Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-01)Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333 …...
Cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)Cumulo soggettivo e oggettivo di domande - Diritto autonomamente spettante a ciascun attore - Appello principale nei confronti di uno di essi - Impugnazione incidentale tardiva dell'altro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025 (Rv. 674143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371 Cod_Proc_Civ_art_372 Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327 Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01)Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938 …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)Impugnabilita' in cassazione - Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33015 del 28/11/2023 (Rv. 669415 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito – Cass. n. 12159/2023Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052
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2023 …...
Regolare notifica dell'appello principale – Cass. n. 5166/2023Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.
In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
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5166
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Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti – Cass. n. 5084/2023Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Appello incidentale - Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omessa notifica dell'appello incidentale a un litisconsorte necessario - Nullità - Rilevabilità solo su eccezione del litisconsorte pretermesso - Ragioni.
Se l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343
Corte
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5084
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Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale – Cass. n. 5084/2023Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale - Appello principale proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno - Appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice non notificato al responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343
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Improcedibilità per tardivo deposito – Cass. n. 34922/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Improcedibilità per tardivo deposito - Termine e decorrenza - Impugnazione incidentale nei confronti di più parti - Decorrenza del termine dall'ultima notificazione.
Il ricorso incidentale è improcedibile, stante il rinvio dell'art. 371, comma 3, c.p.c. al precedente art. 369 c.p.c., se depositato in cancelleria oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 370 c.p.c., da computarsi a decorrere dall'ultima notificazione alle controparti, in quanto il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell’unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34922 del 28/11/2022 (Rv. 666486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_333
Corte
Cassazione
34922
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Successiva proposizione di appello incidentale tardivo – Cass. n. 27631/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.
L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390
Corte
Cassazione
27631
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Ricorso incidentale tardivo – Cass. n. 13888/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha dichiarato estinto il ricorso principale e, esaminato il ricorso incidentale tardivo, lo ha dichiarato inammissibile, compensando le spese di lite).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13888 del 03/05/2022 (Rv. 664780 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_390
Corte
Cassazione
13888
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Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156
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Rinuncia del medico all'impugnazione – Cass. n. 8116/2022Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Rinuncia del medico all'impugnazione - Inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8116 del 14/03/2022 (Rv. 664550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2055
Corte
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8116
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Ricorso proposto successivamente al primo – Cass. n. 36057/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
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36057
2021 …...
Contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato – Cass. n. 32179/2021Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Contratto a termine - Declaratoria di illegittimità del termine e risarcimento del danno - Impugnazione limitata alla prima questione - Giudicato interno sulla seconda - Esclusione - Impugnazione limitata al capo relativo alle conseguenze risarcitorie - Acquiescenza sul capo principale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l'impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità- dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l'inverso; ne consegue che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32179 del 05/11/2021 (Rv. 662691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_333
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2021 …...
Conversione in ricorso incidentale – Cass. n. 27680/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
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Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado – Cass. n. 25840/2021Impugnazioni civili - appello - incidentale - Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343
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Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto – Cass. n. 20315/2021Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - In genere - Parte vittoriosa nel merito - Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346
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20315
2021 …...
Impugnazione incidentale tardiva - Cass. n. 14596/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Presupposti - Controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale - Ammissibilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento – Fattispecie - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive .
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita nella decisione gravata. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro l'impugnante principale ma avverso un capo di sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, ravvisando l'interesse della parte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14596 del 09/07/2020 (Rv. 658319 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334
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Impugnazioni in generale incidentali tardive - Cass. n. 14094/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Fondamento.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14094 del 07/07/2020 (Rv. 658412 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_335, Cod_Proc_Civ_art_337
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Mancata impugnazione incidentale della controparte - Cass. n. 13849/2020Impugnazioni civili - Proposizione di impugnazione principale - Mancata impugnazione incidentale della controparte - Sua successiva impugnazione principale contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pluralità di impugnazioni - Decisione sulla prima impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.
La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13849 del 06/07/2020 (Rv. 658299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_335
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilita' in cassazione - Cass. n. 4845/2020 Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4845 del 24/02/2020 (Rv. 657370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334
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Spese giudiziali
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - incidentale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 14/02/2020 (Rv. 656926 - 01)Appello proposto in forma principale contro sentenza già appellata da altro soccombente - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Ammissibilità dell'appello tardivo per interesse autonomo dell'impugnante incidentale - Condizioni.
Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art_ 436 c.p.c. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art_ 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art_ 436 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 14/02/2020 (Rv. 656926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_436_1
PROCEDIMENTI SPECIALI
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
IMPUGNAZIONI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità -Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371_1
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019 (Rv. 656340 - 01)Impugnazione incidentale tardiva - Inefficacia conseguente alla declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse dell'impugnazione principale - Fondamento.
Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019 (Rv. 656340 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Procedimento civile - litisconsorzio - In genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_334 …...
Impugnazioni civili - appello - incidentale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26811 del 21/10/2019 (Rv. 655424 - 01)Appello proposto in via principale anziché in via incidentale - Conversione - Ammissibilità - Condizioni.
L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26811 del 21/10/2019 (Rv. 655424 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)Notificazione dell'impugnazione - Mancato perfezionamento della notificazione per trasferimento del destinatario - Consumazione del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità - Fattispecie in tema di inesistenza della notificazione eseguita a difensore operante "infra districtum".
Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25403 del 10/10/2019 (Rv. 655271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_358 …...
Appello - poteri del collegio – Cass. 12875/2019Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019 (Rv. 653896 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 333 – Impugnazioni incidentali
Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – Condizioni - Fattispecie.
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento
Procedimento civile - litisconsorzio - in genere.
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7074 del 20/03/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni - Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016Pluralità di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza - Mancata riunione - Svolgimento e decisione delle stesse in modo contestuale, con identico collegio e relatore - Conseguenze - Decisione di una delle impugnazioni - Improcedibilità delle altre - Esclusione - - Limiti - Fondamento.
L'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto - come nella specie - chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse). La decisione di una delle impugnazioni non precedentemente riunite, inoltre, non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
Sez. 5 - , Sentenza n. 20514 del 12/10/2016
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.
La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016Impugnazioni dello stato passivo - Impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016
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Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016Impugnazioni dello stato passivo - Impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 11/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015Decorrenza - Dalla data di notifica del ricorso principale - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
Nel giudizio di cassazione il termine per la valida proposizione del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione del ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 28/09/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015Ricorso incidentale tardivo - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo. (Nella specie, l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17017 del 20/08/2015
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Impugnazioni in generale – incidentali - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013Procedimento con pluralità di parti - Ricorso per cassazione - Ricorso delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Ricorso presentato autonomamente - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Conseguenze - Riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ. - Mancanza - Improcedibilità del secondo ricorso - Fondamento.
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. Ne consegue che, solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013Procedimento con pluralità di parti - Ricorso per cassazione - Ricorso delle altre parti - Proposizione nella forma delle impugnazioni incidentali - Necessità - Ricorso presentato autonomamente - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Conseguenze - Riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ. - Mancanza - Improcedibilità del secondo ricorso - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. Ne consegue che, solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012Impugnazione incidentale tardiva - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie di ricorso incidentale tardivo per cassazione in un rapporto di garanzia impropria.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un di prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012Impugnazione incidentale tardiva - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie di ricorso incidentale tardivo per cassazione in un rapporto di garanzia impropria.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un di prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012Principio dell'unicità dell'impugnazione - Giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Ragioni.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione pur non costituendo un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - consumazione dell'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012Proposizione del ricorso per cassazione - Conseguenze - Consumazione del diritto di impugnazione - Formulazione di motivi aggiunti o proposizione di successivo ricorso incidentale - Inammissibilità - Possibilità di esaminare il ricorso incidentale - Sussistenza.
La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.2568 del 22/02/2012
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IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18949 del 31/08/2010Obbligo del giudice - Presupposto - Ritualità delle impugnazioni - Fondamento - Appello dichiarato inammissibile - Riunione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice di una pronunzia nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt.333 e 335 cod.proc.civ. mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste allorquando una delle impugnazioni è inammissibile, trattandosi di declaratoria di mero rito, come tale non contenente l'accertamento sostanziale del regolamento di interessi oggetto della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18949 del 31/08/2010
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006
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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006Ricorso per cassazione notificato da una delle parti del procedimento - Ricorsi delle altre parti - Carattere incidentale - Sussistenza.
Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni proposte dalle parti destinatarie della notificazione devono essere considerate incidentali.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001Pretesa risarcitoria azionata da una pluralità di danneggiati per omessa vigilanza della P.A. - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Appello incidentale - Tardivo - Inammissibilità.
L'unitarietà del rapporto, che, rendendo la causa inscindibile, consente la proposizione dell'appello incidentale tardivo, non ricorre nell'ipotesi di pretesa azionata, in giudizi riuniti, nei confronti del Ministero dell'Industria da diversi fiducianti in conseguenza della lamentata violazione dei doveri istituzionali di vigilanza verso le società fiduciarie, giacché tali giudizi non danno vita ad un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale e neppure meramente processuale, ma ad una pluralità di cause connesse quanto al titolo, essendo il medesimo comportamento della P.A. diversamente incidente sulla posizione di ciascun fiduciante in rapporto alla specifica vicenda nel tempo del relativo mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
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