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356. (Ammissione e assunzione di prove)

Art. 356. (Ammissione e assunzione di prove)

0 Codice di procedura civile

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Prova civile - prove raccolte in giudizio penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02)
Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Applicabilità in sede di giudizio civile - Esclusione - Fondamento. Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU – Cass. n. 14410/2021
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità' - Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d'ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c. Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_356 …...
Procedimento per la dichiarazione di adottabilità – Cass. n. 6247/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - Procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Genitori - Parti necessarie - Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. tassative e quindi non estensibili per via analogica. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere. In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 200 2021 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11866/2020
Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento. La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11866 del 18/06/2020 (Rv. 658035 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_356 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale CORTE  CASSAZIONE 11866 2020 …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - rinnovazione delle indagini del consulente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14338 del 09/08/2012
Potere del giudice di merito di rinnovare le indagini peritali - Natura - Discrezionale - Coordinamento col principio devolutivo dell'appello - Necessità - Conseguenze. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l'opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, sicché, qualora l'appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14338 del 09/08/2012   …...
Impugnazioni civili - appello - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012
Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Potere discrezionale - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in cassazione - Limiti. Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012   …...
Impugnazioni civili - appello - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012
Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Potere discrezionale - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in cassazione - Limiti. Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012   …...
Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9322 del 20/04/2010
Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione. L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9322 del 20/04/2010   …...
Impugnazioni civili - appello - prove Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007
Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Potere discrezionale - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007   …...
Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione. L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002   …...
Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - rinnovazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002
Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione. L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002   …...

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