Falso civile - querela di falso - in appello - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19867 del 17/07/2025 (Rv. 675325 - 01)Competenza civile - regolamento di competenza - Querela di falso in via incidentale - Ordinanza di inammissibilità per inidoneità delle prove ad infirmare l'efficacia probatoria del documento - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19867 del 17/07/2025 (Rv. 675325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_177, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_047 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)Esposizione dei fatti e della "causa petendi" - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenute - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602-01)Esposizione dei fatti e della "causa petendi" - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12693 del 13/05/2025 (Rv. 674602-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Condanna alle spese - Rigetto dell’appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)Regolamentazione delle spese di lite - Valutazione dell’esito globale della lite - Necessità - Fattispecie.
Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3445 del 06/02/2024 (Rv. 670261-01)Differimento di udienza ex art. 168-bis c.p.c. - Estensione al giudizio d’appello ex art. 359 c.p.c. - Possibilità di anticipazione dell’udienza - Insussistenza come regola generale - Violazione della regola in assenza di notifica o comunicazione ai difensori o alle parti - Nullità insanabile - Ragioni.
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3445 del 06/02/2024 (Rv. 670261-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" – Cass. n. 10926/2023Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.
La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_359
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Rinnovazione della prova testimoniale – Cass. n. 27286/2022Impugnazioni civili - appello - prove - impugnazioni civili - appello - prove - Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del ”devolutum” e dell'"appellatum". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in presenza di una prova testimoniale assunta in primo grado, e verbalizzata in modo così sintetico da impedire la chiara percezione del contenuto delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto di non poterne disporre la rinnovazione officiosa in assenza di istanza di parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27286 del 16/09/2022 (Rv. 665723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_257, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2697
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Notificazione dell'atto di impugnazione – Cass. n. 26511/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione - Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.
L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 (Rv. 665447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_359
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Inattività delle parti in appello – Cass. n. 41733/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione - Inattività delle parti in appello - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021 (Rv. 663599 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181,Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_437
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Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 723/2021Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_359
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Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere.
In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2236
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Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Cass. n. 26914/2020Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_348_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_395
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)Atto di citazione in appello - Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni - Nullità - Contumacia dell'appellato e omesso rilievo officioso - Conseguenze - Nullità della sentenza.
In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9650 del 26/05/2020 (Rv. 657743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Opposizione ad ordinanza ingiunzioneSanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - opposizione ad ordinanza ingiunzione - forma dell'appello - atto di citazione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018
>>> Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018 …...
Vizi della “vocatio in ius”Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - rito del lavoro - appello - vizi della “vocatio in ius” - sanatoria ex art. 164 c.p.c. - applicabilità - efficacia “ex tunc” - tardività del ricorso - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018
>>> Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c.,i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto"ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art.327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018Concessione in appello termine per deposito memorie prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Fondamento del relativo potere - Mancato rispetto - Conseguenze - Eventuale lesione diritto di difesa - Conseguenze - Nullità - Onere di tempestiva denuncia.
Il giudice di appello può concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. - disposizione applicabile anche in appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo. L'eventuale violazione del suddetto termine discrezionalmente assegnato dal giudice, in mancanza di una previsione normativa che stabilisca espressamente una decadenza della parte, può eventualmente integrare una violazione del diritto di difesa, destinata a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sia stata pronunciata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17368 del 03/07/2018Appello - Udienza di discussione - Mancata comparizione di entrambe le parti - Improcedibilità - Configurabilità - Fondamento - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.
Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento - Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018
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Impugnazioni civili - appello - prove - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016Istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte.
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016
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Impugnazioni civili - appello - prove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015
Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Forma dell'appello - Atto di citazione - Fondamento.
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento.
