Appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16245 del 17/06/2025 (Rv. 676299 - 01)Omessa indicazione specifica dei documenti - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Ragioni.
In mancanza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso, l'omessa indicazione specifica dei documenti sui quali l'impugnazione si fonda non è causa di inammissibilità dell'appello, dal momento che il giudice d'appello, avendo cognizione piena sul fatto (nei limiti della prospettazione dei motivi), è tenuto a verificare d'ufficio la verità dei fatti dedotti dalle parti, alla luce delle prove raccolte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16245 del 17/06/2025 (Rv. 676299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366 …...
Notificazione - a persona irreperibile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15810 del 13/06/2025 (Rv. 675383 - 01)Termini processuali - sospensione - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Termine di perfezionamento - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, ex art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15810 del 13/06/2025 (Rv. 675383 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01)Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure.
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342
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Motivo di impugnazione - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606-01)Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 (Rv. 674606-01)
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Interpretazione del giudicato - giudicato interno - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-01)Sentenza di primo grado - Liquidazione di debito di valore - Mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Impugnazione incidentale - Necessità - Conseguenze - Omesso gravame - Giudicato interno - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di indennizzo di cui all'art. 936 c.c.
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore -al fine di evitare la formazione del giudicato interno- gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennità medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualità, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31032 del 04/12/2024 (Rv. 673240-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0936, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_1282 …...
Appello - incidentale - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_363 …...
Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024 (Rv. 670767-01)Declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024 (Rv. 670767-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_348_2 …...
Giudicato implicito - giudizio di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)Ricorso da parte dell’appellante soccombente nel merito - Questione della ammissibilità dell’appello - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Motivo di impugnazione - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 01)Giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda - Condizioni e limiti.
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023 (Rv. 669467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023 (Rv. 669491 - 01)Deliberazione (della) - ordine delle questioni - in genere - Principio della ragione più liquida - Giudizio di appello - Operatività - Limiti - Fondamento.
L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023 (Rv. 669491 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_276 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - interpretazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023 (Rv. 668873 - 01)Contrasto tra dispositivo e motivazione - Statuizione d'inammissibilità dell'appello e scrutinio nel merito della decisione impugnata - Risolvibilità sul piano interpretativo - Criteri - Conseguenze.
In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24867 del 21/08/2023 (Rv. 668873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Civ_art_2909 …...
Cosa giudicata civile - sentenze - di appello Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023 (Rv. 668574 - 01)Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello - Censure proposte sul merito e non sul rito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023 (Rv. 668574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Cosa giudicata civile - sentenze - di appello Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d'appello - Sussistenza.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023 (Rv. 668172 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Impugnazioni civili - appello - prove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01)Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Inammissibilità dell'appello – Cass. n. 13189/2023Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - appello - citazione di appello - motivi - specificità' - Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350
Corte
Cassazione
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2023 …...
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito – Cass. n. 12159/2023Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
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2023 …...
Adempimento delle formalità pubblicitarie – Cass. n. 12128/2023Società - fusione - Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.
Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
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12128
2023 …...
Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" – Cass. n. 10926/2023Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.
La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_359
Corte
Cassazione
10926
2023 …...
Violazione delle norme sulla composizione del tribunale – Cass. n. 9224/2023Procedimento civile - giudice - Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione - Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Decisione del giudice d'appello quale giudice di primo grado - Necessità - Rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - Necessità - Esclusione.
All’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 (Rv. 667246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_500_4, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
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9224
2023 …...
Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 6598/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Appello - Evocazione in giudizio dei soci - Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui la società, contro la quale sia stata proposta un'azione revocatoria, sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, l'appello deve essere rivolto contro i soci, quali successori della stessa nei rapporti obbligatori pendenti al momento dell'estinzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023 (Rv. 667142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_342
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6598
2023 …...
Appello proposto da società estinta – Cass. n. 6397/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6397 del 03/03/2023 (Rv. 667158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_342
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Cassazione
6397
2023 …...
Allegazione delle ragioni di rilevanza – Cass. n. 4835/2023Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
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4835
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Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova – Cass. n. 4770/2023Impugnazioni civili - appello - in genere - Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346
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4770
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Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Cass. n. 36481/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - Fattispecie.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
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36481
2022 …...
