Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello - 348-ter. (1) (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 348-ter. (1) (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)
1. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
2. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
3. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
4. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.
5. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo aggiunto dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.
In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_348_3
cassazione
Vizio
travisamento della prova
corte
cassazione
24395
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.
In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_348_3
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24395
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Indicazione dei motivi d'appello - Necessità.
Al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020 (Rv. 659564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
21369
2020

Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Prova civile - falso civile - querela di falso - contenuto.
L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. ”filtro in appello”, secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3
corte
cassazione
12920
2020

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901
corte
cassazione
12887
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10409 del 01/06/2020 (Rv. 657870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_436_2, Cod_Proc_Civ_art_437

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter - Ricorso ordinario per cassazione - Vizi - Mancata concessione termine per lo scambio di memorie - Omessa relazione del giudice relatore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l'omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge e, dall'altro, contrarie alla "ratio" deii'art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9225 del 20/05/2020 (Rv. 657700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Ipotesi di doppia conforme - Omessa istruzione probatoria - Inoperatività dell'art. 348 ter c.p.c.
La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019 (Rv. 656183 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Integrazione con le norme sull'appello nel rito del lavoro - Necessità - Conseguenze sul giudizio di cassazione.
La disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi 3 e 4 dell'art. 348 ter c. p. c., anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c. p. c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cd. "doppia conforme").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6544 del 06/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 4 c.p.c. - Rinvio allo stesso giudice autore della declaratoria di inammissibilità dell'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello.(Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019

Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. – Ampia motivazione in fatto e in diritto - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento.
Non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4870 del 19/02/2019
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - Provvedimento d'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per tardività - Ordinanza in luogo della sentenza - Ricorribilità per cassazione dell’ordinanza - Sussistenza - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3980 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3
inammissibilità dell'appello per tardività

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - preclusione della cd. doppia conforme - operatività - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 05/11/2018
>>> Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 05/11/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma7, cost. - inammissibilità - eccezioni - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018
>>> L'ordinanza della corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge. (La S.C., ribadendo la natura non definitiva dell'ordinanza della corte di appello resa ex artt. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c., perché il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l'autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018

Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - competenza in grado d'appello – procedimento - Sentenze pronunciate in grado di appello dal TSAP - Regola della cd. doppia conforme - Applicabilità – Conseguenze - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22430 DEL 21/09/2018
>>> Al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si applica la regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso alle Sezioni Unite proposto avverso tali sentenze è, infatti, disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale, con conseguente applicazione delle norme come mutate nel tempo.

Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze.
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11850 del 15/05/2018

"Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Giudizi d'appello introdotti anteriormente all'11 settembre 2012 - Applicabilità - Esclusione.
La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018

Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. – Mancata audizione delle parti – Denunzia del vizio - Ricorso straordinarioex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
L'inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., di sentire le parti prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. e di dichiarare inammissibile l’appello, costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale, che, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, aveva dichiarato inammissibile l'appello senza procedere a sentire specificamente le parti sull'applicabilità dell'art. 348 bis c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017

Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Applicabilità.
L’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione, può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei termini previsti dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017

Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Ritenuta esistenza di identico errore – Individuazione ed illustrazione dell’identità.
Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12440 del 17/05/2017

Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Oneri di deposito ex art. 369, comma 2, c.p.c. – Individuazione - Omissione – Conseguenze
Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. - Sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Oneri di contenuto-forma.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", prevista al n. 3) dell'art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19060 del 28/09/2016

Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione della sentenza del giudice di primo grado - Termine breve - Decorrenza - Presupposto - Comunicazione dell'ordinanza ad un solo difensore - Sufficienza - Carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato - Irrilevanza.
Il termine breve di sessanta giorni per ricorrere ex art. 348-ter c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (o dalla sua notificazione, se anteriore), senza che sia rilevante che il provvedimento sia stato comunicato ad uno solo dei difensori nominati, siano essi muniti di rappresentanza congiunta o disgiunta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016

Appello - Ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. - Termine - Pronuncia all'esito degli adempimenti ex art. 350, comma 2, c.p.c. - Violazione processuale - Ricorribilità in cassazione.
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale.
Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016

Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015

Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter c.p.c. - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Individuazione - Onere di allegazione - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015
Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., decorre, prioritariarnente, dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest'ultima non è solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015

Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. - Decorso di distinti termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015
Qualora risulti ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., sia perché è logicamente prioritario l'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all'ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015

Giudizio di opposizione in materia esecutiva - Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine di impugnazione - Sessanta giorni - Applicazione della sospensione feriale dei termini - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15239 del 21/07/2015
Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria del giudice del gravame, il termine di sessanta giorni, che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., non soggiace alla sospensione feriale dei termini.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15239 del 21/07/2015

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto e forma del ricorso - Indicazione dei motivi d'appello e della motivazione dell'ordinanza di inammissibilità - Necessità Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale - Disposizioni sul ricorso per cassazione di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 - Applicazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Natura - Conseguenze - Indicazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 cod. civ. proc. - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6140 del 26/03/2015
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, le prescrizioni dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., tra cui "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", prevista al n. 3 dello stesso articolo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6140 del 26/03/2015

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine di impugnazione - Sessanta giorni - Operatività - Applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015
Nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi del comma 3 dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015

Art. 348 ter, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. - Esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in caso di "doppia conforme", e previsione di succinta motivazione - Asserita illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter, primo e penultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. e l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo non impediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l'effettività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014

Ipotesi di cosiddetta "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Insindacabilità della ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito - Riflessi sul sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado.
In ipotesi di cosiddetta. "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014

Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014

Ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine ordinario di proposizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta - Dedotta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.
Nel caso in cui l'appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014

Declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Requisiti di contenuto forma - Applicazione dell'art. 366 cod. proc. civ. - Necessità - Requisito dell'esposizione dei fatti di causa - Portata - Fatti sostanziali e processuali relativi a entrambi i gradi di giudizio - Riferimento all'oggetto devoluto al giudice dell'appello - Necessità.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale - Disposizioni sul ricorso per cassazione di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 - Applicazione - Fondamento.
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014
fine
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