Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-02)Impugnazione incidentale tardiva - oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_371 …...
Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)Impugnazione incidentale tardiva - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni – Fattispecie.
In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Universita' - personale - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5056 del 26/02/2024 (Rv. 670238-01)Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Appello proposto tempestivamente da una delle due amministrazioni - Impedimento al passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti dell’altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva - Sussistenza - Fondamento.
In tema di personale dipendente universitario con qualifica non medica impiegato presso il servizio sanitario nazionale, qualora si controverta della indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria), l'appello proposto tempestivamente o dall'azienda ospedaliera universitaria ove il lavoratore presta servizio o dall'università della quale egli è dipendente impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche nei confronti dell'altra P.A. che abbia presentato impugnazione incidentale tardiva, in ragione della natura unitaria dell'accertamento della particolare forma di cogestione che vede coinvolte le due pubbliche amministrazioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5056 del 26/02/2024 (Rv. 670238-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_347 …...
Spese giudiziali civili - di cassazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023 (Rv. 669526 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)Impugnabilita' in cassazione - Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.
In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitola dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo sul rapporto principale - Ammissibilità.
In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2909 …...
Procedimento civile - successione nel processo Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)A titolo particolare nel diritto controverso - Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 03)Incidentali - tardive - assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - Sentenza di primo grado - Domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto - Accoglimento - Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo - Accoglimento - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo - Omessa contestazione del fondamento dell'azione risarcitoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitola dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 – 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti – Cass. n. 137007/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tute le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
13707
2023 …...
Impugnazione incidentale tardiva del curatore – Cass. n. 3147/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Opposizione del creditore parzialmente ammesso - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Inammissibilità - Art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi - Irrilevanza.
In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3147 del 02/02/2023 (Rv. 666864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
3147
2023 …...
Operatività delle norme del rito penale – Cass. n. 34380/2022Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Fase introduttiva del giudizio di legittimità - Operatività delle norme del rito penale - Conseguenze - Artt. 370, 371 e 334 c.p.c. - Inapplicabilità - Ricorso incidentale - Inammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre il ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo"; non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 370 e 371 c.p.c., riguardanti la notificazione ed il deposito del controricorso, o la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale da parte del destinatario del ricorso principale che non abbia proposto, a sua volta, ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p., né l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34380 del 22/11/2022 (Rv. 666365 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
34380
2022
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Successiva proposizione di appello incidentale tardivo – Cass. n. 27631/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390
Corte
Cassazione
27631
2022 …...
Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto – Cass. n. 26504/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Azione risarcitoria nei confronti di due convenuti - Domanda di garanzia, subordinata all'eventuale soccombenza, proposta da un convenuto nei confronti dell'altro - Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto - Condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite dell'altro - Impugnazione del soccombente sui capi relativi alla responsabilità e alle condanna alle spese - Impugnazione incidentale tardiva dell'attore sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'altro convenuto - Ammissibilità - Ragioni.
Nel caso in cui uno dei due convenuti in una causa di risarcimento del danno abbia avanzato verso l'altro una domanda di garanzia subordinata all'eventuale soccombenza sulla istanza principale e la sentenza abbia accolto la domanda principale nei soli confronti dell'altro condannandolo alla rifusione delle spese anche nei confronti del primo convenuto, l'impugnazione principale del convenuto soccombente sulla sua responsabilità e sulla condanna alle spese - imponendo l'individuazione dei profili di soccombenza e vittoria all'interno del rapporto processuale sorto a seguito della domanda di garanzia condizionata - rende ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'attore in relazione al parziale rigetto della domanda risarcitoria originariamente rivolta ad entrambi i convenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26504 del 08/09/2022 (Rv. 665898 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
26504
2022 …...
Impugnazione incidentale tardiva – Cass. n. 26139/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Estensione ad ogni capo della sentenza - Configurabilità - Impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022 (Rv. 665649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334
Corte
Cassazione
26139
2022 …...
Ricorso incidentale tardivo – Cass. n. 13888/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha dichiarato estinto il ricorso principale e, esaminato il ricorso incidentale tardivo, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13888 del 03/05/2022 (Rv. 664780 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_390
Corte
Cassazione
13888
2022 …...
Impugnazione incidentale tardiva – Cass. n. 12687/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Notifica dell'impugnazione principale intervenuta mentre erano ancora in corso, per la controparte, i termini ex artt. 325 e 327 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.