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013
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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012Sentenza non definitiva che dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conseguenze - Possibilità di risolvere in modo diverso le medesime questioni con la sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento - Eventuale violazione del giudicato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
La sentenza non definitiva che dichiari la nullità della clausola del contratto di conto corrente prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revochi il decreto ingiuntivo opposto e nomini, con separata ordinanza, un consulente tecnico per la nuova determinazione delle somme spettanti alla banca, preclude allo stesso giudice, in sede di sentenza definitiva, l'accertamento negativo del credito in capo a tale creditore, comportando implicitamente la prima pronuncia l'accertamento dell'esistenza di un capitale sul quale computare gli accessori; invero, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011Inattività delle parti - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo- ha precisato che l'art. 348 cod. proc. civ. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5238 del 04/03/2011
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010Violazione dei termini a comparire - Mancata costituzione dell'appellato - Art. 164 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa alla sospensione dei termini processuali per i residenti nella Regione Molise a seguito del sisma dell'autunno 2002. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 163-bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis"), secondo il quale tra il giorno della notifica della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di giorni sessanta, se il luogo della notifica si trova in Italia, si applica anche al giudizio di appello. Ne consegue che, se tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello indicato, l'atto di citazione é nullo ai sensi del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ., e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. (Nella specie tra la notifica dell'atto di appello e l'udienza di comparizione fissata in tale atto erano intercorsi solo sette giorni, per effetto della sospensione dei termini processuali dal 31 ottobre 2002, al 31 marzo 2003, disposta dall'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, e prorogata dalla O.P.C.M. del 10 aprile 2003, n. 3279, per i soggetti residenti nella Regione Molise, a seguito del sisma ivi verificatosi).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9322 del 20/04/2010Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9322 del 20/04/2010
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009Sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale - Revocazione - Atto introduttivo - Art.163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di revocazione, qualora oggetto dell'impugnazione sia una sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale, sia essa una sentenza di primo grado o di appello, all'atto introduttivo del giudizio non trova applicazione la norma dell'art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
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impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - domanda - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009Sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale - Revocazione - Atto introduttivo - Art.163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
In tema di revocazione, qualora oggetto dell'impugnazione sia una sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale, sia essa una sentenza di primo grado o di appello, all'atto introduttivo del giudizio non trova applicazione la norma dell'art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009Morte della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi - Appello proposto contro la parte originaria - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Per effetto della costituzione in giudizio degli eredi - Ammissibilità - Decesso avvenuto nel corso del giudizio - Costituzione degli eredi - Impugnazione indirizzata nei confronti della parte deceduta - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
In caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l'appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria, ed ove ciò non avvenga - in quanto l'impugnazione sia proposta nei confronti della parte deceduta - la notificazione è affetta da nullità, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), per omissione del requisito stabilito dall'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.; tale nullità, tuttavia, è sanata, oltre che per effetto della rinnovazione dell'atto eventualmente disposta dal giudice, anche in forza della costituzione degli eredi ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., restando salvi, con efficacia "ex tunc", gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Qualora, invece, il decesso si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato seguito dalla costituzione degli eredi, è inammissibile l'impugnazione che venga indirizzata nei confronti della parte deceduta, in quanto diretta contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio medesimo e, quindi, non più collegabile alla procedura in corso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11848 del 21/05/2009
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impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007Nullità atto di citazione del giudizio di primo grado - Rinnovazione in grado d'appello - Ammissibilità - Effetti - Retroattività fin dalla prima notificazione della citazione in appello - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007
Il giudice di secondo grado può ordinare la rinnovazione della citazione in appello, invalida a causa dell'indicazione dell'ufficio giudiziario senza l'esatta identificazione della sezione distaccata competente (presso la quale la causa era stata iscritta a ruolo e trattata), con effetti "ex tunc" decorrenti fin dal momento della prima notificazione, trovando applicazione anche nel giudizio di secondo grado l'art. 164 cod. proc. civ. in forza del rinvio alle regole del procedimento di primo grado davanti al tribunale, stabilito nell'art. 359 cod.proc.civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16877 del 31/07/2007
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Impugnazioni in generale - notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Atto di appello notificato al procuratore anzichè al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Costituzione del fallimento in appello - Sanatoria ex tunc.
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito "in bonis" anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante "ex tunc".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Atto di appello notificato al procuratore anzichè al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Costituzione del fallimento in appello - Sanatoria ex tunc. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito "in bonis" anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante "ex tunc".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006
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Procedimento civile - udienza - per la precisazione delle conclusioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006Mancata riproposizione di domande o eccezioni - Presunzione di abbandono o rinuncia - Limiti - Fattispecie in tema di giudizio di appello.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse; tuttavia detta presunzione, fondandosi sull'interpretazione della volontà della parte, deve essere esclusa qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già avanzate. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso rilevando che il giudice di appello aveva correttamente interpretato la volontà della parte appellante nel senso che essa aveva inteso certamente insistere su quanto devoluto con l'impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Mancata costituzione del convenuto - Rilievo di un vizio comportante la nullità della notifica - Assegnazione di un termine da parte del G.I. per rinnovare la notifica ex art. 291 cod. proc. civ. - Perentorietà - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
In virtù del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291 cod. proc. civ. , secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore, il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione, assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Ne consegue che, se l'ordine di rinnovazione della (notifica della) citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005Sentenze definitive - Contenuto - Individuazione - Sentenze di inammissibilità e sentenze di improcedibilità - Domanda dichiarata improcedibile anziché inammissibile - Errore meramente formale - Configurabilità - Conseguenza.
L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell'uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005Sentenze definitive - Contenuto - Individuazione - Sentenze di inammissibilità e sentenze di improcedibilità - Domanda dichiarata improcedibile anziché inammissibile - Errore meramente formale - Configurabilità - Conseguenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005
L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell'uso dei termini, che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
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