alle quali viene imposto l'obbligo della previa comunicazione della propria composizione societaria all'ente committente, o concedente, per esigenze di trasparenza e prevenzione di fenomeni criminali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22472 del 24/09/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti. corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 22438 del 24/09/2018
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21264 del 28/08/2018

Risarcimenti “punitivi” - Ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all’inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all’esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16601 del 05/07/2017

Ordine di protezione contro gli abusi familiari - Competenza - “Vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale rispetto al tribunale in composizione monocratica - Condizioni - Fondamento.
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la “ratio”, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15482 del 22/06/2017

Filiazione - Sentenza n. 278 del 2013 della Corte cost. - Diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini - Sussistenza - Limite - Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l’anonimato - Modalità attuative.
In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte cost. n. 278 del 2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1946 del 25/01/2017

Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c. - Procedimento - Natura giuridica - Finalità - Contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Ragioni.
La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il provvedimento presupposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016

Inerzia dell'organo di gestione - Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale - Potere di convocazione dell'assemblea - Sussistenza - Fondamento.
In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. (Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016

Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Atto introduttivo - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016

Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Atto introduttivo - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016

Servizio civile nazionale - Esclusione dello straniero regolarmente residente - Carattere discriminatorio - Fondamento - Tutela.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, la P.A. che inserisca nel bando di selezione dei volontari per i progetti del servizio civile nazionale il requisito della cittadinanza italiana pone in essere una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità ai danni del cittadino straniero regolarmente residente in Italia, che può pertanto esercitare l'azione antidiscriminatoria ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in esito a n. 119 del 2015).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7951 del 20/04/2016

Servizio civile nazionale - Esclusione dello straniero regolarmente residente - Carattere discriminatorio - Fondamento - Tutela.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, la P.A. che inserisca nel bando di selezione dei volontari per i progetti del servizio civile nazionale il requisito della cittadinanza italiana pone in essere una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità ai danni del cittadino straniero regolarmente residente in Italia, che può pertanto esercitare l'azione antidiscriminatoria ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in esito a n. 119 del 2015).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7951 del 20/04/2016

Interpretazione giurisprudenziale - Natura ed effetti - Fonte del diritto - Esclusione - Mutamento di giurisprudenza ("c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Condizioni - Applicabilità in tema di garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011
Affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, non equiparabili a regole processuali perché finalizzate non già all'esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. (Principio espresso in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente a Cass., S.U., 30 marzo 2007 n. 7880).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011

Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti.
È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art.363 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21582 del 19/10/2011
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
21582
2011

Ricorso per cassazione fondato sulla deduzione di un giudicato esterno - Sentenza prodotta nel giudizio di merito per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno - Natura di documento - Requisito di ammissibilità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. - Necessità.
Poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso - in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento - la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno. (Principio di diritto affermato a norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011

Bene gravato da uso civico - Soggezione ad espropriazione forzata - Inammissibilità - Sdemanializzazione di fatto - Esclusione - Fondamento.
Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e "lato sensu" pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico; siffatto divieto comporta, pertanto, la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011

Bene gravato da uso civico - Sottoposizione a procedura esecutiva - Condizioni - Pignoramento successivo alla data del provvedimento di sclassificazione - Indicazione dell'eventuale data anteriore di perdita della destinazione ad uso civico - Pignoramento eseguito in danno del beneficiario della sclassificazione - Necessità.
Un bene gravato da uso civico può essere sottoposto a procedura esecutiva (e così, successivamente, alla vendita coattiva od assegnazione), soltanto se il pignoramento sia successivo alla data del provvedimento di sclassificazione, ovvero a quella anteriore data, che in quest'ultimo sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione ad uso civico, e sempre che il pignoramento sia eseguito in danno di colui in cui favore sia stata riconosciuta la sclassificazione, e quindi l'acquisto della titolarità di un diritto reale esclusivo sul bene in questione. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011

Mutamento di giurisprudenza (c.d. "overruling") sull'interpretazione di norma processuale in materia di decadenze o di preclusioni - Natura ed effetti - Individuazione - "Overruling" caratterizzata dall'imprevedibilità - Conseguenze - Tutela della parte processuale colpita dalla decadenza o dalla preclusione perché incolpevolmente confidante nel consolidato orientamento precedente all'"overruling" - Necessità - Fondamento - Modalità - Fattispecie in tema di termini di impugnazione della sentenza del TSAP.
Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling". (Fattispecie relativa a mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di impugnazione delle sentenze del TSAP; nella specie, la tutela dell'affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è realizzata nel ritenere non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011