Discordanza tra gli estremi della sentenza appellata – Cass. n. 34588/2022Impugnazioni civili - appello - Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni.
La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34588 del 24/11/2022 (Rv. 666273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_434
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2022 …...
Motivo di appello sulla sospensione – Cass. n. 32683/2022Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Prescrizione - Motivo di appello sulla sospensione - Valutazione officiosa del termine di decorrenza della prescrizione - Necessità - Fondamento - Mancata proposizione di censure - Giudicato interno - Esclusione - Ragioni.
Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 07/11/2022 (Rv. 666218 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_342
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Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.
L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342
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Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello – Cass. n. 20834/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 (Rv. 665171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360
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Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace – Cass. n. 18064/2022Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - secondo equità - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
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18064
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Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente – Cass. n. 15255/2022Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante - Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente - Possibilità per il giudice del gravame di provvedere sul lucro cessante - Esclusione - Fondamento.
Nei giudizi di risarcimento danni, ove il giudice di primo grado liquidi il danno quantificando anche il lucro cessante e sia l'impugnazione principale sia quella incidentale investano solo alcune voci del danno emergente, non è consentito al giudice di appello escludere ufficiosamente l'esistenza del lucro cessante, perché l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15255 del 12/05/2022 (Rv. 664870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
15255
2022 …...
Atto d'appello in formato analogico – Cass. n. 11222/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - sottoscrizione - Atto d'appello in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.
L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell’attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis”, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11222 del 06/04/2022 (Rv. 664462 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
Cassazione
11222
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Specificità dei motivi di appello – Cass. n. 10930/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Specificità dei motivi di appello - Difetto - Conseguenze - Impossibilità per la parte di provvedere ad una specificazione dei motivi di appello nella comparsa conclusionale - Possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio una nullità - Esclusione - Fattispecie.
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022 (Rv. 664374 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
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10930
2022 …...
Citazione di appello – Cass. n. 7772/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere - Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 342 c.p.c. non richiede che l’atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022 (Rv. 664194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
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7772
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Appello avverso sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda – Cass. n. 5767/2022Impugnazioni civili - appello - prove - Appello avverso sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda - Riproposizione delle istanze istruttorie non esaminate dal giudice di primo grado - Esame da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità.
Il giudice d'appello che ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda ad opera della sentenza impugnata deve esaminare le richieste istruttorie delle parti non valutate dal giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5767 del 22/02/2022 (Rv. 664076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
5767
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Vizio di omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado – Cass. n. 4784/2022Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Appello - Vizio di omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado - Inammissibilità dell'appello - Condizioni - Conseguenze.
In caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4784 del 14/02/2022 (Rv. 663878 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_348
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4784
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Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello – Cass. n. 3612/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per cassazione - Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Presupposto - Ammissibilità del motivo di censura - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 (Rv. 663837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366
Corte
Cassazione
3612
2022 …...
Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello – Cass. n. 3612/2022Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per cassazione - Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Presupposto - Ammissibilità del motivo di censura - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 (Rv. 663837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366
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Giudizio di scioglimento della comunione – Cass. n. 1065/2022Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Giudizio di divisione introdotto sul presupposto dell'incontroversa comune appartenenza dei beni tra i condividenti - Sentenza di primo grado contenente l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda - Potere del giudice di appello di ordinare alle parti la produzione di copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo dell'appellante - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontroversa tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022 (Rv. 663570 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_786
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2022 …...
Riproposizione della domanda di merito non esaminata – Cass. n. 927/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di inammissibilità - Motivi di appello – Oggetto - Riproposizione della domanda di merito non esaminata - Necessità - Esclusione – Fondamento - Conseguenze.
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022 (Rv. 663586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354
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927
2022 …...
Impugnazione della sentenza contenente errore materiale – Cass. n. 683/2022Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame - Necessità - Esclusione - Istanza di correzione contenuta in appello incidentale dichiarato inammissibile - Decidibilità dell'istanza - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022 (Rv. 663808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_343
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Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame – Cass. n. 41438/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità Art. 342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - Esclusione.
Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_342
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Deduzione dell'erronea ricostruzione dei fatti – Cass. n. 40560/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Configurabilità - Condizioni - Deduzione dell'erronea ricostruzione dei fatti - Specificità - Requisiti.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
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Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.
Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354
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Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria – Cass. n. 34819/2021Procedimento civile - comparsa - conclusionale - possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - in genere - Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria - Deduzione di avvenuto acquisto per usucapione decennale sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Fondamento.
Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34819 del 17/11/2021 (Rv. 662866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_183
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Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto – Cass. n. 34424/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - in genere - Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice d'appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno.
Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34424 del 15/11/2021 (Rv. 662777 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
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Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Cass. n. 31531/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Effetto devolutivo - Limiti - Differenza con il reclamo ex art. 22 l.fall.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del 03/11/2021 (Rv. 662737 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345
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Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Cass. n. 29320/2021Prova civile - giuramento - effetti - giuramento suppletorio - Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Ammissibilità - Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento - Necessità - Esclusione.
Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Proc_Civ_art_342
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Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità – Cass. n. 24048/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366
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Incongruenza tra motivi d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice – Cass. n. 23249/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Sentenza d'appello – Declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di primo grado - Incongruenza tra motivi d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice - Asserita erroneità - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Trascrizione dell'atto d'appello - Necessità - Fondamento - Omissione - Rigetto del ricorso.
In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 (Rv. 662072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360
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Contestata applicazione di un determinato scaglione – Cass. n. 23132/2021Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Contestata applicazione di un determinato scaglione - Indicazione del valore della controversia - Necessità.
In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360
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Specifica e tempestiva allegazione della parte – Cass. n. 22371/2021Procedimento civile – eccezione- Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione. (Principio affermato con riguardo al rilievo d'ufficio, in grado d'appello, della mancanza di prova del requisito dimensionale, ai fini della reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021 (Rv. 662113 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_416
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Correlazione con le argomentazioni della pronuncia impugnata – Cass. n. 21401/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità' - Specificità dei motivi di gravame - Valutazione - Correlazione con le argomentazioni della pronuncia impugnata (nella specie, di rigetto della domanda di risarcimento danni) - Necessità.
La specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 (Rv. 662214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
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Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – Cass. n. 11219/2021Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - nullita'.
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354 …...
Procedimento civile - Nullità della procura – Cass. n. 8104/2021Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento.
La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado – Cass. n. 2830/2021Impugnazioni civili - appello - Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità.
Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 , Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352 …...
Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 723/2021Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie.
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_359
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Principio di autosufficienza del ricorso – Cass. n. 29495/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Principio di autosufficienza del ricorso - Fondamento - Conseguenze - Vizio dedotto - Mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Violazione dell'art. 342 c.p.c. - Contenuto necessario del ricorso - Esame diretto degli atti processuali dei gradi di merito da parte del giudice di legittimità - Condizioni.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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Deposito telematico - Mancato rispetto delle regole tecniche – Cass. n. 28721/2020Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità' – sanatoria - Processo civile - Memoria - Deposito telematico - Mancato rispetto delle regole tecniche - Illeggibilità del documento - Conseguenze.
Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28721 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_156
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Deposito telematico - Illeggibilità del documento – Cass. n. 28721/2020Procedimento civile - sanatoria - procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' – sanatoria - Processo civile - Memoria - Deposito telematico - Mancato rispetto delle regole tecniche - Illeggibilità del documento - Conseguenze.
Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28721 del 16/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_156
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Errore sulle generalità del destinatario dell'atto notificato – Cass. n. 27567/2020Impugnazioni civili - indicazione delle parti - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27567 del 02/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_156
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Notificazione dell'atto di appello – Cass. n. 27567/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Notificazione dell'atto di appello - Errore sulle generalità del destinatario - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27567 del 02/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_156
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Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità – Cass. n. 27368/2020Impugnazioni civili - motivi del ricorso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità - Oggetto del giudizio di legittimità - Giustificazione della decisione - Esclusione - Invalidità denunziata e incongruità della motivazione - Sussistenza - Conseguenze - Esame diretto degli atti.