In tema d'appello, l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. può essere proposta dalla parte anche quando, al momento della notifica dell'impugnazione principale, non era ancora decorso per essa il termine per impugnare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12687 del 21/04/2022 (Rv. 664787 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
Cassazione
12687
2022 …...
Accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva – Cass. n. 12452/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Improcedibilità del gravame - Mancato rilievo - Accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva - Interesse alla pronunzia di improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di accoglimento parziale dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva, l'appellante non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato rilievo dell'improcedibilità dell'appello principale, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo, sia in quanto l'improcedibilità del ricorso principale comporterebbe la caducazione anche delle statuizioni della sentenza a lui favorevoli, rispetto alle quali difetta l'essenziale presupposto della soccombenza, sia perché l'impugnante principale non può con il suo comportamento condizionare la sorte anche dell'impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12452 del 19/04/2022 (Rv. 664600 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_348
Corte
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12452
2022 …...
Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156
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8096
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Rinuncia del medico all'impugnazione – Cass. n. 8116/2022Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Rinuncia del medico all'impugnazione - Inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8116 del 14/03/2022 (Rv. 664550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2055
Corte
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8116
2022 …...
Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale – Cass. n. 41254/2021Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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Cassazione
41254
2021 …...
Sentenze non definite – Cass. n. 21173/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale - Riserva di impugnazione - Necessità - Insussistenza.
La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive é necessaria soltanto per le impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza; in tale ipotesi, tuttavia, il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale perde efficacia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21173 del 23/07/2021 (Rv. 661931 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340
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21173
2021 …...
Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine – Cass. n. 17707/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - termini - Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371
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17707
2021 …...
Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale -Cass. n. 26164/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334
impugnazioni
incidentali
tardive
corte
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2020 …...
Tardive condizioni di ammissibilità - Cass. n. 25285/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Tardive condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Sufficienza - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020 (Rv. 659582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334
Impugnazioni civili
incidentali
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25285
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Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 25285/2020Impugnazioni civili – tardive - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Sufficienza - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020 (Rv. 659582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334
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Danno erariale - soggetti solidalmente responsabili – Cass. n. 23903/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Danno erariale - Azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili - Pluralità di cause scindibili ed indipendenti introdotte con un unico giudizio - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto da uno dei condebitori solidali - Impugnazione incidentale tardiva degli altri condebitori - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23903 del 29/10/2020 (Rv. 659289 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
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23903
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Impugnazioni incidentali - tardive – Cass. n. 19514/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive -Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340
corte
cassazione
19514
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La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva – Cass. n. 19514/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_340
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CASSAZIONE
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Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 17614/2020 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI
INCIDENTALI
TARDIVE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020 (Rv. 658685 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
corte
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17614
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Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 14596/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Presupposti - Controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale - Ammissibilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento – Fattispecie - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive .
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro l'impugnante principale ma avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, ravvisando l'interesse della parte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14596 del 09/07/2020 (Rv. 658319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334
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Impiego pubblico privatizzato -Cass. n. 12444/2020Impiego Pubblico - Impiegati Dello Stato - Pubblico impiego privatizzato - Controversia sul rapporto di lavoro che coinvolga questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale - Introduzione contestuale nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza - Causa inscindibile in sede di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva del lavoratore nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Condizioni. -impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive
In tema di impiego pubblico privatizzato, le controversie sul rapporto di lavoro che coinvolgano questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale individuano, qualora introdotte contestualmente nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza presso il quale si assume debbano avvenire i versamenti contributivi, una causa inscindibile in sede di impugnazione. Conseguentemente il lavoratore che riceva l'impugnazione proposta dall'ente di previdenza è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale e quindi del datore di lavoro, con riferimento alle ragioni sostanziali comuni al rapporto di lavoro ed a quello previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12444 del 24/06/2020 (Rv. 658102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_331
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12444
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Ricorso incidentale tardivo - Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze.
In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_0048 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5989 del 04/03/2020 (Rv. 657270 - 01)Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione.
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5989 del 04/03/2020 (Rv. 657270 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione - Cass. n. 4845/2020 Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4845 del 24/02/2020 (Rv. 657370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - incidentale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 14/02/2020 (Rv. 656926 - 01)Appello proposto in forma principale contro sentenza già appellata da altro soccombente - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Ammissibilità dell'appello tardivo per interesse autonomo dell'impugnante incidentale - Condizioni.
Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art_ 436 c.p.c. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art_ 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art_ 436 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 14/02/2020 (Rv. 656926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_436_1
PROCEDIMENTI SPECIALI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
IMPUGNAZIONI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019 (Rv. 656340 - 01)Impugnazione incidentale tardiva - Inefficacia conseguente alla declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse dell'impugnazione principale - Fondamento.
Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019 (Rv. 656340 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".
Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_358 …...
Impugnazioni incidentali tardive – Cass. 13532/2019Rito cd. Fornero - Opposizione tardiva - Domanda riconvenzionale - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado .
Nell'ambito del cd. rito Fornero, è inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, tardivamente instaurato, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., in forza del quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13532 del 20/05/2019 (Rv. 653961 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 334 – Impugnazioni incidentali tardive
Cod. Proc. Civ. art. 343 – Modo e termine dell’appello incidentale
Cod. Proc. Civ. art. 371.1 – Ricorso incidentale …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (Rv. 653787 - 01)Rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Ricorso per cassazione in controversia condominiale sulle parti comuni - Ricorso incidentale tardivo proposto da altro condòmino che non è stato parte nei giudizi di merito - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (Rv. 653787 - 01)
Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1117_4, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_371_1
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE …...
Impugnazioni in generale - incidentali – tardiveImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza - sussistenza - fondamento - inammissibilità dell'impugnazione principale - conseguenze - inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018 …...
Impugnazione incidentale tardivaImpugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza - sussistenza - fondamento - inammissibilità dell'impugnazione principale - conseguenze - inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018
>>> In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017Controricorso adesivo - Richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle del ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Necessità di rispettare il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.
Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che,nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Condanna del ricorrente incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.
Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento
Procedimento civile - litisconsorzio - in genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016Giudizio di cassazione - Controricorso meramente adesivo al ricorso principale - Ricorso incidentale - Proposizione - Necessità - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale - Inammissibilità - Fattispecie.
In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale - Inammissibilità - Fattispecie.
In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10263 del 18/05/2016
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.
La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016Impugnazioni dello stato passivo - Impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016Impugnazioni dello stato passivo - Impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015Decorrenza - Dalla data di notifica del ricorso principale - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
Nel giudizio di cassazione il termine per la valida proposizione del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione del ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015Ricorso incidentale tardivo - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo. (Nella specie, l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12947 del 23/06/2015Opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso di curatore dell'eredità giacente - Inammissibilità dell'impugnazione principale - Legittimazione dell'opponente a proporre ricorso incidentale per cassazione - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale, quale, nella specie, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore di un'eredità giacente, consente allo stesso opponente di proporre ricorso incidentale per cassazione, al fine di sostenere le ragioni del ricorrente principale per dimostrare l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del primo gravame e la conseguente ritualità della propria impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12947 del 23/06/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Impugnazione del terzo garante avverso il capo di sentenza che accerti la responsabilità del convenuto - Accoglimento - Mancata impugnazione, anche incidentale, del medesimo capo da parte del garantito - Estensione al convenuto garantito degli effetti favorevoli della sentenza d'appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015
In materia di impugnazioni, qualora avverso la sentenza di primo grado, che abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, quest'ultimo impugni il capo della sentenza che abbia accertato la responsabilità del garantito, ottenendo una sentenza a sé favorevole, così da escludere l'obbligo di versare alcunché a titolo di garanzia, il convenuto, obbligato principale, che pur abbia impugnato la sentenza ma non quel capo, neppure in via incidentale, non può giovarsi della pronuncia favorevole al garante, essendosi sul punto formato nei suoi confronti il giudicato, né trovando applicazione, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., l'effetto espansivo della sentenza favorevole al coobbligato solidale, che giova solo quando emessa in un giudizio in cui non abbiano partecipato i condebitori che intendono opporla.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere- Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12947 del 23/06/2015Opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso di curatore dell'eredità giacente - Inammissibilità dell'impugnazione principale - Legittimazione dell'opponente a proporre ricorso incidentale per cassazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12947 del 23/06/2015
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale, quale, nella specie, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore di un'eredità giacente, consente allo stesso opponente di proporre ricorso incidentale per cassazione, al fine di sostenere le ragioni del ricorrente principale per dimostrare l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del primo gravame e la conseguente ritualità della propria impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12947 del 23/06/2015
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 19/06/2015Impugnazione incidentale oltre il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Conseguenze previste dall'art. 334 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 19/06/2015
L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 19/06/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014 (doppia)Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
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impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale ed inscindibilità delle cause - Configurabilità - Conseguenze.