Ricorso del P.G. della Corte di cassazione nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 cod. proc. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura impugnatoria - Esclusione - Collegamento con uno specifico caso - Necessità - Natura preventiva o esplorativa - Configurabilità - Esclusione.
Il ricorso che il P.G. presso la Corte di cassazione può promuovere, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nell'interesse della legge, anche se non è in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescinderne; tale ricorso, pertanto, pur non avendo natura impugnatoria, non può assumere carattere preventivo o esplorativo, dovendo il P.G. attivarsi soltanto in caso di pronuncia contraria alla legge, per denunciarne l'errore e chiedere alla Corte di ristabilire l'ordine del sistema, chiarendo l'esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.404 del 11/01/2011

Rinuncia al ricorso - Sopravvenienza della dichiarazione dopo la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio - Declaratoria d'estinzione da parte del Collegio - Ammissibilità - Enunciazione del principio nell'interesse della legge - Ammissibilità - Fondamento.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte, sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010

Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge - Procedimento relativo - Natura giuridica - Mezzo d'impugnazione - Esclusione - Procedimento autonomo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Notificazione della richiesta alla parte - Necessità - Esclusione.
La richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, rivolta alla Corte di cassazione dal P.G. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge, con riferimento non solo all'ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione, ma anche a quelle di provvedimenti non impugnabili o non ricorribili per cassazione, in quanto privi di natura decisoria, con la conseguenza che l'iniziativa del P.G., che si concreta in una mera richiesta e non già in un ricorso, non dev'essere notificata alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.13332 del 01/06/2010

Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Fattispecie.
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto avverso il provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009

Questione rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Portata - Censura in sede di legittimità - Inammissibilità.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la questione relativa all'entità della sanzione irrogata è rilevabile d'ufficio, ma, in difetto di una specifica istanza, il suo esame rappresenta per il giudice non già un obbligo, bensì una mera facoltà discrezionale, il cui concreto esercizio non può pertanto costituire oggetto di censura in sede di legittimità sotto nessun profilo. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009

Art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Attività provvedimentale illegittima della P.A. - Assenza di impugnazione pregiudiziale del provvedimento illegittimo - Domanda risarcitoria autonoma del privato dinanzi al giudice amministrativo - Ammissibilità - Termine di decadenza per l'azione di annullamento - Applicabilità alla domanda risarcitoria - Esclusione - Conseguenze in caso di decisione in senso diverso del giudice amministrativo - Sindacabilità da parte delle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione - Rifiuto della giurisdizione - Sussistenza.
Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio subito (principio di diritto enunciato dalle S.U. nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008

Eccezione di incompetenza per territorio derogabile - Onere di formulazione nella comparsa di risposta - Sussistenza - Deposito all'atto della costituzione in prima udienza - Tempestività nel regime anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 - Regime successivo - Tempestività dell'eccezione se contenuta nella comparsa di risposta depositata in cancelleria nei termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ.
In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto "fino alla prima udienza", mentre, successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11657
2008

Provvedimenti emessi dal Commissario delegato per l'emergenza del settore rifiuti nella Regione Campania - Conseguente inibitoria - Materia urbanistica - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con facoltà di disporre anche provvedimenti cautelari - Sussistenza - Anche nei casi di lesione di diritti fondamentali (diritto alla salute) - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché all'emissione dei relativi provvedimenti cautelari che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie e eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti (principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in presenza di ricorso dichiarato inammissibile avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ordinario, in sede di reclamo, con la quale era stato confermato il provvedimento assunto dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che aveva ordinato al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania di astenersi dall'installare e porre in esercizio l'impianto di discarica dei rifiuti nel territorio del Comune di Serre).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007

Nuovo testo dell'art. 363 cod. proc. civ. formulato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - Ricorso inammissibile - Mancata richiesta, da parte del P.G., dell'enunciazione del principio di diritto - Potere esercitabile d'ufficio da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Sussistenza - Questione di particolare importanza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
A norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - come novellato dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - se le parti non possono, nel loro interesse e sulla base della normativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impugnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le Sezioni Unite della Corte - chiamate comunque a pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente - dichiarata l'inammissibilità del ricorso, possono esercitare d'ufficio il potere discrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27187 del 28/12/2007
fine
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