In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilita' dell'appello per mancanza di specificita' dei motivi, oggetto del giudizio di legittimita' non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensi' sempre e direttamente l'invalidita' denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruita' della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicita' dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 27368 del 01/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366_1
corte
cassazione
27368
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Rinvio prosecutorio - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni -Cass. n. 25877/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - Rinvio prosecutorio - Oggetto - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni - Sussistenza – Ragioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - In genere.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020 (Rv. 659855 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342
"Reformatio in peius"
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Rimessione in termini - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Cass. n. 25289/2020Procedimento civile - termini processuali - procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
25289
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Rimessione in termini - Cass. n. 25289/2020Procedimento civile - termini processuali - Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_184_2, Cod_Proc_Civ_art_342
termini processuali
rimessione in termini
corte
cassazione
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Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Cass. n. 24464/2020Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita'- Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Specificità - Requisiti.
Qualora l’atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020 (Rv. 659759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
appello
erronea valutazione
probatori acquisiti
corte
cassazione
24464
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Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Cass. n. 24456/2020Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346
appello
Eccezione di merito
corte
cassazione
24456
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Appello – Riproposizione - argomentazioni disattese dal primo giudice – Cass. n. 23781/2020Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi - Esclusione.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
23781
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Sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Cass. n. 17182/2020 Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralita' di argomentazioni - Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.
SENTENZA
CONTENUTO
MOTIVAZIONE
RATIONES DECIDENDI
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 (Rv. 658567 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
17182
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Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Cass. n. 15771/2020Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Deposito dell'atto a mezzo PEC - Mancato rispetto delle regole tecniche - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.
Anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020 (Rv. 658469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_156
corte
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Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Cass. n. 15820/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
15820
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Cass. n. 15412/2020Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- impugnazioni - Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 – Disciplina - Appello del rito del lavoro - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel rito c.d. Fornero, il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è nella sostanza un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato rinunciata la domanda volta a ottenere l'indennità supplementare, avanzata in primo grado in via subordinata e non riproposta in sede di reclamo, negando che la stessa potesse intendersi ricompresa nella domanda principale di reintegrazione per nullità del licenziamento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15412 del 20/07/2020 (Rv. 658491 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_434
corte
cassazione
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6162 del 05/03/2020 (Rv. 657159 - 01)Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6162 del 05/03/2020 (Rv. 657159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
ACQUIESCENZA
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Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte -Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione.
La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Cass. n. 34476/2019Ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina - che a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi sui quali si fonda - non si applica il disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, atteso che, dopo la riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247 del 2012, anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 (Rv. 656492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese – Cass. n. 29420/2019Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - "Somma attribuita" - "Ratio" - Conseguenze.
In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29420 del 13/11/2019 (Rv. 655709 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_342
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Spese giudiziali
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi deii'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Dlgs_14_2019_art_011, Dlgs_14_2019_art_029, Dlgs_14_2019_art_027, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso
anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_737 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)Contratto a progetto - Professioni intellettuali - Deroga - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.
In tema di lavoro a progetto, la deroga prevista in favore di coloro che svolgono una professione intellettuale, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, introduce nel processo un nuovo tema di indagine riconducibile ad un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27388 del 25/10/2019 (Rv. 655521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)Eccezioni in senso lato - Specifica e tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza - Fondamento - Poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434 del 10/10/2019 (Rv. 655426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Tribunale superiore delle acque pubbliche - competenza in grado d'appello - Cass. Sent 15745/2019Acque -Procedimento in grado di appello davanti al TSAP - Art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.
Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque), le regole del codice di procedura civile; pertanto, poiché tale rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l'appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15745 del 12/06/2019 (Rv. 654212 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Appello - citazione di appello - motivi - specificità – Cass. 13964/2019Conseguenti limiti del giudizio - Esame di questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13964 del 23/05/2019 (Rv. 654088 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello …...
Appello - poteri del collegio – Cass. 12875/2019Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019 (Rv. 653896 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 333 – Impugnazioni incidentali
Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata …...
Nuove prove in appello – Cass. 12574/2019Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Testo come modificato dalla l. n. 69 del 2009
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019 (Rv. 654179 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 345 – Domande ed eccezioni nuove
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 347 – Forme e termini della costituzione in appello …...
