codice di procedura civile libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale - 334. (impugnazioni incidentali tardive)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 334. (Impugnazioni incidentali tardive)
1. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
2. In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
la giurisprudenza
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