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015Interventore adesivo volontario - Litisconsorzio necessario processuale ed inscindibilità delle cause - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - adesivo - autonomo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9150 del 06/05/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25848 del 09/12/2014Giudizio risarcitorio da fatto illecito - Appello del danneggiato diretto ad ottenere un maggior ristoro del pregiudizio subito - Interesse del responsabile, assicurato per la responsabilità civile, alla proposizione dell'appello incidentale tardivo - Sussistenza - Ragioni - Contenuto dell'impugnazione.
Nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito, l'appello del danneggiato, inteso ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata in suo favore a titolo risarcitorio, legittima il responsabile, assicurato contro i rischi della responsabilità civile, a proporre appello incidentale tardivo anche avverso capi della sentenza non impugnati con l'appello principale ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in quanto, a seguito di siffatta iniziativa del danneggiato, insorge in capo al responsabile la titolarità di un interesse, altrimenti insussistente, correlato all'eventualità, in caso di accoglimento del gravame, di dover sopportare le conseguenze dell'incapienza del massimale assicurato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25848 del 09/12/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia - Decisione su istanza di correzione materiale avanzata dall'appellante principale - Irrilevanza.
L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - Presupposto - Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione.
L'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, tra i quali rientrano l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi d'appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., e la proposizione di domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni.
In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
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impugnazioni civili generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ.
In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014Impugnazione incidentale tardiva - Adesiva a quella principale - Ammissibilità - Esclusione.
Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6470 del 24/04/2012Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Estensione ad ogni capo della sentenza - Configurabilità - Impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fondamento.
L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione (o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6470 del 24/04/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012Impugnazione incidentale tardiva - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie di ricorso incidentale tardivo per cassazione in un rapporto di garanzia impropria.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un di prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012Impugnazione incidentale tardiva - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie di ricorso incidentale tardivo per cassazione in un rapporto di garanzia impropria.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un di prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012
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Tributi (in generale) - contenzioso - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 23/03/2012Appello principale inammissibile per mancato deposito di copia dell'atto di appello nella segreteria della Commissione tributaria - Appello incidentale tempestivamente proposto - Deposito di copia dell'atto di appello incidentale nella segreteria della Commissione tributaria - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità anche dell'atto di appello incidentale - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche l'appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall'inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l'incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Né la previsione di tale onere a carico dell'appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l'appellante principale abbia effettuato l'adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 23/03/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.
La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010Cause inscindibili o dipendenti - Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale - Ammissibilità.
Nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest'ultima impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006Regola della impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. - Impugnativa per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Disciplina speciale dei termini per la impugnazione ex art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione, senza che possano indurre a diverse conclusioni le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 25 del 1994, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'arbitrato, anche con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del lodo, modifiche che non hanno, però, inciso sulla natura impugnatoria di detto giudizio. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di impugnativa del lodo arbitrale, della regola posta dall'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti nei cui confronti sia stata proposta impugnazione anche quando per esse sia decorso il termine o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale. a nulla rilevando la circostanza che la disposizione dell'art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. fissi una disciplina speciale, quanto ai termini per la impugnazione, rispetto al giudizio ordinario di impugnazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006Assicurazione obbligatoria della R.C.A. di cui alla legge n. 990 del 1969 - Impugnazione proposta da una delle parti o nei confronti di una di esse - Impedimento del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei litisconsorti - Sussistenza - Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006Assicurazione obbligatoria della R.C.A. di cui alla legge n. 990 del 1969 - Impugnazione proposta da una delle parti o nei confronti di una di esse - Impedimento del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei litisconsorti - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001Pretesa risarcitoria azionata da una pluralità di danneggiati per omessa vigilanza della P.A. - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Appello incidentale - Tardivo - Inammissibilità.
L'unitarietà del rapporto, che, rendendo la causa inscindibile, consente la proposizione dell'appello incidentale tardivo, non ricorre nell'ipotesi di pretesa azionata, in giudizi riuniti, nei confronti del Ministero dell'Industria da diversi fiducianti in conseguenza della lamentata violazione dei doveri istituzionali di vigilanza verso le società fiduciarie, giacché tali giudizi non danno vita ad un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e neppure meramente processuale, ma ad una pluralità di cause connesse quanto al titolo, essendo il medesimo comportamento della P.A. diversamente incidente sulla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
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