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019 (Rv. 653588 - 01)Portata - Rapporto di autosufficienza - Esclusione - Commisurazione alla specificità della motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Conseguenze per l'appellante.
L'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove manchi quest'ultima, non è esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019 (Rv. 653588 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_342 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01)Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10815 del 18/04/2019 (Rv. 653585 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019 Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - successioni "mortis causa" - successione legittima ("ab intestato") - del coniuge - In genere.
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019
Cod_Civ_art_0540, Cod_Proc_Civ_art_0329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Civ_art_0581, Cod_Civ_art_0582 …...
Appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Allegazione delle emergenze di causa rilevanti - Esclusione.
Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_434 …...
Interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto.
In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369 …...
Appello - citazione di appello - motivi - specificità contenuto - argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3194 del 04/02/2019impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità contenuto - argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata - trascrizione della pertinente motivazione della sentenza di primo grado – necessità - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3194 del 04/02/2019
In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3194 del 04/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Produzione di documenti in appello – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Produzione di documenti in appello – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019
Obbligo di esame da parte del giudice - Condizioni - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.
La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019
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Giudizi disciplinari - Ricorso - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di cd. specificità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019Professionisti - giudizi disciplinari - Ricorso - Applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di cd. specificità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini professionali, non si applica l'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine. Inoltre, in base ad una interpretazione coerente con gli artt. 24 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diretta ad assicurare alle parti in lite una statuizione sul merito della controversia piuttosto che una pronuncia di mero rito, non opera il principio di cd. specificità del ricorso; tali ricorsi, infatti, introducono un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì è esteso anche al merito, con la conseguenza che nulla impedisce al competente Consiglio nazionale di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Consiglio nazionale degli architetti che aveva dichiarato inammissibile un ricorso, proposto avverso un provvedimento che aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, perché privo della parte in fatto prescritta dall'art. 2 del D.M. 10 novembre 1948).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 28/01/2019
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Rilevabilità d'ufficio anche in appelloProcedimento civile - eccezione - in genere - eccezioni in senso lato - specifica e tempestiva allegazione della parte - necessità - esclusione - rilevabilità d'ufficio anche in appello - ammissibilità - condizioni - documentazione dei fatti "ex actis" - sufficienza - fondamento - preclusioni - operatività - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018
>>> Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018 …...
Questioni suscettibili di giudicato internoCosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - individuazione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018
>>> Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur in assenza di specifico gravame sul punto da parte dell'assicurato, in seguito all'appello dell'INPS in merito alla tardività dell'azione giudiziale, aveva riesaminato l'intera questione della decadenza in tema di benefici previdenziali ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, ritenendola maturata per i soli ratei anteriori al triennio dalla proposizione della domanda amministrativa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018 …...
Questioni suscettibili di giudicato internoCosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - individuazione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018
>>> Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur in assenza di specifico gravame sul punto da parte dell'assicurato, in seguito all'appello dell'INPS in merito alla tardività dell'azione giudiziale, aveva riesaminato l'intera questione della decadenza in tema di benefici previdenziali ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, ritenendola maturata per i soli ratei anteriori al triennio dalla proposizione della domanda amministrativa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018 …...
Opposizione ad ordinanza ingiunzioneSanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - opposizione ad ordinanza ingiunzione - forma dell'appello - atto di citazione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018
>>> Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018 …...
Deduzione della nullità come motivo d'appelloProcedimento civile - udienza - prima udienza - decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito "thema decidendum"e "thema probandum" - deduzione della nullità come motivo d'appello - necessità - onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018
>>> Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24402 del 04/10/2018 …...
Liquidazione secondo il sistema tabellare - risarcimentoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - danno alla persona - sentenza di primo grado - liquidazione secondo il sistema tabellare - variazione delle tabelle intervenuta nelle more del giudizio di appello secondo principi di diritto enunciati dalla ss. uu. con la sentenza n. 26972/2008 – legittimazione all’impugnazione - sussistenza - specifico motivo di gravame - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018
>>> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appello della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018 …...